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REGOLAMENTO (UE) 2022/2056 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 19 ottobre 2022

G.U.U.E. 26 ottobre 2022, n. L 276

Regolamento che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 15 novembre 2022

Applicabile dal: 15 novembre 2022

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in modo tale da garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.

2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare e con la decisione 98/414/CE del Consiglio (5) ha ratificato l'accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici e si adopera per rafforzare una governance globale degli oceani e per promuovere una gestione sostenibile della pesca.

3) Con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (6) la Comunità europea ha approvato la propria adesione alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale («convenzione»), che istituisce la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale («Western and Central Pacific Fisheries Commission»- WCPFC).

4) La WCPFC ha il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti («misure di conservazione e di gestione» o «CMM») per la conservazione delle risorse alieutiche che rientrano nella sfera di sua competenza. Sebbene siano rivolte principalmente alle parti contraenti della convenzione, tali decisioni contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio, i comandanti dei pescherecci).

5) Una volta entrate in vigore, le CMM sono vincolanti per tutte le parti contraenti della convenzione, compresa l'Unione.

6) Sebbene le pertinenti disposizioni fondamentali delle CMM siano attuate su base annua nel contesto del regolamento sulle possibilità di pesca, le restanti disposizioni sono state attuate da ultimo a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (7). E' pertanto necessario assicurare che le CMM adottate dalla WCPFC siano recepite pienamente e tempestivamente nel diritto dell'Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all'interno dell'Unione, assicurando chiarezza e prevedibilità agli operatori dei pescherecci dell'Unione.

7) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, le attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili, in modo da garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della PCP, in particolare per assicurare che lo sfruttamento delle risorse marine biologiche vive sia sostenibile dal punto di vista ambientale nel lungo periodo e ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, per creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione economicamente redditizi e competitivi e per le attività a terra connesse alle attività di pesca nonché per contribuire alla disponibilità di un approvvigionamento alimentare sostenibile.

8) A norma del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), su richiesta della Commissione, deve assistere l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui l'Unione fa parte. In linea con tale regolamento, ove necessario per l'attuazione degli obblighi dell'Unione, l'EFCA, su richiesta della Commissione, deve coordinare le attività di controllo e di ispezione degli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione, che possono includere programmi attuati nell'ambito delle CMM della WCPFC. L'EFCA può elaborare, di concerto con gli Stati membri interessati, programmi operativi congiunti di ispezione e sorveglianza a tal fine, definendo piani di impiego congiunto. E' pertanto opportuno adottare disposizioni nel presente regolamento che includano l'EFCA, ove incaricata dalla Commissione, quale organismo incaricato dalla Commissione di ricevere dagli Stati membri informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, quali i rapporti di ispezione in mare e le notifiche pertinenti nell'ambito del programma di osservazione regionale («POR») della WCPFC, e di trasmetterle al segretariato della WCPFC.

9) Tenendo conto della probabilità che le CMM siano oggetto, in futuro, di ulteriori modifiche nel corso delle riunioni annuali della WCPFC, al fine di attuare rapidamente tali CMM nel diritto dell'Unione, rafforzare la parità di condizioni e dare ulteriore sostegno alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli aspetti seguenti: la trasmissione delle informazioni sulle navi, i requisiti del sistema di controllo delle navi («VMS»), la percentuale della copertura di osservazione nell'ambito del POR, i diritti e gli obblighi degli osservatori, i diritti e gli obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi, i termini per la presentazione delle relazioni e gli allegati da I a VI riguardanti le misure di mitigazione in favore degli uccelli, le marcature e altre specifiche tecniche per le navi nonché le norme minime per i comunicatori automatici di posizione utilizzati nel VMS della WCPFC, la dichiarazione di trasbordo della WCPFC e la descrizione dei palangari per squali. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

10) E' opportuno che i poteri delegati previsti dal presente regolamento non incidano sul recepimento nel diritto dell'Unione delle future modifiche delle CMM a norma della procedura legislativa ordinaria.

11) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 14 giugno 2021. I dati personali elaborati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) nonché del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo di 10 anni. Qualora i dati personali in questione siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi, è possibile conservarli per un periodo superiore a 10 anni, ma non superiore a 20 anni.

12) E' opportuno sopprimere l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 520/2007 in quanto il presente regolamento attua tutte le misure della WCPFC,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 341 del 24.8.2021.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(3)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(4)

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998).

(5)

Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998.

(6)

Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005).

(7)

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007).

(8)

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019).

(9)

GU L 123 del 12.5.2016.

(10)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(11)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione e di conservazione riguardanti le attività di pesca svolte nella zona in cui si applica la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, alla quale l'Unione ha aderito a norma della decisione 2005/75/CE, e relativamente alle specie ittiche contemplate da tale convenzione.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che praticano attività di pesca nella zona della convenzione.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «convenzione»: la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, e relative modifiche periodiche;

2) «zona della convenzione»: la zona alla quale si applica la convenzione, descritta all'articolo 3, paragrafo 1, di quest'ultima;

3) «WCPFC»: la commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale istituita a norma della convenzione;

4) «peschereccio dell'Unione»: qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in tali attività;

5) «pesca»:

a) la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;

b) il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;

c) l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce per qualsiasi finalità;

d) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o le apparecchiature elettroniche associate, compresi i radiofari;

e) ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nelle lettere da a) a d), compreso il trasbordo; o

f) l'impiego di qualsiasi imbarcazione, veicolo, aeromobile o aeroscivolante per le attività descritte nelle lettere da a) a d), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;

6) «CMM»: le misure di conservazione e di gestione applicabili adottate dalla WCPFC;

7) «possibilità di pesca»: i contingenti e lo sforzo di pesca assegnati a uno Stato membro o i periodi di chiusura stabiliti in un atto giuridico dell'Unione in vigore per la zona della convenzione;

8) «inadatto al consumo umano»:

a) comprende, ma non esclusivamente, il pesce:

i) impigliato o schiacciato nella rete a circuizione;

ii) danneggiato per predazione di squali o balene; o

iii) morto e deteriorato nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito il normale recupero della rete e delle catture e gli sforzi per liberare il pesce vivo; e

b) non comprende il pesce:

i) considerato inidoneo in termini di dimensioni, commerciabilità o composizione della specie; o

ii) deteriorato o contaminato a seguito di un atto o di un'omissione dell'equipaggio del peschereccio;

9) «dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD» (fish aggregating device): qualsiasi oggetto o gruppo di oggetti, di qualsiasi dimensione, che sia stato o no calato in mare, biologico o non biologico, compresi, a titolo non esaustivo, boe, galleggianti, reti, pezze di rete, plastica, bambù, tronchi e squali balena galleggianti in prossimità o sulla superficie dell'acqua a cui il pesce può associarsi;

10) «cala a bassa profondità»: attività di pesca in cui la maggior parte degli ami sono calati a una profondità inferiore a 100 metri;

11) «registro»: il registro dei pescherecci della WCPFC;

12) «WIN»: il numero di identificazione WCPFC;

13) «VMS»: il sistema di controllo delle navi;

14) «POR»: il programma di osservazione regionale istituito dalla WCPFC per raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e per sorvegliare l'attuazione delle CMM;

15) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento che ne consente l'identificazione e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

16) «boa di raccolta dati»: un dispositivo galleggiante, derivante o ancorato, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere e misurare elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca;

17) «dichiarazione di trasbordo della WCPFC»: un documento contenente le informazioni di cui all'allegato IV;

18) «zona d'altura orientale» (Eastern High Seas Pocket): la zona d'altura delimitata dalle zone economiche esclusive delle Isole Cook a ovest, della Polinesia francese a est e di Kiribati a nord, e le cui coordinate geografiche e la cui mappa sono riportate all'allegato V;

19) «Mobulidae»: le specie della famiglia Mobulidae, comprendente le mante e le mobule;

20) «comunicatore automatico di posizione» o «ALC» (automatic location communicator): un trasmettitore che permette di determinare una posizione via satellite in tempo quasi reale;

21) «rigetti in mare»: catture che sono rigettate in mare;

22) «ispettore autorizzato»: un ispettore di una parte contraente della convenzione la cui identità è stata comunicata alla WCPFC;

23) «ispettore autorizzato dell'Unione»: un ispettore dell'Unione la cui identità è stata comunicata alla WCPFC in conformità di qualsiasi atto adottato a norma dell'articolo 79, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (1).

(1)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

Art. 4

Autorizzazioni

1. Gli Stati membri gestiscono il numero di autorizzazioni di pesca e il livello di pesca conformemente alle possibilità di pesca.

2. Ciascuna autorizzazione stabilisce, per il peschereccio dell'Unione cui è rilasciata:

a) le zone, le specie e i periodi di tempo specifici per i quali l'autorizzazione è valida;

b) le attività che il peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere;

c) il divieto per il peschereccio dell'Unione di pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare in zone soggette alla giurisdizione di un altro Stato, a meno che sia in possesso della licenza, del permesso o dell'autorizzazione richiesti da tale altro Stato;

d) l'obbligo per il peschereccio dell'Unione di tenere a bordo l'autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo o una copia certificata della stessa, e la licenza, il permesso o l'autorizzazione, o copia certificata degli stessi, rilasciati da uno Stato costiero, nonché un certificato di immatricolazione valido del peschereccio.

CAPO II

Misure di conservazione e di gestione

Art. 5

Detenzione a bordo delle catture nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione

1. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione che praticano la pesca nelle zone economiche esclusive e nelle acque d'altura all'interno della zona della convenzione compresa tra 20° N e 20° S detengono a bordo tutte le catture di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora, tranne nelle situazioni seguenti:

a) qualora, nell'ultima cala di una bordata, non vi sia lo spazio sufficiente per stivare tutti i pesci catturati in quella cala; nel qual caso, il pesce in eccesso prelevato nell'ultima cala può essere trasferito e detenuto a bordo di un altro peschereccio con reti a circuizione, purché ciò non sia vietato dal diritto applicabile;

b) qualora il pesce sia inadatto al consumo umano; e

c) qualora si verifichi un grave malfunzionamento delle apparecchiature.

2. Se il comandante di un peschereccio dell'Unione stabilisce che un pesce non debba essere issato a bordo per motivi legati alle dimensioni, alla commerciabilità o alla composizione della specie, il pesce è rilasciato prima di chiudere completamente la rete, quando non ne è stata recuperata più della metà.

3. Se il comandante di un peschereccio dell'Unione stabilisce che un pesce non debba essere issato a bordo perché è stato catturato durante l'ultima cala di una bordata e non vi è lo spazio sufficiente per stivare tutti i pesci catturati in quella cala, il pesce può essere rigettato in mare a condizione che:

a) il comandante e l'equipaggio tentino di liberare il pesce vivo prima possibile; e

b) non siano effettuate altre attività di pesca dopo il rigetto in mare fino a quando il pesce che si trova a bordo del peschereccio non sia stato sbarcato o trasbordato.

4. Il pesce è rigettato in mare dai pescherecci dell'Unione solo dopo che un osservatore del POR abbia stimato la composizione delle specie del pesce da rigettare.

5. Entro le 48 ore successive a qualsiasi rigetto in mare, il comandante del peschereccio dell'Unione trasmette al segretariato della WCPFC, con copia allo Stato membro di bandiera e alla Commissione, una relazione contenente le informazioni seguenti:

a) nome, bandiera e WIN del peschereccio dell'Unione, nonché nome e cittadinanza del comandante;

b) numero di licenza;

c) nome dell'osservatore a bordo;

d) data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del rigetto;

e) data, ora, posizione (latitudine/longitudine) e tipo di rete (FAD derivante, FAD ancorato, banco libero ecc.) della cala;

f) motivo del rigetto del pesce in mare, compresa una dichiarazione delle condizioni di recupero se il pesce è stato rigettato in mare perché inadatto al consumo umano;

g) quantitativo stimato e composizione delle specie del pesce rigettato;

h) quantitativo stimato e composizione delle specie del pesce detenuto a bordo a seguito di tale cala;

i) se il pesce è stato rigettato in mare a norma del paragrafo 3, una dichiarazione attestante che non saranno effettuate altre attività di pesca fino a quando saranno state scaricate le catture a bordo; e

j) qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dal comandante del peschereccio dell'Unione.

6. Il comandante del peschereccio dell'Unione fornisce a un osservatore del POR a bordo le informazioni di cui al paragrafo 5 nello stesso momento in cui le trasmette al segretariato della WCPFC.

Art. 6

Monitoraggio e controllo nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione

1. In deroga all'articolo 26, la frequenza con cui il VMS trasmette la posizione del peschereccio è aumentata a 30 minuti durante i periodi di fermo per i FAD, quali definiti nel regolamento sulle possibilità di pesca.

2. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione non possono operare ricorrendo alle comunicazioni manuali durante i periodi di fermo per i FAD.

3. Nel caso in cui la ricezione automatica delle posizioni VMS dei pescherecci dell'Unione da parte del segretariato della WCPFC sia interrotta, il peschereccio non è invitato a rientrare in porto fino a quando il segretariato della WCPFC non ha esaurito tutte le misure ragionevoli per ripristinare la normale ricezione automatica delle posizioni VMS.

4. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione ospitano a bordo un osservatore del POR se praticano la pesca nella zona compresa tra 20° N e 20° S:

a) in acque d'altura;

b) in acque d'altura e in acque soggette alla giurisdizione di uno o più Stati costieri; o

c) in acque soggette alla giurisdizione di due o più Stati costieri.

Art. 7

FAD e boe strumentali nella pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione

1. La progettazione e la fabbricazione dei FAD da calare o derivanti nella zona della convenzione rispettano le specifiche seguenti:

a) se la parte galleggiante o la zattera (struttura piatta o cilindrica) del FAD è coperta da una rete a maglie, la maglia stirata ha una dimensione inferiore a 7 cm e la rete è ben avvolta intorno all'intera zattera in modo che, nel momento in cui il FAD è calato, non rimangano pezze di rete sospese al di sotto del FAD;

b) se si utilizza una rete a maglie, la maglia stirata ha una dimensione inferiore a 7 cm oppure la rete deve essere legata saldamente in fasci o «salami» con all'estremità un peso sufficiente a mantenere la rete tesa verso il basso nella colonna d'acqua. In alternativa, può essere utilizzato un unico pannello zavorrato di rete con maglia stirata di dimensione inferiore a 7 cm, o un telone (ad esempio in tela o nylon).

2. Durante i periodi di fermo per i FAD, stabiliti da atti dell'Unione concernenti la ripartizione delle possibilità di pesca, ai pescherecci dell'Unione con reti a circuizione, compresi i loro attrezzi da pesca o i tender, che effettuino una cala è vietato trovarsi entro un miglio nautico da un FAD.

3. I pescherecci dell'Unione non sono utilizzati per concentrare il pesce né per spostare concentrazioni di pesce, in particolare utilizzando luci subacquee e pasturazione.

4. I FAD o le apparecchiature elettroniche associate non possono essere recuperati da un peschereccio dell'Unione durante il periodo di fermo per un FAD, tranne se:

a) i FAD o le apparecchiature elettroniche associate sono recuperati e tenuti a bordo del peschereccio fino allo sbarco o fino alla fine del periodo di fermo per il FAD; e

b) il peschereccio dell'Unione non effettua alcuna cala durante i 7 giorni successivi al recupero o nel raggio di 50 miglia nautiche dal punto di recupero di un FAD.

5. In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 4, i pescherecci dell'Unione non collaborano tra loro per catturare concentrazioni di pesce.

6. Durante il periodo di fermo i pescherecci dell'Unione non effettuano alcuna cala entro un miglio nautico dal punto in cui un FAD è stato recuperato da un'altra nave nelle 24 ore precedenti la cala, se il comandante del peschereccio dell'Unione ha conoscenza della posizione e dell'ora del recupero del FAD in questione.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera operanti nelle acque di uno Stato costiero rispettino le leggi di tale Stato costiero riguardanti la gestione dei FAD, compresa la localizzazione di questi ultimi.

Art. 8

Boe strumentali

Le boe strumentali sono attivate esclusivamente a bordo di pescherecci con reti a circuizione.

Art. 9

Boe di raccolta dati

1. E' vietato pescare entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati o interagire con essa. E' altresì vietato accerchiare una boa di raccolta dati con attrezzi da pesca, legare o fissare la nave, gli attrezzi da pesca o qualsiasi parte o componente della nave a una boa di raccolta dati o al suo ormeggio e tagliare la fune di ancoraggio della boa.

2. Se un peschereccio dell'Unione si impiglia in una boa di raccolta dati, l'attrezzo da pesca impigliato è rimosso causando il minor danno possibile alla boa.

3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione comunica allo Stato membro di bandiera tutti i casi in cui la nave è rimasta impigliata in una boa indicando la data, l'ubicazione e la natura dell'evento, nonché ogni informazione identificativa contenuta nella boa di raccolta dati. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente la comunicazione alla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, per i programmi di ricerca scientifica notificati alla Commissione e da questa autorizzati è possibile utilizzare pescherecci dell'Unione entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che essi non interagiscano con tali boe di raccolta dati nel modo menzionato al paragrafo 1.

Art. 10

Zona speciale di gestione della zona d'altura orientale

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione operanti nella zona d'altura orientale comunicano al proprio Stato membro di bandiera, alla Commissione o a un organo da essa designato, e al segretariato della WCPFC gli avvistamenti di qualsiasi peschereccio. Le informazioni da comunicare comprendono: data e ora (UTC), posizione (gradi reali di latitudine e longitudine), rilevamento, marcature, velocità (nodi) e tipo di peschereccio. I pescherecci provvedono affinché le informazioni siano trasmesse entro sei ore dall'avvenuto avvistamento.

2. Gli Stati costieri o i territori adiacenti ricevono costantemente dati VMS in tempo quasi reale.

Art. 11

Trasbordo

1. Tutti i trasbordi effettuati nella zona della convenzione e riguardanti le specie altamente migratorie oggetto della convenzione avvengono in porto e sono pesati a norma dell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i trasbordi effettuati dalle navi battenti la loro bandiera, a meno che non operino nell'ambito di contratti di nolo, locazione o altro meccanismo analogo, come parte integrante della flotta nazionale di uno Stato costiero nella zona della convenzione.

3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che scarica prodotti della pesca provenienti da stock ittici altamente migratori oggetto della convenzione e prelevati nella zona della convenzione durante un trasbordo in porto o al di fuori della zona della convenzione compila la dichiarazione di trasbordo della WCPFC per ciascun trasbordo di catture effettuate nella zona della convenzione. La dichiarazione di trasbordo della WCPFC è inviata all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione.

4. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che riceve prodotti della pesca provenienti da stock ittici altamente migratori oggetto della convenzione e prelevati nella zona della convenzione durante un trasbordo in porto o al di fuori della zona della convenzione compila la dichiarazione di trasbordo della WCPFC per ciascun trasbordo di catture effettuate nella zona della convenzione. La dichiarazione di trasbordo della WCPFC è inviata all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione.

5. Gli Stati membri di bandiera convalidano tali dati a norma dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, ove possibile, rettificano le informazioni ricevute dai pescherecci dell'Unione che effettuano operazioni di trasbordo utilizzando tutte le informazioni disponibili, quali i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca, i dati relativi alla posizione, le relazioni di osservazione e i dati relativi al monitoraggio dei porti.

Art. 12

Trasbordo da e verso navi di parti non contraenti

1. I pescherecci dell'Unione non effettuano operazioni di trasbordo da o verso una nave battente bandiera di una parte non contraente, a meno che tale nave non sia stata autorizzata con una decisione della WCPFC, ad esempio:

a) una nave da trasporto di una parte non contraente, iscritta nel registro; o

b) un peschereccio di una parte non contraente titolare di una licenza di pesca nella zona economica esclusiva di una parte contraente conformemente a una decisione della WCPFC.

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comandante della nave da trasporto dell'Unione o dello Stato membro noleggiatore invia la dichiarazione di trasbordo della WCPFC all'autorità competente dello Stato membro di bandiera e si applica l'articolo 11, paragrafo 5.

CAPO III

protezione di specie marine

Art. 13

Mobulidae

1. E' vietata la cattura mirata di Mobulidae (genere Mobula) mediante attività di pesca o cale intenzionali.

2. E' altresì vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae.

3. I pescherecci dell'Unione provvedono a rilasciare prontamente, per quanto possibile vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio.

4. In deroga al paragrafo 3, nel caso in cui esemplari di Mobulidae siano catturati in modo non intenzionale e sbarcati nell'ambito di un'operazione di pesca con reti a circuizione, il peschereccio consegna gli esemplari interi alle autorità responsabili presso il punto di sbarco o di trasbordo oppure, se possibile, li rigetta in mare. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.

5. Le catture di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).

Art. 14

Misura generale per la protezione degli squali

I pescherecci dell'Unione con palangari che praticano la pesca mirata di tonnidi e istioforidi non utilizzano braccioli che pendono direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze, note come «palangari per squali» quali descritti nell'allegato VI.

Art. 15

Squali alalunga

1. E' vietato detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio, sbarcare o mettere in vendita squali alalunga (Carcharhinus longimanus) interi o in parti.

2. Tutti gli squali alalunga catturati sono rilasciati il più presto possibile dopo essere stati tirati sottobordo prima del rilascio, onde facilitare l'identificazione della specie, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.

3. Gli osservatori del POR sono autorizzati a raccogliere campioni biologici dagli squali alalunga issati morti, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della WCPFC.

4. Le catture accidentali di squali alalunga sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).

Art. 16

Squali balena

1. E' vietato calare una rete a circuizione su un banco di tonnidi associato a uno squalo balena (Rhincodon typus), se quest'ultimo è avvistato prima dell'inizio della cala.

2. Nel caso in cui uno squalo balena sia accerchiato dalla rete a circuizione in modo non intenzionale, il comandante del peschereccio dell'Unione:

a) provvede affinché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza; e

b) segnala l'accaduto all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, comunicando informazioni riguardanti il numero di esemplari, il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificato l'accerchiamento, il luogo ove è avvenuto, le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza e una valutazione delle condizioni dello squalo balena al momento del rilascio (segnalando anche se l'animale è stato rilasciato vivo, ma è successivamente morto).

3. Le catture accidentali di squali balena sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).

Art. 17

Squali seta

1. E' vietato detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio o sbarcare squali seta (Carcharhinus falciformis) interi o in parti.

2. Gli squali seta catturati sono rilasciati il più presto possibile dopo essere stati tirati sottobordo dal peschereccio dell'Unione prima del rilascio, onde facilitare l'identificazione della specie, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.

3. Le catture accidentali di squali seta sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).

4. Attraverso i dati raccolti dai programmi di osservazione e con altri mezzi, ad esempio i giornali di pesca o il monitoraggio elettronico, gli Stati membri effettuano una stima del numero di rilasci di squali seta catturati, compreso lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti), e comunicano tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera d).

5. Gli osservatori del POR sono autorizzati a raccogliere campioni biologici dagli squali seta catturati e issati morti, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della WCPFC.

Art. 18

Cetacei

1. E' vietato calare una rete a circuizione su un banco di tonnidi associato a un cetaceo (infraordine Cetacea), se quest'ultimo è avvistato prima dell'inizio della cala.

2. Nel caso in cui un cetaceo sia accerchiato da una rete a circuizione in modo non intenzionale, il peschereccio dell'Unione provvede affinché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza. Tra queste figurano l'interruzione del sollevamento della rete e la sospensione delle operazioni di pesca fino a quando l'animale sia stato rilasciato e non rischi più di essere nuovamente catturato.

3. Le catture accidentali di cetacei sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).

Art. 19

Misure di mitigazione in favore degli uccelli marini

1. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con palangaro a sud di 30° S applicano:

a) almeno due delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cala notturna o cavi tori (cavi scaccia-uccelli); oppure

b) dispositivi di schermatura degli ami.

2. I pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con palangaro tra i paralleli 25° S e 30° S applicano una delle misure di mitigazione seguenti: palangaro con braccioli zavorrati, cavi tori o dispositivi di schermatura degli ami.

3. I pescherecci dell'Unione aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri che praticano la pesca con palangaro a nord di 23° applicano almeno due delle misure di mitigazione di cui all'allegato I, tabella 1, di cui almeno una misura figurante nella colonna A di tale tabella.

4. I cavi tori possono essere utilizzati solo conformemente alle specifiche di cui all'allegato I.

5. Le misure di cui al presente articolo sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).

Art. 20

Tartarughe marine

1. I pescherecci dell'Unione issano a bordo al più presto dopo la cattura le tartarughe marine (famiglia Cheloniidae) in stato comatoso o inattive e prestano loro le necessarie cure, anche adoperandosi per la rianimazione, prima di rimetterle in acqua. I comandanti e gli operatori dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché l'equipaggio sia a conoscenza delle tecniche di mitigazione e di manipolazione appropriate e le utilizzi.

2. I pescherecci dell'Unione con reti a circuizione:

a) evitano di accerchiare tartarughe marine e, se una tartaruga marina è accerchiata o impigliata in modo non intenzionale, adottano le misure praticabili per il rilascio in condizioni di sicurezza della tartaruga;

b) rilasciano tutte le tartarughe marine che sono state trovate impigliate nei FAD o negli attrezzi da pesca;

c) se una tartaruga marina è impigliata in una rete, fanno in modo di interrompere il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall'acqua, liberano la tartaruga senza ferirla prima di riprendere il sollevamento della rete e, nella misura del possibile, prestano alla tartaruga le cure necessarie prima di rimetterla in acqua;

d) sono provvisti di coppi e, se del caso, li utilizzano per manipolare le tartarughe.

3. Per limitare la cattura di tartarughe marine, i pescherecci dell'Unione che praticano la pesca con palangaro di superficie applicano almeno uno dei metodi seguenti:

a) l'utilizzo esclusivo di ami circolari di grandi dimensioni, ossia ami da pesca di forma generalmente circolare o ovale, originariamente progettati e fabbricati in modo che la punta dell'amo sia girata all'indietro perpendicolarmente al gambo. L'inclinazione di questi ami non deve superare i 10 gradi;

b) l'utilizzo esclusivo di pesci come esca;

c) il ricorso a misure, piani o attività di mitigazione di altro tipo che siano stati esaminati dal comitato scientifico e dal comitato tecnico e di conformità della WCPFC e approvati dalla WCPFC in quanto in grado di ridurre il tasso di interazione (numero osservato per amo impiegato nella pesca) con le tartarughe nella pesca con palangaro di superficie.

4. Il paragrafo 3 non si applica alle attività di pesca con palangaro di superficie in cui i tassi medi di interazione con tartarughe marine osservati sono inferiori a 0,019 tartarughe marine (per l'insieme delle specie) per 1 000 ami nei tre anni consecutivi precedenti e il livello della copertura di osservazione è di almeno il 10 % in ciascuno di tali tre anni.

Art. 21

Inquinamento marino

Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di gettare in mare materia plastica, olio, prodotti combustibili o residui oleosi, rifiuti, rifiuti alimentari, rifiuti domestici, ceneri prodotte dagli inceneritori e acque reflue. Tale divieto non si applica agli attrezzi da pesca o ai dispositivi che sostengono la pesca, quali i FAD, rilasciati in acqua a fini di pesca.

CAPO IV

Requisiti relativi alle navi e nolo

Art. 22

Registro

1. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione siano iscritti nel registro conformemente al presente regolamento.

2. I pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro sono considerati non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione fattuale che indichi l'esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che una nave non iscritta nel registro effettui o abbia effettuato attività di pesca o di trasbordo di stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione.

Art. 23

Trasmissione di informazioni sulle navi

1. Ogni Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per via elettronica, le informazioni seguenti relative a ciascun peschereccio dell'Unione iscritto nel registro:

a) nome, numero di immatricolazione, il WIN, nomi precedenti (se noti) e porto di immatricolazione del peschereccio dell'Unione;

b) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;

c) nome e cittadinanza del comandante;

d) bandiera precedente (se del caso);

e) indicativo internazionale di chiamata;

f) sistema di comunicazione utilizzato dal peschereccio e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C e numero di telefono satellitare);

g) fotografia a colori della nave;

h) luogo e data di costruzione della nave;

i) tipo di nave;

j) equipaggio normalmente presente a bordo;

k) metodo o metodi di pesca;

l) lunghezza (precisare il tipo e l'unità di misura);

m) altezza di costruzione (precisare l'unità di misura);

n) larghezza (precisare l'unità di misura);

o) tonnellate di stazza lorda (TSL) o stazza lorda (GT);

p) potenza del motore principale o dei motori principali (precisare l'unità di misura);

q) capacità di carico, compresi tipo, capacità e numero di congelatori, capacità delle stive e capacità delle celle frigorifere (precisare l'unità di misura);

r) formato e numero dell'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera, comprese eventuali zone, specie e periodi di tempo specifici per cui è valida; e

s) numero dell'organizzazione marittima internazionale o numero del Lloyd's Register.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali variazioni delle informazioni di cui al paragrafo 1, nonché i pescherecci dell'Unione da aggiungere o da cancellare dal registro, entro 12 giorni dall'eventuale modifica e comunque non più tardi di sette giorni prima dell'inizio delle attività di pesca della nave interessata nella zona della convenzione.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni da essa richieste riguardo ai pescherecci dell'Unione iscritti nel registro entro sette giorni dalla richiesta.

4. Anteriormente al 1° giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci dell'Unione risultati iscritti nel registro in qualsiasi momento dell'anno civile precedente insieme al numero WIN della nave e all'indicazione, per ciascuna nave, se questa abbia pescato stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione al di fuori della zona di giurisdizione. L'indicazione è espressa come segue, a seconda dei casi: la nave a) ha pescato, oppure b) non ha pescato.

5. Gli Stati membri operanti navi mediante contratti di locazione o nolo o con accordi analoghi che comportano obblighi di comunicazione dei dati a carico di una parte diversa dallo Stato di bandiera adottano disposizioni atte a garantire che quest'ultimo possa adempiere i suoi obblighi di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati completi del registro dei pescherecci conformemente alle specifiche relative alla struttura e al formato di cui all'appendice 1 della CMM 2014-03 e le fotografie delle navi conformemente alle specifiche di cui all'appendice 2 della CMM 2014-03.

7. I dati del registro delle navi sono trasmessi alla Commissione in formato elettronico conformemente alle specifiche di formattazione elettronica di cui all'appendice 3 della CMM 2014-03.

Art. 24

Rifornimento

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera riforniscano o siano riforniti o ricevano servizi di altro tipo unicamente da:

a) pescherecci battenti bandiera di parti contraenti;

b) pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti se tali pescherecci sono iscritti nel registro; o

c) pescherecci gestiti da parti non contraenti nell'ambito di contratti di nolo o locazione o accordi analoghi e conformi alle CMM.

Art. 25

Marcatura e identificazione dei pescherecci

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione sono contrassegnati per l'identificazione con il segnale radio internazionale di chiamata (International Telecommunication Union Radio Call Sign - IRCS).

2. I pescherecci dell'Unione rispettano le marcature e le altre specifiche tecniche di cui all'allegato II.

Art. 26

Sistema di controllo delle navi (VMS)

I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione utilizzano due sistemi di controllo:

a) un VMS istituito conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e qualsiasi atto adottato a norma dello stesso; e

b) il VMS che riceve dati direttamente dai pescherecci dell'Unione che operano nelle acque d'altura della zona della convenzione e che è gestito dalla WCPFC o che trasmette all'Organizzazione per la pesca nel Pacifico del sud, e ai fini del quale gli Stati membri:

i) provvedono affinché i loro pescherecci nelle acque d'altura della zona della convenzione soddisfino i requisiti VMS stabiliti dalla WCPFC e siano dotati di ALC che comunicano tali dati secondo quanto stabilito dalla WCPFC;

ii) provvedono affinché le apparecchiature VMS a bordo dei loro pescherecci soddisfino le norme, le specifiche e le procedure per il controllo del peschereccio nella zona della convenzione come disposto all'allegato III;

iii) cooperano per garantire la compatibilità tra VMS nazionale e delle acque d'altura;

iv) provvedono affinché l'ALC installato a bordo dei loro pescherecci sia conforme alle norme minime di cui all'allegato III;

v) provvedono affinché l'intervallo predefinito di segnalazione della posizione sia di quattro ore durante la permanenza nella zona della convenzione (sei segnalazioni di posizione al giorno);

vi) provvedono affinché i pescherecci che escono dalla zona della convenzione segnalino la loro posizione una volta al giorno.

Art. 27

Sistema di notifica delle navi noleggiate

1. Entro 20 giorni o comunque entro le 96 ore precedenti l'inizio delle attività di pesca nel quadro di un contratto di nolo, lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione ogni nave da identificare come noleggiata trasmettendo per via elettronica le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato:

a) nome del peschereccio;

b) WIN;

c) nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;

d) nome e indirizzo del noleggiatore;

e) durata del contratto di nolo; e

f) Stato di bandiera del peschereccio.

2. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ne dà immediata comunicazione al segretariato della WCPFC.

3. Ciascuno Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione e allo Stato di bandiera, entro 20 giorni e comunque entro le 96 ore precedenti l'inizio delle attività di pesca nel quadro di un contratto di nolo, le informazioni seguenti:

a) eventuali navi noleggiate aggiuntive, insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1;

b) eventuali variazioni delle informazioni di cui al paragrafo 1 riguardo a ogni nave noleggiata; e

c) la cessazione del nolo di qualsivoglia nave precedentemente notificato a norma del paragrafo 1.

4. Il nolo è ammesso solo per le navi iscritte nel registro.

5. Il nolo non è ammesso per le navi che figurano nell'elenco delle navi INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) della WCPFC o nell'elenco delle navi INN di un'altra organizzazione regionale di gestione della pesca.

6. Le catture e lo sforzo di pesca delle navi notificate come noleggiate sono attribuiti allo Stato membro noleggiatore o alla parte contraente noleggiatrice. Lo Stato membro noleggiatore riferisce annualmente alla Commissione le catture e lo sforzo di pesca delle navi noleggiate nell'anno precedente.

7. Il paragrafo 6 non si applica alla pesca dei tonnidi tropicali con reti a circuizione per la quale le catture e lo sforzo di pesca sono attribuiti a uno Stato di bandiera.

CAPO V

Programma di osservazione regionale

Art. 28

POR

1. L'obiettivo del POR è raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e monitorare l'attuazione delle CMM.

2. Il POR si applica ai pescherecci che pescano:

a) esclusivamente nelle acque d'altura;

b) nelle acque d'altura e nelle acque soggette alla giurisdizione di uno o più Stati costieri; e

c) nelle acque soggette alla giurisdizione di due o più Stati costieri.

3. Gli Stati membri sono responsabili del rispetto del livello di copertura di osservazione fissato dalla WCPFC.

4. Attraverso gli osservatori del POR gli Stati membri conseguono annualmente una copertura di osservazione del 100 % per la pesca con ciancioli nella zona delimitata da 20° N e 20° S e annualmente una copertura almeno del 5 % per le altre attività di pesca.

5. Tra gli obblighi degli osservatori che operano nell'ambito del POR figurano la raccolta di dati sulle catture e altri dati scientifici, il monitoraggio dell'attuazione delle CMM e la raccolta di informazioni supplementari relative alla pesca eventualmente stabilita dalla WCPFC.

6. Gli osservatori del POR rimangono vigili e raccolgono informazioni su pratiche in grado di arrecare danno all'ambiente, conformemente alla CMM applicabile.

7. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione accettano la presenza a bordo di un osservatore del POR.

8. Gli Stati membri utilizzano le informazioni raccolte dagli osservatori al fine di indagare su possibili casi di inosservanza e cooperano nello scambio di tali informazioni anche chiedendo proattivamente copie delle relazioni di osservazione e rispondendo e agevolando l'adempimento di tali richieste conformemente alle norme adottate dalla WCPFC.

9. I diritti degli osservatori includono:

a) il pieno accesso e l'utilizzo di tutti gli impianti e attrezzature della nave che l'osservatore ritenga necessari per l'espletamento delle proprie funzioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare o immagazzinare il pesce;

b) il pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione dei registri, e ragionevoli possibilità di accesso agli strumenti di navigazione, alle carte e agli apparecchi radio, nonché ad altre informazioni riguardanti l'attività di pesca;

c) su richiesta, l'accesso e l'utilizzo delle apparecchiature di comunicazione e la collaborazione dell'equipaggio per l'inserimento, la trasmissione e la ricezione di dati o informazioni di lavoro;

d) l'accesso a qualsiasi attrezzatura supplementare presente a bordo, per facilitare il lavoro dell'osservatore durante la permanenza a bordo della nave, quali binocoli ad alta potenza, mezzi di comunicazione elettronici ecc.;

e) l'accesso al ponte di lavoro durante il recupero delle reti o delle lenze e agli esemplari (vivi o morti) al fine di raccogliere e prelevare campioni;

f) un preavviso di almeno 15 minuti prima dell'inizio dell'operazione di salpamento o cala delle reti, a meno che l'osservatore non chieda espressamente di non essere informato;

g) l'accesso a vitto, alloggio, strutture sanitarie e servizi igienici di livello adeguato, equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo della nave;

h) la disponibilità, sul ponte o in un'altra zona designata, di uno spazio sufficiente per l'espletamento delle mansioni amministrative, nonché in coperta per lo svolgimento delle mansioni di osservazione;

i) la libertà di svolgere le proprie mansioni senza essere aggrediti, ostacolati, osteggiati, ritardati, intimiditi o intralciati nell'esercizio dei loro compiti.

10. Gli osservatori hanno gli obblighi seguenti:

a) essere in grado di svolgere le mansioni previste dal presente regolamento e dalle CMM applicabili;

b) accettare e rispettare le norme e le procedure di riservatezza concordate per quanto riguarda le operazioni di pesca delle navi e degli armatori;

c) dimostrare indipendenza e imparzialità in ogni momento durante il servizio nell'ambito del POR;

d) rispettare i protocolli del POR per gli osservatori del POR a bordo di una nave;

e) rispettare le disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente e della parte non contraente, quali definite dalla convenzione, che esercitano la giurisdizione sulla nave;

f) rispettare la gerarchia e le norme generali di comportamento che si applicano a tutto l'equipaggio;

g) espletare le proprie mansioni secondo modalità che non interferiscono indebitamente con le attività lecite della nave, tenendo in dovuta considerazione le esigenze operative della medesima e comunicando regolarmente con il comandante della nave a tal fine;

h) essere a conoscenza delle procedure di emergenza a bordo della nave, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e delle cassette di pronto soccorso;

i) comunicare regolarmente con il comandante della nave in merito alle questioni e alle mansioni di competenza dell'osservatore;

j) rispettare le tradizioni etniche dell'equipaggio e i costumi dello Stato di bandiera della nave;

k) rispettare il codice di condotta applicabile agli osservatori;

l) redigere prontamente le relazioni e trasmetterle alla Commissione conformemente alle procedure adottate dalla WCPFC;

m) non interferire indebitamente con le operazioni lecite della nave e, nell'esercizio delle proprie funzioni, tenere nella dovuta considerazione le esigenze operative della medesima e per quanto possibile ridurre al minimo le perturbazioni delle attività delle navi che pescano nella zona della convenzione.

Art. 29

Diritti e obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi

1. I diritti degli operatori e dei comandanti delle navi includono:

a) un preavviso ragionevole riguardo all'assegnazione di un osservatore del POR;

b) il rispetto, da parte dell'osservatore, delle norme generali di comportamento, della gerarchia, delle leggi e delle regolamentazioni applicabili; e

c) la possibilità di rivedere e commentare il rapporto dell'osservatore del POR e il diritto di includere ulteriori informazioni ritenute pertinenti o una dichiarazione personale.

2. Gli operatori delle navi, compresi i comandanti dei pescherecci, adempiono gli obblighi seguenti:

a) accettare a bordo della nave le persone identificate come osservatori del POR, quando richiesto dalla WCPFC;

b) informare i membri dell'equipaggio dell'orario d'imbarco dell'osservatore del POR e dei loro diritti e responsabilità quando è presente a bordo un osservatore del POR;

c) offrire assistenza all'osservatore del POR affinché possa imbarcarsi e sbarcare in condizioni di sicurezza, nel luogo e nell'ora concordati;

d) dare all'osservatore del POR un preavviso di almeno 15 minuti prima dell'inizio della cala delle reti o del salpamento delle reti, a meno che l'osservatore non chieda espressamente di non essere informato;

e) consentire all'osservatore del POR di espletare le proprie mansioni in condizioni di sicurezza e offrirgli assistenza a tal fine;

f) dare all'osservatore del POR pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e riproduzione dei registri;

g) dare all'osservatore del POR un accesso ragionevole alle apparecchiature di navigazione, alle carte e alle radio, e ad altre informazioni relative alla pesca;

h) consentire l'accesso a tutte le attrezzature supplementari presenti per facilitare il lavoro dell'osservatore del POR durante la sua permanenza a bordo della nave, quali binocoli ad alta potenza, mezzi di comunicazione elettronici ecc.;

i) consentire all'osservatore del POR di rimuovere e conservare i campioni delle catture e offrirgli assistenza a tal fine;

j) fornire all'osservatore del POR vitto, alloggio e servizi igienici adeguati durante la sua permanenza a bordo della nave, senza spese per l'osservatore del POR o per l'organismo da cui dipende o per il governo che mette a disposizione gli osservatori, nonché fornire strutture sanitarie di livello adeguato, equivalente a quelle normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo della nave;

k) offrire all'osservatore del POR la copertura assicurativa durante la sua permanenza a bordo della nave, per tutta la durata di tale permanenza;

l) consentire all'osservatore del POR il pieno accesso e l'utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature della nave che l'osservatore ritenga necessari per l'espletamento delle proprie mansioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare o immagazzinare il pesce, e offrirgli assistenza a tal fine;

m) provvedere affinché l'osservatore del POR non sia aggredito, ostacolato, osteggiato, ritardato, intimidito o intralciato, corrotto o soggetto a tentativi di corruzione nell'espletamento delle sue mansioni;

n) provvedere affinché l'osservatore del POR non sia costretto o convinto a venir meno alle proprie responsabilità.

3. I diritti dell'equipaggio del peschereccio includono:

a) il rispetto, da parte dell'osservatore del POR, delle norme generali di comportamento, della gerarchia, delle leggi e delle regolamentazioni applicabili;

b) un preavviso ragionevole, da parte del comandante della nave, riguardo all'assegnazione di un osservatore del POR; e

c) il rispetto della vita privata nelle aree personali dell'equipaggio.

4. L'equipaggio del peschereccio adempie gli obblighi seguenti:

a) astenersi dall'ostacolare o ritardare le mansioni dell'osservatore e dal costringere o convincere l'osservatore del POR a venir meno alle proprie responsabilità;

b) garantire il rispetto del presente regolamento, delle disposizioni regolamentari e procedurali stabilite ai sensi della convenzione e degli orientamenti, dei regolamenti o delle condizioni stabiliti dallo Stato membro che si applicano alla nave;

c) consentire il pieno accesso e l'utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature del peschereccio che l'osservatore ritenga necessari per l'espletamento delle proprie mansioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare o immagazzinare il pesce, e offrirgli la propria assistenza a tal fine;

d) consentire all'osservatore del POR di espletare le proprie mansioni in condizioni di sicurezza e offrirgli assistenza a tal fine;

e) consentire all'osservatore del POR di rimuovere e conservare i campioni delle catture e offrirgli assistenza a tal fine;

f) rispettare le istruzioni impartite dal comandante del peschereccio per quanto riguarda le mansioni degli osservatori del POR.

Art. 30

Sicurezza degli osservatori

1. In caso di scomparsa o presunta caduta in mare dell'osservatore del POR, il comandante del peschereccio:

a) cessa immediatamente ogni operazione di pesca;

b) avvia immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso ed effettua ricerche per almeno 72 ore, a meno che gli Stati membri di bandiera non debbano autorizzare le navi battenti la loro bandiera a interrompere le operazioni di ricerca e soccorso prima dello scadere delle 72 ore per cause di forza maggiore, o a meno che lo Stato membro di bandiera non abbia dato istruzioni di proseguire la ricerca oltre il termine di 72 ore;

c) informa immediatamente lo Stato membro di bandiera;

d) avverte immediatamente altre navi nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili;

e) offre la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e soccorso;

f) a prescindere dall'esito della ricerca, dirige la nave verso il porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e dall'organismo da cui dipende l'osservatore;

g) trasmette una relazione sull'accaduto all'organismo da cui dipende l'osservatore e alle autorità competenti; e

h) offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali, conserva tutte le prove potenziali e custodisce gli effetti personali e gli alloggi dell'osservatore deceduto o disperso.

2. Il paragrafo 1, lettere a), c) e h), si applica anche in caso di decesso dell'osservatore del POR. Il comandante del peschereccio provvede inoltre all'idonea conservazione del cadavere a fini di autopsia e di indagine.

3. In caso di grave malattia o ferimento dell'osservatore del POR che ne mettano a rischio la salute o la sicurezza, il comandante del peschereccio:

a) cessa immediatamente ogni operazione di pesca;

b) informa immediatamente lo Stato membro di bandiera;

c) assiste l'osservatore e gli somministra ogni trattamento medico disponibile e possibile a bordo della nave;

d) presta assistenza per lo sbarco e il trasporto dell'osservatore in una struttura sanitaria attrezzata per fornirgli le cure necessarie, non appena possibile secondo le istruzioni dello Stato membro di bandiera, oppure, in assenza di tali istruzioni, secondo le istruzioni dell'organismo da cui dipende l'osservatore del POR; e

e) offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative alla causa della malattia o del ferimento.

4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro di bandiera assicura che il centro di coordinamento del soccorso marittimo competente, l'organismo da cui dipende l'osservatore del POR e il segretariato della WCPFC siano immediatamente informati.

5. Se vi sono fondati motivi per ritenere che l'osservatore del POR abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie tali da mettere in pericolo la sua salute o la sua sicurezza e qualora l'osservatore del POR o l'organismo da cui dipende comunichi allo Stato membro di bandiera il desiderio che l'osservatore sia allontanato dal peschereccio, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il comandante:

a) adotti immediatamente misure per tutelare la sicurezza dell'osservatore del POR e sedare e risolvere la situazione a bordo;

b) segnali il prima possibile la situazione allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore del POR, compresi il luogo e le condizioni in cui versa l'osservatore;

c) presti assistenza per lo sbarco in sicurezza dell'osservatore secondo modalità e in un luogo convenuti dallo Stato membro di bandiera e dall'organismo da cui dipende l'osservatore del POR che facilitino l'accesso alle cure mediche necessarie; e

d) offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'accaduto.

6. Se vi sono fondati motivi per ritenere che l'osservatore del POR abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie ma né l'osservatore né l'organismo da cui egli dipende comunicano il desiderio che l'osservatore sia allontanato dal peschereccio, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il comandante:

a) adotti il prima possibile misure per tutelare la sicurezza dell'osservatore del POR e sedare e risolvere la situazione a bordo;

b) segnali il prima possibile la situazione allo Stato membro di bandiera e all'organismo da cui dipende l'osservatore del POR; e

c) offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'accaduto.

7. L'organismo da cui dipende l'osservatore del POR segnala, per iscritto, allo Stato membro di bandiera e al segretariato della WCPFC eventuali violazioni che comportino aggressioni o molestie subite dell'osservatore del POR mentre era a bordo del peschereccio, ravvisabili dopo lo sbarco dell'osservatore del POR dal peschereccio. Lo Stato membro comunica alla Commissione, o a un organismo da essa designato, la segnalazione ricevuta.

8. A seguito della segnalazione di cui al paragrafo 7 lo Stato membro di bandiera:

a) indaga sull'accaduto basandosi sulle informazioni fornite dall'organismo da cui dipende l'osservatore del POR e intraprende le azioni opportune in risposta ai risultati dell'indagine;

b) offre la sua totale collaborazione alle indagini condotte dall'organismo da cui dipende l'osservatore del POR, anche trasmettendo a tale organismo e alle autorità competenti la relazione d'indagine sull'accaduto; e

c) comunica all'organismo da cui dipende l'osservatore e al segretariato della WCPFC, con copia alla Commissione o a un organismo da essa designato, i risultati della sua indagine e le eventuali azioni intraprese.

9. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi organismi nazionali da cui dipendono gli osservatori:

a) segnalino immediatamente allo Stato membro il decesso, la scomparsa o la presunta caduta in mare dell'osservatore del POR nell'espletamento delle sue mansioni;

b) offrano la loro totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e soccorso;

c) offrano la loro totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all'episodio in cui è rimasto coinvolto l'osservatore del POR;

d) agevolino nel più breve tempo possibile lo sbarco e la sostituzione dell'osservatore del POR in caso di malattia o ferimento gravi di quest'ultimo;

e) agevolino nel più breve tempo possibile lo sbarco dell'osservatore del POR in caso di minaccia, aggressione, intimidazione o molestia nei suoi confronti tali da fargli esprimere il desiderio di essere allontanato dalla nave; e

f) forniscano allo Stato membro, su richiesta, una copia del rapporto dell'osservatore del POR sui presunti episodi di aggressione o molestia nei confronti dell'osservatore del POR.

10. Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché le rispettive navi di ispezione autorizzate collaborino a ogni operazione di ricerca e soccorso di un osservatore del POR.

CAPO VI

Imbarco e ispezione

Art. 31

Obblighi del comandante di un peschereccio dell'Unione durante un'ispezione

1. Fatti salvi gli obblighi del comandante di un peschereccio dell'Unione durante un'ispezione previsti da qualsiasi atto adottato a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009, durante le operazioni di imbarco e un'ispezione il comandante di un peschereccio dell'Unione:

a) segue i principi delle buone pratiche di navigazione internazionalmente riconosciuti, in modo da evitare rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati;

b) accetta ed agevola l'imbarco rapido e sicuro degli ispettori autorizzati;

c) collabora con gli ispettori autorizzati e offre assistenza nel corso dell'ispezione conformemente alle procedure di imbarco e di ispezione della WCPFC;

d) si astiene dall'ostacolare o ritardare indebitamente gli ispettori autorizzati nell'espletamento delle loro mansioni;

e) consente agli ispettori autorizzati di comunicare con l'equipaggio e le autorità della nave di ispezione nonché con le autorità del peschereccio ispezionato;

f) offre agli ispettori autorizzati una sistemazione adeguata, equivalente a quella normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo della nave, compresi, se del caso, vitto e alloggio; e

g) facilita lo sbarco in condizioni di sicurezza degli ispettori autorizzati.

2. Se il comandante di un peschereccio dell'Unione rifiuta di consentire a un ispettore autorizzato di effettuare operazioni di imbarco e ispezione secondo le procedure di cui al presente regolamento, egli deve motivare tale rifiuto. Le autorità della nave di ispezione comunicano immediatamente alle autorità dello Stato membro di bandiera e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, il rifiuto del comandante e ogni spiegazione addotta. La Commissione ne informa immediatamente il segretariato della WCPFC.

3. Quando è comunicato tale rifiuto a norma del paragrafo 2, le autorità dello Stato membro di bandiera di un peschereccio ingiungono al comandante di accettare l'imbarco e l'ispezione a meno che norme, procedure e pratiche internazionali generalmente riconosciute relative alla sicurezza in mare non rendano necessario ritardare l'imbarco e l'ispezione.

4. Se il comandante non ottempera all'ingiunzione di cui al paragrafo 3, lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca della nave e ordina alla nave di rientrare immediatamente in porto. Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione, o a un organismo da essa designato, le misure adottate.

Art. 32

Procedura in caso di infrazione grave

1. Al ricevimento di una notifica di una possibile infrazione grave ai sensi dell'articolo 33 da un ispettore autorizzato di una parte contraente, senza ritardo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio interessato:

a) assume l'obbligo di avviare un'indagine a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1) e, se le prove lo giustificano, adotta misure di esecuzione nei confronti del peschereccio in questione e ne informa le autorità dell'ispettore autorizzato, la Commissione, o un organismo da essa designato, e il segretariato della WCPFC; oppure

b) autorizza le autorità dell'ispettore autorizzato a completare l'indagine sulla possibile infrazione e ne informa la Commissione, o un organismo da essa designato, e il segretariato della WCPFC.

2. Gli ispettori autorizzati dell'Unione trattano i rapporti di ispezione conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), non appena conclusa l'indagine, le autorità dello Stato membro dell'ispettore autorizzato trasmettono alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio gli elementi di prova specifici raccolti dagli ispettori autorizzati unitamente ai risultati dell'indagine. Al ricevimento di una notifica di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera del peschereccio risponde senza ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi.

(1)

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008).

Art. 33

Infrazioni gravi

1. Ciascuna delle violazioni indicate di seguito costituisce un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009:

a) pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dallo Stato membro di bandiera;

b) mancanza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità dei requisiti in materia di dichiarazioni di cui al presente regolamento, o presentazione di una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture o dei dati ad esse connessi;

c) pesca in una zona di divieto;

d) pesca in un periodo di divieto;

e) cattura o detenzione intenzionale di specie in violazione delle CMM applicabili di cui al presente regolamento;

f) superamento significativo dei limiti di cattura o dei contingenti delle possibilità di pesca;

g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

h) falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione di un peschereccio;

i) occultamento, manomissione o sottrazione degli elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;

j) infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma del presente regolamento;

k) rifiuto di accettare un imbarco e ispezione;

l) indebito ostacolo o ritardo dell'attività di un ispettore autorizzato;

m) intimidazioni o attacchi fisici contro l'osservatore del POR;

n) manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;

o) attività di pesca di pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro;

p) pesca in prossimità di boe di raccolta dati o raccolta a bordo di tali boe in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2.

2. Laddove è stato accertato che un peschereccio dell'Unione ha partecipato a un'infrazione grave, le autorità dello Stato membro di bandiera revocano la licenza di tale peschereccio e provvedono affinché tale nave non svolga l'attività di pesca nella zona della convenzione fino a quando non siano state ottemperate le sanzioni imposte dallo Stato membro di bandiera in relazione all'infrazione.

Art. 34

Esecuzione delle norme

1. Le autorità dello Stato membro di bandiera considerano l'interferenza dei pescherecci battenti la loro bandiera, comandanti o equipaggi di tali navi, con un ispettore autorizzato o una nave di ispezione autorizzata alla stregua di qualsiasi interferenza di questo tipo che si verifichi nell'ambito della sua competenza esclusiva.

2. Nello svolgimento delle attività volte ad attuare le procedure di cui al presente regolamento gli ispettori autorizzati dell'Unione effettuano una sorveglianza finalizzata a identificare i pescherecci di parti non contraenti, o quelli apparentemente privi di nazionalità, che esercitano attività di pesca in acque d'altura nella zona della convenzione. Le navi così identificate sono segnalate immediatamente allo Stato membro di bandiera, alla Commissione, o a un organismo da essa designato, e al segretariato della WCPFC.

3. Gli Stati membri segnalano i pescherecci delle parti non contraenti di cui al paragrafo 2 alla Commissione, o a un organismo da essa designato, e allo Stato di bandiera del peschereccio in questione.

CAPO VII

Misure di competenza dello stato di approdo

Art. 35

Misure di competenza dello Stato di approdo

Il comandante di un peschereccio dell'Unione collabora con le autorità portuali di qualsiasi parte contraente per l'attuazione delle misure adottate dallo Stato di approdo nell'ambito della convenzione e del presente regolamento.

Art. 36

Procedura in caso di sospetto di attività di pesca INN

Se a seguito di un'ispezione in porto uno Stato membro riceve un rapporto di ispezione secondo cui sussistono fondati motivi di ritenere che una nave battente la sua bandiera abbia praticato attività di pesca INN o attività connesse alla pesca a sostegno della pesca INN, esso procede immediatamente a un'indagine approfondita della questione in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell'articolo 25 della convenzione.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 37

Orientamenti

1. La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nelle attività di pesca gestite dalla WCPFC gli orientamenti adottati dalla WCPFC, in particolare per quanto riguarda:

a) le pratiche di manipolazione delle Mobulidae;

b) le migliori pratiche di manipolazione degli squali balena e di altri squali;

c) le pratiche di manipolazione delle tartarughe marine; e

d) il rilascio in condizioni di sicurezza dei cetacei.

2. Gli Stati membri interessati provvedono affinché gli orientamenti di cui al paragrafo 1 siano forniti ai comandanti delle navi battenti la loro bandiera impegnati in tali attività di pesca. Tali comandanti adottano tutte le misure ragionevoli per applicarli.

Art. 38

Comunicazione

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 20 aprile di ogni anno i dati scientifici conformemente agli obblighi di comunicazione applicabili della WCPFC in relazione ai dati scientifici ed entro il 15 giugno di ogni anno una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento che rispetti gli obblighi di comunicazione della WCPFC a titolo delle CMM, riguardante anche i controlli da essi imposti alle loro flotte e le misure di monitoraggio, controllo e conformità che hanno stabilito per garantire il rispetto di tali controlli.

2. Le catture e lo sforzo di pesca delle navi dell'Unione sono comunicati secondo le CMM applicabili per i gruppi di specie seguenti: tonno bianco, tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora, pesce spada, altri istioforidi e squali. Per ciascuna di queste specie sono fornite anche le stime dei rigetti e dei rilasci. Le stime delle catture sono comunicate anche per altre specie secondo quanto stabilito dalla Commissione.

3. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 contiene in particolare:

a) i livelli di cattura dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno effettuato catture accessorie di marlin striato (Kajikia audax) nonché il numero e i livelli di cattura delle navi che praticano la pesca del marlin striato nella zona della convenzione a sud di 15° S;

b) i livelli di cattura annuali di ciascun peschereccio battente la loro bandiera che ha catturato alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nonché il numero di navi che praticano attivamente la pesca dell'alalunga del Pacifico meridionale nella zona della convenzione a sud di 20° S;

c) i progressi compiuti nell'applicazione del presente regolamento in relazione alla conservazione delle tartarughe marine, comprese le informazioni raccolte sulle interazioni con le tartarughe marine nelle attività di pesca gestite nell'ambito della convenzione;

d) la stima del numero di rilasci di squali seta e squali alalunga, compreso lo stato dei rigetti al momento del rilascio (vivi o morti), attraverso i dati raccolti dai programmi di osservazione e in altri modi;

e) il numero delle dichiarazioni di trasbordo della WCPFC ricevute a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, che hanno trasmesso alla Commissione;

f) i casi in cui le reti a circuizione di navi battenti la loro bandiera hanno accerchiato squali balena, compresi i dettagli richiesti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b);

g) i casi in cui sono stati accerchiati cetacei dai ciancioli delle navi battenti la loro bandiera, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2;

h) tutte le operazioni di trasbordo di cui all'articolo 11, conformemente agli orientamenti di cui all'allegato II della CMM 2009-06;

i) una dichiarazione annuale delle misure di conformità ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, della convenzione riguardante le azioni intraprese in risposta a presunte infrazioni del presente regolamento, compresi l'imbarco e le ispezioni dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno portato all'osservazione di presunte infrazioni ed eventuali procedimenti avviati e sanzioni applicate.

4. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione, nel quadro della loro relazione annuale di cui al paragrafo 1, il numero totale di pescherecci che hanno pescato pesce spada e le catture totali di pesce spada (Xiphias gladius) per:

a) le navi battenti la loro bandiera a sud di 20° S diverse dalle navi che operano nell'ambito del nolo, della locazione o di altro meccanismo analogo nel quadro dell'attività di pesca nazionale di un'altra parte contraente;

b) le navi che operano nell'ambito del nolo, della locazione o di altro meccanismo analogo nel quadro della loro attività di pesca nazionale a sud di 20° S; e

c) tutte le altre navi operanti nelle proprie acque a sud di 20° S.

5. Gli Stati membri segnalano quanto prima alla Commissione, o a un organo da essa designato, anche gli avvistamenti di pescherecci apparentemente privi di nazionalità che potrebbero svolgere attività di pesca nelle acque d'altura della zona della convenzione per le specie contemplate dalla convenzione.

Art. 39

Segnalazione della WCPFC relativa a una presunta inosservanza

1. La Commissione trasmette senza ritardo allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dalla WCPFC relative a una presunta inosservanza della convenzione o della CMM da parte di uno Stato membro o delle navi battenti la sua bandiera.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, o a un organo da essa designato, le risultanze delle indagini effettuate in relazione alla presunta inosservanza nonché le azioni intraprese per risolvere eventuali problemi di non conformità entro un mese dal ricevimento delle informazioni della Commissione di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione inoltra le risultanze di cui al paragrafo 2 al segretariato della WCPFC almeno 60 giorni prima della riunione del comitato tecnico e di conformità.

Art. 40

Riservatezza e protezione dei dati

1. Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri e la Commissione, o l'organismo da essa designato a norma del presente regolamento, garantiscono la riservatezza nel trattamento delle relazioni e messaggi elettronici trasmessi al segretariato della WCPFC e pervenuti dal medesimo.

2. Tutti i dati personali raccolti, trasferiti e conservati a norma del presente regolamento sono trattati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento sono conservati per un periodo massimo di dieci anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione o a un'ispezione, o ai fini di un procedimento giudiziario o amministrativo. In tali casi possono essere conservati per 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

Art. 41

Procedura di modifica

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 42 al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda gli ambiti seguenti:

a) le informazioni sulla nave da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1;

b) i requisiti VMS di cui all'articolo 26;

c) la percentuale della copertura di osservazione nell'ambito del POR di cui all'articolo 28, paragrafo 4;

d) i diritti e gli obblighi degli osservatori del POR di cui all'articolo 28, paragrafi 9 e 10;

e) i diritti e gli obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 29;

f) i termini relativi all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1;

g) gli allegati da I a VI.

2. I poteri delegati di cui al paragrafo 1 si limitano rigorosamente all'attuazione nel diritto dell'Unione delle modifiche o delle sostituzioni delle CMM che sono vincolanti per l'Unione.

Art. 42

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 41 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 41 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 41 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 43

Modifica del regolamento (CE) n. 520/2007

L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

ALLEGATO I

Misure di mitigazione in favore degli uccelli

Tabella 1: Misure di mitigazione

Colonna A Colonna B
Cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati [1] Cavo tori (scaccia-uccelli) [2]
Cala notturna con illuminazione minima del ponte Esca blu
Cavo tori (scaccia-uccelli) Calapalangaro di profondità
Palangaro con braccioli zavorrati Gestione dei rigetti relativi agli scarti di pesce
Dispositivi di schermatura degli ami [3]   

.

Specifiche 

1. Cavi tori (scaccia-uccelli) (a sud di 25° di latitudine sud)

a) Per navi ≥ 35 m di lunghezza totale

i) Posizionare almeno un cavo tori. Ove possibile, le navi sono incoraggiate a utilizzare un secondo cavo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; i due cavi sono posizionati simultaneamente, uno su ogni lato della lenza che viene calata. Se si utilizzano due cavi tori, gli ami innescati sono posizionati all'interno della zona delimitata dai due cavi tori.

ii) Utilizzare un cavo tori con bandierine lunghe e corte. Le bandierine sono di colore vivace, con una combinazione di bandierine lunghe e corte.

1) Le bandierine lunghe sono disposte a intervalli non superiori a 5 m e devono essere fissate al cavo con tornichetti per impedire che si avvolgano intorno al cavo stesso. Le bandierine lunghe utilizzate devono essere di lunghezza sufficiente a raggiungere la superficie del mare in condizioni calme.

2) Le bandierine corte (di lunghezza superiore a 1 m) sono disposte a intervalli non superiori a 1 m.

iii) Le navi ci posizionano il cavo tori per conseguire l'estensione aerea auspicata pari o superiore a 100 m. Per ottenere tale estensione aerea il cavo tori ha una lunghezza minima di 200 m ed è fissato a un palo collocato a un'altezza > 7 m al di sopra della superficie del mare il più vicino possibile alla poppa.

iv) Se le navi utilizzano un solo cavo, esso è posizionato sopravvento rispetto alle esche immerse.

b) Per le navi < 35 m di lunghezza totale

i) Utilizzare un cavo tori singolo con bandierine lunghe e corte o solo con bandierine corte.

ii) Le bandierine sono di colore vivace, lunghe e/o corte (ma di lunghezza superiore a 1 metro) e devono essere utilizzate e disposte agli intervalli seguenti:

1) bandierine lunghe disposte a intervalli non superiori a 5 m per i primi 75 m del cavo tori;

2) bandierine corte disposte a intervalli non superiori a 1 m.

iii) Le bandierine lunghe dovrebbero essere fissate al cavo in modo da impedire che si avvolgano intorno al cavo stesso. Tutte le bandierine lunghe raggiungono la superficie del mare in condizioni calme. Le bandierine possono essere modificate nei primi 15 m per evitare che si impiglino.

iv) Le navi posizionano il cavo tori per conseguire un'estensione aerea minima di 75 m. Per ottenere tale estensione aerea il cavo tori è fissato a un palo collocato a un'altezza > 6 m al di sopra della superficie del mare il più vicino possibile alla poppa. Occorre creare una resistenza sufficiente a ottenere la massima estensione aerea e mantenere dritto il cavo dietro la nave anche in caso di venti trasversali. Il modo migliore per evitare che si impigli è utilizzare una sezione immersa lunga di corda o monofilamento.

v) Se si utilizzano due cavi tori, essi devono essere posizionati sui lati opposti della lenza principale. 

2. Cavi tori (scaccia-uccelli) (a nord di 23°di latitudine nord)

a) Bandierine lunghe

i) Lunghezza minima 100 m

ii) Il cavo deve essere fissato alla nave in modo tale da essere sospeso da un punto situato ad almeno 5 m al di sopra dell'acqua, a poppa e sopravvento rispetto al punto in cui il palangaro entra in acqua.

iii) Il cavo deve essere fissato in modo da mantenere l'estensione aerea sopra gli ami innescati immersi.

iv) Le bandierine devono essere distanziate meno di 5 m, essere dotate di tornichetti e sufficientemente lunghe da essere il più vicine possibile all'acqua.

v) Se si utilizzano due cavi tori (appaiati), devono essere posizionati sui lati opposti della lenza principale.

b) Bandierine corte (per le navi ≥ 24 m di lunghezza totale)

i) Il cavo deve essere fissato alla nave in modo tale da essere sospeso da un punto situato ad almeno 5 m al di sopra dell'acqua, a poppa e sopravvento rispetto al punto in cui il palangaro entra in acqua.

ii) Il cavo deve essere fissato in modo da mantenere l'estensione aerea sopra gli ami innescati immersi.

iii) Le bandierine devono essere distanziate meno di 1 m ed essere lunghe almeno 30 cm.

iv) Se si utilizzano due cavi tori (appaiati), devono essere posizionati sui lati opposti della lenza principale.

c) Bandierine corte (per le navi < 24 m di lunghezza totale)

Tale configurazione è riesaminata entro tre anni dalla data di attuazione sulla base di dati scientifici.

i) Il cavo deve essere fissato alla nave in modo tale da essere sospeso da un punto situato ad almeno 5 m al di sopra dell'acqua, a poppa e sopravvento rispetto al punto in cui il palangaro entra in acqua.

ii) Il cavo deve essere fissato in modo da mantenere l'estensione aerea sopra gli ami innescati immersi.

iii) Se si utilizzano bandierine, è incoraggiato l'impiego di bandierine configurate per essere distanziate meno di 1 m e lunghe almeno 30 cm.

iv) Se si utilizzano due cavi tori (appaiati), devono essere posizionati sui lati opposti della lenza principale. 

3. Cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati

a) Lenza principale posizionata dal lato di babordo o tribordo il più lontano possibile dalla poppa (almeno 1 m); se si utilizza un calapalangaro, deve essere montato almeno 1 m davanti alla poppa.

b) Quando sono presenti uccelli marini, l'attrezzo deve garantire che la lenza principale sia posizionata non tesa, in modo che gli ami innescati restino sommersi.

c) Devono essere adoperati dissuasori a cortina per uccelli con le condizioni seguenti:

i) palo dietro il calapalangaro lungo almeno 3 m;

ii) minimo tre bandierine principali fissate ai 2 m superiori del palo;

iii) diametro minimo della bandierina principale 20 mm;

iv) bandierine secondarie fissate all'estremità di ciascuna bandierina principale sufficientemente lunghe da resistere in acqua (in assenza di vento); diametro minimo 10 mm. 

4. Cala notturna

a) Non si effettuano cale tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale.

b) Gli orari esatti del crepuscolo nautico serale e mattutino sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date.

c) L'illuminazione del ponte deve essere mantenuta al minimo. L'illuminazione minima del ponte deve essere conforme alle norme minime di sicurezza e di navigazione. 

5. Palangaro con braccioli zavorrati

Sono richieste le seguenti specifiche minime di peso:

a) un peso pari o superiore a 40 g fissato entro 50 cm dall'amo;

b) pesi pari o superiori a un totale di 45 g fissati entro 1 m dall'amo;

c) pesi pari o superiori a un totale di 60 g fissati entro 3,5 m dall'amo; oppure

d) pesi pari o superiori a un totale di 98 g fissati entro 4 m dall'amo. 

6. Dispositivi di schermatura degli ami

I dispositivi di schermatura degli ami racchiudono la punta e la barba degli ami innescati al fine di evitare attacchi da parte di uccelli marini durante la cala. I dispositivi seguenti sono stati autorizzati per l'utilizzo nelle attività di pesca nell'ambito della WCPFC:

hookpod conformi alle seguenti caratteristiche di prestazione:

a) il dispositivo racchiude la punta e la barba dell'amo finché non raggiunge una profondità di almeno 10 metri o è rimasto sommerso per almeno 10 minuti;

b) il dispositivo soddisfa i requisiti minimi vigenti per il peso dei braccioli quali specificati nel presente allegato; e

c) il dispositivo è configurato per rimanere fissato all'attrezzo da pesca anziché andare perso.  

7. Gestione dei rigetti relativi agli scarti di pesce

a) Nessun rigetto relativo agli scarti di pesce durante la cala/il salpamento;

b) oppure rigetti strategici relativi agli scarti di pesce dal lato dell'imbarcazione opposto alla cala/al salpamento al fine di incentivare attivamente gli uccelli a stare lontano dagli ami innescati.  

8. Esca blu

a) Se si utilizzano esche blu devono essere interamente scongelate al momento della tintura.

b) Il segretariato della WCPFC distribuisce una scheda colore normalizzata.

c) Tutte le esche devono essere tinte nella tonalità indicata nella scheda. 

9. Calapalangaro di profondità

a) I calapalangari devono essere posizionati in modo tale che gli ami siano calati a una profondità decisamente maggiore di quella a cui si troverebbero senza l'utilizzo del calapalangaro e che la maggior parte degli ami raggiunga una profondità di almeno 100 m.

_________________

[1] L'utilizzo della cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati della colonna A conterà come due misure di mitigazione.

[2] La selezione del cavo tori (scaccia-uccelli) sia dalla colonna A che dalla colonna B equivale all'uso simultaneo di due cavi tori (appaiati).

[3] I dispositivi di schermatura degli ami possono essere utilizzati come misura autonoma.

ALLEGATO II

MARCATURE E ALTRE SPECIFICHE TECNICHE DEI PESCHERECCI

1. I pescherecci dell'Unione devono esporre bene in vista il WIN in lingua inglese in ogni momento:

a) sullo scafo o sulla sovrastruttura della nave, a babordo e a tribordo. Gli operatori possono collocare elementi di fissaggio inclinati rispetto al fianco o alla sovrastruttura della nave, a condizione che l'angolo d'inclinazione non impedisca di vedere l'identificativo da un'altra nave o dal cielo;

b) sul ponte, ad eccezione dei casi previsti al seguente paragrafo 3. Se viene collocato un telone o un'altra copertura temporanea che occulta la marcatura su un ponte, vengono marcati anche il telone o la copertura. Tali marcature devono essere disposte trasversalmente con la parte superiore delle cifre o delle lettere rivolta verso la prua.

2. Il WIN è collocato:

a) il più in alto possibile al di sopra della linea di galleggiamento su entrambi i fianchi della nave, provvedendo a evitare parti dello scafo come la svasatura della prua e della poppa;

b) in modo tale che le marcature non siano occultate dall'attrezzo di pesca, né quando è riposto né quando è in uso;

c) in modo tale che le marcature siano distanti dagli ombrinali o dagli scarichi fuoribordo, comprese le zone che potrebbero essere più facilmente danneggiate o scolorite dalla cattura di taluni tipi di specie; e

d) in modo tale da non estendersi al di sotto della linea di galleggiamento.

3. Le navi senza ponte non sono tenuti a esporre il WIN su una superficie orizzontale. Tuttavia gli operatori sono incoraggiati a collocare una targa su cui posizionare il WIN in modo chiaramente visibile dal cielo.

4. Le barche, gli skiff e le imbarcazioni trasportate dal peschereccio per le operazioni di pesca recano lo stesso WIN della nave.

5. Nell'apporre il WIN sulla nave, i pescherecci dell'Unione devono rispettare i requisiti seguenti:

a) utilizzare solo lettere in stampatello e cifre;

b) la larghezza delle lettere e delle cifre è proporzionale all'altezza;

c) l'altezza (h) delle lettere e delle cifre è proporzionale alle dimensioni della nave e conforme ai requisiti seguenti:

i) per il WIN da apporre sullo scafo, sulla sovrastruttura e/o su superfici inclinate: la lunghezza fuori tutto (LOA) della nave è espressa in metri (m); l'altezza delle lettere e delle cifre in metri (m) non è inferiore a: 1,0 m (per le navi di lunghezza pari o superiore a 25 m), 0,8 m (per le navi lunghe almeno 20 m ma meno di 25 m), 0,6 m (per le navi lunghe almeno 15 m ma meno di 20 m), 0,4 m (per le navi lunghe almeno 12 m ma meno di 15 m) 0,3 m (per le navi lunghe almeno 5 m ma meno di 12 m), 0,1 m (per le navi di lunghezza inferiore a 5 m);

ii) per il WIN da apporre sul ponte: l'altezza non è inferiore a 0,3 m per tutte le classi di navi di lunghezza pari o superiore a 5 m;

d) la lunghezza del trattino è la metà dell'altezza delle lettere e delle cifre;

e) lo spessore del tratto di tutte le lettere, delle cifre e del trattino è pari a h/6;

f) lo spazio tra le lettere e/o le cifre non è superiore a h/4 e non è inferiore a h/6;

g) lo spazio tra lettere adiacenti che hanno linee oblique non è superiore a h/8 e non è inferiore a h/10;

h) il WIN è bianco su sfondo nero o nero su sfondo bianco;

i) lo sfondo si estende in modo tale da ottenere un bordo intorno al WIN non inferiore a h/6;

j) per tutta la marcatura è utilizzata pittura marina di buona qualità;

k) il WIN soddisfa i requisiti delle presenti specifiche quando sono utilizzate sostanze retroriflettenti o che generano calore; e

l) il WIN e lo sfondo sono mantenuti sempre in buone condizioni.

ALLEGATO III

NORME MINIME PER I COMUNICATORI AUTOMATICI DI POSIZIONE (ALC) UTILIZZATI NEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLE NAVI DELLA WCPFC

1. L'ALC comunica, in modo autonomo e indipendente da qualsiasi intervento sul peschereccio, i dati seguenti:

i) l'identificativo unico statico dell'ALC;

ii) la posizione geografica attuale (latitudine e longitudine) della nave; e

iii) la data e l'ora (espressa come UTC (Universal Time Constant)] di determinazione della posizione della nave di cui al punto ii).

2. I dati di cui al paragrafo 1, punti ii) e iii), sono ottenuti da un sistema di posizionamento via satellite.

3. Gli ALC installati sulle navi devono essere in grado di trasmettere i dati di cui al paragrafo 1 ogni ora.

4. I dati di cui al paragrafo 1 sono ricevuti dalla WCPFC entro 90 minuti da quando sono generati dall'ALC in condizioni di esercizio normali.

5. Gli ALC installati sui pescherecci devono essere protetti in modo da preservare la sicurezza e l'integrità dei dati di cui al paragrafo 1.

6. L'archiviazione delle informazioni all'interno dell'ALC deve avvenire in modo sicuro, protetto e integrato in condizioni di esercizio normali.

7. Non deve essere ragionevolmente possibile per nessuno, ad eccezione dell'autorità di controllo, alterare qualsivoglia dato dell'autorità archiviato nell'ALC, compresa la frequenza di segnalazione della posizione a tale autorità.

8. Nessuna delle funzionalità integrate nell'ALC o nel software del terminale per fornire assistenza durante la manutenzione consente l'accesso non autorizzato a zone dell'ALC che potrebbero compromettere il funzionamento del VMS.

9. Gli ALC sono installati sulle navi conformemente alle specifiche del costruttore e alle norme applicabili.

10. In condizioni di esercizio normali della navigazione satellitare, le posizioni ricavate dai dati trasmessi devono avere un grado di precisione compreso nella media quadratica della distanza (DRMS) di 100 metri quadrati (vale a dire che il 98 % delle posizioni deve rientrare in questo intervallo).

11. L'ALC e/o il prestatore dei servizi di trasmissione devono essere in grado di supportare la capacità di invio dei dati a molteplici destinazioni indipendenti.

12. Il decodificatore e il trasmettitore della navigazione satellitare devono essere completamente integrati e alloggiati nella stessa custodia fisica a prova di manomissione.

13. Il formato standard per la segnalazione manuale della posizione in caso di malfunzionamento o guasto dell'ALC è il seguente:

a) WIN

b) Nome della nave

c) Data: gg/mm/aa

d) Ora: formato 24 ore HH:MM (UTC)

e) Latitudine -GG-PP-SS (N/S)

f) Longitudine -GGG-PP-SS (E/O)

g) Attività (pesca/ricerca/transito/trasbordo)

ALLEGATO IV

Informazioni da includere nella dichiarazione di trasbordo della WCPFC

1. Un identificativo unico del documento

2. Il nome del peschereccio e il suo WIN

3. Il nome della nave da trasporto e il suo WIN

4. Gli attrezzi da pesca utilizzati per catturare il pesce

5. Il quantitativo di prodotto [1] (comprese le specie e il loro stato trasformato [2]) da trasbordare

6. Lo stato del pesce (fresco o congelato)

7. Il quantitativo di sottoprodotto [3] da trasbordare

8. La localizzazione geografica [4] delle catture di stock ittici altamente migratori

9. La data e la posizione [5] del trasbordo

10. Se del caso, il nome e la firma dell'osservatore della WCPFC

11. Il quantitativo di prodotto già presente a bordo del peschereccio ricevente e la sua origine geografica [6].

_________________

[1] Tonnidi e specie affini.

[2] Intero; eviscerato e decapitato; eviscerato, decapitato e senza coda; unicamente eviscerato, con branchie; senza branchie ed eviscerato; senza branchie, eviscerato e senza coda; pinne di squalo.

[3] Specie diverse dai tonnidi e specie affini.

[4] Per localizzazione geografica delle catture si intendono informazioni sufficienti per determinare che percentuale delle catture è stata effettuata nelle seguenti zone: acque d'altura, al di fuori della zona della convenzione, ZEE (elencate separatamente). La localizzazione delle catture non è richiesta alla nave ricevente.

[5] La posizione in cui è effettuato il trasbordo deve essere espressa in latitudine e longitudine decimali con un'approssimazione di 0,1 gradi e deve essere descritta, ad esempio nelle acque d'altura, al di fuori della zona della convenzione o all'interno di una determinata ZEE.

[6] L'origine del prodotto è indicata per zona ORGP e comprenderà la quantità di prodotto proveniente da ciascuna zona.

ALLEGATO V

COORDINATE E CARTINA DELLA ZONA D'ALTURA ORIENTALE

LONGITUDINE LATITUDINE
-155.495308 -11.375548
-155.498321 -11.391248
-155.375667 -11.6652
-155.144789 -12.031226
-155.087069 -12.286791
-155.011312 -12.527927
-154.988916 -12.541928
-155.011131 -12.528155
-155.4405 -12.58823
-155.8398 -12.7045
-156.3396 -12.96024
-156.748 -13.26971
-157.0805 -13.57845
-157.4277 -13.99567
-157.6434 -14.37697
-157.7986 -14.73752
-157.9131 -15.11709
-157.962 -15.46605
-158.039622 -15.653761
-158.122829 -15.877123
-158.127739 -15.869203
-158.231024 -15.803568
-158.36955 -15.745447
-158.496828 -15.694033
-158.661362 -15.634953
-158.821586 -15.583395
-159.026918 -15.539192
-159.190663 -15.503491
-159.372631 -15.472738
-159.548569 -15.453715
-159.736692 -15.448871
-159.90316 -15.449959
-160.083542 -15.463548
-160.226654 -15.480612
-160.365423 -15.495182
-160.451319 -15.514117
-160.406016 -15.448192
-160.316351 -15.338878
-160.217964 -15.213622
-160.156932 -15.110787
-160.074995 -14.978629
-160.011413 -14.890788
-159.926847 -14.750107
-159.87787 -14.621808
-159.79653 -14.407807
-159.75968 -14.275899
-159.711458 -14.113648
-159.682425 -13.98575
-159.655144 -13.863674
-159.621745 -13.726376
-159.619708 -13.634445
-159.616001 -13.561895
-159.614094 -13.509574
-159.561966 -13.476838
-159.464666 -13.417237
-159.323121 -13.349332
-159.212807 -13.287211
-159.104174 -13.209011
-158.983445 -13.143509
-158.882253 -13.049931
-158.744371 -12.94646
-158.649624 -12.872332
-158.560938 -12.795621
-158.495677 -12.723884
-158.424306 -12.639442
-158.333838 -12.548261
-158.2853 -12.45563
-158.071642 -12.43816
-157.8909 -12.42376
-157.747379 -12.436771
-157.631174 -12.428707
-157.4811 -12.39678
-157.229515 -12.356368
-157.039477 -12.306157
-156.868471 -12.243143
-156.665366 -12.174288
-156.495214 -12.106995
-156.3649 -12.01769
-156.25113 -11.967768
-156.113903 -11.894359
-156.012144 -11.844092
-155.895851 -11.761728
-155.77415 -11.66355-
-155.688884 -11.572012
-155.593209 -11.478779
-155.495308 -11.375548 

.

Legenda:

1. Zona d'altura orientale

2. Acque d'altura

3. Kiribati

4. Isole Cook

5. Polinesia francese

ALLEGATO VI

SCHEMA DI UN PALANGARO PER SQUALI

Legenda:

1. Palangaro

2. Galleggiante

3. Lima dei galleggianti

4. Palangari per squali

5. Lenza principale

6. Braccioli