Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1961 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2022

G.U.U.E. 18 ottobre 2022, n. L 270

Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 ottobre 2022

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nella provincia di Alberta (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 15 settembre 2022 [2], il 17 settembre 2022 [1], il 19 settembre 2022 [1], il 20 settembre 2022 [2], il 21 settembre 2022 [1], il 23 settembre 2022 [1] e il 26 settembre 2022 [1].

6) Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella Columbia Britannica (Canada) e confermato mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 12 settembre 2022.

7) Il Canada ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nel Manitoba (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 15 settembre 2022 [1], il 18 settembre 2022 [2] e il 22 settembre 2022 [1].

8) Il Canada ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nell'Ontario (Canada) e confermato mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 18 settembre 2022.

9) In aggiunta, il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nel Saskatchewan (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 19 settembre 2022 e il 26 settembre 2022.

10) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 22 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno in prossimità di Honington, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e l'altro in prossimità di Easingwold, Hambleton, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito).

11) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Northwold, King's Lynn and West Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 23 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

12) Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 24 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno in prossimità di Hadleigh, Babergh, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e l'altro in prossimità di Poulton-le-Fylde, Wyre, Lancashire, Inghilterra (Regno Unito).

13) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nei pressi di Attleborough, Breckland, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 27 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

14) In aggiunta, il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nei pressi di Selby, Selby, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 28 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

15) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Lowestoft, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 29 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

16) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 1° ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno in prossimità di Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e gli altri due in prossimità di Attleborough, Breckland, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito).

17) Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nei pressi di Kidsgrove, Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 3 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

18) Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 4 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno nei pressi di Hadleigh, Babergh, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito), uno nei pressi di Faringdon, Vale of White Horse, Oxfordshire Inghilterra (Regno Unito) e uno in prossimità di Attleborough, Breckland, Inghilterra (Regno Unito).

19) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Merrimack, nello Stato del New Hampshire (Stati Uniti) e confermato il 23 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

20) In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di McPherson, nello Stato del South Dakota (Stati Uniti) e confermato il 24 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

21) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 27 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Ransom, nello Stato del North Dakota (Stati Uniti), e due localizzati nella contea di Sanpete, nello Stato dello Utah (Stati Uniti).

22) Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 28 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Sanpete, nello Stato dello Utah (Stati Uniti), e uno localizzato nella contea di Racine, nello Stato del Wisconsin (Stati Uniti).

23) Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 29 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di York, nello Stato della Pennsylvania (Stati Uniti), due localizzati nella contea di Sanpete, nello Stato dello Utah (Stati Uniti) e uno localizzato nella contea di Dunn, nello Stato del Wisconsin (Stati Uniti).

24) Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 3 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Stanislaus, nello Stato della California (Stati Uniti), e uno localizzato nella contea di Tuscola, nello Stato del Michigan (Stati Uniti).

25) Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 4 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Del Norte, nello Stato della California (Stati Uniti), uno localizzato nella contea di Monterey, nello Stato della California (Stati Uniti), e uno localizzato nella contea di York, nello Stato del Nebraska (Stati Uniti).

26) Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Matanuska-Susitna, nello Stato dell'Alaska (Stati Uniti) e confermato il 5 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

27) Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Madison, nello Stato dell'Arkansas (Stati Uniti), e confermato il 7 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

28) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

29) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

30) Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Alberta [1], Ontario [4] e Quebec [1] (Canada) e confermati tra il 28 marzo 2022 e il 21 aprile 2022.

31) Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

32) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

33) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

34) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

35) I regolamenti di esecuzione (UE) 2022/588 (4) e (UE) 2022/914 (5) della Commissione hanno modificato l'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo rispettivamente la riga US-2.51 e la riga US-2.210, definendo due zone interessate alla voce relativa agli Stati Uniti in tale allegato V. Poiché sono stati rilevati errori, è opportuno rettificare di conseguenza le righe relative alla zona US-2.51 e alla zona US-2.210. Tali rettifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/588 per la zona US-2.51 e dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/914 per la zona US-2.210.

36) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione (6) ha modificato l'allegato V, parte 1, e l'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le righe corrispondenti alla zona US-2.19 alla voce relativa agli Stati Uniti. Poiché è stato rilevato un errore, è opportuno rettificare di conseguenza le righe corrispondenti alla zona US-2.19 alla voce relativa agli Stati Uniti nell'allegato V, parte 1, e nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Dette rettifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618.

37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/588 della Commissione, dell'8 aprile 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 112 dell'11.4.2022).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/914 della Commissione, del 10 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 158 del 13.6.2022).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione, del 19 settembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 243 del 20.9.2022).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

1. Nell'allegato V, parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga corrispondente alla zona US-2.51 è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti US-2.51

Stato del South Dakota

contea di Clark: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS): 97.5989286°W 44.9530109°N».

.

2. Nell'allegato V, parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga corrispondente alla zona US-2.210 è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti US-2.210

State of Idaho - Ada 06

Ada County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates): 116.3356545°W 43.7697285°N».

.

3. Nell'allegato V, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondenti alla zona US-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti US-2.19 Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti BPP N, P1    8.3.2022 2.9.2022
 Ratiti riproduttori e ratiti da reddito BPR N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti SP N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Ratiti destinati alla macellazione SR N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti DOC N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Pulcini di un giorno di ratiti DOR N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti POU-LT20 N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti HEP N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Uova da cova di ratiti HER N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti HE-LT20 N, P1    8.3.2022 2.9.2022».

.

4. Nell'allegato XIV, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondenti alla zona US-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti US-2.19 Carni fresche di pollame diverso dai ratiti POU N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Carni fresche di ratiti RAT N, P1    8.3.2022 2.9.2022
Carni fresche di selvaggina da penna GBM P1    8.3.2022 2.9.2022».

.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 12 aprile 2022, l'articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 14 giugno 2022 e l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 21 settembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN