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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 ottobre 2022, n. 538460

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 22 dicembre 2022, n. 298

Modalità con le quali il costitutore o il richiedente l'iscrizione di una varietà o di un clone, registra i dati della selezione conservatrice in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 16/2021, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento nazionale nella materia oggetto del decreto legislativo medesimo, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione nonché la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo n. 16/2021, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

VISTO l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 16/2021 che stabilisce che le varietà e i cloni di vite iscritti al Registro nazionale, sono mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice dal costitutore della varietà o, nel caso di cloni, da chi richiede l'iscrizione;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 16/2021 che prevede che la selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal costitutore della varietà o del clone o dal richiedente l'iscrizione secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il "Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

RITENUTO necessario definire le modalità con le quali il costitutore di una varietà di vite o il richiedente l'iscrizione registra i dati della selezione conservatrice effettuata;

SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso in data 6 ottobre 2022;

ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 10 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, stabilisce le modalità con le quali il costitutore o il richiedente l'iscrizione di una varietà o di un clone, registra i dati della selezione conservatrice effettuata.

2. Le registrazioni di cui al comma 1 devono essere messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza e ai fini dei controlli di cui al Capo III del decreto legislativo n. 16/2021.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 e inoltre si intende per:

a) «Selezione conservatrice»: la conservazione di una varietà o di un clone, in strutture o in pieno campo, secondo metodi di mantenimento riconosciuti idonei, che consentano di preservare l'identità varietale e clonale e lo stato sanitario del materiale di moltiplicazione.

Art. 3

Modalità di registrazione dei dati inerenti la selezione conservatrice

1. Il costitutore o il richiedente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e p) del decreto legislativo 2 febbraio 2022, n. 16 [N.d.R. recte: decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16], responsabile della selezione conservatrice di una varietà o di un clone registra almeno le seguenti informazioni:

I. Per la varietà

a) denominazione della varietà;

b) dati identificativi (nome, cognome, indirizzo e/o ragione sociale) del soggetto responsabile del mantenimento in conservazione della varietà;

c) metodo di selezione conservatrice attuato per garantire la conservazione stessa della varietà;

d) località e dettagli del luogo di conservazione (ad es.: Comune, Foglio, Mappale, etc.);

e) conservazione in strutture o in pieno campo;

f) numero di piante oggetto di conservazione in purezza;

g) data ed esito delle verifiche periodiche effettuate.

II. Per il clone

a) denominazione della varietà, del clone e, se del caso, del portinnesto;

b) dati identificativi (nome, cognome, indirizzo e/o ragione sociale) del soggetto responsabile del mantenimento in conservazione del clone;

c) metodo di selezione conservatrice attuato per garantire la conservazione stessa del clone;

d) località e dettagli del luogo di conservazione (ad es.: Comune, Foglio, Mappale, etc.,);

e) conservazione in strutture o in pieno campo;

f) numero di piante oggetto di conservazione in purezza;

g) data ed esito delle verifiche periodiche effettuate, che includano l'accertamento dello stato sanitario iniziale.

2. I dati di cui al comma 1 sono conservati dal costitutore o dal richiedente l'iscrizione per tutta la durata della propria responsabilità nel mantenimento in purezza di una varietà o di un clone e devono poter essere sempre a disposizione del Ministero, qualora ne faccia richiesta.

3. Qualora il costitutore o il richiedente l'iscrizione di una varietà o di un clone affidi la responsabilità della conservazione in purezza ad altro soggetto, inoltra, senza indugio, apposita istanza al Ministero, ai fini dell'aggiornamento del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489256.

4. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione qualora risultino variazioni ai dati di cui al comma 1, Punto I, lettere c), d) e) ed f) e Punto II, lettere c), d), e) ed f) ne dà immediata comunicazione al Ministero, a mezzo PEC utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.

5. Il costitutore o il richiedente l'iscrizione informa, altresì, il Ministero di eventuali perdite del materiale vegetale che possano compromettere la conservazione della varietà o del clone.

Art. 4

Controlli alla selezione conservatrice

1. Il Ministero provvede al controllo della selezione conservatrice in base alle registrazioni di cui all'articolo 3 effettuate dai responsabili del mantenimento in purezza.

2. Il Ministero può attuare specifici programmi annuali o pluriennali di controllo a carico delle varietà o dei cloni iscritti nel Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.

3. Il Ministero, ai fini del controllo di cui ai commi 1 e 2 può richiedere campioni di materiali al costitutore o al soggetto richiedente o procedere al prelievo ufficiale di tali campioni per accertamenti ulteriori a carico della varietà o del clone.

4. Le varietà e i cloni che, a seguito dei controlli o dei campionamenti effettuati sulle piante della selezione conservatrice, non presentino i previsti requisiti di identità e stato sanitario, sono oggetto di immediate misure correttive.

5. Qualora venga constatata l'insufficiente rispondenza dei materiali di una varietà o di un clone ai requisiti previsti circa la loro identità e stato sanitario, il Ministero, sentito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, sospende il prelievo di materiale dalla selezione conservatrice fino a quanto la criticità non sia risolta. Il relativo provvedimento di sospensione può essere revocato qualora sia garantito il ripristino dei requisiti di identità e dello stato sanitario della varietà o del clone.

6. Qualora a seguito dei controlli venga constatato che il costitutore o il richiedente l'iscrizione o il soggetto incaricato della conservazione della varietà non adempia ripetutamente alle prescrizioni concernenti il mantenimento della selezione conservatrice e l'identità della varietà stessa risulti compromessa irreparabilmente, il Ministero cancella tale varietà e tutti i suoi cloni dal Registro, previo parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite.

7. Per la varietà di vite che vede compromessa la sua identità varietale, la selezione conservatrice può essere ricostituita a partire da uno dei suoi cloni, presentando una specifica relazione, che illustri la corrispondenza varietale del clone, al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, che ne valuta la ricostituzione.

8. Qualora a seguito dei controlli venga constatato che il richiedente l'iscrizione o il soggetto incaricato della conservazione del clone non adempia alle prescrizioni concernenti il mantenimento della selezione conservatrice e siano compromessi i requisiti di identità o sanità del clone stesso, il Ministero cancella tale clone dal Registro, previo parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, qualora non sia possibile ripristinarlo a partire dai suoi materiali di moltiplicazione.

9. Qualora a seguito dei controlli venga constatato che, per le varietà prive di costitutore, il richiedente l'iscrizione o il soggetto incaricato della conservazione della varietà o di un clone non adempia alle prescrizioni concernenti il mantenimento della selezione conservatrice, il Ministero, sentito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, può, in caso di interesse nazionale, attribuire la conservazione in purezza della varietà o del clone, con proprio provvedimento, ad un soggetto che dia garanzie di adeguato svolgimento dell'incarico sotto il profilo tecnico ed organizzativo.

10. Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 16/2021.

11. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo sono a carico del responsabile della conservazione in purezza secondo le tariffe definite nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 16/2021.

Il presente decreto ministeriale è inviato agli organi di controllo per la registrazione, pubblicato nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sul sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale e trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

STEFANO PATUANELLI