
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 25 novembre 2022, n. 41
G.U.R.S. 9 dicembre 2022, n. 55
Malattia emorragica epizootica del cervo (EHD) - Disposizioni urgenti per evitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di un focolaio sul territorio del comune di Misiliscemi. Modifica del decreto n. 22 del 17 novembre 2022.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le Leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33 concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 04/08/2022, con cui è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare e con cui il Dr. Pietro Schembri è stato individuato quale dirigente apicale;
VISTO il DA n. 36 del 7 settembre 2022 con cui al dr. Pietro Schembri è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale per la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 27085 del 09/11/2022 recante "Virus della Malattia Emorragica Epizootica (EHD) in Regione Sardegna con cui è stata confermata la positività al Virus della Malattia Emorragica Epizootica dei cervi in tre campioni prelevati da bovini provenienti da allevamenti localizzati nel sud Sardegna;
VISTA la nota prot. n. 13655 del 15 novembre 2022 con cui l'IZS Sicilia ha comunicato la conferma da parte del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie esotiche degli animali presso l'IZSAM della positività al Virus della Malattia Emorragica Epizootica del Cervo (EHDV) in tre campioni prelevati da bovini, con sintomatologia clinica, provenienti da un allevamento sito nel comune di Misiliscemi (TP), uno dei quali è già morto;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 27592 del 16/11/2022 recante "Virus della Malattia Emorragica Epizootica (EHD) in Regione Sicilia con cui è stato richiesto, tra l'altro, di bloccare ogni movimentazione di ruminanti dalla Sicilia, al fine di evitare l'eventuale diffusione della malattia;
CONSIDERATO che l'EHD finora non era mai stata segnalata in Europa, ma era stata riportata nei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia, Israele e Turchia;
VISTO il DD US SVeSA n. 22 del 17 novembre 2022, con cui stante la prima incursione della malattia sul territorio isolano, è stato adottato un approccio improntato alla massima precauzione per impedire l'eventuale diffusione del virus, vietando la movimentazione extraregionale ed intraregionale dei ruminanti e permettendo solo la movimentazione condizionata degli animali da macello;
VISTA la nota di questo Ufficio Speciale prot. 643, del 18 novembre 2022, con cui è stato avviato un piano straordinario di monitoraggio per la malattia emorragica epizootica del cervo (EHD) nel territorio regionale;
VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 25 novembre 2022 con i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AASSPP e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, da cui è emerso che il piano di monitoraggio straordinario è stato completato e che i controlli negli stabilimenti bovini presenti nel territorio intorno al focolaio ed in quelli oggetto di monitoraggio straordinario nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo non hanno fatto rilevare altri casi clinici;
CONSIDERATO che l'assenza di ulteriori casi clinici della malattia, fermo restando il divieto di movimentazione extraregionale, offre sufficienti garanzie per avviare una prima rivalutazione del provvedimento adottato e consentire, in attesa di disporre degli esiti di laboratorio, la movimentazione intraregionale dei ruminanti nell'ambito dei territori posti fuori dal raggio di 150 km dall'unico focolaio accertato;
VISTA la rilevazione con cui l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario (OERV) ha verificato che il raggio di 150 km, calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda 021TP229, sita nel comune di Misiliscemi (TP) sede dell'unico focolaio di EHD accertato in Sicilia, include tutti i comuni delle province di Trapani, Agrigento e Palermo e lambisce i comuni di Tusa (ME), Enna, Calascibetta (EN), Pietraperzia (EN) e Villarosa (EN);
CONSIDERATO che i comuni di Tusa (ME), Enna, Calascibetta (EN), Pietraperzia (EN) e Villarosa (EN) sono soltanto in piccola parte interessati e nei relativi territori sono presenti un esiguo numero di stabilimenti bovini;
RITENUTO di potere escludere dai territori da sottoporre a restrizione la parte interessata dei comuni di Tusa (ME), Enna, Calascibetta (EN), Pietraperzia (EN) e Villarosa (EN);
RITENUTO di dovere modificare il DD US SVeSA n. 22 del 17 novembre 2022 e vietare, in attesa di disporre degli esiti di laboratorio che possano consentire di valutare compiutamente la situazione epidemiologica e le misure più adeguate da adottare, la movimentazione da vita dei ruminanti nel territorio delle province di Trapani, Agrigento e Palermo;
SENTITO il Ministero della Salute e il Centro Nazionale di Referenza;
RITENUTO urgente adottare il presente provvedimento;
Decreta:
I commi 2 e 3, dell'art. 1 del DD US SVeSA n. 22 del 17 novembre 2022 sono così sostituiti:
2. Le movimentazioni da vita di ruminanti nell'ambito del territorio delle provincie di Trapani, Agrigento e Palermo sono temporaneamente vietate.
3. Le movimentazioni da macello di ruminanti sono consentite nell'ambito del territorio delle province di Trapani, Agrigento e Palermo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione e macellati entro 24 ore;
b) il macello di destinazione, per quanto possibile, dovrà essere localizzato il più vicino alle aziende;
c) i bovini da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia; la visita clinica dei bovini potrà essere effettuata dal servizio veterinario competente presso gli impianti di macellazione;
d) il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne;
e) i mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticidi.
Il presente Decreto viene inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ed al Ministero della Salute, al Centro Nazionale di Referenza per la Malattie Esotiche (CESME), alle Regioni e Province autonome, nonché al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 25 novembre 2022.
SCHEMBRI