
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2183 DELLA COMMISSIONE, 8 novembre 2022
G.U.U.E. 9 novembre 2022, n. L 288
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 10 novembre 2022
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di 10 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Alberta [2], Columbia Britannica [2], Manitoba [2], Ontario [1], Quebec [1] e Saskatchewan [2] (Canada), confermati tra il 26 settembre 2022 e il 13 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 41 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Anglesey [2], Cheshire [1], Devon [1], Essex [2], Lancashire [2], Lincolnshire [2], Norfolk (25), Suffolk [2], West Essex [1] e Yorkshire [2], Inghilterra (Regno Unito), e nelle Isole Orcadi [1], Scozia (Regno Unito), confermati tra il 9 ottobre 2022 e il 26 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 18 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di Alaska [1], California [1], Colorado [1], Florida [2], Kansas [3], Minnesota [1], Nebraska [1], Nevada [1], Pennsylvania [1] South Dakota [1] e Utah [5] (Stati Uniti), confermati tra il 7 ottobre 2022 e il 25 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
8) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
10) Il Canada ha altresì presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Columbia Britannica [1], Alberta [1], Ontario [1] e Quebec [1] (Canada), confermati, rispettivamente, l'8 giugno 2022, il 12 aprile 2022, il 26 aprile 2022 e il 14 aprile 2022.
11) Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
12) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
13) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
14) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061 della Commissione (4) ha modificato l'allegato V, parte 1, e l'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la riga US-2.296, definendo una zona interessata alle voci relative agli Stati Uniti nell'allegato V e nell'allegato XIV. Poiché è stato rilevato un errore per quanto riguarda la data di conferma del relativo focolaio, è opportuno rettificare di conseguenza le righe corrispondenti alla zona US-2.296 in tali allegati. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061.
16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061 della Commissione, del 24 ottobre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 276 del 26.10.2022).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
1. Nell'allegato V, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondente alla zona US-2.296 sono sostituite dalle seguenti:
«US Stati Uniti | US-2.296 | Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti | BPP | N, P1 | 7.10.2022 | ||
Ratiti riproduttori e ratiti da reddito | BPR | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti | SP | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Ratiti destinati alla macellazione | SR | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Pulcini di un giorno diversi dai ratiti | DOC | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Pulcini di un giorno di ratiti | DOR | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti | POU-LT20 | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Uova da cova di pollame diverso dai ratiti | HEP | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Uova da cova di ratiti | HER | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti | HE-LT20 | N, P1 | 7.10.2022» |
.
2. nell'allegato XIV, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondenti alla zona US-2.296 sono sostituite dalle seguenti:
«US Stati Uniti | US-2.296 | Carni fresche di pollame diverso dai ratiti | POU | N, P1 | 7.10.2022 | ||
Carni fresche di ratiti | RAT | N, P1 | 7.10.2022 | ||||
Carni fresche di selvaggina da penna | GBM | P1 | 7.10.2022» |
.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 27 ottobre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN