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REGOLAMENTO (UE) 2022/2343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 23 novembre 2022

G.U.U.E. 2 dicembre 2022, n. L 311

Regolamento che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 dicembre 2022

Applicabile dal: 22 dicembre 2022

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) L'obiettivo della politica comune della pesca («PCP») stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è assicurare lo sfruttamento delle risorse biologiche marine in modo tale da contribuire alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4), l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Con la decisione 98/414/CE del Consiglio (5), l'Unione ha approvato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tale convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che enuncia principi e norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

3) A norma della decisione 95/399/CE del Consiglio (6), l'Unione è parte contraente dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (Indian Ocean Tuna Commission - IOTC).

4) La IOTC adotta misure annuali di conservazione e di gestione (conservation and management measures - CMM) mediante risoluzioni che sono vincolanti per le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti della IOTC, compresa l'Unione. Il presente regolamento attua le risoluzioni della IOTC adottate tra il 2000 e il 2021 ad eccezione delle misure che fanno già parte del diritto dell'Unione.

5) Al fine di garantire il rispetto del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'Unione ha adottato atti legislativi volti a istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione comprendente la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) istituisce un regime dell'Unione di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della PCP. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (8) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Tali regolamenti contengono già disposizioni riguardanti una serie di misure stabilite nelle risoluzioni della IOTC. Non è pertanto necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

6) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l'Agenzia europea di controllo della pesca (European Fisheries Control Agency - EFCA) su richiesta della Commissione dovrebbe assistere l'Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l'Unione. Ove necessario per l'adempimento degli obblighi dell'Unione, su richiesta della Commissione l'EFCA dovrebbe coordinare le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione, che possono includere programmi attuati nell'ambito delle CMM della IOTC, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/473. A tal fine, l'EFCA può redigere, d'intesa con gli Stati membri interessati, programmi operativi di ispezione e sorveglianza comuni mediante piani di impiego congiunto. E' pertanto opportuno adottare disposizioni che includano l'EFCA, allorché designata dalla Commissione, quale organismo designato dalla Commissione incaricato di ricevere dagli Stati membri le informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, quali i rapporti di ispezione in mare e le notifiche del programma di osservazione a fini di controllo, e di trasmetterle al segretariato della IOTC.

7) Tenuto conto della situazione degli stock ittici e della necessità di assicurare attività di controllo efficaci e condizioni di parità per tutti gli operatori nella zona della IOTC, e a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1380/2013, le attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2 di detto regolamento, e l'Unione deve assicurare che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, compreso quello relativo al controllo delle attività di pesca, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.

8) Il regolamento interno della IOTC prevede l'inglese e il francese come lingue ufficiali. Per consentire agli operatori di svolgere efficacemente le attività che rientrano nell'ambito del presente regolamento e scongiurare ostacoli nella comunicazione con le autorità portuali competenti, la dichiarazione di trasbordo dovrebbe essere presentata in una delle lingue ufficiali della IOTC.

9) Allorché gli Stati membri e la Commissione conducono ricerche su determinate specie nella zona della IOTC, ad esempio lo squalo alalunga, lo squalo volpe e la verdesca, dovrebbero altresì considerare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla loro abbondanza.

10) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha formulato osservazioni formali in data 23 maggio 2022. I dati personali processati nell'ambito del presente regolamento devono essere trattati conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di garantire l'efficace esecuzione del presente regolamento, è necessario conservare tali dati personali per un periodo di 10 anni. Qualora i dati personali in questione siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi, dovrebbe essere possibile conservare tali dati per un periodo superiore ai 10 anni, ma non superiore ai 20 anni.

11) Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le risoluzioni future della IOTC recanti modifica o integrazione di quelle oggetto del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating devices - FAD) non impiglianti e biodegradabili, i porti designati ai sensi delle norme IOTC, le informazioni per peschereccio per l'elenco dei pescherecci in attività che praticano la pesca di tonnidi e pesce spada, la percentuale di copertura di osservazione e di campionamento per la pesca artigianale, le condizioni di nolo, la percentuale di ispezioni per gli sbarchi in porto, i termini per le comunicazioni e gli allegati da 1 a 10 del presente regolamento, che riguardano le prescrizioni della IOTC in materia di dichiarazione delle catture, le misure di mitigazione relative agli uccelli, i requisiti per la raccolta di dati, per i FAD e per il nolo, la dichiarazione di trasbordo e certi documenti del programma statistico per il tonno obeso, nonché i riferimenti alle misure di conservazione e di gestione della IOTC concernenti i principi di progettazione e utilizzo dei FAD per ridurre il rischio di impigliamento, la trasmissione delle informazioni relative ai FAD, la marcatura e l'identificazione dei pescherecci, i documenti di segnalazione INN, i documenti del programma statistico per il tonno obeso, le notifiche di ingresso nello Stato di approdo, le norme minime per le procedure di ispezione dello Stato di approdo, i moduli di segnalazione delle infrazioni e i modelli di dichiarazione relativi alle misure per le catture e la pesca. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

12) Poiché il presente regolamento prevede un nuovo insieme completo di norme, è opportuno sopprimere le disposizioni relative alle CMM della IOTC stabilite nei regolamenti (CE) n. 1936/2001 (13), (CE) n. 1984/2003 (14) e (CE) n. 520/2007 (15) del Consiglio. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 341 del 24.8.2021.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2022.

(3)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

(4)

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998).

(5)

Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998).

(6)

Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995).

(7)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).

(8)

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008).

(9)

Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019).

(10)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(11)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(12)

GU L 123 del 12.5.2016.

(13)

Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001).

(14)

Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (GU L 295 del 13.11.2003).

(15)

Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento recepisce nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo stabilite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) che sono vincolanti per l'Unione.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a) ai pescherecci dell'Unione che operano nella zona;

b) ai pescherecci dell'Unione in caso di trasbordi e sbarchi di specie regolamentate dalla IOTC al di fuori della zona; e

c) ai pescherecci di paesi terzi che utilizzano porti degli Stati membri e che detengono a bordo specie regolamentate dalla IOTC o prodotti della pesca ottenuti da tali specie.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «accordo»: l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano;

2) «zona»: le parti dell'Oceano Indiano quali definite nell'articolo II e nell'allegato A dell'accordo;

3) «peschereccio dell'Unione»: qualsiasi nave di qualsiasi dimensione battente bandiera di uno Stato membro, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi d'appoggio, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;

4) «specie regolamentate dalla IOTC»: i tonnidi e le specie affini e gli squali elencati nell'allegato B dell'accordo nonché le altre specie catturate in associazione con tali specie;

5) «parti contraenti e parti non contraenti cooperanti» o «PCC»: parti contraenti dell'accordo o parti non contraenti cooperanti;

6) «misura di conservazione e di gestione» o «CMM»: misura di conservazione e di gestione applicabile adottata dalla IOTC a norma dell'articolo V, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo;

7) «inadatto al consumo umano»: pesce impigliato o schiacciato nella rete a cianciolo o danneggiato per predazione, oppure morto e deteriorato nella rete a seguito di un guasto dell'attrezzo che ha impedito il normale recupero della rete e delle catture e gli sforzi per liberare il pesce vivo senza includere il pesce ritenuto indesiderato in termini di dimensioni, commerciabilità o composizione della specie ovvero il pesce deteriorato o contaminato a seguito di un atto o di un'omissione dell'equipaggio del peschereccio dell'Unione;

8) «dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD»: oggetto, struttura o dispositivo permanente, semipermanente o temporaneo, di qualsiasi materiale, artificiale o naturale, calato e/o monitorato, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio per la successiva cattura;

9) «FAD derivante» o «DFAD»: FAD non vincolato al fondale dell'oceano;

10) «FAD ancorato» o «AFAD»: FAD vincolato al fondale dell'oceano;

11) «boe di raccolta dati»: dispositivi galleggianti, derivanti o ancorati, utilizzati da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere e misurare elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca;

12) «dichiarazione di trasbordo della IOTC»: il documento di cui all'allegato 7;

13) «numero IMO»: il numero di sette cifre assegnato a una nave sotto l'autorità dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization - IMO);

14) «nolo»: un accordo o un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di una PCC è noleggiato per un periodo di tempo definito da un operatore in un'altra PCC senza cambiamento di bandiera; per «PCC noleggiatrice» si intende la PCC titolare del contingente o delle possibilità di pesca e per «PCC di bandiera» la PCC in cui il peschereccio noleggiato è immatricolato;

15) «nave da trasporto»: nave d'appoggio che partecipa a operazioni di trasbordo e riceve specie regolamentate dalla IOTC da un'altra nave;

16) «applicazione elettronica relativa alle misure di competenza dello Stato di approdo» o «applicazione e-PSM»: applicazione web progettata e sviluppata per facilitare e assistere una PCC nell'attuazione delle risoluzioni della IOTC relative alle misure di competenza dello Stato di approdo;

17) «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: le attività di pesca definite all'articolo 2, punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

CAPO II

GESTIONE E CONSERVAZIONE

SEZIONE 1

Tonnidi tropicali

Art. 4

Divieto di rigetto

1. I pescherecci dell'Unione con reti a cianciolo detengono a bordo e sbarcano tutte le catture di tonnidi tropicali [tonno obeso (Thunnus obesus), tonno albacora (Thunnus albacares) e tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)], ad eccezione dei casi in cui il comandante del peschereccio stabilisce che:

a) il pesce è inadatto al consumo umano; o

b) non vi è una capacità di stoccaggio sufficiente per stivare i tonnidi tropicali e le specie non bersaglio catturate nel corso dell'ultima retata di una bordata.

2. Il pesce di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere rigettato solo se il comandante e l'equipaggio tentano di rilasciare vivi i tonnidi tropicali e le specie non bersaglio il prima possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio, e non vengono effettuate altre attività di pesca dopo il rigetto fino a quando i tonnidi tropicali e le specie non bersaglio che si trovano a bordo del peschereccio non sono stati sbarcati o trasbordati.

3. Il comandante di un peschereccio dell'Unione registra le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nel giornale di pesca corrispondente, compresi il quantitativo stimato e la composizione delle specie del pesce rigettato, nonché il quantitativo stimato e la composizione delle specie del pesce detenuto a bordo a seguito di tale retata.

4. Ai fini del presente articolo le specie non bersaglio comprendono le specie di tonno non bersaglio, la cometa (Elagatis bipinnulata), la lampuga (Coryphaena hippurus), il pesce balestra oceanico maculato (famiglia Balistidae), gli istioforidi (famiglie Xyphiidae e Istiophoridae), il maccarello striato (Acanthocybium solandri) e il barracuda (famiglia Sphyraenidae).

Art. 5

Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati

1. I pescherecci dell'Unione non svolgono intenzionalmente attività di pesca entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati né interagiscono con una boa di raccolta dati nella zona, in particolare:

a) accerchiando la boa con attrezzi da pesca;

b) legando o fissando il peschereccio, gli attrezzi da pesca o qualsiasi parte o componente del peschereccio a una boa di raccolta dati o al suo ormeggio; o

c) tagliando la fune di ancoraggio della boa di raccolta dati.

2. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci dell'Unione possono operare entro un miglio nautico da boe di raccolta dati, a condizione che operino per i programmi di ricerca scientifica degli Stati membri notificati alla IOTC e che non interagiscano con tali boe di raccolta dati.

3. I pescherecci dell'Unione non issano a bordo una boa di raccolta dati della zona, a meno che il proprietario responsabile di tale boa non li abbia esplicitamente autorizzati o abbia chiesto loro di farlo.

4. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona sorvegliano le boe di raccolta dati ormeggiate in mare e adottano tutte le misure ragionevoli per evitare che gli attrezzi da pesca vi si impiglino o interagiscano direttamente in qualsiasi modo con tali boe. Se un attrezzo di un peschereccio dell'Unione si impiglia in una boa di raccolta dati, è rimosso causando il minimo danno possibile alla boa.

5. Se osservano boe di raccolta dati danneggiate o comunque inutilizzabili, i pescherecci dell'Unione comunicano al rispettivo Stato membro di bandiera, insieme ai dettagli dell'osservazione, l'ubicazione della boa ed eventuali informazioni identificative visibili su di essa. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali comunicazioni e le informazioni sull'ubicazione delle proprie boe di raccolta dati dislocate nella zona conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

SEZIONE 2

Istioforidi

Art. 6

Istioforidi

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di marlin striato (Tetrapturus audax), marlin nero (Istiompax indica), marlin azzurro (Makaira nigricans) o pesce vela del Pacifico (Istiophorus platypterus) con una lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 60 cm. Se catturano tali pesci, li rilasciano immediatamente in mare, in maniera tale da massimizzare il potenziale di sopravvivenza dopo il rilascio senza compromettere la sicurezza dell'equipaggio.

2. I pescherecci dell'Unione che catturano marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico registrano i pertinenti dati sulle catture e lo sforzo di pesca conformemente all'allegato 1.

3. Gli Stati membri attuano un programma di raccolta dei dati volto a garantire l'accurata rilevazione delle catture di marlin striato, marlin nero, marlin azzurro o pesce vela del Pacifico a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

4. Gli Stati membri riferiscono in merito alle azioni intraprese per monitorare le catture e gestire le attività di pesca ai fini dello sfruttamento sostenibile e della conservazione del marlin striato, del marlin nero, del marlin azzurro e del pesce vela del Pacifico nella rispettiva relazione scientifica nazionale a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

SEZIONE 3

Verdesca

Art. 7

Verdesca

1. Le catture di verdesca (Prionace glauca) effettuate dai pescherecci dell'Unione sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Gli Stati membri attuano programmi di raccolta dei dati volti a migliorare la rilevazione di dati precisi relativi alle catture, allo sforzo, alle dimensioni e ai rigetti di verdesca. Gli Stati membri comunicano i dati relativi alle catture di verdesca a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri includono nella loro relazione di attuazione informazioni sulle azioni intraprese per monitorare le catture di verdesca conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

4. Gli Stati membri sono incoraggiati a intraprendere ricerche scientifiche sulla verdesca che forniscano informazioni sulle principali caratteristiche biologiche, ecologiche e comportamentali, sul ciclo di vita, sulle migrazioni, sulla sopravvivenza post-rilascio e sugli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza e l'identificazione delle zone di crescita, nonché sul miglioramento delle pratiche di pesca. Tali informazioni sono incluse nelle relazioni trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

SEZIONE 4

Pesca con aeromobili, FAD e luci artificiali

Art. 8

Divieto di utilizzare aeromobili per la cattura del pesce

1. I pescherecci dell'Unione, comprese le navi ausiliarie e le navi d'appoggio, non utilizzano aeromobili o velivoli senza pilota come attrezzature ausiliarie per la pesca. Qualsiasi operazione di pesca effettuata nella zona con l'ausilio di aeromobili o di velivoli senza pilota è comunicata immediatamente allo Stato membro di bandiera, alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, ne informa senza indugio il segretariato della IOTC.

2. E' possibile utilizzare aeromobili o velivoli senza pilota a fini scientifici e di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

Art. 9

Dispositivi di concentrazione del pesce

1. I pescherecci dell'Unione registrano separatamente le attività di pesca associate ai FAD derivanti e quelle associate ai FAD ancorati, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 2. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione in conformità dell'articolo 51.

2. Alla Commissione sono trasmesse per tutti i FAD attivi informazioni giornaliere che comprendono le informazioni seguenti: la data, l'identificazione della boa strumentale e il peschereccio associato e la posizione giornaliera, compilate con cadenza mensile e presentate non prima di 60 giorni ma non oltre 90 giorni dalla compilazione mensile delle informazioni interessate. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

3. Gli Stati membri elaborano piani nazionali di gestione per l'uso dei FAD derivanti da parte dei loro pescherecci con reti a cianciolo. Tali piani di gestione:

a) seguono almeno gli orientamenti di cui all'allegato II della CMM 19/02;

b) comprendono iniziative o campagne per indagare e, nella misura del possibile, ridurre al minimo la cattura associata ai FAD di piccoli esemplari di tonno obeso e tonno albacora e di specie non bersaglio; e

c) comprendono orientamenti per prevenire, nella misura del possibile, la perdita o l'abbandono dei FAD.

4. A norma dell'articolo 51, paragrafo 5, non più tardi di 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei piani di gestione dei FAD, che comprende il riesame dei piani di gestione presentati inizialmente e dell'applicazione dei principi di cui all'allegato V della CMM 19/02. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della IOTC non più tardi di 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC.

Art. 10

FAD non impiglianti e biodegradabili

1. I pescherecci dell'Unione utilizzano per la costruzione dei FAD modelli e materiali non impiglianti, garantendo che la struttura di superficie del FAD non sia coperta o sia coperta solo da materiale senza maglie. In caso di utilizzo di una componente sommersa, questa non è costituita da pezze di rete, ma da materiali senza maglie, come corde o fogli di tela.

2. I pescherecci dell'Unione si adoperano per passare all'utilizzo di FAD biodegradabili in tutte le circostanze, esclusi i materiali utilizzati per le boe strumentali.

3. Gli operatori si adoperano per effettuare prove utilizzando materiali biodegradabili per agevolare la transizione verso l'uso esclusivo di materiale biodegradabile per la costruzione di FAD derivanti da parte delle loro flotte.

Art. 11

Divieto di utilizzare luci artificiali per attirare i pesci

1. I pescherecci dell'Unione non utilizzano, installano o azionano luci artificiali di superficie o sommerse allo scopo di concentrare i tonnidi e le specie affini oltre le loro acque territoriali.

2. E' vietato l'uso di luci sui FAD derivanti.

3. Se i pescherecci dell'Unione avvistano FAD derivanti dotati di luci artificiali nella zona, li rimuovono immediatamente e li riportano in porto.

4. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca intorno o in prossimità di navi o FAD derivanti dotati di luci artificiali allo scopo di attirare i tonnidi e le specie affini nella zona.

5. Le luci di navigazione e le luci necessarie a garantire condizioni di lavoro sicure non sono soggette al divieto di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 5

Trasbordi in porto

Art. 12

Trasbordo

Tutte le operazioni di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC hanno luogo in porti designati a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o in porti designati e resi pubblici a tal fine da una PCC e comunicati al segretariato della IOTC.

Art. 13

Operazioni di trasbordo

1. Le operazioni di trasbordo in porto possono essere effettuate soltanto nel rispetto della procedura seguente:

a) almeno 48 ore prima del trasbordo, il comandante del peschereccio dell'Unione comunica alle autorità dello Stato di approdo le seguenti informazioni:

- il nome del peschereccio e il suo numero nel registro dei pescherecci della IOTC;

- il nome della nave da trasporto e il prodotto da trasbordare;

- il quantitativo di ogni prodotto da trasbordare;

- la data e il luogo del trasbordo;

- le principali zone di pesca di cattura dei tonnidi e specie affini e degli squali;

b) il comandante del peschereccio dell'Unione registra e trasmette per via elettronica una dichiarazione di trasbordo a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. Non oltre 15 giorni dal trasbordo, il comandante del peschereccio dell'Unione interessato compila la dichiarazione di trasbordo della IOTC e la trasmette al proprio Stato membro di bandiera, in una delle lingue ufficiali della IOTC, insieme al numero attribuito al peschereccio nel registro dei pescherecci della IOTC. Entro 24 ore dal trasbordo, il comandante della nave da trasporto dell'Unione compila e trasmette alle autorità competenti dello Stato di approdo la dichiarazione di trasbordo della IOTC in una delle lingue ufficiali della IOTC.

Art. 14

Sbarco di catture trasbordate da navi da trasporto dell'Unione

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva è effettuata almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto.

2. Gli Stati membri in cui sono sbarcate le catture trasbordate adottano le opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e cooperano con lo Stato di bandiera della nave da trasporto, con lo Stato di approdo in cui è avvenuto il trasbordo e con gli Stati di bandiera dei pescherecci coinvolti che hanno effettuato le catture al fine di garantire che gli sbarchi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio. La verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave da trasporto e senza compromettere la qualità del pesce.

3. Almeno 48 ore prima dell'ingresso in porto e in aggiunta alla notifica preventiva di cui al paragrafo 1, il comandante di una nave da trasporto dell'Unione che sbarca in un paese terzo effettua la notifica preventiva conformemente alla normativa nazionale del paese terzo nel cui porto la nave intende sbarcare le catture trasbordate. Il comandante trasmette inoltre la dichiarazione di trasbordo della IOTC in una delle lingue ufficiali della IOTC alle autorità competenti dello Stato in cui devono essere sbarcate le catture trasbordate e non effettua lo sbarco prima di essere autorizzato a farlo.

4. Se gli sbarchi hanno luogo in un paese terzo, il comandante della nave da trasporto coopera con le autorità dello Stato di approdo.

5. Nelle loro relazioni gli Stati membri di bandiera dei pescherecci dell'Unione includono informazioni dettagliate sui trasbordi dei rispettivi pescherecci a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

CAPO III

PROTEZIONE DI TALUNE SPECIE MARINE

SEZIONE 1

Elasmobranchi

Art. 15

Misure generali di conservazione per gli squali

1. I pescherecci dell'Unione adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le guide per l'identificazione e le pratiche di manipolazione della IOTC.

2. Nella misura del possibile i pescherecci dell'Unione rilasciano prontamente e indenni le catture indesiderate di specie di squali vive a bordo dei pescherecci, ad eccezione della verdesca. Tali catture sono registrate nel giornale di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (vive o morte).

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati su tutte le catture di squali, compresi tutti i dati storici disponibili, le stime e lo stato dei rigetti (vivi o morti) e la frequenza delle taglie degli squali catturati dai rispettivi pescherecci a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Art. 16

Squali alalunga

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2. In deroga al paragrafo 1, gli osservatori scientifici sono autorizzati a raccogliere campioni biologici di squali alalunga prelevati nella zona che risultano morti al momento del salpamento, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della IOTC o dal gruppo di lavoro della IOTC sugli ecosistemi e le catture accessorie.

3. Se possibile, gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali alalunga prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita.

Art. 17

Squali volpe

1. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2. In deroga al paragrafo 1, gli osservatori scientifici sono autorizzati a raccogliere campioni biologici di squali volpe prelevati nella zona che risultano morti al momento del salpamento, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della IOTC o dal gruppo di lavoro della IOTC sugli ecosistemi e le catture accessorie.

3. I pescatori ricreativi e sportivi rilasciano vivi tutti gli squali volpe. In nessun caso li detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono o mettono in vendita. Gli Stati membri garantiscono che i pescatori ricreativi e sportivi che praticano attività di pesca con un rischio di cattura di squali volpe siano dotati di attrezzatura adatta al rilascio degli animali vivi.

4. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali volpe prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita.

Art. 18

Mobulidae

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietato calare intenzionalmente qualsiasi tipo di attrezzo intorno a esemplari di Mobulidae (specie del genere Mobula) se gli animali sono avvistati prima dell'inizio della cala.

2. I pescherecci dell'Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono o mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae.

3. Per quanto possibile i pescherecci dell'Unione rilasciano prontamente, vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul ponte, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati. Adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le procedure di manipolazione per gli esemplari di Mobulidae, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio.

4. In deroga al paragrafo 3, se durante le operazioni di pesca un peschereccio con reti a cianciolo dell'Unione cattura involontariamente e congela esemplari di Mobulidae, li consegna interi alle autorità pubbliche responsabili o altre autorità competenti o se ne libera presso il punto di sbarco. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.

5. I pescherecci dell'Unione utilizzano adeguate tecniche di mitigazione, identificazione, manipolazione e rilascio e tengono a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio degli esemplari di Mobulidae.

Art. 19

Squali balena

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietato calare intenzionalmente reti a cianciolo intorno a uno squalo balena (Rhincodon typus) nella zona, se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.

2. Se uno squalo balena è involontariamente accerchiato o si impiglia in un attrezzo da pesca, i pescherecci dell'Unione:

a) adottano tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza, in linea con gli orientamenti disponibili del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali balena, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio;

b) segnalano l'incidente allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti:

- il numero di esemplari;

- una breve descrizione dell'interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l'interazione;

- il luogo dell'accerchiamento;

- le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e

- una valutazione delle condizioni dello squalo balena al momento del rilascio, segnalando anche se è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.

SEZIONE 2

Altre specie

Art. 20

Cetacei

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietato calare intenzionalmente reti a cianciolo intorno a un cetaceo nella zona, se l'animale è avvistato prima dell'inizio della cala.

2. Se un cetaceo è accerchiato involontariamente in una rete a cianciolo o catturato da un altro tipo di attrezzo durante le attività di pesca di tonnidi e specie affini associate ai cetacei, i pescherecci dell'Unione:

a) adottano tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza, in linea con gli orientamenti del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza dei cetacei, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio;

b) segnalano l'incidente allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti:

- la specie (se nota);

- il numero di esemplari;

- una breve descrizione dell'interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l'interazione;

- il luogo dell'accerchiamento;

- le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e

- una valutazione delle condizioni dell'animale al momento del rilascio, segnalando anche se il cetaceo è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.

3. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo tramite i giornali di pesca a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (vivo o morto) o, in caso di presenza a bordo di un osservatore, tramite i programmi di osservazione e le inviano alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafi 1 e 5.

Art. 21

Tartarughe marine

1. I pescherecci dell'Unione applicano le seguenti misure di mitigazione:

a) i pescherecci con palangari trasportano taglialenze e slamatori al fine di agevolare l'adeguata manipolazione e il rapido rilascio delle tartarughe marine (specie delle famiglie Cheloniidae e Dermochelyidae) catturate o impigliate, adottando tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza conformemente agli orientamenti della IOTC in materia di manipolazione;

b) nella misura del possibile i pescherecci con reti a cianciolo:

- evitano di accerchiare tartarughe marine; se una tartaruga marina è accerchiata o impigliata, adottano le misure praticabili per il rilascio in condizioni di sicurezza della tartaruga conformemente agli orientamenti della IOTC in materia di manipolazione;

- rilasciano tutte le tartarughe marine trovate impigliate nei FAD o in attrezzi da pesca;

- se una tartaruga marina è impigliata nella rete, interrompono il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall'acqua; prima di riprendere il sollevamento della rete, l'operatore libera la tartaruga senza ferirla e le presta le necessarie cure prima di rimetterla in acqua; e

- sono provvisti e, se del caso, utilizzano coppi per manipolare le tartarughe marine.

2. Se possibile, i pescherecci dell'Unione portano a bordo al più presto le tartarughe marine catturate in coma o inattive e prestano loro le necessarie cure, anche adoperandosi per la rianimazione, prima di rimetterle in acqua in condizioni di sicurezza.

3. Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dell'Unione utilizzino tecniche adeguate di mitigazione, identificazione, manipolazione e liberazione dall'amo e tengano a bordo tutta l'attrezzatura necessaria per il rilascio delle tartarughe marine, adottando tutte le misure ragionevoli conformemente agli orientamenti in materia di manipolazione di cui alle schede di identificazione delle tartarughe marine della IOTC previste negli orientamenti della IOTC in materia di manipolazione di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Gli Stati membri riferiscono in merito all'attuazione degli orientamenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per ridurre la mortalità della tartaruga marina nell'ambito delle operazioni di pesca.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati sulle interazioni dei rispettivi pescherecci con le tartarughe marine, a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. Tali dati comprendono il livello del giornale di pesca o della copertura di osservazione e una stima della mortalità totale delle tartarughe marine catturate accidentalmente nelle loro attività di pesca.

6. I pescherecci dell'Unione registrano nel giornale di pesca tutti gli incidenti che coinvolgono tartarughe marine durante le operazioni di pesca, compreso lo stato al momento del rilascio (vive o morte), conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Comunicano tali incidenti ai rispettivi Stati membri di bandiera indicando, ove possibile, la specie, il luogo della cattura, le condizioni, le azioni intraprese a bordo e il luogo di rilascio. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Art. 22

Uccelli marini

1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca. Nella zona a sud di 25° di latitudine sud, tutti i pescherecci con palangari utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all'allegato 4 e rispettano le norme minime per tali misure. La progettazione e l'impiego di cavi scaccia-uccelli rispettano le specifiche supplementari di cui all'allegato 5.

2. I pescherecci dell'Unione registrano i dati sulle catture accessorie accidentali di uccelli marini per specie, in particolare attraverso il programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, e li comunicano alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1. Nella misura del possibile, gli osservatori scattano fotografie degli uccelli marini catturati dai pescherecci dell'Unione e le inviano agli esperti nazionali di uccelli marini o al segretariato della IOTC per conferma dell'identificazione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, le modalità di attuazione del programma di osservazione regionale di cui all'articolo 30, conformemente all'articolo 51, paragrafo 5.

CAPO IV

MISURE DI CONTROLLO

SEZIONE 1

Condizioni generali

Art. 23

Documentazione a bordo dei pescherecci dell'Unione

1. I pescherecci dell'Unione tengono un giornale di pesca a norma del presente regolamento. Le registrazioni originali contenute nel giornale di pesca sono conservate a bordo del peschereccio per almeno 12 mesi.

2. I pescherecci dell'Unione tengono a bordo documenti validi rilasciati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, ivi compresi:

a) licenza, permesso o autorizzazione di pesca e relative condizioni;

b) nome del peschereccio;

c) porto in cui è immatricolato il peschereccio e numero (o numeri) di immatricolazione;

d) indicativo internazionale di chiamata;

e) nome e indirizzo del proprietario (o dei proprietari) e, se del caso, del noleggiatore;

f) lunghezza fuori tutto; e

g) potenza del motore in kW/cavalli, se del caso.

3. Gli Stati membri verificano periodicamente, almeno una volta l'anno, la validità dei documenti da tenere a bordo dei pescherecci.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i documenti tenuti a bordo e le eventuali successive modifiche siano rilasciati e certificati dall'autorità competente e che i pescherecci siano contrassegnati in modo da poter essere facilmente identificati con norme internazionali generalmente accettate, quali le specifiche standard della FAO relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci.

SEZIONE 2

Registro delle navi

Art. 24

Registro dei pescherecci autorizzati

1. Nel registro delle navi da pesca della IOTC sono iscritti i pescherecci dell'Unione seguenti:

a) pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;

b) pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, se gli stessi praticano la pesca al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE) di uno Stato membro.

2. I pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro della IOTC di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dalla IOTC né a coadiuvare attività di pesca o calare DFAD nella zona.

Il presente paragrafo non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri operanti nella ZEE di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 che sono autorizzati ad operare nella zona. Tale elenco comprende per ciascun peschereccio le informazioni seguenti:

a) nome (o nomi) del peschereccio, numero (o numeri) di registro;

b) numero IMO;

c) nomi precedenti (se del caso) o indicazione dell'indisponibilità;

d) bandiere precedenti (se del caso) o indicazione dell'indisponibilità;

e) dettagli della precedente cancellazione da altri registri (se del caso) o indicazione dell'indisponibilità;

f) indicativo internazionale (o indicativi internazionali) di chiamata (se del caso) o indicazione dell'indisponibilità;

g) porto di immatricolazione;

h) tipo di nave, lunghezza fuori tutto (m) e stazza lorda (GT);

i) volume totale delle stive per il pesce, in metri cubi;

j) nome e indirizzo del proprietario (o dei proprietari) e dell'operatore (o degli operatori);

k) nome e indirizzo del proprietario effettivo (o dei proprietari effettivi) se noto (noti) e diverso (diversi) dal proprietario del peschereccio/operatore o indicazione dell'indisponibilità;

l) nome, indirizzo e numero di immatricolazione della società che gestisce il peschereccio (se del caso);

m) attrezzo utilizzato;

n) periodi autorizzati per la pesca e/o il trasbordo;

o) fotografie a colori del peschereccio che mostrino:

- tribordo e babordo: ciascuna fotografia deve mostrare l'intera struttura;

- la prua;

p) almeno una fotografia a colori che mostri chiaramente almeno una delle marcature esterne di cui alla lettera a).

4. Gli Stati membri notificano prontamente alla Commissione eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche del registro IOTC. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC.

5. Durante ogni anno, se necessario, la Commissione comunica al segretariato della IOTC le informazioni aggiornate sui pescherecci dell'Unione iscritti nel registro IOTC di cui al paragrafo 1.

Art. 25

Comunicazione delle informazioni

Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 24 del presente regolamento sono trasmesse in formato elettronico a norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(1)

Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017).

Art. 26

Autorizzazione dei pescherecci

1. Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca per le specie regolamentate dalla IOTC per i pescherecci battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2403.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione un modello aggiornato dell'autorizzazione ufficiale di pesca al di fuori delle giurisdizioni nazionali e aggiornano tali informazioni nel modello ogniqualvolta necessario. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC. Il modello contiene le informazioni seguenti:

a) nome dell'autorità competente;

b) nome e recapito del personale dell'autorità competente;

c) firma del personale dell'autorità competente; e

d) timbro ufficiale dell'autorità competente.

3. Il modello di cui al paragrafo 2 è utilizzato esclusivamente a fini di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Una differenza tra il modello e l'autorizzazione tenuta a bordo del peschereccio non costituisce un'infrazione, ma induce lo Stato responsabile del controllo a chiarire la questione con l'autorità competente designata dello Stato di bandiera del peschereccio interessato.

Art. 27

Obblighi per gli Stati membri che rilasciano le autorizzazioni di pesca

1. Gli Stati membri:

a) autorizzano i loro pescherecci a operare nella zona solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dall'accordo IOTC, dal presente regolamento e dalle CMM;

b) adottano le misure necessarie per garantire che i loro pescherecci rispettino il presente regolamento e le CMM;

c) adottano le misure necessarie per garantire che i loro pescherecci ausiliari tengano a bordo certificati d'immatricolazione dei pescherecci validi e autorizzazioni di pesca o di trasbordo valide;

d) garantiscono che i loro pescherecci autorizzati non abbiano precedenti di pesca INN o che, se un peschereccio ha tali precedenti, il nuovo proprietario abbia fornito prove sufficienti che:

- i proprietari e gli operatori precedenti non hanno alcun interesse giuridico, effettivo o finanziario in tale peschereccio, né controllo su di esso;

- le parti interessate dall'incidente INN hanno ufficialmente risolto la questione e le sanzioni sono state applicate integralmente; e

- tenuto conto di tutti i fatti rilevanti, i loro pescherecci ausiliari non esercitano né sono associati ad attività di pesca INN;

e) nella misura resa possibile dalla normativa nazionale, garantiscono che i proprietari e gli operatori dei loro pescherecci ausiliari non partecipano né sono associati ad attività di pesca tonniera praticate da pescherecci non iscritti nel registro IOTC di cui all'articolo 24, paragrafo 1; e

f) adottano le misure necessarie per garantire che, nella misura resa possibile dalla normativa nazionale, i proprietari dei pescherecci ausiliari iscritti nel registro IOTC di cui all'articolo 24, paragrafo 1, siano cittadini o persone giuridiche dello Stato membro di bandiera, in modo che ove necessario possano essere intraprese azioni di controllo o di repressione nei loro confronti.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, l'esito del riesame delle azioni e delle misure adottate a norma paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri che rilasciano licenze ai loro pescherecci autorizzati comunicano ogni anno alla Commissione, o a un organismo da essa designato, tutte le misure adottate conformemente all'allegato I della CMM 05/07, utilizzando il formato di cui all'allegato II della CMM 05/07 e conformemente all'articolo 51 del presente regolamento.

Art. 28

Misure nei confronti dei pescherecci non iscritti nel registro dei pescherecci della IOTC

1. I pescherecci dell'Unione non iscritti nel registro della IOTC di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non svolgono attività di pesca, non detengono a bordo, non trasbordano né sbarcano specie regolamentate dalla IOTC nella zona.

2. Per garantire l'efficacia del presente regolamento riguardo alle specie oggetto di programmi di documentazione statistica, gli Stati membri:

a) convalidano i documenti statistici solo per i pescherecci dell'Unione iscritti nel registro IOTC;

b) prescrivono che, se importate nel territorio di una PCC, le specie oggetto di programmi di documentazione statistica catturate da pescherecci dell'Unione nella zona siano accompagnate da documenti statistici; e

c) quando importano catture di specie oggetto di programmi di documentazione statistica, collaborano con gli Stati membri di bandiera dei pescherecci che catturano tali specie per garantire che i documenti statistici non siano falsificati o non contengano informazioni inesatte.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, ogni informazione fattuale che indichi l'esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che pescherecci non iscritti nel registro IOTC effettuano attività di pesca o di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC nella zona. La Commissione, o un organismo da essa designato, ne informa immediatamente il segretariato della IOTC.

Art. 29

Registro dei pescherecci in attività che praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada

1. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada nella zona presentano alla Commissione entro il 1° febbraio di ogni anno, utilizzando l'apposito modello di relazione IOTC, l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno operato nella zona nel corso dell'anno precedente e che:

a) hanno lunghezza fuori tutto di 24 metri o superiore; o,

b) nel caso dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, hanno operato in acque al di fuori della ZEE del loro Stato membro.

2. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno albacora nella zona presentano alla Commissione entro il 1° febbraio di ogni anno, utilizzando l'apposito modello di relazione IOTC, l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca del tonno albacora nella zona nel corso dell'anno precedente.

3. La Commissione inoltra le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al segretariato della IOTC anteriormente al 15 febbraio di ogni anno.

4. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende per ciascun peschereccio le seguenti informazioni:

a) numero IOTC;

b) nome e numero di immatricolazione;

c) numero IMO, se disponibile;

d) bandiera precedente (se del caso);

e) indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

f) tipo di nave, lunghezza e stazza lorda (GT);

g) nome e indirizzo del proprietario, del noleggiatore o dell'operatore (se del caso);

h) principali specie bersaglio; e

i) periodo di autorizzazione.

SEZIONE 3

Programma di osservazione regionale

Art. 30

Programma di osservazione regionale

1. Al fine di migliorare la raccolta dei dati scientifici, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e quelli di lunghezza inferiore a 24 metri operanti al di fuori della ZEE di uno Stato membro provvedono affinché durante le attività di pesca nella zona almeno il 5 % del numero di operazioni o cale per ciascun tipo di attrezzo sia coperto da osservatori autorizzati dal programma di osservazione regionale.

2. Quando i pescherecci con reti a cianciolo ospitano a bordo un osservatore di cui al paragrafo 1, detto osservatore monitora anche le catture allo sbarco per determinare la composizione delle catture di tonno obeso.

3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri che già dispongono di un programma di campionamento la cui copertura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Art. 31

Obblighi degli osservatori

1. Gli osservatori a bordo dei pescherecci dell'Unione:

a) registrano e comunicano le attività di pesca e verificano le posizioni del peschereccio;

b) osservano e stimano le catture, per quanto possibile al fine di individuare la composizione delle catture e monitorare i rigetti, le catture accessorie e la frequenza delle taglie;

c) registrano il tipo di attrezzi, la dimensione delle maglie e i dispositivi utilizzati dal comandante;

d) raccolgono informazioni che consentono il controllo incrociato dei dati registrati nei giornali di pesca (composizione e quantitativi delle specie, peso vivo e trasformato e luogo, se disponibile); e

e) svolgono i lavori scientifici richiesti dal comitato scientifico della IOTC.

2. L'osservatore trasmette un rapporto allo Stato membro di bandiera entro 30 giorni dal completamento di ogni bordata. Il rapporto è redatto per zone di 1° di latitudine per 1° di longitudine. Gli Stati membri inviano ciascun rapporto alla Commissione, o a un organismo da essa designato, entro 140 giorni dal ricevimento e provvedono affinché i rapporti dell'osservatore a bordo della flotta di pescherecci con palangari siano inviati regolarmente nel corso dell'anno. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra i rapporti al segretariato della IOTC entro 10 giorni dal ricevimento.

Art. 32

Campionatori

1. I campionatori monitorano il numero di sbarchi effettuati dai pescherecci dell'Unione per la pesca artigianale nel luogo di sbarco. Per quanto riguarda i pescherecci per la pesca artigianale, i campionatori devono coprire almeno il 5 % del numero totale di bordate di pesca di tali pescherecci o del numero totale di pescherecci in attività.

2. I campionatori raccolgono informazioni a terra durante lo scarico dei pescherecci. I programmi di campionamento possono essere usati per quantificare le catture, le catture accessorie detenute e per recuperare le marche.

3. I campionatori monitorano le catture nel luogo di sbarco al fine di stimare le catture suddivise per taglia in base al tipo di imbarcazione, all'attrezzo e alla specie o di svolgere i lavori scientifici richiesti dal comitato scientifico della IOTC.

Art. 33

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri assumono osservatori qualificati che operino a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera.

2. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per garantire che gli osservatori siano in grado di svolgere i loro compiti con competenza e in condizioni di sicurezza;

b) garantiscono che tra una missione e l'altra ci sia un avvicendamento degli osservatori;

c) provvedono affinché il peschereccio fornisca all'osservatore, durante il periodo di permanenza a bordo, vitto e alloggio adeguati, a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali di bordo, ove possibile;

d) provvedono affinché il comandante del peschereccio cooperi con gli osservatori affinché questi possano svolgere i loro compiti in condizioni di sicurezza, se del caso anche fornendo l'accesso alle catture detenute e alle catture destinate a essere rigettate in mare; e

e) sostengono i costi del programma di osservazione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di pescherecci monitorati e la copertura conseguita per tipo di attrezzo, a norma dell'articolo 51, paragrafo 6.

SEZIONE 4

Monitoraggio e sorveglianza

Art. 34

Sistema di controllo dei pescherecci (Vessel monitoring system - VMS)

1. Non oltre due giorni lavorativi dal rilevamento o dalla notifica di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di controllo dei pescherecci installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri trasmettono la posizione geografica del peschereccio al segretariato della IOTC o provvedono affinché essa sia comunicata al segretariato della IOTC dal comandante o dal proprietario del peschereccio o dal loro rappresentante.

2. Se uno Stato membro sospetta che uno o più dispositivi di controllo installati a bordo del peschereccio di un altro Stato membro di bandiera o di un'altra PCC non soddisfino le condizioni operative prescritte o siano stati manomessi, ne informa immediatamente la Commissione, o un organismo da essa designato. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra la comunicazione al segretariato della IOTC e allo Stato di bandiera del peschereccio.

Art. 35

Nolo

1. Il nolo deve rispettare le condizioni seguenti:

a) la PCC di bandiera ha acconsentito per iscritto al contratto di nolo;

b) la durata delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo non supera 12 mesi per anno civile;

c) i pescherecci da noleggiare sono immatricolati presso la PCC responsabile che accetta esplicitamente di conformarsi alle CMM e di farle rispettare sui propri pescherecci; tutte le PCC di bandiera esercitano efficacemente le loro funzioni di controllo dei propri pescherecci al fine di garantire il rispetto delle CMM;

d) i pescherecci da noleggiare sono iscritti nel registro della IOTC di cui all'articolo 24 e sono autorizzati a operare nella zona;

e) se la PCC noleggiatrice autorizza il peschereccio noleggiato a operare in alto mare, la PCC di bandiera è responsabile del controllo della pesca d'altura praticata in virtù del contratto di nolo;

f) i pescherecci noleggiati comunicano i dati VMS e i dati sulle catture sia alla PCC noleggiatrice che alla PCC di bandiera e al segretariato della IOTC, come previsto dal sistema di notifica delle navi noleggiate di cui all'allegato 6;

g) tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, effettuate in virtù del contratto di nolo sono imputate al contingente o alle possibilità di pesca della PCC noleggiatrice; la copertura di osservazione a bordo di tali pescherecci noleggiati è imputata al tasso di copertura della PCC noleggiatrice per la durata delle sue attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo;

h) la PCC noleggiatrice comunica alla IOTC tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, e le altre informazioni richieste dalla IOTC;

i) i pescherecci noleggiati sono debitamente dotati di VMS e gli attrezzi di pesca sono marcati per una gestione efficace della pesca;

j) la copertura di osservazione è pari almeno al 5 % dello sforzo di pesca;

k) i pescherecci noleggiati dispongono di una licenza di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco IOTC delle navi INN, in quello di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o nell'elenco unionale delle navi INN;

l) i pescherecci noleggiati non sono autorizzati a utilizzare il contingente della PCC di bandiera e in nessun caso i pescherecci noleggiati sono autorizzati a praticare attività di pesca nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente;

m) lo sbarco avviene nei porti della PCC o sotto la sua supervisione diretta al fine di garantire che le attività dei pescherecci noleggiati non compromettano le CMM.

Art. 36

Sistema di notifica delle navi noleggiate

1. Lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio entro 15 giorni e al più tardi 72 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando per via elettronica le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato:

a) il nome (sia nella lingua originale di immatricolazione che in caratteri latini), il numero d'immatricolazione del peschereccio noleggiato e il numero IMO;

b) il nome e l'indirizzo di contatto del proprietario effettivo del peschereccio;

c) la descrizione del peschereccio, compresi la lunghezza fuori tutto, il tipo di nave e il tipo di metodo (o metodi) di pesca da utilizzare nell'ambito del contratto di nolo;

d) una copia del contratto di nolo e di ogni autorizzazione o licenza di pesca rilasciata al peschereccio, compresi il contingente o la possibilità di pesca assegnati al peschereccio e la durata del contratto di nolo;

e) il suo consenso al contratto di nolo; e

f) le misure adottate per dare attuazione alle disposizioni incluse nel contratto di nolo.

2. Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio entro 17 giorni e al più tardi 96 ore prima dell'inizio delle attività di pesca nell'ambito di un contratto di nolo, inviando per via elettronica le informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato di cui al paragrafo 1.

3. Dopo aver ricevuto dagli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione inoltra al segretariato della IOTC le informazioni seguenti:

a) il suo consenso al contratto di nolo;

b) le misure adottate per dare attuazione alle disposizioni incluse nel contratto di nolo; e

c) il suo accordo a rispettare le CMM.

4. Gli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente la Commissione dell'inizio, della sospensione, della ripresa e della conclusione delle operazioni di pesca nell'ambito del contratto di nolo.

5. Gli Stati membri che noleggiano pescherecci comunicano alla Commissione entro il 10 febbraio di ogni anno i dettagli dei contratti di nolo conclusi nell'anno civile precedente, comprese le informazioni sulle catture effettuate e sullo sforzo di pesca messo in atto dai pescherecci noleggiati nonché il livello di copertura di osservazione realizzato sui pescherecci noleggiati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera j). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art. 37

Pescherecci privi di nazionalità

Se una nave o un aeromobile di uno Stato membro avvista pescherecci di cui si ha il sospetto o la conferma che siano privi di nazionalità e che potrebbero essere impegnati nella pesca nelle acque d'altura della zona, tale Stato membro comunica l'avvistamento alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra immediatamente le informazioni al segretariato della IOTC.

Art. 38

Pescherecci battenti bandiera di comodo

Per quanto riguarda le grandi tonniere con palangari battenti bandiera di comodo, gli Stati membri:

a) negano lo sbarco e il trasbordo ai pescherecci battenti bandiera di comodo impegnati in attività di pesca che riducono l'efficacia delle misure di cui al presente regolamento o di quelle adottate dalla IOTC;

b) adottano tutte le misure possibili per esortare i loro importatori, trasportatori e altri operatori interessati ad astenersi dal commerciare e trasbordare tonnidi e specie affini catturati da pescherecci che esercitano attività di pesca battendo una bandiera di comodo;

c) informano il pubblico delle attività di pesca praticate da grandi tonniere con palangari battenti bandiera di comodo e che riducono l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione della IOTC ed esortano il pubblico a non acquistare il pesce catturato da tali pescherecci;

d) esortano i loro fabbricanti e altri operatori economici interessati a impedire che le loro navi e le loro attrezzature o dispositivi siano utilizzati per operazioni di pesca svolte da pescherecci con palangari battenti bandiera di comodo; e

e) monitorano e scambiano informazioni sulle attività dei pescherecci battenti bandiera di comodo, comprese le attività di campionamento in porto svolte dal segretariato della IOTC.

CAPO V

DATI SULLE CATTURE

Art. 39

Registrazione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca

1. I pescherecci dell'Unione tengono un giornale di pesca elettronico per la registrazione dei dati che comprende, come requisiti minimi, le informazioni e i dati di cui all'allegato 1.

2. Il giornale di pesca è compilato dal comandante del peschereccio e presentato allo Stato membro di bandiera nonché allo Stato costiero nella cui ZEE il peschereccio dell'Unione ha svolto attività di pesca. Allo Stato costiero è fornita solo la parte del giornale di pesca corrispondente all'attività svolta nella ZEE dello Stato in questione.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati relativi a un determinato anno in forma aggregata nelle loro relazioni annuali a norma dell'articolo 51, paragrafo 1.

Art. 40

Certificato di cattura del tonno obeso

1. Tutto il tonno obeso importato nel territorio di uno Stato membro è accompagnato da un documento statistico per il tonno obeso della IOTC, quale previsto all'allegato 8, o da un certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC conforme ai requisiti di cui all'allegato 9.

2. In deroga al paragrafo 1, il tonno obeso catturato da pescherecci con reti a cianciolo o da pescherecci con lenze e canne (esche vive) e destinato principalmente all'industria conserviera della zona non è soggetto a tale requisito statistico.

3. I documenti di cui al paragrafo 1 sono convalidati secondo il formato di cui all'allegato IV della CMM 03/03 e le seguenti norme:

a) il documento statistico per il tonno obeso della IOTC è convalidato dallo Stato membro di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno o, se il peschereccio opera nell'ambito di un contratto di nolo, dallo Stato che ha esportato il tonno;

b) il certificato di riesportazione del tonno obeso della IOTC è convalidato dallo Stato che ha riesportato il tonno;

c) i documenti statistici per il tonno obeso catturato dai pescherecci dell'Unione possono essere convalidati dallo Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti, a condizione che i quantitativi corrispondenti di tonno obeso siano esportati al di fuori dell'Unione a partire dal territorio degli Stati membri di sbarco.

4. Entro il 15 marzo di ogni anno, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente, ed entro il 15 settembre di ogni anno, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso, gli Stati membri che importano tonno obeso comunicano alla Commissione i dati raccolti nell'ambito del programma di documentazione statistica per il tonno obeso, utilizzando il formato di cui all'allegato III della CMM 03/03. La Commissione esamina le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC rispettivamente entro il 1° aprile ed entro il 1° ottobre.

5. Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri che esportano tonno obeso esaminano i dati sulle esportazioni e comunicano annualmente alla Commissione l'esito di tale esame a norma dell'articolo 51, paragrafo 5.

CAPO VI

MISURE DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO, ISPEZIONE, ESECUZIONE E INN

SEZIONE 1

Misure di competenza dello Stato di approdo

Art. 41

Punti di contatto e porti designati

1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dalla IOTC catturate nella zona o prodotti della pesca ottenuti da tali specie non precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto:

a) designano il porto nel quale i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di fare ingresso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b) designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c) designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto designati e dei porti designati almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Art. 42

Notifica preventiva

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preventiva è effettuata almeno 24 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto o immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca, se la distanza temporale dal porto è inferiore a 24 ore.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni che devono essere comunicate dai comandanti dei pescherecci di paesi terzi o dai loro rappresentanti sono le informazioni richieste a norma dell'allegato 10 del presente regolamento che sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 se tali pescherecci di paesi terzi detengono a bordo prodotti della pesca regolamentati dalla IOTC.

3. La notifica preventiva di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo possono essere trasmesse per via elettronica attraverso l'applicazione e-PSM.

4. Gli Stati membri di approdo possono chiedere informazioni supplementari al fine di stabilire se i pescherecci di cui al paragrafo 1 abbiano partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.

Art. 43

Autorizzazione di ingresso, sbarco o trasbordo in porto

1. Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 42, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare al peschereccio di un paese terzo l'ingresso e l'utilizzo dei suoi porti. Se a un peschereccio di un paese terzo è stato negato l'ingresso, lo Stato membro di approdo ne informa lo Stato di bandiera del peschereccio e la Commissione o un organismo da essa designato. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette senza indugio le informazioni al segretariato della IOTC. Gli Stati membri di approdo negano l'ingresso ai pescherecci che figurano nell'elenco IOTC delle navi INN, in quello di qualsiasi altra ORGP o nell'elenco unionale delle navi INN.

2. Se ha ricevuto una notifica preventiva tramite l'applicazione e-PSM, lo Stato membro di approdo comunica la sua decisione di autorizzare o negare l'ingresso in porto mediante la stessa applicazione.

3. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, nel caso delle navi da trasporto la dichiarazione di trasbordo della IOTC è richiesta ed è presentata almeno 48 ore prima dell'ora di sbarco prevista. Al fine di garantire che gli sbarchi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio, gli Stati membri in cui devono essere sbarcate le catture trasbordate adottano le misure appropriate per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e cooperano con lo Stato di bandiera della nave da trasporto, con ogni Stato di approdo coinvolto nei trasbordi da sbarcare e con gli Stati di bandiera dei pescherecci interessati. Tale verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave da trasporto e senza compromettere la qualità del pesce.

4. Lo Stato membro di approdo, se riceve una dichiarazione di sbarco o trasbordo da un peschereccio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, adotta le misure opportune per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e coopera con la PCC di bandiera per garantire che gli sbarchi e/o i trasbordi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio.

5. Entro il 15 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro di approdo presenta alla Commissione l'elenco dei pescherecci che non battono bandiera dello Stato membro di approdo e che hanno sbarcato nei suoi porti tonnidi e specie affini catturati nella zona nell'anno civile precedente. Tali informazioni sono inserite nell'apposito modello di relazione della IOTC e specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione esamina le suddette relazioni e le inoltra al segretariato della IOTC entro il 30 giugno di ogni anno.

SEZIONE 2

Ispezioni

Art. 44

Ispezione in porto

1. Ogni anno ciascuno Stato membro di approdo ispeziona nei suoi porti designati almeno il 5 % di tutti gli sbarchi o trasbordi relativi a specie regolamentate dalla IOTC effettuati da pescherecci non battenti bandiera di detto Stato membro di approdo.

2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva e i quantitativi per specie effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo, l'ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce per specie rimanenti a bordo.

Art. 45

Procedura di ispezione

1. Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura di ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Gli ispettori degli Stati membri di approdo sono ispettori debitamente qualificati e autorizzati a tal fine e sono muniti di un documento di identità valido che presentano al comandante della nave da ispezionare.

3. Come norma minima gli Stati membri di approdo provvedono affinché i loro ispettori svolgano i compiti di cui all'allegato II della CMM 16/11. Quando effettuano le ispezioni nei loro porti, gli Stati membri di approdo chiedono al comandante della nave di fornire agli ispettori tutta l'assistenza e le informazioni necessarie e di presentare il materiale e i documenti pertinenti eventualmente richiesti, o copie autenticate degli stessi.

4. Nel rapporto scritto sull'esito di ciascuna ispezione, ciascuno Stato membro di approdo include almeno le informazioni di cui all'allegato III della CMM 16/11. Entro tre giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette una copia del rapporto di ispezione e, su richiesta, un originale o una copia certificata dello stesso al comandante della nave ispezionata, allo Stato di bandiera, alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra il rapporto al segretariato della IOTC.

5. Entro il 15 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro di approdo presenta alla Commissione l'elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei suoi porti tonnidi e specie affini catturati nella zona IOTC nell'anno civile precedente. Tali informazioni specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 1° luglio di ogni anno.

SEZIONE 3

Esecuzione

Art. 46

Procedura in presenza di prove di infrazione delle misure della IOTC durante le ispezioni in porto

1. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione contengono elementi di prova che un peschereccio ha commesso una violazione delle misure della IOTC, si applica il presente articolo in aggiunta all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione, o a un organismo da essa designato, non appena possibile, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra senza indugio tale rapporto al segretariato della IOTC e al punto di contatto della PCC di bandiera.

3. Gli Stati membri di approdo notificano tempestivamente le misure adottate in caso di infrazione all'autorità competente della PCC di bandiera e alla Commissione, o a un organismo da essa designato. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

Art. 47

Presunte infrazioni segnalate dagli Stati membri

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione annuale della IOTC, utilizzando il modulo di cui all'allegato I della CMM 18/03, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte di qualsiasi peschereccio, delle misure di conservazione e di gestione della IOTC nella zona nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della IOTC almeno 70 giorni prima della riunione del comitato di conformità.

2. Le informazioni documentate di cui al paragrafo 1 sono accompagnate dalle informazioni relative all'attività di pesca INN di ciascuna delle navi elencate, comprese:

a) le relazioni sulle presunte attività di pesca INN relative alle CMM in vigore;

b) le informazioni sugli scambi commerciali acquisite sulla base delle statistiche pertinenti, ad esempio quelle ricavate da documenti statistici e da altre statistiche nazionali o internazionali verificabili;

c) le informazioni acquisite da altre fonti o raccolte da zone di pesca, quali:

- le informazioni ricavate dalle ispezioni effettuate in porto o in mare;

- le informazioni provenienti dagli Stati costieri, compresi i dati del trasponditore VMS o del sistema di identificazione automatica (AIS), i dati di sorveglianza provenienti da satelliti o da altri mezzi aerei o marittimi;

- i programmi della IOTC, a meno che il programma non preveda che le informazioni raccolte siano tenute riservate; o

- le informazioni e l'intelligence raccolte da terzi.

Art. 48

Presunte infrazioni segnalate dalla PCC e dal segretariato della IOTC

1. La Commissione, se riceve da una PCC o dal segretariato della IOTC informazioni indicanti presunte attività di pesca INN da parte di un peschereccio dell'Unione, le trasmette senza indugio allo Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della IOTC, l'esito delle indagini eventualmente realizzate riguardo alle presunte inosservanze dei pescherecci battenti la sua bandiera e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale.

Art. 49

Proposta di elenco IOTC delle navi INN

1. Se la Commissione riceve dal segretariato della IOTC la notifica ufficiale dell'inserimento di un peschereccio dell'Unione nella proposta di elenco IOTC delle navi INN, la inoltra allo Stato membro di bandiera interessato insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmesse dal segretariato della IOTC.

2. Lo Stato membro interessato presenta osservazioni al più tardi 30 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità della IOTC. La Commissione esamina e inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità.

3. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera interessato:

a) informano il proprietario e gli operatori del peschereccio dell'inserimento nella proposta di elenco IOTC delle navi INN e delle possibili conseguenze derivanti dalla conferma di detto inserimento nell'elenco delle navi INN adottato dalla IOTC; e

b) monitorano attentamente i pescherecci inseriti nella proposta di elenco IOTC delle navi INN al fine di determinarne le attività e di rilevare eventuali variazioni del nome, della bandiera o del proprietario registrato di tali pescherecci.

Art. 50

Elenco IOTC provvisorio delle navi INN

1. Al fine di impedire che un peschereccio dell'Unione figurante nella proposta di elenco IOTC delle navi INN di cui all'articolo 49 sia inserito nell'elenco IOTC provvisorio delle navi INN, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione le seguenti informazioni comprovanti che:

a) il peschereccio ha rispettato le condizioni della sua autorizzazione per tutto il periodo pertinente e:

- ha svolto le attività di pesca in conformità delle CMM;

- ha svolto le attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato costiero in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato costiero; o

- ha esercitato esclusivamente la pesca di specie non contemplate dall'accordo; o

b) sono state adottate misure repressive efficaci per contrastare le attività di pesca INN in questione, comprese azioni penali e l'applicazione di sanzioni adeguatamente severe per essere efficaci nel garantire il rispetto delle norme e scoraggiare ulteriori infrazioni.

2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1 e le inoltra senza indugio al segretariato della IOTC.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Comunicazione dei dati

1. Non oltre il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente e utilizzando la tabella di cui all'allegato II della CMM 18/07, le informazioni relative agli elementi seguenti:

a) le stime delle catture totali per specie e attrezzo, se possibile trimestrali, suddivise, ove possibile, tra catture detenute in peso vivo e rigetti in peso vivo o in numero di esemplari, per tutte le specie rientranti nel mandato della IOTC e le specie di elasmobranchi più comunemente catturate in base alle catture e agli incidenti registrati;

b) i dati sulle catture totali concernenti i cetacei, le tartarughe marine e gli uccelli marini di cui rispettivamente agli articoli 20, 21 e 22;

c) per le attività di pesca con reti a cianciolo e con lenze e canne, i dati sulle catture e sullo sforzo stratificati in base al metodo di pesca ed estrapolati alle catture totali nazionali mensili per ciascun attrezzo; anche i documenti che descrivono le procedure di estrapolazione sono trasmessi regolarmente;

d) per la pesca con palangari, i dati sulle catture per specie, in numero di esemplari o in peso, e sullo sforzo espresso in numero di ami utilizzati comunicati per strati di 5° e per strati mensili; anche i documenti che descrivono le procedure di estrapolazione sono trasmessi regolarmente;

e) una sintesi delle più recenti catture di tonno albacora conformemente all'articolo 39;

f) le catture nulle, da comunicare utilizzando la tabella di cui all'allegato II della CMM 18/07.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono i seguenti dati sullo sforzo di pesca della flotta con reti a cianciolo che utilizza navi d'appoggio e FAD:

a) il numero e le caratteristiche delle navi d'appoggio con reti a cianciolo che operano sotto la loro bandiera o che prestano assistenza alle navi con reti a cianciolo operanti sotto la loro bandiera o autorizzate a operare nella loro ZEE, che sono state attive nella zona;

b) il numero e i giorni in mare delle navi con reti a cianciolo o delle navi d'appoggio con reti a cianciolo per strati di 1° e per mese, che devono essere comunicati dallo Stato membro di bandiera della nave d'appoggio;

c) le posizioni, le date e l'ora della cala, l'identificatore e il tipo di FAD e le caratteristiche di progettazione di ciascun FAD.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, per tipo di nave e in riferimento ai dati provvisori e definitivi, sono trasmesse alla Commissione alle date seguenti:

a) i dati provvisori per le flotte di pescherecci con palangari operanti nelle acque d'altura relativi all'anno precedente sono trasmessi non oltre il 15 giugno di ogni anno; i dati definitivi sono trasmessi non oltre il 15 dicembre di ogni anno;

b) i dati definitivi per tutte le altre flotte, comprese le navi d'appoggio, sono trasmessi non oltre il 15 giugno di ogni anno.

4. La Commissione analizza le informazioni e le inoltra al segretariato della IOTC entro i termini specifici previsti dal presente regolamento.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali. La Commissione raccoglie le informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.

6. Gli Stati membri di bandiera trasmettono annualmente alla Commissione, al più tardi 45 giorni prima della sessione del comitato scientifico della IOTC, alla data comunicata dalla Commissione, una relazione scientifica nazionale contenente le informazioni seguenti:

a) le statistiche generali sulla pesca;

b) la relazione sull'attuazione delle raccomandazioni del comitato;

c) i progressi compiuti nello svolgimento della ricerca di cui all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 5; e

d) altre informazioni pertinenti relative alle attività di pesca di specie regolamentate dalla IOTC, nonché di squali, altri sottoprodotti e catture accessorie.

7. La relazione di cui al paragrafo 6 è redatta secondo il modello prescritto dal comitato scientifico della IOTC. La Commissione invia agli Stati membri di bandiera il modello richiesto. La Commissione analizza le informazioni contenute nella relazione e le raccoglie in una relazione dell'Unione, che trasmette al segretariato della IOTC.

Art. 52

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La raccolta, il trasferimento, la conservazione o altro trattamento di dati a norma del presente regolamento avvengono in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedure giudiziarie o amministrative. In tal caso possono essere conservati per 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

Art. 53

Orientamenti

La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nelle attività di pesca gestite dalla IOTC gli orientamenti elaborati da quest'ultima, in particolare per quanto riguarda:

a) le guide per l'identificazione e le pratiche di manipolazione degli squali;

b) le procedure di manipolazione di Mobulidae;

c) gli orientamenti del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali balena;

d) gli orientamenti del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza dei cetacei; e

e) gli orientamenti per la manipolazione delle tartarughe marine.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché tali orientamenti siano forniti ai comandanti delle loro navi impegnate nelle attività di pesca in questione. I comandanti adottano tutte le misure ragionevoli per l'applicazione di tali orientamenti.

Art. 54

Procedura di modifica

1. Ove necessario per attuare nel diritto dell'Unione le modifiche o le integrazioni delle vigenti risoluzioni della IOTC che diventano vincolanti per l'Unione, e nella misura in cui le modifiche al diritto dell'Unione non vadano oltre quanto indicato dalle risoluzioni della IOTC, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di modificare:

a) la descrizione dei FAD di cui all'articolo 10;

b) i porti della PCC da utilizzare per il trasbordo di cui all'articolo 12;

c) le informazioni per peschereccio per l'elenco dei pescherecci in attività che praticano la pesca del tonno e del pesce spada di cui all'articolo 24, paragrafo 3;

d) la percentuale della copertura di osservazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1;

e) la copertura dei campionatori per la pesca artigianale di cui all'articolo 32, paragrafo 1;

f) le condizioni di nolo di cui all'articolo 35, paragrafo 1;

g) la percentuale di ispezioni per gli sbarchi in porto di cui all'articolo 44, paragrafo 1;

h) i termini per la presentazione delle relazioni indicati all'articolo 29, paragrafi 1 e 3, all'articolo 45, paragrafo 5, e all'articolo 51;

i) gli allegati da 1 a 10;

j) i riferimenti agli atti internazionali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, all'articolo 42, paragrafo 3, all'articolo 45, paragrafi 3 e 4, all'articolo 47, paragrafo 1, e all'articolo 51, paragrafo 1.

2. Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 è rigorosamente limitata all'attuazione nel diritto dell'Unione delle modifiche e delle integrazioni delle risoluzioni della IOTC in questione che sono vincolanti per l'Unione.

Art. 55

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 54 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 54 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 54 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 56

Modifiche dei regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007

1. L'articolo 2, lettera b), e gli articoli da 20 a 21 bis del regolamento (CE) n. 1936/2001 sono soppressi.

2. L'articolo 1, lettera b), l'articolo 8, lettera b), e gli allegati VII, XII, XIV e XVIII del regolamento (CE) n. 1984/2003 sono soppressi.

3. L'articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli da 18 a 20 del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.

Art. 57

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK

ALLEGATO 2

Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione del dispositivo di concentrazione del pesce derivante (DFAD)

Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi relativi al piano di gestione del DFAD che gli Stati membri con flotte operanti nella zona di competenza della IOTC con DFAD devono presentare alla Commissione, il piano di gestione del DFAD dovrebbe comprendere quanto segue.

1. Obiettivo 

2. Ambito di applicazione

Descrizione della sua applicazione per quanto riguarda: 

i tipi di navi e le navi d'appoggio e ausiliarie;

numero di DFAD e numero di segnalatori dei DFAD da posare; 

procedure di comunicazione della posa di DFAD; 

riduzione delle catture accessorie accidentali e politica d'uso;

esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi; 

piani per il monitoraggio e il recupero dei DFAD persi; 

dichiarazione o politica in materia di «proprietà dei DFAD». 

3. Disposizioni istituzionali per la gestione dei piani di gestione dei DFAD: 

responsabilità istituzionali; 

procedure di domanda per l'approvazione della posa di DFAD e/o di segnalatori di DFAD; 

obblighi dei proprietari e dei comandanti delle navi per quanto riguarda la posa e l'uso di DFAD e/o di segnalatori di DFAD; 

politica di sostituzione dei DFAD e/o dei segnalatori di DFAD; 

obblighi di comunicazione. 

4. Specifiche e requisiti di costruzione dei DFAD: 

caratteristiche di progettazione dei DFAD (descrizione);

contrassegni e identificatori dei DFAD, compresi i segnalatori di DFAD; 

requisiti in materia di illuminazione; 

riflettori radar; 

distanza di visibilità; 

boe di radiosegnalazione (requisito di numeri di serie); 

ricetrasmettitori satellitari (requisito di numeri di serie). 

5. Zone di applicazione:

dettagli relativi alle zone o ai periodi di divieto, ad esempio acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale ecc. 

6. Periodo di validità del piano di gestione del DFAD 

7. Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione del DFAD 

8. Modello di giornale di pesca per il DFAD (i dati da raccogliere sono specificati nell'allegato 3).

Orientamenti per la preparazione dei piani di gestione del dispositivo ancorato di concentrazione del pesce (AFAD)

Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi relativi al piano di gestione dell'AFAD che le PCC con flotte operanti nella zona di competenza della IOTC con AFAD devono presentare al segretariato della IOTC, il piano di gestione dell'AFAD dovrebbe comprendere quanto segue.

1. Obiettivo 

2. Ambito di applicazione

Descrizione della sua applicazione per quanto riguarda:

a) tipi di navi;

b) numero di AFAD e/o numero di segnalatori di AFAD da posare (per tipo di AFAD);

c) procedure di comunicazione della posa di AFAD;

d) distanze tra AFAD;

e) riduzione delle catture accessorie accidentali e politica d'uso;

f) esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi;

g) compilazione di inventari degli AFAD calati, con l'indicazione dettagliata degli identificatori degli AFAD, delle caratteristiche e delle attrezzature di ciascun AFAD, come stabilito al punto 4 del presente allegato, le coordinate dei siti di ormeggio dell'AFAD, la data della cala, della perdita e della nuova cala;

h) piani per il monitoraggio e il recupero degli AFAD persi;

i) dichiarazione o politica in materia di «proprietà degli AFAD». 

3. Disposizioni istituzionali per la gestione dei piani di gestione degli AFAD:

a) responsabilità istituzionali;

b) disposizioni applicabili alla cala e all'uso degli AFAD;

c) riparazioni, norme in materia di manutenzione e politica di sostituzione dell'AFAD;

d) sistema di raccolta dei dati;

e) obblighi di comunicazione. 

4. Specifiche e requisiti di costruzione degli AFAD:

a) caratteristiche di progettazione dell'AFAD (descrizione della struttura galleggiante e della struttura sottomarina, con particolare riguardo ai materiali utilizzati per le reti);

b) ancoraggio utilizzato per l'ormeggio;

c) contrassegni e identificatori degli AFAD, compresi eventuali segnalatori di AFAD;

d) eventuali requisiti in materia di illuminazione;

e) riflettori radar;

f) distanza di visibilità;

g) eventuali boe di radiosegnalazione (requisito di numeri di serie);

h) ricetrasmettitori satellitari (requisito di numeri di serie);

i) ecoscandaglio. 

5. Zone di applicazione:

a) coordinate dei siti di ormeggio, se del caso;

b) dettagli relativi alle eventuali zone di divieto, ad esempio rotte di navigazione, aree marine protette, riserve ecc. 

6. Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione degli AFAD

7. Modello di giornale di pesca per l'AFAD (i dati da raccogliere sono specificati nell'allegato IV).

ALLEGATO 3

Raccolta di dati per i dispositivi di concentrazione del pesce derivanti (DFAD) e i dispositivi di concentrazione del pesce ancorati (AFAD)

RACCOLTA DI DATI RELATIVI AI DFAD

a) Per ogni attività su un DFAD, seguita o meno da una cala, ciascun peschereccio, nave d'appoggio e nave ausiliaria deve comunicare le informazioni seguenti:

i) nave (nome e numero di immatricolazione del peschereccio, della nave d'appoggio o della nave ausiliaria);

ii) posizione [ubicazione geografica dell'evento (latitudine e longitudine) in gradi e minuti];

iii) data (nel formato GG/MM/AAAA, giorno/mese/anno);

iv) identificatore del DFAD [marcatura del DFAD o identificativo (ID) del segnalatore];

v) tipo di DFAD (FAD derivante naturale, FAD derivante artificiale);

vi) caratteristiche di progettazione del DFAD:

dimensione e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa;

vii) tipo di attività (visita, posa, salpamento, recupero, perdita, intervento sull'apparecchiatura elettronica di servizio).

b) Se la visita è seguita da una cala, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte. Le PCC comunicano tali dati aggregati per nave a 1*1 grado (ove applicabile) e mensilmente al segretariato.

RACCOLTA DI DATI RELATIVI AGLI AFAD

a) Ogni attività intorno a un AFAD.

b) Per ciascuna attività su un AFAD (riparazione, intervento, consolidamento ecc.), seguita o meno da una cala o altre attività di pesca:

i) posizione (ubicazione geografica dell'evento (latitudine e longitudine) in gradi e minuti);

ii) data (nel formato GG/MM/AAAA, giorno/mese/anno);

iii) identificatore dell'AFAD [marcatura dell'AFAD o identificativo (ID) del segnalatore o ogni altra informazione che consenta di identificare il proprietario].

c) Se la visita è seguita da una cala o altre attività di pesca, i risultati della cala in termini di catture e catture accessorie, sia conservate sia rigettate in mare vive o morte.

ALLEGATO 4

Misure di mitigazione per gli uccelli marini nella pesca con palangari

Mitigazione Descrizione Specifiche
Cala notturna con illuminazione minima del ponte

Non si effettuano cale tra il crepuscolo nautico mattutino e quello serale.

L'illuminazione del ponte deve essere ridotta al minimo.

Gli orari del crepuscolo nautico serale e mattutino sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date.

L'illuminazione minima del ponte dovrebbe essere conforme alle norme minime di sicurezza e di navigazione.

Cavi scaccia-uccelli (cavi tori) I cavi scaccia-uccelli vengono posizionati durante l'intera cala dei palangari per tenere gli uccelli lontani dalle lenze secondarie.

Per le navi di lunghezza pari o superiore a 35 m:

- Posizionare almeno 1 cavo scaccia-uccelli. Ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo e cavo scaccia-uccelli ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; i due cavi dovrebbero essere posizionati simultaneamente, uno su ogni lato della lenza che viene calata.

- L'estensione aerea dei cavi scaccia-uccelli deve essere pari o superiore a 100 m.

- Devono essere utilizzate bandierine lunghe di lunghezza sufficiente a raggiungere la superficie del mare in condizioni calme.

- Tali bandierine devono essere posizionate a intervalli non superiori a 5 m.

   

Per le navi di lunghezza inferiore a 35 m:

- Posizionare almeno 1 cavo scaccia-uccelli.

- L'estensione aerea dei cavi deve essere pari o superiore a 75 m.

- Devono essere utilizzate bandierine lunghe e/o corte (ma di lunghezza superiore a 1 m), disposte ai seguenti intervalli:

- corte: intervalli non superiori a 2 m;

- lunghe: intervalli non superiori a 5 m per i primi 55 m di cavo scaccia-uccelli.

Orientamenti supplementari relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli figurano nell'allegato 5 del presente regolamento.

Palangari zavorrati Prima della cala, i braccioli devono essere zavorrati.

Pesi di un totale superiore a 45 g fissati a 1 m dall'amo, oppure

Pesi di un totale superiore a 60 g fissati a 3,5 m dall'amo, oppure

pesi di un totale superiore a 98 g fissati a 4 m dall'amo.

.

ALLEGATO 5

Orientamenti supplementari relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi scaccia-uccelli

Preambolo

Le norme tecniche minime per l'uso dei cavi tori figurano nell'allegato 4 del presente regolamento e non sono ripetute in questa sede. I presenti orientamenti supplementari servono a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi tori da utilizzare con i pescherecci con palangari. Nonostante i presenti orientamenti siano relativamente espliciti, si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi nel rispetto dei requisiti dell'allegato 4 del presente regolamento. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulle prestazioni dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. E' previsto un miglioramento continuo dei cavi che in futuro dovrebbe pertanto comportare una revisione dei presenti orientamenti.

Configurazione dei cavi tori (cfr. figura 1) 

1. Un idoneo dispositivo trainato sulla sezione del cavo immersa in acqua può migliorarne l'estensione aerea.

2. La sezione del cavo al di sopra dell'acqua deve essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo sia deviato dal vento. 

3. Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che si aggrovigli. 

4. Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante, che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano) ed essere appese a un solido tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo. 

5. Ciascuna bandierina dovrebbe essere costituita da due o più strisce. 

6. Ciascuna coppia di bandierine deve essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace lo stivaggio del cavo.

Modalità d'uso dei cavi tori 

1. Il cavo dovrebbe essere sospeso a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere sistemato il più in alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 7 m dal livello dell'acqua garantisce circa 100 m di protezione delle esche. 

2. Se le navi utilizzano un solo cavo, esso dovrebbe essere fissato sopravvento rispetto alle esche immerse. Se gli ami innescati sono calati all'esterno della scia, il punto di attacco del cavo scaccia-uccelli alla nave dovrebbe situarsi a vari metri di distanza, sul lato della nave dove sono calate le esche. Se le navi utilizzano due cavi tori, gli ami innescati dovrebbero essere posizionati nella zona delimitata dai due cavi tori.  

3. E' consigliato l'uso di più cavi poiché ciò permette una maggiore protezione delle esche dagli uccelli. 

4. Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire che le operazioni di pesca continuino senza interruzioni. E' possibile integrare nel cavo punti di rottura per ridurre al minimo i problemi di sicurezza e operativi nel caso in cui un galleggiante del palangaro dovesse aggrovigliarsi o impigliarsi alla parte immersa del cavo.

5. Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con i cavi tori: i) accertandosi che il BCM lanci le esche direttamente al di sotto dello spazio protetto dai cavi e ii) utilizzando due cavi tori quando adoperano un BCM (singolo o multiplo) che consente il lancio delle esche a babordo e a tribordo. 

6. Se le lenze secondarie sono lanciate a mano, i pescatori dovrebbero far sì che gli ami innescati e le sezioni di lenza arrotolate siano lanciate al di sotto dello spazio protetto dai cavi, evitando la turbolenza dell'elica che potrebbe rallentare la velocità d'immersione. 

7. I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare la posa e il recupero dei cavi tori.

Palangari (configurazione dell'attrezzo): lunghezza media della lenza secondaria (metri): lunghezza diritta in metri tra il moschettone e l'amo.

Traduzione: 

Float: galleggiante 

Sea level: livello del mare 

Sea-surface temperature: temperatura della superficie del mare 

Float line length: lunghezza della lima dei galleggianti 

Main line material: materiale della lenza principale 

Average length between branches: lunghezza media tra le lenze secondarie 

Branch line length: lunghezza della lenza secondaria 

Light sticks: starlight 

Leader/trace type: tipo di terminale/trecciato 

Hook type: tipo di amo 

Bait type: tipo di esca 

Hooks between floats (hooks per basket): ami tra galleggianti (ami per nassa)

ALLEGATO 6

Disposizioni generali del contratto di nolo

Il contratto di nolo contiene le condizioni di seguito indicate:

La PCC di bandiera ha acconsentito per iscritto al contratto di nolo;

la durata delle attività di pesca nell'ambito del contratto di nolo non supera 12 mesi per anno civile.

I pescherecci da noleggiare sono immatricolati presso le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti responsabili, che accettano esplicitamente di applicare le misure di conservazione e di gestione della IOTC e di farle rispettare sui loro pescherecci. Tutte le parti contraenti o le parti non contraenti cooperanti di bandiera interessate esercitano efficacemente le loro funzioni di controllo dei propri pescherecci al fine di garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione della IOTC.

I pescherecci da noleggiare figurano nel registro dei pescherecci della IOTC autorizzati a operare nella zona di competenza della IOTC.

Fatti salvi gli obblighi della PCC noleggiatrice, la PCC di bandiera garantisce che il peschereccio noleggiato rispetti sia la normativa della PCC noleggiatrice che quella delle PCC di bandiera e garantisce il rispetto da parte dei pescherecci noleggiati delle misure di conservazione e di gestione pertinenti stabilite dalla IOTC conformemente ai suoi diritti, obblighi e giurisdizione ai sensi del diritto internazionale. Se la PCC noleggiatrice autorizza il peschereccio noleggiato a esercitare la pesca in alto mare, la PCC di bandiera è responsabile del controllo della pesca d'altura praticata in virtù del contratto di nolo. Il peschereccio noleggiato comunica i dati VMS e i dati sulle catture alle PCC (noleggiatrice e di bandiera) e al segretariato della IOTC.

Tutte le catture (passate e presenti/future), comprese le catture accessorie e i rigetti, effettuate in virtù del contratto di nolo sono imputate al contingente o alle possibilità di pesca della PCC noleggiatrice. Anche la copertura di osservazione (passata e presente/futura) a bordo di tali pescherecci è imputata al tasso di copertura della PCC noleggiatrice per il periodo in cui il peschereccio opera nell'ambito del contratto di nolo.

La PCC noleggiatrice comunica alla IOTC tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, e le altre informazioni richieste dalla IOTC in base al sistema di notifica delle navi noleggiate precisato nella parte IV della CMM 19/07.

Per una gestione efficace della pesca sono utilizzati VMS e, se del caso, strumenti per la differenziazione delle zone di pesca, quali marchi di identificazione del pesce o marcature, secondo le misure di conservazione e di gestione pertinenti della IOTC.

La copertura di osservazione è pari almeno al 5 % dello sforzo di pesca.

I pescherecci noleggiati dispongono di una licenza di pesca rilasciata dalla PCC noleggiatrice e non figurano nell'elenco IOTC delle navi INN e/o in quello di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Quando operano nell'ambito di contratti di nolo, i pescherecci noleggiati, nella misura del possibile, non sono autorizzati a utilizzare il contingente (se del caso) o i diritti delle parti contraenti o delle parti non contraenti cooperanti di bandiera. I pescherecci noleggiati non sono autorizzati in nessun caso a praticare attività di pesca nell'ambito di più contratti di nolo contemporaneamente.

Salvo disposizioni specifiche del contratto di nolo, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le catture dei pescherecci noleggiati sono sbarcate esclusivamente nei porti della parte contraente noleggiatrice o sotto la sua supervisione diretta al fine di garantire che le attività dei pescherecci noleggiati non compromettano le misure di conservazione e di gestione della IOTC.

La nave noleggiata tiene sempre a bordo una copia della documentazione relativa al nolo.

ALLEGATO 7

Dichiarazione di trasbordo IOTC

Nave da trasporto Nave da pesca

Nome della nave e segnale radio di chiamata: Bandiera:

Numero di licenza dello Stato di bandiera:

Numero di registro nazionale, se disponibile: Numero di registro IOTC, se disponibile:

Nome della nave e segnale radio di chiamata: Bandiera:

Numero di licenza dello Stato di bandiera:

Numero di registro nazionale, se disponibile: Numero di registro IOTC, se disponibile:

.

  Giorno Mese Ora Anno    Nome dell'agente: Nome del comandante della grande tonniera: Nome del comandante della nave da trasporto:
Partenza        da         
Ritorno          Firma: Firma: Firma:
Trasbordo                 

.

Indicare il peso in chilogrammi o l'unità utilizzata (ad esempio casse, cesti ecc.) e il peso sbarcato in chilogrammi di tale unità:_________ chilogrammi

LUOGO DEL TRASBORDO

Specie Porto Mare Tipo di prodotto 
        Intero Eviscerato Decapitato In filetti         
                       
                       

.

In caso di trasbordo in mare, nome e firma dell'osservatore della IOTC: