Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1227 DELLA COMMISSIONE, 15 luglio 2022

G.U.U.E. 18 luglio 2022, n. L 189

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 luglio 2022

Applicabile dal: 18 luglio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, gli articoli 12 e 67 e l'articolo 75, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (3) fissa il numero massimo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri possono presentare alla Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità di cui dispongono gli Stati membri che intendono utilizzare i programmi di sviluppo rurale in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, il numero massimo di modifiche di cui al suddetto articolo non dovrebbe applicarsi alle proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale avanzate per far fronte all'impatto dell'invasione che comprendono anche elementi non collegati a questa situazione, a condizione che tali proposte siano presentate alle Commissione entro il 30 giugno 2023.

2) L'utilizzo del sostegno del FEASR per operazioni volte ad attenuare l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e per le azioni di ripresa potrebbe comportare che altri obiettivi dei programmi di sviluppo rurale possano non essere raggiunti. Tale sostegno dovrebbe pertanto essere monitorato a livello dell'Unione per poter spiegare e giustificare l'utilizzo dei finanziamenti del FEASR per tali fini.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 introducendo con il nuovo articolo 39 quater una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina. E' pertanto opportuno modificare le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per fornire un codice e un indicatore di prodotto adeguato per la nuova misura.

4) E' inoltre opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (5) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità al fine di includere la nuova misura di sostegno temporaneo eccezionale in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina tra le pertinenti disposizioni del titolo IV, che si applica alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014.

6) Considerata la situazione di urgenza derivante dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

GU L 347 del 20.12.2013.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014).

(4)

Regolamento (UE) 2022/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (GU L 173 del 30.6.2022).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici o condizioni climatiche avverse ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o dovute ad un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socio-economiche dello Stato membro o della regione, ivi compresi cambiamenti demografici significativi e repentini provocati dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta alla crisi di COVID-19 è combinata con modifiche non collegate alla crisi, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2021. Se una modifica del programma di sviluppo rurale in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina è combinata con modifiche non collegate a questo evento, il presente comma si applica a tutte le modifiche combinate, a condizione che la proposta di modifica del programma di sviluppo rurale sia presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2023;»;

2) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per i tipi di operazioni per cui si identifica un potenziale contributo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, per i tipi di operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa, o per i tipi di operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi obiettivi o aspetti specifici.»;

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

4) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

5) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

L'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35, 36, 39 ter e 39 quater e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato I, parte 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è inserita la riga seguente:

«Articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina 22 sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina». 22

.

ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato IV, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, la riga riguardante l'indicatore di prodotto O.4 è sostituita dalla seguente:

«O.4 Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno 3 (articolo 16), 4.1 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6 (articolo 19), da 8.1 a 8.4 (articolo 21), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 14 (articolo 33), 17.1 (articolo 36), 21 (articolo 39 ter) 22 (articolo 39 quater) (regolamento (UE) n. 1305/2013)».

.

ALLEGATO III

All'allegato VII, punto 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, la voce riguardante la «Tabella C» è sostituita dalla seguente:

«- Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età, in funzione dell'operazione per le operazioni che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in funzione dell'operazione e del tipo di sostegno per le operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto della crisi di COVID-19 e delle azioni di ripresa e in funzione dell'operazione e del tipo di sostegno per le operazioni a sostegno dell'attenuazione dell'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e delle azioni di ripresa».