
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
CIRCOLARE 20 dicembre 2022, n. 3
- Allegato alla Determinazione Agenzia per l'Italia Digitale 22 dicembre 2022, n. 352
Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili dei soggetti privati art. 3, comma 1 bis, L. 4/2004.
ABSTRACT
Come noto la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici" (di seguito indicata, in breve, L. 4/2004), è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2016/2102 "relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici".
Il Legislatore italiano, con decreto-legge n. 76/2020 ha esteso l'applicazione degli obblighi in materia di accessibilità ai privati, "soggetti giuridici diversi" da quelli indicati all'articolo 3 comma 1, che "offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro".
A corredo degli obblighi imposti, il D.L. 76/2020 ha introdotto all'art. 9, il comma 1 bis, che - a determinate condizioni - prevede l'irrogazione ai privati di sanzioni amministrative pecuniarie sino al 5% del fatturato.
Con la presente Circolare l'Agenzia intende fornire i criteri interpretativi circa l'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1 bis, L. 4/2004, a cui si atterrà nello svolgimento delle funzioni istituzionali.
1.- Introduzione
Il D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, ha modificato, con l'art. 29, rubricato "disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate e permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di veicoli", gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 9 della L. 4/2004, recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici"
Il Legislatore italiano con l'introduzione del comma 1 bis all'art. 3 della L. 4/2004 ha esteso l'applicazione degli obblighi in materia di accessibilità ai privati diversi da quelli già indicati all'articolo 3 comma 1 della L. 4/2004 (così anche la Relazione Illustrativa all'art. 29 D.L. 76/2020).
La norma è stata introdotta nel contesto peculiare dovuto alla pandemia da Covid-19, che ha portato ad una accelerazione della diffusione di servizi online ed è chiaramente diretta a consentire la più ampia inclusione delle persone con disabilità.
Si ricorda che La Direttiva (UE) 2016/2102, (relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici) che interviene (tramite il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106 di attuazione) sulla L. 4/2004:
- "mira a garantire, sulla base di prescrizioni comuni in materia di accessibilità, una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici" (Considerando n. 9), in ragione dell'utilizzo crescente della "rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi on line essenziali per il pubblico" (Considerando n. 1);
- include tutti i servizi resi dagli enti pubblici, attraverso siti web o applicazioni mobili, tranne i servizi radio-TV resi in diretta (art. 1, comma 3 lettera a, ed art. 1, comma 4, lettera c);
- include negli obblighi di accessibilità i siti web e le applicazioni mobili delle "ONG", che forniscono "servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati" (all'art. 1, comma 3, lett. b), Considerando n. 25);
2.- Soggetti erogatori privati
I privati assoggettati agli obblighi di accessibilità, previsti in via residuale dal comma 1 bis dell'art. 3 della L. 4/2004 (a condizione che abbiano un fatturato medio negli ultimi tre anni di attività superiore a cinquecento milioni di euro) sono i seguenti:
- persone fisiche che svolgono attività economico - commerciale, soggetta ad Iva;
- persone giuridiche private, di natura commerciale, a prescindere dalla forma assunta (a titolo esemplificativo non esaustivo: SPA, SAPA, Srl, SS, SNC, SAS, ecc.);
- ETS (enti del terzo settore) di natura privata, nella misura in cui svolgano attività economico - commerciale soggetta ad Iva.
Rimangono invece nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'art. 3 della L. 4/2004 i seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni;
- enti pubblici economici;
- aziende private concessionarie di servizi pubblici;
- aziende municipalizzate regionali;
- enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
- aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
- aziende appaltatrici di servizi informatici;
- organismi di diritto pubblico;
- soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
3.- Offerta al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili
Le disposizioni sugli obblighi di accessibilità previste dalla L. 4/2004 si applicano a:
I.- siti web;
II.- contenuti extranet e/o intranet (definiti dall'art. 2 comma 1, lettera a-quater come "siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico"), pubblicati a partire dal 23 settembre 2019, o soggetti a revisione sostanziale dalla medesima data (art. 3, comma 2, ultimo periodo, L. 4/2004);
III.- contenuti, che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e disponibili e usati da ampi segmenti di utenti (art. 3, comma 2, primo periodo, L. 4/2004).
In relazione all'attività lavorativa si applica l'art. 4, commi 4, L. 4/2004.
4.- Servizi al pubblico
La Relazione illustrativa dell'articolo 29 del D.L. n. 76/2020 contiene un rimando diretto al Considerando n. 34 della Direttiva UE 2016/2102, che invita gli Stati membri a estendere l'applicazione della direttiva anche a privati "che offrono strutture e servizi aperti al pubblico, anche nei settori della sanità, dei servizi per l'infanzia, dell'inclusione sociale e della sicurezza sociale, nonché nel settore dei servizi di trasporto e dell'elettricità, del gas, dell'energia termica, dell'acqua, dei servizi delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, con particolare riguardo ai servizi di cui agli articoli da 8 a 13 della Direttiva 2014/25/UE (sugli appalti pubblici)".
La Direttiva (UE) 2016/2102, all'art. 1, comma 3 lett. b) include negli obblighi di accessibilità i siti web e le applicazioni mobili delle "ONG", che forniscono "servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati".
Per quanto riguarda i media:
- sono esclusi dall'ambito della Direttiva 2016/2102 e della Legge 4/2004, i servizi radio-tv in diretta, ex art. 1, comma 3 a), ovvero i "media basati sulla trasmissione in diretta" (art. 1, comma 4 lettera c), Direttiva 2016/2102);
- sono soggetti agli obblighi di accessibilità dal 23 settembre 2020 "I media basati sulle trasmissioni in diretta che sono mantenuti on line o ripubblicati dopo la trasmissione" poiché considerati "media basati sul tempo preregistrati" (Considerando 27 della Direttiva 2016/2102 e art. 1, comma 4, lettera b) della Direttiva).
Il Legislatore italiano ha, quindi, esteso gli obblighi di accessibilità ai privati ex art. 3, comma 1 bis, L. 4/2004, partendo dall'ambito di applicazione della Direttiva, ovvero con riferimento a tutti i servizi "essenziali" e servizi destinati a persone con disabilità.
Considerato il contesto nel quale è intervenuta la modifica normativa, diretta a consentire la più ampia inclusione delle persone con disabilità, devono ritenersi servizi essenziali ricompresi nell'ambito di applicazione della Legge 4/04, ove offerti online, quelli riferiti ai settori ritenuti essenziali, tenendo conto anche dell'art. 1 L. 146/1990 e della normativa del periodo emergenziale (fra tanti, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 20 marzo 2020), di seguito indicati:
- energia;
- gas;
- acqua;
- trasporto di passeggeri;
- servizi postali ed attività di corriere;
- servizi di sanità ed assistenza sociale;
- servizi di istruzione;
- raccolta dei rifiuti;
- servizi delle comunicazioni elettroniche;
- servizi bancari;
- servizi assicurativi;
- servizi funebri;
- servizi veterinari;
- servizi media basati sulle trasmissioni in diretta che sono mantenuti on line o ripubblicati dopo la trasmissione e, più in generale, media basati sul tempo preregistrati, pubblicati dal 23 settembre 2020;
- servizi di commercio elettronico, aventi ad oggetto "beni di prima necessità", ovvero quei prodotti senza i quali non sarebbe possibile svolgere una dignitosa esistenza.
A titolo esemplificativo, non esaustivo, i beni di prima necessità sono riferibili ai seguenti settori:
1- generi alimentari e bevande;
2- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
3- tabacco;
4- ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico;
5- articoli igienico-sanitari;
6- articoli per l'illuminazione;
7- farmaci, articoli medicali e ortopedici;
8- articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
9- materiale per ottica e fotografia;
10- combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
11- prodotti per l'igiene della casa.
Si ritiene che tra i soggetti erogatori, ex art. 3, comma 1 bis, L. 4/2004 debbano essere ricompresi gli "aggregatori", che offrono servizi di commercio elettronico, relativi anche all'approvvigionamento di beni di prima necessità.
5.- Fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro
Considerato il riferimento al "fatturato medio" si ritiene che il Legislatore abbia inteso estendere gli obblighi di accessibilità ai che svolgono attività economico - commerciale, soggetta ad Iva.
Si ritiene che il fatturato cui fare riferimento (per calcolare la soglia quantitativa del fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro negli ultimi tre anni di attività) debba essere il seguente:
- enti commerciali: il fatturato si determina, prendendo come base per il calcolo, l'ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico o voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo i principi internazionali, sulla base delle previsioni di cui all'art. 2425 bis, comma 1, del codice civile.
- Istituti bancari: il fatturato si determina ai sensi dell'art. 16, comma 2, L. 287/1990, così come modificato dalla Legge 118 del 5 agosto 2022.
- Imprese di assicurazione: il fatturato si determina ai sensi dell'art. 16, comma 2, L. 287/1990, così come modificato dalla Legge 118 del 5 agosto 2022.
- Enti non profit: che svolgano attività economico commerciale, soggetta ad Iva, il termine fatturato deve fare riferimento ai soli ricavi con rilevanza ai fini IRES.
Il fatturato medio, risultante a seguito della divisione per tre della somma dei fatturati globali degli ultimi 3 esercizi, così come sopra determinati, in relazione alle specifiche categorie di enti, determinerà la soglia di rilevanza per l'applicazione degli obblighi di accessibilità.
6.- Società estere/multinazionali che offrono servizi ai cittadini italiani
Gli obblighi di accessibilità riguardano tutti i privati di cui al comma 1 bis dell'art. 3, che offrono servizi al pubblico sul territorio nazionale attraverso siti web o applicazioni mobili, abbiano sede o stabile organizzazione in Italia o all'estero.
7.- Il "gruppo": fatturato di riferimento
Per la valutazione circa la sussistenza degli obblighi di accessibilità il Gruppo è considerato un'unica impresa. A tal fine si considerano: le norme che regolano il controllo societario ed i rapporti fra società controllante e controllate, nonché quelle, introdotte con la riforma del 2003, relative all'attività di direzione e di coordinamento di società (artt. 2497 cc), con conseguente applicabilità delle specifiche disposizioni introdotte dalla riforma del 2003 (artt. 2497-2497 quinquies c.c.); gli artt. 101 e 102 TFUE, secondo i quali il Gruppo costituisce un'unità economica.
Nel caso del Gruppo, la valutazione circa il superamento della soglia del fatturato medio è condotta in relazione al fatturato del Gruppo, alla stregua del bilancio consolidato del Gruppo.
8.- Il "gruppo": responsabilità
Il fatturato del Gruppo si ritiene una condizione di procedibilità nei confronti del soggetto/soggetti, appartenenti al Gruppo, segnalati o rilevati come autori della violazione.
Essi saranno individuati, all'interno del Gruppo, in ragione dell'offerta, da parte dello stesso/degli stessi, dei "servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili", come individuati nei paragrafi 3 e 4.
Restano ferme in ogni in relazione alle singole società appartenenti al Gruppo tutte le eventuali plurime sfumature della responsabilità personale connessa con la contestazione di illeciti amministrativi, ai sensi dell'art. 9.
In particolare, la quantificazione della sanzione ai sensi dell'art. 9 della legge 4/2004 - in ragione del principio di responsabilità personale, nonché dei criteri generali di effettività, proporzionalità della sanzione - sarà rapportata al fatturato dell'ente e/o dei singoli enti responsabili, appartenenti al Gruppo, alla stregua della nozione di fatturato delineata al paragrafo 5.
9.- Termine per l'adeguamento agli obblighi di accessibilità dei siti web ed applicazioni mobili
Ai sensi dell'Art. 4, comma 2 bis il termine perentorio di adeguamento agli obblighi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili è il 5 novembre 2022.
Tale obbligo di adeguamento è indipendente dalle sanzioni civilistiche eventualmente associate ai contratti: ai sensi dell'art. 9 L. 4/2004, è responsabilità dei soggetti erogatori provvedere a conformare i siti web e le applicazioni mobili agli obblighi di accessibilità entro il termine indicato.
10. - nullità dei contratti
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, i nuovi contratti stipulati dai soggetti privati, ex art. 3, comma 1 bis, L. 4/2004, successivamente alla pubblicazione delle Linee Guida dovranno essere conformi a queste ultime, ovvero agli obblighi di accessibilità previsti dalla L. 4/2004, a pena di nullità.
Per i contratti in essere alla data di pubblicazione delle Linee Guida, la disposizione prevede l'adeguamento degli stessi - in caso di rinnovo, modifica o novazione - entro dodici mesi dalla data della suddetta pubblicazione.
Nell'ipotesi in cui i contratti rinnovati, modificati o novati successivamente alla data di pubblicazione delle Linee Guida non siano conformi agli obblighi di accessibilità ex L. 4/2004, gli stessi saranno soggetti alla sanzione civilistica della nullità (da eccepire nelle opportune sedi).