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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2420 DELLA COMMISSIONE, 1° dicembre 2022

G.U.U.E. 12 dicembre 2022, n. L 318

Decisione che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2022) 8991] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 1° dicembre 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2322, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, l'Ungheria e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella contea di Monaghan in Irlanda, nelle regioni amministrative Bretagna, Centro-Valle della Loira, Alta Francia, Nuova Aquitania, Occitania e Paesi della Loira in Francia, nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia in Italia, nelle province di Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád in Ungheria e nelle province di Frisia, Olanda meridionale e Limburgo nei Paesi Bassi.

7) Le autorità competenti di Irlanda, Francia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

8) L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.

9) Inoltre un focolaio confermato nei Paesi Bassi è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza, le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Germania.

10) Inoltre il focolaio confermato in Irlanda è situato, ancora una volta, nelle immediate vicinanze del confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

11) Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di protezione e di sorveglianza relative al focolaio confermato in Irlanda si estendono nel territorio del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

12) La Commissione, in collaborazione con Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente in Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

13) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.

14) E' pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

15) Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e delle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

16) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione, del 21 novembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 307 del 28.11.2022).

Art. 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2022

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione