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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2389 DELLA COMMISSIONE, 7 dicembre 2022

G.U.U.E. 8 dicembre 2022, n. L 316

Regolamento che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/355)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 9 dicembre 2022

Applicabile dal: 14 dicembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri sulle merci che entrano nell'Unione, al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.

2) Le norme di cui alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (2) relative alle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione cesseranno di applicarsi il 14 dicembre 2022. E' pertanto opportuno stabilire nuove norme, tenendo conto del quadro istituito dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire la continuità delle pertinenti disposizioni a decorrere dal 14 dicembre 2022.

3) Le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici dovrebbero essere stabilite in funzione del rischio per la sanità delle piante rappresentato da ciascuna merce o categoria di merci.

4) Per garantire che le frequenze dei controlli fisici prescritte a norma del presente regolamento siano rispettate in maniera uniforme, è opportuno che, per la selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici, nel presente regolamento sia stabilita una disposizione finalizzata all'utilizzo del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

5) Le frequenze stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere applicabili alle merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell'Unione, ad eccezione delle merci in transito.

6) Al fine di garantire il massimo livello possibile di protezione fitosanitaria, la frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite delle merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere del 100 %.

7) Tuttavia, ai fini di una risposta proporzionata al rispettivo rischio fitosanitario, dovrebbe essere possibile stabilire la frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti a un livello inferiore al 100 %.

8) La frequenza del 100 % dovrebbe comunque applicarsi ai controlli di identità e ai controlli fisici su tutte le piante destinate alla piantagione e a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, a causa dell'aumento del rischio fitosanitario di tali prodotti.

9) Le condizioni e i criteri atti a stabilire il tipo e le frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altre merci, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione (4) si sono dimostrati efficaci e pertanto dovrebbero essere stabiliti di conseguenza nel presente regolamento. Tali condizioni e criteri comprendono, in particolare, la selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici, le frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici e i criteri per la determinazione e la modifica delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie.

10) In considerazione delle informazioni raccolte dalla Commissione a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 sull'esito dei controlli eseguiti da esperti della Commissione in paesi terzi a norma dell'articolo 120, paragrafo 1, di tale regolamento e delle informazioni raccolte mediante l'IMSOC, dovrebbe essere possibile modificare le frequenze dei controlli fisici sulla base dei criteri per la determinazione e la modifica delle frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, stabilite nel presente regolamento.

11) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare alla Commissione una domanda di modifica della frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, per garantire l'aggiornamento di tali frequenze sulla base dei più recenti sviluppi nel settore e affinché la Commissione possa determinare se tale modifica sia appropriata.

12) Le frequenze dovrebbero essere riesaminate annualmente tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di tale regolamento.

13) Nell'interesse dell'efficacia dei controlli ufficiali, le frequenze determinate in conformità al presente regolamento dovrebbero essere comunicate mediante l'IMSOC.

14) I controlli ufficiali, i controlli di identità e i controlli fisici dovrebbero essere effettuati in modo tale che l'operatore responsabile della partita non possa prevedere se una particolare partita sarà sottoposta a controlli fisici.

15) Poiché il presente regolamento stabilisce disposizioni nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 1756/2004, tale regolamento dovrebbe essere abrogato con effetto dalla data specificata nel presente regolamento.

16) Poiché le norme di cui alla direttiva 2000/29/CE cessano di applicarsi il 14 dicembre 2022, le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 14 dicembre 2022. Per tale motivo, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di garantire la data di applicazione.

17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000).

(3)

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016).

(4)

Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (GU L 313 del 12.10.2004).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme per l'applicazione uniforme della frequenza adeguata dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite delle merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che entrano nell'Unione e per le modifiche di tale frequenza.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «frequenza»: la percentuale minima di partite delle merci di cui all'articolo 1, determinata in conformità al presente regolamento, rispetto al numero delle partite arrivate al posto di controllo frontaliero o al punto di controllo durante l'anno civile, per le quali le autorità competenti effettuano i controlli di identità e i controlli fisici;

2) «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.

Art. 3

Selezione delle partite da sottoporre ai controlli fisici

1. Le autorità competenti selezionano le partite da sottoporre ai controlli fisici in conformità alla seguente procedura:

a) una selezione casuale di una partita è generata automaticamente dall'IMSOC;

b) le autorità competenti possono decidere di selezionare la partita in conformità alla lettera a) o di selezionare una partita diversa contenente merci della stessa categoria e origine.

2. Per ciascuna partita selezionata da sottoporre ai controlli fisici in conformità al paragrafo 1, le autorità competenti effettuano i controlli di identità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (1).

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019).

Art. 4

Frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/355, applicabile a decorrere dal 1° marzo 2025)

1. Le autorità competenti effettuano i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti alle frequenze determinate conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. La frequenza di base per i controlli di identità e per i controlli fisici sulle partite di merci di cui all'articolo 1 è del 100 %. (1)

3. In deroga al paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato I con la rispettiva origine, provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni di essi, sono soggetti alle rispettive frequenze specificate in tale allegato.

4. Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano:

a) alle piante destinate alla piantagione;

b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura relativa alla sua introduzione nell'Unione prevista negli atti adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

5. Le frequenze di cui al paragrafo 3 sono determinate secondo i criteri elencati nell'allegato II.

6. Qualora le importazioni di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, non soddisfino più i criteri di cui all'allegato II, tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto è rimosso dall'allegato I, come determinato dal riesame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

(1)

In deroga al paragrafo annotato, si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2970, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026.

Art. 5

Domande di modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di modifica della frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di una pianta, di un prodotto vegetale o di un altro oggetto, o di una loro categoria, che entrano nell'Unione, affinché la Commissione possa determinare se tale modifica sia appropriata. La domanda contiene le informazioni di cui all'allegato III.

Art. 6

Modifica delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici effettuati su alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti

1. Le frequenze di cui all'allegato I sono modificate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, i criteri di cui all'allegato II e, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui all'allegato III.

2. Le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sono riesaminate almeno annualmente, al fine di tenere conto delle nuove informazioni raccolte mediante l'IMSOC o fornite dagli Stati membri, e modificate di conseguenza.

3. La Commissione introduce, ove applicabile, nell'IMSOC ogni modifica apportata all'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, e alle frequenze di cui all'allegato I.

Art. 7

Abrogazioni

Il regolamento (CE) n. 1756/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2022.

Art. 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/591, applicabile a decorrere dal 1° maggio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/355, applicabile a decorrere dal 1° marzo 2025.

ALLEGATO II

Criteri per la determinazione e la modifica delle frequenze per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, di cui all'articolo 4, paragrafi 5 e 6

1. Può essere stabilita una nuova frequenza se:

a) il numero medio delle partite che entrano nell'Unione nei tre anni precedenti è almeno pari a 200 l'anno;

b) il numero minimo delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, che entrano nell'Unione sulle quali sono stati effettuati controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici nel corso dei tre anni precedenti è almeno pari a 600;

c) il numero delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, che sono risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è, ogni anno, inferiore all'1 % del numero totale delle partite di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, importate nell'Unione;

2. Le frequenze possono essere modificate tenendo conto:

a) dell'indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione allo stadio più mobile al quale potrebbero svilupparsi sulle piante, sui prodotti vegetali o sugli altri oggetti in questione, o sulle loro categorie;

b) del numero di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici nel corso dell'anno precedente;

c) del numero complessivo, con le relative precisazioni, delle non conformità dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in relazione alle partite importate a norma del presente regolamento;

d) del numero complessivo, con le relative precisazioni, delle partite di merci in questione notificate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; nonché

e) di qualsiasi altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario associato al commercio in questione.

ALLEGATO III

Informazioni necessarie per la presentazione alla Commissione delle domande di cui all'articolo 5

Le informazioni di cui all'articolo 5 comprendono:

a) una descrizione delle merci in questione;

b) l'origine delle merci in questione;

c) il volume delle importazioni nello Stato membro delle merci in questione, espresso in numero di partite e peso, ovvero colli o unità;

d) l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che potrebbero essere presenti sul prodotto in questione;

e) il numero delle partite di merci in questione risultate non conformi a causa della presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d);

f) l'indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d) allo stadio più mobile al quale l'organismo potrebbe svilupparsi sulla pianta, sul prodotto vegetale o su un altro oggetto in questione;

g) il numero delle partite di merci in questione intercettate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera d);

h) il numero delle partite di merci in questione sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici fitosanitari.

Per quanto concerne le informazioni di cui alle lettere c), e), g) e h), il fascicolo fornisce i dati relativi al periodo di almeno tre anni che precede l'anno in cui è presentato.