
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2361 DELLA COMMISSIONE, 1° dicembre 2022
G.U.U.E. 5 dicembre 2022, n. L 312
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 6 dicembre 2022
Applicabile dal: 6 dicembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Alberta [1], Columbia Britannica [5], Ontario [1] e Saskatchewan [1] (Canada), confermati tra il 14 novembre 2022 e il 19 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee seguenti: Derbyshire [1], Durham [1], Lincolnshire [1], Norfolk [1], North Yorkshire [1], Staffordshire [1] e Worcestershire [1] in Inghilterra (Regno Unito) e nell'Aberdeenshire [1] in Scozia (Regno Unito), confermati tra il 20 novembre 2022 e il 26 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
8) Il Canada e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
9) Anche gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione a 17 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli stati seguenti: Colorado [3], Kansas [2], Maine [1], New York [3], Pennsylvania [6] e Wisconsin [2] (Stati Uniti), confermati tra l'11 marzo 2022 e il 9 giugno 2022.
10) Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul loro territorio.
11) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più un rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone degli Stati Uniti dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame.
12) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
13) Dato il costante aumento del numero di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità registrato in paesi terzi e territori interessati dalla regionalizzazione, gli elenchi di cui all'allegato V, parte 1, e all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 devono essere modificati di frequente e con urgenza per tenere conto della situazione epidemiologica corrente relativa alla malattia in questione. Per agevolare il compito e garantire che la parte 1 di tali allegati rispecchi la situazione epidemiologica aggiornata per quanto riguarda la malattia in questione, è opportuno semplificare la struttura e il formato delle disposizioni interessate. E' pertanto opportuno modificare la struttura e il formato dell'allegato V, parte 1, e dell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in modo che le informazioni prescritte siano presentate in forma più semplice e concisa.
14) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN