
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 novembre 2022, n. 22
G.U.R.S. 2 dicembre 2022, n. 54
Malattia emorragica epizootica del cervo (EHD) - Disposizioni urgenti per evitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di un focolaio sul territorio del comune di Misiliscemi.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le Leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 04/08/2022, con cui è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e con cui il Dr. Pietro Schembri è stato individuato quale dirigente apicale;
VISTO il DA n. 36 del 7 settembre 2022 con cui al dr. Pietro Schembri è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 27085 del 09/11/2022 recante "Virus della Malattia Emorragica Epizootica (EHD) in Regione Sardegna con cui è stata confermata la positività al Virus della Malattia Emorragica Epizootica dei cervi in tre campioni prelevati da bovini provenienti da allevamenti localizzati nel sud Sardegna;
VISTA la nota prot. n. 13655 del 15 novembre 2022 con cui l'IZS Sicilia ha comunicato la conferma da parte del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie esotiche degli animali presso l'IZSAM della positività al Virus della Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHDV) in tre campioni prelevati da bovini, con sintomatologia clinica, provenienti da un allevamento sito nel comune di Misiliscemi (TP), uno dei quali è già morto;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 27592 del 16/11/2022 recante "Virus della Malattia Emorragica Epizootica (EHD) in Regione Sicilia con cui è stato richiesto, tra l'altro, di bloccare ogni movimentazione di ruminanti dalla Sicilia, al fine di evitare l'eventuale diffusione della malattia;
CONSIDERATO che l'EHD oltreché essere caratterizzata da elevata morbilità e mortalità nei cervidi, colpisce anche i bovini;
CONSIDERATO che l'EHD finora non era mai stata segnalata in Europa, ma era stata riportata nei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia, Israele e Turchia;
VISTE le risultanze della riunione tenutasi in data 17 novembre 2022 con i Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle AASSPP, del CESME e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di valutare compiutamente la situazione epidemiologica e le misure più adeguate da adottare;
RITENUTO doveroso, stante la prima incursione della malattia sul territorio isolano, un approccio improntato alla massima precauzione ed adottare misure adeguate per controllare la malattia ed impedire la diffusione del contagio;
RITENUTO di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale ed extraregionale dal rischio di ulteriore diffusione della malattia attraverso il blocco temporaneo delle movimentazioni verso il restante territorio nazionale e regionale;
RITENUTO, inoltre, di potere consentire la movimentazione intraregionale di ruminanti destinati alla macellazione nel rispetto di talune condizioni, effettuando la visita clinica dei bovini presso gli impianti di macellazione, poiché gli stessi vanno trasportati direttamente al macello durante le ore diurne e macellati entro 24 ore;
RITENUTO urgente adottare il presente provvedimento comprendente le misure restrittive temporanee per scongiurare l'eventuale diffusione di EHD nel restante territorio regionale e nazionale;
Decreta:
1. La movimentazione di ruminanti verso il restante territorio nazionale è temporaneamente vietata.
2. Le movimentazioni da vita di ruminanti nell'ambito del territorio regionale sono temporaneamente vietate. (1)
3. Le movimentazioni da macello di ruminanti sono consentite nell'ambito del territorio regionale nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati entro 24 ore;
b) il macello di destinazione, per quanto possibile, dovrà essere localizzato il più vicino alle aziende;
c) i bovini da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia; la visita clinica dei bovini potrà essere effettuata dal servizio veterinario competente presso gli impianti di macellazione;
d) il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne;
e) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi. (1)
Per le modifiche al comma annotato si rimanda all'art. 1 del Decr. Dir. Salute 25 novembre 2022, n. 41 e all'art. 1 del Decr. Dir. Salute 2 dicembre 2022, n. 65.
1. Gli operatori e le pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le misure stabilite ed a collaborare con l'autorità competente per l'attuazione delle stesse, adottando misure di riduzione del rischio per prevenire o ridurre l'esposizione agli attacchi dei vettori.
2. Gli operatori e le pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a comunicare tempestivamente ai competenti Servizi Veterinari dell'ASP qualsiasi evento che possa indurre un sospetto di malattia provvedendo nel contempo all'isolamento dei casi sospetti.
3. Il servizio veterinario dell'ASP di Trapani effettua un'accurata indagine epidemiologica, procedendo in particolare al rintraccio delle movimentazioni di bovini della provincia di Trapani dal 1° settembre 2022, individuando gli eventuali stabilimenti epidemiologicamente correlati.
4. Questo Ufficio Speciale dell'Assessorato della Salute provvederà con successivi atti a fornire indicazioni operative per attivare un piano di monitoraggio straordinario da concordare con il Ministero della Salute, con la collaborazione del Centro Nazionale di Referenza per la Malattie Esotiche (CESME) e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di definire la situazione epidemiologica ed accertare l'eventuale diffusione del virus nel territorio nazionale.
Il presente decreto resta in vigore fino al 17/12/2022 e potrà essere modificato in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, degli esiti degli accertamenti e delle indagini effettuati dai Servizi Veterinari delle AASSPP e della eventuale disponibilità di test diagnostici che possano garantire la sicurezza delle movimentazioni.
Il presente Decreto viene inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ed al Ministero della Salute, al Centro Nazionale di Referenza per la Malattie Esotiche (CESME), alle Regioni e Province autonome, nonché al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 17 novembre 2022.
SCHEMBRI