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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE, 4 giugno 2021

G.U.U.E. 9 dicembre 2021, n. L 442

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/3215)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 dicembre 2021

Applicabile dal: 1° gennaio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Esso si applica alle misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.

2) L'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 impongono alla Commissione di adottare atti delegati al fine di fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, rispettivamente, nonché di fissare, per ogni obiettivo ambientale interessato di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento, criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se l'attività economica arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico devono tenere conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un'attività economica di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o di un'attività abilitante ai sensi dell'articolo 16 del medesimo regolamento. Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 in modo efficace ed equilibrato, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assumere la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell'attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici proprio in virtù della sua natura.

4) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero garantire che essa abbia un impatto positivo o riduca l'impatto negativo sull'obiettivo climatico. Dovrebbero pertanto fare riferimento a valori limite o livelli di prestazione da raggiungere perché si possa considerare che l'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo climatico. I criteri di vaglio tecnico afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» dovrebbero garantire che l'attività economica non abbia un impatto negativo significativo sull'ambiente. Di conseguenza è opportuno che tali criteri specifichino le prescrizioni minime che l'attività economica dovrebbe soddisfare per essere considerata ecosostenibile.

5) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale dovrebbero, se del caso, fare riferimento al diritto vigente e alle migliori pratiche, norme e metodologie dell'Unione, nonché a norme, pratiche e metodologie consolidate elaborate da enti pubblici riconosciuti a livello internazionale. Laddove oggettivamente non esistano alternative valide per un dato settore strategico, i criteri di vaglio tecnico possono anche fare riferimento a norme consolidate elaborate da organismi privati riconosciuti a livello internazionale.

6) Al fine di assicurare condizioni di parità, le stesse categorie di attività economiche dovrebbero essere soggette agli stessi criteri di vaglio tecnico per ciascun obiettivo climatico. Ove possibile i criteri di vaglio tecnico devono quindi seguire la classificazione delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La descrizione specifica delle attività economiche per le quali è opportuno fissare i criteri di vaglio tecnico dovrebbe includere i riferimenti ai codici NACE ad esse associabili, così da aiutare le imprese e i partecipanti ai mercati finanziari a individuarle. I riferimenti dovrebbero intendersi come indicativi e non dovrebbero prevalere sulla definizione specifica dell'attività fornita nella descrizione.

7) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero tradurre la necessità di evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra o aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra e lo stoccaggio di carbonio a lungo termine. E' pertanto opportuno concentrarsi innanzitutto sulle attività economiche e sui settori che presentano il maggiore potenziale di conseguire tali obiettivi. La scelta delle attività economiche e dei settori dovrebbe essere basata sulla rispettiva quota complessiva di emissioni di gas a effetto serra e su evidenze del loro potenziale contributo a evitare o ridurre tali emissioni o assorbire i gas a effetto serra, oppure della loro potenziale capacità di consentire ad altre attività di evitare o ridurre le emissioni, assorbire i gas a effetto serra o fornire stoccaggio a lungo termine.

8) Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita dovrebbe essere solido e di ampia applicazione e favorire così la comparabilità dei calcoli all'interno di uno stesso settore e fra settori. E' pertanto opportuno imporre lo stesso metodo per tutte le attività per le quali è necessario effettuare tale calcolo, offrendo al contempo una flessibilità sufficiente ai soggetti che applicano il regolamento (UE) 2020/852. Per calcolare le emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita è quindi utile la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, è possibile usare le norme ISO 14067 o ISO 14064-1. Qualora esistano strumenti o norme consolidati alternativi particolarmente adatti a fornire informazioni di calcolo esatte e comparabili sulle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita in un determinato settore, ad esempio lo strumento G-res per il settore idroelettrico e la norma ETSI ES 203 199 per quello dell'informazione e della comunicazione, è opportuno indicarli come alternative supplementari per il settore in questione.

9) Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita per le attività del settore idroelettrico dovrebbe rispecchiarne le specificità, compresi nuovi metodi di modellizzazione, conoscenze scientifiche e misurazioni empiriche dai bacini di tutto il mondo. Per consentire la comunicazione di informazioni accurate sull'impatto netto delle emissioni di gas a effetto serra del settore idroelettrico è pertanto opportuno permettere l'uso dello strumento G-res, sviluppato dall'International Hydropower Association in collaborazione con la cattedra UNESCO sui cambiamenti ambientali mondiali (UNESCO Chair for Global Environmental Change) e disponibile al pubblico gratuitamente.

10) Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita per le attività del settore dell'informazione e della comunicazione dovrebbe rispecchiarne le specificità, in particolare il lavoro specializzato dell'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) e gli orientamenti da esso emanati in materia di svolgimento delle valutazioni del ciclo di vita nel settore in parola. E' pertanto opportuno consentire l'uso della norma ETSI ES 203 199 come metodo per calcolare accuratamente le emissioni di gas a effetto serra in tale settore.

11) Poiché i criteri di vaglio tecnico per alcune attività si basano su elementi di notevole complessità tecnica, valutare se siano rispettati potrebbe richiedere conoscenze specialistiche e non essere alla portata degli investitori. Al fine di facilitare tale valutazione è opportuno che il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per le attività in questione sia verificato da un terzo indipendente.

12) Le attività economiche abilitanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 non contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in virtù delle loro prestazioni. Esse espletano un ruolo cruciale nella decarbonizzazione dell'economia consentendo direttamente lo svolgimento di altre attività a un livello di prestazione ambientale caratterizzato da basse emissioni di carbonio. E' pertanto opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che sono essenziali affinché le attività obiettivo possano raggiungere basse emissioni di carbonio o conseguire riduzioni dei gas a effetto serra. Tali criteri dovrebbero assicurare che le attività che li soddisfano rispettino le garanzie di salvaguardia di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852, segnatamente non comportare una dipendenza da attivi e avere un significativo impatto positivo per l'ambiente.

13) Le attività economiche di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 non possono ancora essere sostituite da alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma sostengono la transizione verso un'economia climaticamente neutra. Esse possono svolgere un ruolo cruciale nella mitigazione dei cambiamenti climatici se riducono in modo sostanziale la propria impronta di carbonio, attualmente elevata, ad esempio contribuendo a porre gradualmente fine alla dipendenza dai combustibili fossili. E' pertanto opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività economiche per le quali non esistono ancora soluzioni valide con emissioni di carbonio prossime allo zero, o esistono ma non sono ancora praticabili su ampia scala, e che presentano il maggiore potenziale di ridurre significativamente le proprie emissioni di gas a effetto serra. Tali criteri dovrebbero assicurare che le attività che li soddisfano rispettino le garanzie di salvaguardia di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, segnatamente generare emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell'industria, non ostacolare lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportare una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio.

14) In considerazione dei negoziati in corso sulla politica agricola comune (PAC) e nell'interesse di una maggiore coerenza tra i diversi strumenti finalizzati a realizzare le ambizioni ambientali e climatiche del Green Deal, è opportuno rinviare la definizione dei criteri di vaglio tecnico per l'agricoltura.

15) Le foreste sono soggette a pressioni sempre maggiori a causa dei cambiamenti climatici, che inaspriscono altri fattori chiave di logoramento quali parassiti, malattie, eventi meteorologici estremi e incendi boschivi. Altre pressioni derivano dall'abbandono delle zone rurali, dalla mancanza di gestione e dalla frammentazione dovute ai cambiamenti di uso del suolo, dall'aumento dell'intensità di gestione determinato dalla crescente domanda di legname, prodotti forestali ed energia, dallo sviluppo delle infrastrutture, dall'urbanizzazione e dal consumo di suolo. Al tempo stesso le foreste sono cruciali per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione di invertire la perdita di biodiversità, accrescere l'ambizione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre e tenere sotto controllo il rischio di catastrofi, in particolare quelle causate da inondazioni, siccità o incendi di incolto, e promuovere la bioeconomia circolare. Per raggiungere la neutralità climatica e godere di un ambiente sano occorre incrementare la qualità e la quantità delle superfici forestali, che rappresentano il principale pozzo di assorbimento del carbonio nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF). Le attività connesse alle foreste possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici aumentando gli assorbimenti netti di biossido di carbonio, preservando le scorte di carbonio e fornendo materiali ed energie rinnovabili, il che genera in concomitanza benefici anche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità, l'economia circolare, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine nonché la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento. E' pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività di imboschimento e di ripristino, gestione e conservazione delle foreste. Tali criteri dovrebbero essere pienamente in linea con gli obiettivi dell'Unione riguardanti l'adattamento ai cambiamenti climatici, la biodiversità e l'economia circolare.

16) E' opportuno che i proprietari forestali effettuino un'analisi dei benefici per il clima per misurare l'evoluzione delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e delle scorte di carbonio negli ecosistemi forestali. Per rispettare il principio di proporzionalità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano in particolare sui piccoli proprietari forestali, le aziende forestali al di sotto dei 13 ettari non dovrebbero essere tenute a effettuare tale analisi. Al fine di ridurre ulteriormente i costi amministrativi è opportuno consentire ai piccoli proprietari forestali di procedere ogni 10 anni a una valutazione di gruppo, insieme ad altre aziende forestali, volta a certificare i loro calcoli. Per stimare l'entità dei costi e ridurre al minimo le spese e gli oneri in capo ai piccoli proprietari forestali sono disponibili strumenti gratuiti adeguati, quale quello fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e basato sui dati del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) (4). Tale strumento ha la particolarità di poter essere adattato a diversi livelli di analisi, ad esempio con valori specifici e calcoli dettagliati per i grandi proprietari, valori standard e calcoli semplificati per i più piccoli.

17) Facendo seguito alle comunicazioni della Commissione dal titolo «Il Green Deal europeo» (5), dell'11 dicembre 2019, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030» (6), del 20 maggio 2020, e «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» (7), del 17 settembre 2020, in linea con le più ampie ambizioni dell'Unione in materia di biodiversità e neutralità climatica, con la comunicazione della Commissione «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (8), del 24 febbraio 2021, e con la nuova strategia sulle foreste prevista per il 2021, è opportuno integrare, riesaminare e, se del caso, rivedere i criteri di vaglio tecnico per le attività forestali contestualmente all'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Tali criteri dovrebbero essere riesaminati per tenere maggiormente conto delle pratiche rispettose della biodiversità che sono attualmente in fase di sviluppo, ad esempio la silvicoltura naturalistica.

18) Data la sua importanza per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il potenziamento del ruolo del suolo come pozzo di assorbimento del carbonio, il ripristino delle zone umide può contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Può inoltre apportare benefici sul piano dell'adattamento, ad esempio attenuando gli impatti dei cambiamenti climatici, e aiutare a invertire la perdita di biodiversità e a preservare la quantità e la qualità delle acque. A fini di coerenza con il Green Deal europeo, con la comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa» e con la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, è opportuno che i criteri di vaglio tecnico interessino anche il ripristino delle zone umide.

19) Il settore manifatturiero genera il 21 % circa delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione (9). E' la terza fonte di queste emissioni nell'Unione e può quindi svolgere un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Nel contempo, fabbricando i prodotti e le tecnologie di cui altri settori economici hanno bisogno per ridurre o mantenere bassi i propri livelli di emissioni di carbonio, può risultare decisivo per far evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tali settori. E' pertanto opportuno precisare criteri di vaglio tecnico per il settore manifatturiero, tanto per le attività manifatturiere associate ai tassi più elevati di emissioni di gas a effetto serra quanto per la fabbricazione di prodotti e tecnologie a basse emissioni di carbonio.

20) Le attività manifatturiere per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili ma che sostengono la transizione verso un'economia climaticamente neutra dovrebbero essere considerate attività economiche di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Al fine di incoraggiare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è opportuno che i valori limite dei criteri di vaglio tecnico per tali attività siano fissati a un livello raggiungibile solo dalle imprese che vantano le migliori prestazioni in ciascun settore, nella maggior parte dei casi in base alle emissioni di gas a effetto serra per unità prodotta.

21) Per assicurare che le attività manifatturiere di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 rimangano su un percorso credibile verso la decarbonizzazione, e conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento, i relativi criteri di vaglio tecnico devono essere riesaminati almeno ogni tre anni. Il riesame dovrebbe includere un'analisi tesa a stabilire se tali criteri poggino sulle norme più pertinenti e se le emissioni prodotte durante il ciclo di vita dalle attività che ne sono oggetto siano sufficientemente prese in considerazione. Il riesame dovrebbe inoltre valutare il possibile impiego del carbonio catturato alla luce dello sviluppo tecnologico. Per quanto concerne la manifattura di ferro e acciaio, è opportuno dedicare una riflessione più approfondita ai nuovi dati e alle nuove evidenze ottenuti dai processi pilota di produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio con uso di idrogeno, nonché valutare ulteriormente il ricorso al sistema dell'UE per lo scambio di quote di emissioni e ad altri possibili parametri di riferimento nell'ambito dei criteri di vaglio tecnico.

22) Nel caso delle attività manifatturiere da considerare attività abilitanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero essere basati principalmente sulla natura dei prodotti fabbricati, se del caso in combinazione con valori limite quantitativi supplementari volti a garantire che i prodotti possano contribuire in modo sostanziale a evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori. Onde tener conto della priorità accordata alle attività con il maggiore potenziale di evitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra o di aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra e lo stoccaggio di carbonio a lungo termine, le attività manifatturiere abilitanti dovrebbero consistere nella fabbricazione dei prodotti necessari allo svolgimento di tali attività economiche.

23) La fabbricazione di apparecchiature elettriche per l'energia elettrica è importante per ottimizzare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nelle reti dell'Unione, aumentarne la quota e compensarne le fluttuazioni, nonché per la ricarica dei veicoli a zero emissioni e la diffusione di applicazioni domestiche ecologiche e intelligenti. Potrebbe altresì consentire di sviluppare il concetto di «casa intelligente» allo scopo di promuovere ulteriormente l'uso di fonti rinnovabili di energia e la buona gestione delle apparecchiature domestiche. Potrebbe pertanto essere necessario integrare i criteri di vaglio tecnico per il settore manifatturiero e valutare se la fabbricazione di apparecchiature elettriche abbia il potenziale di contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

24) Le misure di efficientamento energetico e altre misure di mitigazione dei cambiamenti climatici, quali l'applicazione di tecnologie che sfruttano le energie rinnovabili in loco, unite alle tecnologie d'avanguardia esistenti, possono determinare riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra nel settore manifatturiero. Tali misure possono dunque svolgere un ruolo di primo piano nell'aiutare le attività economiche del settore manifatturiero per le quali è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico a raggiungere i rispettivi standard di prestazione e i valori limite che definiscono il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

25) Il settore dell'energia è responsabile del 22 % circa delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione, percentuale che sale al 75 % circa se si tiene conto dell'uso dell'energia in altri settori. E' quindi fondamentale ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici. Il settore dell'energia ha un notevole potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e varie attività a esso afferenti costituiscono attività abilitanti in grado di agevolare la sua transizione verso l'energia elettrica o il calore rinnovabile o a basse emissioni di carbonio. E' pertanto opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per un'ampia gamma di attività connesse alla catena di approvvigionamento dell'energia, che vanno dalla produzione di energia elettrica o calore a partire da varie fonti alle reti di trasmissione e distribuzione fino allo stoccaggio, e comprendono anche le pompe di calore e la produzione di biogas e biocarburanti.

26) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività di produzione di energia elettrica o calore, ivi comprese le attività di cogenerazione, contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbero far ridurre o evitare le emissioni di gas a effetto serra. I criteri di vaglio tecnico basati sulle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero indicare la strada verso la decarbonizzazione delle attività in questione. E' opportuno che i criteri di vaglio tecnico per le attività abilitanti che agevolano la decarbonizzazione a lungo termine siano basati principalmente sulla natura dell'attività o sulle migliori tecnologie disponibili.

27) Il regolamento (UE) 2020/852 riconosce l'importanza dell'«energia climaticamente neutra» e impone alla Commissione di valutare il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti. La valutazione è ancora in corso per quanto concerne l'energia nucleare; non appena il processo sarà concluso la Commissione darà seguito ai risultati nel quadro del presente regolamento.

28) I vincoli giuridici per le attività di transizione stabiliti all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impongono restrizioni per quanto riguarda le attività ad alta intensità di gas a effetto serra con un grande potenziale di riduzione delle emissioni. Tali attività di transizione dovrebbero apportare un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici in mancanza di alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, a condizione che siano compatibili con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, che eguaglino la migliore prestazione della classe cui appartengono, che non ostacolino lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e che non comportino una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio. Inoltre, a norma dell'articolo 19 del medesimo regolamento, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero basarsi su prove scientifiche irrefutabili. Le attività nel settore del gas naturale che soddisfano i suddetti requisiti saranno oggetto di un futuro atto delegato. In tale atto delegato saranno precisati i criteri di vaglio tecnico che consentono di valutare il loro contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'assenza di danno significativo ad altri obiettivi ambientali. Le attività che non soddisfano i requisiti non possono essere riconosciute nel quadro del regolamento (UE) 2020/852. A dimostrazione dell'importanza del gas naturale quale tecnologia utile per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di emanare una normativa specifica affinché le attività che contribuiscono a ridurre tali emissioni non siano private di finanziamenti adeguati.

29) I criteri di vaglio tecnico per le attività di produzione di energia elettrica o calore e per le reti di trasmissione e distribuzione dovrebbero garantire la coerenza con la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (10). Potrebbe pertanto essere necessario riesaminare, integrare e, se del caso, rivedere tali criteri onde tenere conto di eventuali metriche e prescrizioni che saranno stabilite sulla scorta della suddetta strategia.

30) I criteri di vaglio tecnico per la produzione di riscaldamento, raffrescamento ed energia elettrica a partire da bioenergia e la produzione di biocarburanti e biogas per i trasporti dovrebbero essere coerenti con il quadro generale per la sostenibilità di tali settori definito dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che fissa prescrizioni in materia di raccolta sostenibile, contabilizzazione del carbonio e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

31) Facendo seguito al Green Deal europeo, alla proposta di legge europea sul clima (12) e alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, e in linea con le ambizioni dell'Unione in materia di biodiversità e neutralità climatica, è opportuno integrare, riesaminare e, se del caso, rivedere i criteri di vaglio tecnico per le attività connesse alla bioenergia onde tenere conto delle evidenze empiriche più recenti e degli sviluppi politici al momento dell'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, prendendo in considerazione anche il diritto dell'Unione pertinente, segnatamente la direttiva (UE) 2018/2001 e sue future revisioni.

32) Le emissioni di gas a effetto serra del settore delle acque, delle reti fognarie, dei rifiuti e del risanamento nell'Unione sono relativamente contenute. Il settore ha però un grande potenziale di contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri comparti, in particolare fornendo materie prime secondarie che possono sostituire quelle vergini, offrendo alternative ai prodotti, ai fertilizzanti e all'energia basati sui combustibili fossili e proponendo soluzioni di trasporto e stoccaggio permanente del biossido di carbonio catturato. Inoltre le attività che prevedono la digestione anaerobica e il compostaggio dei rifiuti organici oggetto di raccolta differenziata, evitandone così lo smaltimento in discarica, sono particolarmente importanti per ridurre le emissioni di metano. I criteri di vaglio tecnico per le attività connesse ai rifiuti dovrebbero pertanto riconoscere che queste contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, a patto che siano applicate determinate migliori pratiche settoriali. Dovrebbero altresì garantire che le opzioni di trattamento dei rifiuti siano in linea con i livelli superiori della gerarchia dei rifiuti. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero riconoscere come attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici quelle che consistono nel trattare una quota minima fissata in modo uniforme di rifiuti non pericolosi, oggetto di raccolta differenziata e separati, per trasformarli in materie prime secondarie. In questa fase, tuttavia, i criteri di vaglio tecnico per il ritrattamento dei rifiuti basati su un obiettivo fissato in modo uniforme non sono in grado di tradurre appieno il potenziale dei singoli flussi di materiali in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici. Potrebbe pertanto essere necessario procedere a un'ulteriore valutazione e al riesame di tali criteri. L'obiettivo fissato in modo uniforme non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi di gestione dei rifiuti posti agli Stati membri dalla normativa dell'Unione in materia di rifiuti. Per le attività connesse alla raccolta, al trattamento e alla fornitura di acqua e ai sistemi centralizzati di trattamento delle acque reflue, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero prendere in considerazione gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni assolute e relative in termini di consumo di energia, nonché, ove opportuno, metriche alternative quali i livelli di perdite nei sistemi di fornitura idrica.

33) Alle operazioni di trasporto si possono imputare un terzo del consumo complessivo di energia e il 23 % circa del totale delle emissioni dirette di gas a effetto serra nell'Unione. La decarbonizzazione del parco veicoli e delle infrastrutture di trasporto può pertanto dimostrarsi determinante nella mitigazione dei cambiamenti climatici. I criteri di vaglio tecnico per il settore dei trasporti dovrebbero vertere sulla riduzione delle principali fonti di emissioni settoriali, prendendo in considerazione al tempo stesso la necessità di riorientare il trasporto di merci e passeggeri verso modi a minori emissioni e di creare un'infrastruttura che consenta il passaggio alla mobilità pulita. I criteri di vaglio tecnico per il settore dei trasporti dovrebbero pertanto essere incentrati sulle prestazioni di ciascun modo di trasporto, anche rispetto ad altri modi.

34) Visto il loro potenziale di ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra, contribuendo così a rendere più verde il settore, i trasporti marittimi e aerei sono due modi di trasporto importanti ai fini della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. La comunicazione della Commissione «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (13), del 9 dicembre 2020, prevede che entro il 2030 saranno pronte per il mercato navi a emissioni zero. Sempre stando alla strategia, entro il 2035 saranno pronti per il mercato aeromobili di grandi dimensioni a emissioni zero per i tragitti di corto raggio, mentre su distanze più lunghe la decarbonizzazione dovrà fare affidamento sui combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Sono anche stati condotti studi separati sui criteri di finanziamento sostenibile per tali comparti. E' pertanto opportuno considerare il trasporto marittimo un'attività economica di transizione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852. Si tratta di uno dei modi di trasporto merci a minore intensità di carbonio. Per garantirgli parità di trattamento con altri modi di trasporto è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico dedicati applicabili fino alla fine del 2025. Sarà tuttavia necessario procedere a un'ulteriore valutazione del trasporto marittimo e, se del caso, fissare criteri di vaglio tecnico applicabili a partire dal 2026. Sarà altresì necessario effettuare un'ulteriore valutazione dell'aviazione e, se del caso, fissare i pertinenti criteri di vaglio tecnico. E' inoltre opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le infrastrutture di trasporto a basse emissioni di carbonio destinate a determinati modi di trasporto. Alla luce del potenziale contributo delle infrastrutture di trasporto allo spostamento modale sarà tuttavia necessario valutare e, se del caso, stabilire criteri di vaglio tecnico per tutte le infrastrutture che sono essenziali per i modi di trasporto a basse emissioni di carbonio, in particolare le vie navigabili interne. In base all'esito della valutazione tecnica è inoltre opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività economiche menzionate nel presente considerando al momento dell'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

35) Per garantire che le attività di trasporto considerate sostenibili non favoriscano l'uso di combustibili fossili, i pertinenti criteri di vaglio tecnico dovrebbero escludere attivi, operazioni e infrastrutture dedicati al trasporto di tali combustibili. Nell'applicare questo criterio occorre essere consci della molteplicità di usi, strutture proprietarie, accordi d'uso e tassi di miscelazione dei carburanti, in linea con le pratiche di mercato esistenti. La piattaforma sulla finanza sostenibile dovrebbe valutare l'utilizzabilità del criterio nel quadro del suo mandato.

36) L'edilizia nell'Unione, considerati tutti i settori, è responsabile del 40 % del consumo di energia e del 36 % delle emissioni di carbonio. Può dunque ricoprire un ruolo di rilievo nella mitigazione dei cambiamenti climatici. E' pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione di quelli esistenti, l'installazione di dispositivi per l'efficienza energetica, le energie rinnovabili in loco, l'erogazione di servizi energetici e l'acquisto e proprietà di edifici. Tali criteri dovrebbero basarsi sul potenziale impatto delle suddette attività, sulla prestazione energetica degli edifici e sulle emissioni di gas a effetto serra ad essi connesse, nonché sul carbonio incorporato (EC, Embedded Carbon). Nel caso degli edifici di nuova costruzione potrebbe essere necessario riesaminare i criteri di vaglio tecnico per garantire che restino allineati agli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

37) Lo svolgimento di un'attività economica per la quale è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare a quali condizioni si possa considerare che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici potrebbe essere subordinato alla costruzione di un attivo o di un impianto facente parte integrante dell'attività. E' pertanto opportuno considerare la costruzione di tale attivo o impianto parte dell'attività per la quale è rilevante, in particolare nel caso delle attività nei settori dell'energia, delle acque, delle reti fognarie, dei rifiuti, del risanamento e dei trasporti.

38) Il settore dell'informazione e della comunicazione è in continua espansione e genera una quota crescente di emissioni di gas a effetto serra. Al tempo stesso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno il potenziale di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori, ad esempio fornendo soluzioni capaci di agevolare l'adozione di decisioni che consentono di ridurre tali emissioni. E' pertanto opportuno stabilire criteri di vaglio tecnico per le attività di elaborazione e hosting di dati che emettono volumi ingenti di gas a effetto serra, così come per le soluzioni basate sui dati che consentono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in altri settori. Tali criteri dovrebbero fondarsi sulle migliori pratiche e sugli standard del settore. In futuro potrebbe essere necessario riesaminarli e aggiornarli per tenere conto del potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivante dalla maggiore durabilità delle soluzioni hardware per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del potenziale di applicazione diretta nei vari settori di tecnologie digitali che consentono di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Inoltre la realizzazione e il funzionamento di reti di comunicazione elettronica, pur consumando grandi quantità di energia, possono portare a riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra. Potrebbe pertanto essere necessario valutare tali attività e fissare, se del caso, i pertinenti criteri di vaglio tecnico.

39) Le soluzioni tecnologiche dell'informazione e della comunicazione facenti parte integrante di determinate attività economiche, per le cui prestazioni è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, possono essere particolarmente utili per aiutare tali attività a raggiungere gli standard e i valori limite stabiliti dai criteri.

40) La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione possono consentire ad altri settori di raggiungere i rispettivi obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. I criteri di vaglio tecnico per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione dovrebbero pertanto concentrarsi sul potenziale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra insito in soluzioni, processi, tecnologie e altri prodotti. Anche la ricerca incentrata sulle attività abilitanti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 può essere funzionale alla riduzione sostanziale delle loro emissioni di gas a effetto serra e di quelle delle attività obiettivo, o al miglioramento della loro fattibilità tecnologica ed economica, facilitandone in ultima analisi l'espansione. La ricerca può dimostrarsi importante anche ai fini dell'ulteriore decarbonizzazione delle attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, permettendo di svolgerle con livelli di emissioni di gas a effetto serra sostanzialmente inferiori ai valori limite previsti dai pertinenti criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiati climatici.

41) La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione facenti parte integrante di determinate attività economiche, per le cui prestazioni è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, possono essere particolarmente utili per aiutare tali attività a raggiungere gli standard e i valori limite stabiliti dai criteri.

42) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero muovere dall'assunto che questi ultimi avranno verosimilmente ricadute in tutti i settori economici. Ne consegue che tutti i settori dovranno adattarsi agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro. Occorre tuttavia garantire che un'attività economica che contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. E' pertanto opportuno fissare innanzitutto criteri di vaglio tecnico per l'adattamento ai cambiamenti climatici dei settori e delle attività economiche soggetti ai criteri di vaglio tecnico per la mitigazione dei cambiamenti climatici, compresi i criteri per «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali. Le descrizioni delle attività economiche che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero corrispondere all'ambito per il quale è stato possibile stabilire criteri adeguati afferenti al principio «non arrecare un danno significativo». Data la necessità di migliorare la resilienza dell'economia nel suo complesso di fronte ai cambiamenti climatici, in futuro sarà opportuno elaborare criteri di vaglio tecnico per altre attività economiche, compresi i criteri per «non arrecare un danno significativo».

43) I criteri di vaglio tecnico dovrebbero garantire l'adattamento della più ampia gamma possibile di infrastrutture critiche agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro, in particolare le infrastrutture di trasmissione o stoccaggio dell'energia e quelle di trasporto, in modo da prevenire gravi ripercussioni sulla salute, la protezione, la sicurezza o il benessere economico dei cittadini o sull'efficace funzionamento dei governi degli Stati membri. Potrebbe tuttavia essere necessario riesaminare tali criteri per tenere maggiormente conto delle specificità delle infrastrutture di difesa contro le inondazioni.

44) E' opportuno fissare criteri di vaglio tecnico per le attività nel campo dell'istruzione, della salute umana, dell'assistenza sociale, delle arti, dell'intrattenimento e del tempo libero. Esse forniscono servizi e soluzioni essenziali per rafforzare la resilienza della società nel suo complesso e possono promuovere l'alfabetizzazione e la sensibilizzazione in materia di clima.

45) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici in virtù del fatto che comprende soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 dovrebbero mirare a migliorare la resilienza dell'attività economica di fronte ai rischi climatici rilevanti individuati. Tali criteri dovrebbero imporre agli operatori economici interessati di effettuare una valutazione dei rischi posti dai cambiamenti climatici e attuare soluzioni di adattamento che riducano i principali rischi emersi dalla valutazione. Dovrebbero anche tenere conto della natura delle esigenze di adattamento e delle relative soluzioni, che varia in funzione del contesto e dell'ubicazione geografica. Dovrebbero inoltre garantire l'integrità degli obiettivi ambientali e climatici e non dovrebbero essere eccessivamente prescrittivi quanto al tipo di soluzioni attuate. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero tradurre l'esigenza di prevenire le catastrofi legate al clima e agli eventi meteorologici, gestire i relativi rischi e garantire la resilienza delle infrastrutture critiche, in conformità del diritto dell'Unione in materia di valutazione dei rischi e mitigazione degli effetti di tali catastrofi.

46) E' opportuno fissare criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare se si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici in virtù del fatto che fornisce soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 per le attività di ingegneria e consulenza tecnica riguardanti l'adattamento ai cambiamenti climatici, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, l'assicurazione non vita sotto forma di sottoscrizione di rischi legati al clima e la riassicurazione. Tali attività possono fornire soluzioni di adattamento che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi.

47) I criteri di vaglio tecnico dovrebbero rispecchiare il fatto che determinate attività economiche possono contribuire in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici fornendo soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 o comprendendo soluzioni di adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. E' opportuno che i criteri di vaglio tecnico per le attività di silvicoltura, ripristino delle zone umide, programmazione e radiodiffusione, nonché per l'istruzione e le attività creative, artistiche e di intrattenimento, riconoscano tale possibilità. Le attività in parola, che dovrebbero comunque essere adattate agli effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro, possono anche fornire soluzioni di adattamento che contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre i rischi di tali effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi.

48) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero assicurare che l'attività sia resa resiliente ai cambiamenti climatici o fornisca ad altre attività soluzioni per diventarlo. Quando un'attività economica è resa resiliente ai cambiamenti climatici, l'attuazione di soluzioni materiali e immateriali che riducono sostanzialmente i rischi fisici legati al clima per essa più rilevanti rappresenta il suo contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici. E' pertanto opportuno che solo le spese in conto capitale sostenute nelle varie fasi necessarie per renderla resiliente ai cambiamenti climatici rientrino nella quota di spese operative e in conto capitale relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili, e che il fatturato dell'attività economica resa resiliente non sia conteggiato come proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili. Tuttavia, quando il fulcro di un'attività economica che consente l'adattamento conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 consiste nel fornire tecnologie, prodotti, servizi, informazioni o pratiche allo scopo di aumentare il livello di resilienza di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, degli attivi o di altre attività economiche ai rischi fisici legati al clima, nella quota di fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili dovrebbe rientrare, oltre alla spesa in conto capitale, anche il fatturato proveniente dai prodotti o servizi associati all'attività economica in questione.

49) I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali dovrebbero mirare a garantire che il contributo a un obiettivo non pregiudichi gli altri. I criteri afferenti al principio «non arrecare un danno significativo» sono pertanto essenziali per assicurare che la classificazione delle attività ecosostenibili sia all'insegna dell'integrità ambientale. E' opportuno specificarli, in relazione a un dato obiettivo ambientale, per tutte le attività che comportano il rischio di arrecare un danno significativo all'obiettivo. Tali criteri dovrebbero tenere conto, sviluppandole, delle prescrizioni pertinenti del diritto vigente dell'Unione.

50) Per le attività che, pur avendo il potenziale di contribuire in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici, comportano il rischio di generare emissioni considerevoli di gas a effetto serra, è opportuno fissare criteri di vaglio tecnico volti a garantire che non arrechino un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

51) I cambiamenti climatici avranno verosimilmente ricadute in tutti i settori economici. I criteri di vaglio tecnico volti a garantire che le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici non arrechino un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero pertanto applicarsi a tutte le attività economiche in questione. Tali criteri dovrebbero garantire che siano individuati i rischi attuali e futuri rilevanti per ogni attività e che siano attuate soluzioni di adattamento allo scopo di ridurre al minimo o evitare eventuali perdite o ripercussioni sulla continuità operativa.

52) E' opportuno precisare criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine per tutte le attività che comportano un rischio in tal senso. Tali criteri dovrebbero essere tesi ad evitare che le attività nuocciano al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine, imponendo di individuare e affrontare i rischi di degrado ambientale conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque.

53) I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla transizione verso un'economia circolare dovrebbero essere elaborati secondo le caratteristiche specifiche di ciascun settore affinché le attività economiche non conducano a inefficienze nell'uso delle risorse né comportino una dipendenza da modelli di produzione lineare, e affinché si riducano o si evitino i rifiuti e quelli inevitabili siano gestiti conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Dovrebbero inoltre garantire che le attività economiche non pregiudichino l'obiettivo della transizione verso un'economia circolare.

54) I criteri di vaglio tecnico per «non arrecare un danno significativo» alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento dovrebbero rispecchiare le specificità settoriali allo scopo di affrontare le fonti e i tipi pertinenti di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, facendo riferimento, se del caso, alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili elaborate a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

55) E' opportuno precisare criteri per «non arrecare un danno significativo» alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi per tutte le attività che possono comportare rischi per lo stato o le condizioni di habitat, specie o ecosistemi, esigendo, ove pertinente, che siano effettuate valutazioni dell'impatto ambientale o altre opportune valutazioni e che sia data attuazione alle relative conclusioni. Tali criteri dovrebbero garantire che, anche in assenza dell'obbligo di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale o a un'altra opportuna valutazione, le attività non comportino la perturbazione, la cattura o l'uccisione di specie giuridicamente protette o il deterioramento di habitat giuridicamente protetti.

56) I criteri di vaglio tecnico non dovrebbero pregiudicare l'obbligo di attenersi alle disposizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale, né, se del caso, l'adozione di misure di mitigazione consone.

57) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate fra loro, poiché vertono sui criteri che consentono di determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a uno o più degli altri obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. Per garantire la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, per fornire ai portatori di interessi una panoramica esaustiva del quadro giuridico e per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852, occorre riunirle in un unico regolamento.

58) Per garantire che l'applicazione del regolamento (UE) 2020/852 tenga il passo con gli sviluppi tecnologici, politici e di mercato, il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente e, se del caso, modificato con riguardo alle attività che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e ai corrispondenti criteri di vaglio tecnico.

59) Per conformarsi all'articolo 10, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/852, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 198 del 22.6.2020.

(2)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).

(3)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

(4)

EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) (versione del 4.6.2021: http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/suite-of-tools/ex-act/en/).

(5)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Il Green Deal europeo», COM 640 final.

(6)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita», COM 380 final.

(7)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini», COM 562 final.

(8)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», COM 82 final.

(9)

Quote di emissioni per settore che rappresentano emissioni dirette in base ai dati Eurostat del 2018 e del 2019 (livello 2 NACE), a eccezione dell'edilizia, le cui emissioni, in assenza di un codice NACE associato, sono ripartite fra vari settori (versione del 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_it).

(10)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano, COM 663 final.

(11)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018).

(12)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima), COM 563 final.

(13)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro», COM 789 final.

(14)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

Art. 1

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Art. 2

I criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Riesame

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1214)

In sede di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852, la Commissione esamina e valuta anche la necessità di modificare le date di cui all'allegato I, sezione 4.27, sezione 4.28, sezione 4.29, punto 1, lettera b), sezione 4.30, punto 1, lettera b), e sezione 4.31, punto 1, lettera b).

Qualsiasi riesame della data di cui al punto 2 delle sezioni 4.27 e 4.28 dell'allegato I tiene conto dei progressi tecnici compiuti nella commercializzazione di combustibili ad alta resistenza agli incidenti nell'Unione e nel mondo.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

MAIREAD MCGUINNESS

Membro della Commissione

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1214, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2485, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/2485 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3215.

(1)

Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1214, all'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2485, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2023/2485 e all'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3215.