
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2293 DELLA COMMISSIONE, 18 novembre 2022
G.U.U.E. 24 novembre 2022, n. L 304
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 dicembre 2022
Applicabile dal: 15 dicembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figuri in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, per garantire che siano conformi a quanto prescritto dalla normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (4) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
4) Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE, ma prevede che l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva debbano continuare ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022.
5) La decisione 2011/163/UE della Commissione (5) elenca i paesi terzi per i quali sono stati approvati piani di controllo sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, in combinato disposto con l'allegato I di tale direttiva.
6) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo incluso nell'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano interessati.
7) Al fine di garantire la trasparenza e la coerenza come pure di agevolare l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, è opportuno che tutti gli elenchi dei paesi terzi tenuti a garantire che le merci e gli animali esportati nell'Unione rispettino le prescrizioni pertinenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 al momento del loro ingresso nell'Unione figurino in un unico atto di esecuzione. La decisione 2011/163/UE dovrebbe pertanto essere abrogata e l'elenco di cui all'allegato di tale decisione dovrebbe essere inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
9) Dato che il regolamento delegato (UE) 2022/2292 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 125 del 23.5.1996.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:
1) dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo 2 bis seguente:
«Articolo 2 bis
Elenco dei paesi terzi con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in determinati animali destinati alla produzione di alimenti e in prodotti di origine animale destinati al consumo umano
1. I piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (*1), presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano indicati con una "X" in tale tabella.
2. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che, secondo tale richiesta, intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione, unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento sono indicati con il simbolo "Δ", riferito alla specie o al prodotto in questione.
3. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per bovini, ovini/caprini, suini, equini, conigli o pollame e che, secondo tale richiesta, intendono esportare nell'Unione prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento sono indicati con una "O" per le specie oggetto della richiesta.
4. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una "X" nella tabella dell'allegato -I del presente regolamento per le categorie "Acquacoltura", "Latte" o "Uova" e che, secondo tale richiesta, intendono produrre prodotti composti, sono inoltre indicati con una "O" per le rimanenti di queste categorie non indicate con una "X" nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento.
5. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una "X" nella tabella dell'allegato -I del presente regolamento per le categorie "Bovini", "Ovini/caprini", "Suini", "Equini", "Pollame", "Acquacoltura", "Latte", "Uova", "Conigli", "Selvaggina selvatica" o "Selvaggina d'allevamento" e che producono prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato VIII del presente regolamento, nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento sono inoltre indicati con una "P".
______________
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).»;"
2) all'articolo 3 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento»;
3) all'articolo 6, primo comma, i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento»;
4) all'articolo 7, primo comma, i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per le uova»;
5) all'articolo 10, secondo comma, i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento»;
6) all'articolo 11 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per i budelli»;
7) all'articolo 15 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per il latte»;
8) all'articolo 16 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento per il latte»;
9) all'articolo 21 i termini «che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele» sono sostituiti dai termini «che figurano nell'elenco di cui all'allegato -I per il miele»;
10) all'articolo 25, lettera a), i termini «e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile» sono sostituiti dai termini «e che figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento, qualora applicabile»;
11) all'articolo 25, lettera c), i termini «e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile» sono sostituiti dai termini «e che figurano nell'elenco di cui all'allegato -I del presente regolamento, qualora applicabile»;
12) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato -I prima dell'allegato I.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN