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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/355 DELLA COMMISSIONE, 21 febbraio 2025

G.U.U.E. 24 febbraio 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 per quanto riguarda la determinazione delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 16 marzo 2025

Applicabile dal: 1° marzo 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione (2) stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e che sono soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 stabilisce l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti che sono soggetti a controlli di identità e a controlli fisici con frequenze specifiche.

2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) non è soggetto alle frequenze ridotte di cui al paragrafo 3 ed è pertanto soggetto a una frequenza per i controlli di identità e i controlli fisici del 100 % al momento dell'ingresso nell'Unione.

3) Tali atti stabiliscono di frequente, tra l'altro, misure che non prevedono prescrizioni specifiche per l'importazione di piante, ma si limitano a imporre prescrizioni relative alle piante situate nel territorio dell'Unione, quali indagini sulle piante ospiti di organismi nocivi specifici. Come dimostrato dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, non è opportuno applicare sistematicamente una frequenza del 100 % per l'importazione di tali piante nell'Unione quando la loro introduzione nel territorio dell'Unione non è soggetta ad alcuna prescrizione specifica a norma di tali atti.

4) Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno modificare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 affinché le frequenze ridotte per i controlli di identità e per i controlli fisici non si applichino a piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali gli atti adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 prevedano misure specifiche relative alla loro introduzione nell'Unione.

5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 le frequenze di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione devono essere modificate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, dei criteri di cui all'allegato II e, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui all'allegato III di tale regolamento di esecuzione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, devono essere riesaminate almeno annualmente, al fine di tenere conto delle nuove informazioni raccolte mediante l'IMSOC o fornite dagli Stati membri, e modificate di conseguenza.

6) La Commissione ha istituito un gruppo di lavoro di esperti che ha esaminato la situazione delle importazioni nel 2022, nel 2023 e nel 2024 di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 che sono soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell'Unione. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, il gruppo di lavoro ha indicato le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici che ha ritenuto opportune per alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi di origine.

7) E' stato utilizzato un metodo basato sul rischio e sulle statistiche che tiene conto di una serie di variabili, tra cui: l'indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione allo stadio più mobile al quale potrebbero svilupparsi sulle piante, sui prodotti vegetali o sugli altri oggetti in questione, o sulle loro categorie; il numero di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici nel corso dell'anno precedente; il numero complessivo, con le relative precisazioni, delle non conformità dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in relazione alle partite importate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389; il numero complessivo, con le relative precisazioni, delle partite di merci in questione notificate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; e qualsiasi altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario associato al commercio in questione.

8) In particolare, e soprattutto a causa di un numero inferiore di intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici dovrebbero essere ridotte per i fiori recisi di Dianthus e Gypsophila originari dell'Ecuador e di Gypsophila originari del Kenya, per i frutti di Malus, Prunus e Pyrus originari di paesi terzi europei, di Citrus originari dell'Egitto e di Israele, di Citrus e Prunus originari della Turchia e di Pyrus originari della Cina, per gli ortaggi di Solanum lycopersicum originari delle Isole Canarie e per le macchine usate originarie di tutti i paesi terzi.

9) Inoltre, al fine di garantire che in tutti i casi sia effettuato un numero minimo di controlli di identità e di controlli fisici nonostante un numero inferiore di partite importate, per quanto riguarda i frutti di Citrus originari del Marocco e degli Stati Uniti, di Malus originari dell'Argentina e della Nuova Zelanda e di Prunus e Vaccinium originari del Cile è opportuno aumentare le rispettive frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici.

10) A causa delle intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è inoltre opportuno aumentare le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici per i fiori recisi di Aster originari dello Zimbabwe e di Rosa originari dello Zambia, per i frutti di Fragaria originari dell'Egitto e di Persea americana originari del Camerun e per le radici e i tubercoli di Curcuma longa originari della Thailandia.

11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 debbano essere modificate.

12) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.

13) Per concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove frequenze, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2025.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione (GU L 316 dell'8.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è così modificato:

a) all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano:

a) alle piante destinate alla piantagione;

b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto che sia soggetto a una misura relativa alla sua introduzione nell'Unione prevista negli atti adottati conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031

;

b) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN