
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2022, n. 126
G.U.R.I. 31 dicembre 2022, n. 305
Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni, di cui all'articolo 6 del provvedimento 14 novembre 2018, n. 79. (Provvedimento n. 126)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;
Adotta
il seguente provvedimento:
Oggetto
1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
Soglie minime dei premi lordi contabilizzati
1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, per le imprese che nell'esercizio 2023 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:
a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;
b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».
2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.
Misura dei percentili
1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:
a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.
Coefficienti angolari delle rette
1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:
a) 0,656044433 per la macroclasse «autoveicoli» - antifrode;
b) 0,000062122 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z1;
c) 0,000075430 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z2;
d) 0,000096438 per la macroclasse «autoveicoli» - costo cose Z3;
e) 0,000051796 per la macroclasse «autoveicoli» - costo persone;
f) 0,298296534 per la macroclasse «autoveicoli» - dinamica;
g) 0,119553009 per la macroclasse «autoveicoli» - velocità di liquidazione;
h) 0,000025309 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» - costo persone;
i) 0,058273026 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» - velocità di liquidazione.