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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con Errata corrige pubblicata nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la presente circolare inizialmente datata 22 settembre 2022 con numero prot. 227814 è stata sostituita dalla presente prot. n. 246728 del 26 ottobre 2022.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR- IGECOFIP-UDM NG-EU

CIRCOLARE 26 ottobre 2022, n. 32

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con Errata corrige pubblicata nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la presente circolare inizialmente datata 22 settembre 2022 con numero prot. 227814 è stata sostituita dalla presente prot. n. 246728 del 26 ottobre 2022.

Alle Amministrazioni Centrali titolari di Interventi

PNRR

E, p.c.,

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Segreteria Tecnica Cabina di Regia PNRR

L'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 marzo 2012 ha disciplinato le modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilendo, in particolare, che le predette amministrazioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento con l'indicazione per ogni anno delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, con eventuali aggiornamenti da trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, avvalendosi dell'Allegato B di cui al D.M. da ultimo citato.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2014, ad integrazione del decreto del 16 marzo 2012, ha disposto, inoltre, che entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente al piano triennale di investimento, le amministrazioni suindicate producano, secondo lo schema allegato alla Circolare RGS 23 giugno 2014 n. 19 [N.d.R. recte: Circolare RGS 19 giugno 2014 n. 19] recante le istruzioni operative del DM 14 febbraio 2014, l'attestazione del responsabile del procedimento, con la quale viene documentata l'indispensabilità e l'indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio stabilendo altresì che l'attestazione della congruità del prezzo rilasciata dall'Agenzia del Demanio deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto.

E' opportuno ricordare che, in linea generale, l'acquisto di beni immobili, quali edifici, costituisce una spesa rendicontabile a valere sul progetto PNRR qualora risulti essenziale/strumentale per l'attuazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi dello stesso, purché sia pertinente e direttamente connessa all'intervento e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Al riguardo, si può fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'operazione in questione nei limiti dell'importo indicato da specifica perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 18 lett. a) e nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dall'art. 18 lett. b), c), d), e). In particolare, si rappresenta che l'acquisto di terreni può essere ammesso a finanziamento sul PNRR nei limiti del 10% del progetto complessivo e secondo le condizioni stabilite dall'art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22.

Tutto ciò premesso, al fine di favorire una corretta e celere verifica degli acquisti di immobili a valere sul PNRR ai fini dell'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, le amministrazioni suindicate inviano tempestivamente, anche in modalità aggiuntiva rispetto alle ordinarie richiamate scadenze, via PEC, ai seguenti indirizzi:

rgs.art12@pec.mef.gov.it

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

il piano di investimento relativo all'acquisto di immobili, inseriti nel quadro economico del singolo progetto. Sarà cura dell'amministrazione dare specifica indicazione del CUP, della fonte di finanziamento PNRR a cui si riferisce l'acquisto con particolare riferimento alla misura, componente e missione del Piano, precisando se l'acquisto è effettuato ricorrendo esclusivamente a risorse del PNRR e dettagliando, laddove necessario, lo stato di disponibilità delle eventuali altre coperture finanziarie.

Il Ragioniere Generale dello Stato

BIAGIO MAZZOTTA