
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/891 DELLA COMMISSIONE, 1° aprile 2022
G.U.U.E. 8 giugno 2022, n. L 155
Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 giugno 2022
Applicabile dal: 8 giugno 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato l'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda il sistema di modifiche di un disciplinare. Dall'8 giugno 2022 le modifiche «non minori» e «minori» sono state sostituite rispettivamente dalle «modifiche dell'Unione» e «ordinarie», con ambiti di applicazione e procedure differenti.
2) Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (3) fissa disposizioni che integrano le norme in materia di modifiche non minori e minori. Al fine di garantire il funzionamento del nuovo sistema di modifiche, le norme vigenti in materia di modifiche non minori e minori previste da tale regolamento dovrebbero essere sostituite da nuove norme.
3) Ai fini dell'efficienza della procedura, è opportuno stabilire norme sull'ammissibilità delle domande di approvazione di una modifica dell'Unione. Per le stesse ragioni, quando una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie, queste ultime dovrebbero essere considerate inesistenti e non dovrebbero essere considerate approvate nel contesto della modifica dell'Unione.
4) E' opportuno definire la procedura di approvazione di una modifica ordinaria e di una modifica temporanea per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un'indicazione geografica.
5) E' necessario definire norme al fine di stabilire il coordinamento tra le procedure di modifica di un disciplinare nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti, rispettivamente presso la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro, domande relative a una modifica dell'Unione e a una modifica ordinaria. Poiché entrambi i tipi di domanda modificano il medesimo disciplinare, pur seguendo due diverse procedure parallele con tempi diversi, è opportuno stabilire norme che evitino incongruenze.
6) E' opportuno adottare norme transitorie per garantire una transizione agevole dalle attuali norme del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 a quelle stabilite nel presente regolamento.
7) Poiché le modifiche di un disciplinare introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 si applicano a decorrere dall'8 giugno 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 343 del 14.12.2012.
Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021).
Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014).
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 664/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 è così modificato:
1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Domande di modifiche dell'Unione di un disciplinare
Ai fini dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare contiene soltanto modifiche dell'Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alla modifica dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.»;
2) sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 6 bis
Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell'Unione
1. Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare sono considerate ricevibili se sono state presentate in conformità dell'articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012 e comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 (*1) e se sono conformi all'articolo 10 di detto regolamento di esecuzione.
L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell'Unione riportate nella domanda stessa.
2. Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell'irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.
Articolo 6 ter
Modifiche ordinarie del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta
1. Ai fini dell'articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012, le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal gruppo richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale gruppo richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.
La domanda di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1151/2012. Insieme alla domanda è fornita anche una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.
2. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato o il riferimento elettronico alla versione pubblicata del disciplinare consolidato e, se del caso, del documento unico.
La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica ordinaria.
3. Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.
4. La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all'articolo 10 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
5. Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.
Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.
L'autorità nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica ordinaria alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.
6. Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate a norma del paragrafo 5, primo comma, o rese pubbliche a norma del paragrafo 5, secondo comma.
7. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica la procedura relativa alle modifiche ordinarie separatamente. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.
Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione.
8. Il paragrafo 7 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo.
Articolo 6 quater
Relazione tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie
1. Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente presso la Commissione una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell'Unione. Se la modifica dell'Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell'Unione.
2. Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell'Unione che sono state approvate, tale modifica ordinaria non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell'Unione che le modifiche ordinarie.
Articolo 6 quinquies
Modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta
1. Le modifiche temporanee di un disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica ordinaria temporanea è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione della modifica.
2. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica separatamente la procedura relativa alle modifiche temporanee di cui al paragrafo 1.
3. Le modifiche temporanee concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.
4. La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all'articolo 10 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
5. La Commissione rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite i sistemi digitali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dalla Commissione.
L'autorità nazionale di cui ai paragrafi 1 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica temporanea alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.
________________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014).»."
Disposizioni transitorie
L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, nella versione anteriore alla data di applicazione del presente regolamento, continua ad applicarsi alle domande di modifica non minore e minore, nonché alle comunicazioni di modifiche temporanee, al disciplinare delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite in corso di esame presso la Commissione prima dell'8 giugno 2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 giugno 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN