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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1979 DELLA COMMISSIONE, 31 agosto 2022

G.U.U.E. 20 ottobre 2022, n. L 272

Decisione che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che abroga la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione. [notificata con il numero C(2022) 6124] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 31 agosto 2022

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro territorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI della direttiva suddetta, servendosi del modulo apposito di cui all'allegato della decisione 2009/10/CE della Commissione (2).

2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri devono inoltre fornire alla Commissione determinate informazioni relative agli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, servendosi del modulo apposito di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione (3).

3) Per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri devono servirsi delle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, rispettivamente, di tale direttiva, che devono essere predisposte e tenute aggiornate dalla Commissione.

4) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), nel contesto della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (Eionet), provvede alla raccolta, al trattamento e all'analisi dei dati, in particolare sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto nonché sulle sostanze chimiche pericolose per l'ambiente. Per aumentare le sinergie con le banche dati esistenti sviluppate dall'Agenzia europea dell'ambiente, consolidare le informazioni sull'impatto ambientale degli impianti, migliorare la qualità delle informazioni messe a disposizione del pubblico e dei responsabili politici e aiutare a identificare i rischi potenziali (ad esempio gli effetti domino), è opportuno che l'AEA predisponga e tenga aggiornate, per conto della Commissione, le banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE. Gli Stati membri dovrebbero servirsi di dette banche dati per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE.

5) I moduli e le banche dati di cui alla direttiva 2012/18/UE dovrebbero consentire la comunicazione e la disponibilità delle informazioni semplificate trasmesse dagli Stati membri, al fine di assicurarne la massima esattezza, utilità e confrontabilità e ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri, nel rispetto anche dei requisiti della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

6) Per sfruttare al massimo le sinergie tra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e le comunicazioni per impianti industriali simili, i moduli e le banche dati dovrebbero essere analoghi a e compatibili con quelli usati per le comunicazioni a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il formato, la frequenza e il contenuto delle quali sono stabiliti rispettivamente nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione (8) e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione (9).

7) Per conseguire tali obiettivi è opportuno aggiornare il modulo, figurante nella decisione di esecuzione 2014/895/UE, di cui gli Stati membri devono servirsi per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE. E' pertanto opportuno abrogare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/895/UE.

8) Lo sviluppo da parte dell'AEA delle due banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2025. La trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva dovrebbe quindi iniziare solo dopo tale data.

9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2012/18/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 197 del 24.7.2012.

(2)

Decisione 2009/10/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 6 del 10.1.2009).

(3)

Decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 355 del 12.12.2014).

(4)

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009).

(5)

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007).

(6)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

(7)

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006).

(8)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1135 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 205 del 14.8.2018).

(9)

Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1741 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce il formato e la frequenza dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 267 del 21.10.2019).

Art. 1

1. L'Agenzia europea dell'ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/18/UE.

2. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono delle banche dati elettroniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Per trasmettere le informazioni sugli stabilimenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono del modulo di cui all'allegato della presente decisione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.

Art. 2

La decisione di esecuzione 2014/895/UE è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2025.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Art. 3

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'articolo 1, paragrafi da 2 a 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2022

Per la Commissione

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS

Membro della Commissione