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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 28 marzo 2022, n. 120820

Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA

ALLE IMPRESE INTERESSATE

1. Oggetto e scopo

1.1 Il presente documento contiene indicazioni operative in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali relative allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come indicato in tabella 1.

Tabella 1 - Contratti di sviluppo PNRR (M = Missione; C = Componente) verificare con costing

M C Misura Sotto investimento Importo (mld) Contributo agli obiettivi ambientali e climatici (Tagging)
Tag climatico Tag ambientale
M1 C2 5.2 Filiere (CdS) 0,75 0% 0%
M2 C2 5.1 Rinnovabili e batterie 5.1.1 Fotovoltaico 0,40 100% 40%
5.1.2 Eolico 0,10
5.1.3 Batterie 0,50
5.3 Bus elettrici 0,30

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2. Inquadramento programmatico e normativo

2.1 Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il PNRR.

2.2 Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: tagging climatico/ambientale e il principio "non arrecare un danno significativo" (do no significant harm - DNSH).

2.3 Ai sensi del regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), all'art 18, par. 4, lettera e) è previsto che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla transizione verde sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI dello stesso regolamento. Tale allegato fornisce un elenco di "campi di intervento" cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%.

2.4 Il principio DNSH deriva dallo stesso regolamento RRF. Ai sensi dell'art. 5, par. 2 tutte le misure devono essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale.

2.5 Di seguito si riportano i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio DNSH:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici

2. adattamento ai cambiamenti climatici

3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

4. economia circolare

5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento

6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

2.6 La definizione di danno significativo che può essere apportato da un'attività economica in relazione a ciascuno degli obiettivi ambientali è fornita al paragrafo 1, articolo 17, del regolamento Tassonomia, secondo quanto riportato in allegato 1.

2.7 Le indicazioni contenute nella presente circolare derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento, di seguito elencati:

- regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF);

- regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale;

- regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento InvestEU);

- comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021 relativa a "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (orientamenti tecnici DNSH);

- decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e allegato riveduto;

- schede di auto valutazione delle misure di riferimento;

- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (circolare MEF 32/2021).

3. Casistiche

3.1 Ai fini del rispetto del principio DNSH è necessario dimostrare, alternativamente, che i progetti finanziati nell'ambito del PNRR:

a. sono realizzati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

b. forniscono un contributo positivo agli obiettivi ambientali.

3.2 La valutazione del principio DNSH o del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata tenendo conto:

- delle condizioni di esclusione settoriali previste nell'ambito del PNRR (cfr. par. 4, punti 4.2 e 4.3) e dei singoli strumenti agevolativi;

- dei vincoli di tagging climatico individuati nell'ambito del PNRR;

- della dimensione dell'investimento, con una soglia di differenziazione delle metodologie di valutazione pari a 10 mln/€.

3.3 Il danno significativo:

a) è considerato tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti, dei processi e dei servizi forniti dall'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita;

b) nel valutare un'attività economica in base ai criteri relativi al danno significativo apportato a ciascun obiettivo, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti, dei processi e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

3.4 I vincoli di tagging climatico determinano, unitamente a quanto previsto nelle schede di auto valutazione delle misure di riferimento, l'applicazione di due regimi valutativi:

- regime 1: l'investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali e necessita quindi di una valutazione di sostenibilità positiva.

Quando è dimostrato il "contributo sostanziale" a uno dei sei obiettivi ambientali, è considerata implicita la conformità al principio DNSH per tale obiettivo. In tale caso si dovrà quindi dimostrare l'assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali;

- regime 2: l'investimento si limita a "non arrecare un danno significativo" ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

Per i progetti di sviluppo delle PMI si applica sempre il regime 2.

3.5 In tabella 2 è riportato, per ciascuna misura PNRR in cui i Contratti di sviluppo sono finanziati, il regime applicabile.

Tabella 2 - Regimi applicabili ai Contratti di sviluppo PNRR

M C Misura Sottoinvestimento Tagging climatico Regime applicabile
M1 C2 5.2 Filiere (CdS) 0% Regime 2
M2 C2 5.1 Rinnovabili e batterie 5.1.1 Fotovoltaico 100% Regime 1
5.1.2 Eolico
5.1.3 Batterie
5.3 Bus elettrici 100%

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3.6 La dimensione di investimento rispetto alla soglia indicata al punto 3.2, determina poi diverse modalità di verifica che, per gli investimenti al di sotto della soglia, è semplificata.

3.7 Dal combinato disposto del tagging climatico e della dimensione dell'investimento si individuano i contenuti specifici delle attività di valutazione in fase istruttoria, da confermarsi poi in fase attuativa e a conclusione dei progetti, come riportato in tabella 3.

Tabella 3 - Contenuti della valutazione DNSH in fase istruttoria

Tagging Dimensione investimento Tipologia di verifica applicabile Informazioni fornite dalle imprese Verifiche a carico del soggetto gestore
0% < 10 mln/€ Regime 2 - verifica DNSH

L'impresa:

- elabora una dichiarazione di conformità giuridica, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti).

Il soggetto gestore:

- verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione;

- verifica, tramite una relazione tecnica preliminare, la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.).

≥ 10 mln/€

L'impresa:

- elabora una matrice ambientale, contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, nonché una relazione con i contenuti minimi di cui alle Schede allegate alla circolare MEF 32/2021, laddove applicabili;

- elabora una dichiarazione di conformità, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti).

Il soggetto gestore:

- verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione;

- tramite una relazione tecnica preliminare:

i) verifica la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.);

ii) effettua una valutazione qualitativa sulla matrice ambientale e sulla relazione allegata.

100% < 10 mln/€ Regime 1: verifica di sostenibilità ambientale

L'impresa:

- elabora una dichiarazione di conformità giuridica, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti).

Il soggetto gestore:

- verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione;

- verifica, tramite una relazione tecnica preliminare, la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.).

≥ 10 mln/€

L'impresa:

- elabora una relazione di sostenibilità ambientale, contenente informazioni per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, che comprovi il contributo positivo anche in termini di LCA;

- elabora una dichiarazione di conformità giuridica, allegando gli eventuali elementi di prova rispetto alla normativa ambientale applicabile (VIA, AIA, AUA, ove pertinenti).

Il soggetto gestore:

- verifica il rispetto delle condizioni settoriali e oggettive di esclusione;

- tramite una relazione tecnica preliminare:

i) verifica la conformità alla normativa ambientale documentata e l'iter di perfezionamento del procedimento autorizzativo (rilascio autorizzazioni ambientali, certificazioni energetiche, ecc.);

ii) effettua una valutazione della sostenibilità ambientale con ausilio di esperti incaricati.

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4. Indicazioni operative

4.1 Per i Contratti di sviluppo, il rispetto del principio DNSH comporta tre fasi:

a) identificazione di settori e attività esclusi;

b) presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione:

i. dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale;

ii. documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e/o relazione di sostenibilità ambientale, come previsto nelle diverse casistiche di cui alla tabella 3;

c) valutazione, da parte del soggetto gestore, del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento.

a) Settori e attività esclusi

4.2 Sono esclusi i seguenti codici Nace/Ateco [1]:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba)

- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

- 07 estrazione di minerali metalliferi,

- 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n. c.a (e in generale tutta la sezione b - attività estrattiva)

- 24.46 trattamento dei combustibili nucleari

- 09 attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

- 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

- 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.

4.3 Sono escluse le seguenti attività [2]:

- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle [3];

- attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento [4];

- attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori [5] e agli impianti di trattamento meccanico biologico [6];

- attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente;

- attività di cui all'Allegato V, punto B), del regolamento Fondo InvestEU.

b) Rispetto della legislazione ambientale

4.4 Tutte le operazioni sostenute devono rispettare la legislazione dell'UE e nazionale applicabili. A tal fine i soggetti proponenti, in fase di domanda, forniscono una dichiarazione di merito alla conformità giuridica del progetto di investimento da realizzare, evidenziando gli elementi di prova.

c) Valutazione degli obiettivi ambientali

4.5 Il soggetto gestore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni fornite, in fase di domanda, dai soggetti proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento come indicato in tabella 2 e in tabella 3, tenendo conto, laddove effettivamente pertinenti in funzione dei settori di attività e della tipologia di investimenti realizzati, delle indicazioni contenute, oltre che nella scheda 26 della circolare MEF 32/2021, anche nelle schede 1 e 2 laddove applicabili.

4.6 Per ciascun obiettivo ambientale, le informazioni rese dalle imprese proponenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento come indicato in tabella 2 e in tabella 3, riguardano quanto indicato in tabella 4.

Tabella 4 - Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale

Obiettivo ambientale Elementi oggetto di verifica Note
Mitigazione Gas serra Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO2, o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all'occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
Sostenibilità Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare Efficientamento processi e utilizzo prodotti

Il progetto è conforme al principio DNSH se:

- è efficiente in relazione alle risorse principali usate;

- non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;

- conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.

Prevenzione e riduzione Inquinamento Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).
Protezione e ripristino Biodiversità ed ecosistemi Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.

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4.7 Ai fini della verifica dei criteri ambientali il soggetto gestore prende in considerazione i seguenti aspetti:

- dotazione, da parte delle imprese proponenti di un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente), oppure impiego e/o produzione di beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE [7] o altra etichetta ambientale di tipo I [8];

- utilizzo, nel progetto, delle migliori tecniche disponibili (BAT);

- individuazione e applicazione di misure di mitigazione degli impatti climatico/ambientali.

4.8 Per i progetti di investimento produttivo di rilevanti dimensioni finanziarie, ≥ 10 mln/€, in regime 1, gli effetti del progetto sugli obiettivi ambientali sono valutabili anche in funzione della tipologia di investimento (nuova unità produttiva, ampliamento, riconversione):

i. nel caso di nuova unità produttiva la descrizione degli impatti ambientali è fatta, oltre che in coerenza con i contenuti di cui alle schede della circolare MEF 32/2021, rispetto a un investimento standard alternativo con impatto meno rispettoso della sostenibilità ambientale;

ii. nel caso di progetti di riconversione produttiva la descrizione degli impatti ambientali è fatta in relazione allo scenario ex-ante;

iii. nel caso di progetti di ampliamento della capacità produttiva la descrizione degli impatti ambientali è fatta in relazione all'impatto complessivo in termini assoluti dell'ampliamento, con eventuale descrizione delle tecniche produttive che migliorino l'efficienza per unità di produzione.

5. Processo di valutazione

5.1 Le imprese proponenti forniscono le informazioni richieste rispetto agli obiettivi ambientali pertinenti, in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento, secondo quanto indicato in tabella 3.

5.2 Ove richiesto in funzione del regime valutativo applicabile e della soglia di investimento, le imprese forniscono una relazione di parte sul rispetto del principio DNSH o sugli effetti positivi del progetto rispetto agli obiettivi ambientali pertinenti.

5.3 La relazione è articolata secondo i seguenti punti:

- Descrizione del progetto, tipologia di investimento, obiettivi.

- Valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH o sostenibilità ambientale anche in un'ottica LCA.

- Possibili elementi di prova:

- Presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.

- Esiti di consulenze e asseverazioni di esperti

- Evidenze sull'utilizzo di sistemi e misure per evitare impatti negativi

- Possesso di una certificazione ambientale (EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel), oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione

- Progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale

5.4 In sede istruttoria sono valutati dal soggetto gestore:

- il rispetto delle condizioni di esclusione generali e specifiche;

- il rispetto delle condizioni di conformità giuridica;

- la presenza delle condizioni per il rispetto del principio DNSH (Regime 2);

- la complessiva valutazione di sostenibilità climatica e ambientale del progetto (Regime 1), con contenuti LCA.

5.5 A tali fini il soggetto gestore:

- elabora gli schemi di presentazione delle istanze di accesso tenendo conto del principio DNSH e, ove necessari, gli schemi di relazione/matrice ambientale, tenendo conto di quanto indicato nella presente circolare e a quanto previsto negli atti e documenti indicati al punto 2.6.

- assicura di disporre di adeguate risorse tecniche e procedure nonché di avvalersi, laddove richiesto (Regime 1), di esperti esterni da attivare;

- introduce negli atti di attribuzione del finanziamento le necessarie condizioni per il rispetto del DNSH e delle ulteriori condizioni di sostenibilità climatica e ambientale applicabili.

5.6 In fase di attuazione e a conclusione dei progetti di investimento si terrà conto, ai fini della conferma delle agevolazioni concesse, di quanto previsto in fase istruttoria.

6. Disposizioni finali

6.1 Il Ministero si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento dovessero essere emanati successivamente all'emanazione della presente circolare, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.

Il Direttore Generale

GIUSEPPE BRONZINO

_________________________

[1] Cfr. MEF 32/2021 - Allegato Guida Operativa, Scheda 26, pag. 273.

[2 A]llegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021 e Allegato V, punto B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU.

[3] Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

[4] Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione

[5] L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

[6] L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; le pertinenti prove sono fornite a livello di impianto.

[7] Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L'elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-andcriteria.html

[8] Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.

ALLEGATO 1