
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 dicembre 2022
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato nella G.U.R.I. 13 marzo 2023, n. 61
Modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, in applicazione dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;
VISTO il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 4, comma 1 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di materiali di moltiplicazione;
VISTO in particolare l'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite le modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme europee e nazionali, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 01/04/2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;
VISTI gli articoli 1 e 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
CONSIDERATA la necessità di definire le modalità di autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica;
SENTITO il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali", espresso tramite consultazione telematica terminata il 14 ottobre 2022;
ACQUISITO il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso in applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo, nella seduta del 26 ottobre 2022;
RITENUTO di dover procedere in conformità;
Decreta:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme europee e nazionali, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, in applicazione dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.
Finalità
1. La commercializzazione e la movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive, in deroga al disposto di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, è consentita solo se tali materiali sono destinati a:
a) prove o scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.
2. E' consentita la commercializzazione e la movimentazione dei materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive di cui al comma 1, di un quantitativo massimo complessivo annuale per ciascun genotipo di:
a) 25 unità per specie prevalentemente autogame;
b) 375 unità per specie prevalentemente allogame.
Domanda di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica
1. Il richiedente, avente sede in Italia, che intende essere autorizzato alla commercializzazione e alla movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 e destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, presenta istanza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo RuraleDirezione Generale dello Sviluppo Rurale - Ufficio DISR V, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it, conformemente al modello di cui all'allegato I al presente decreto.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate:
a) soggetto richiedente l'autorizzazione;
b) numero di registrazione al RUOP del richiedente;
c) indicazione della specie o delle specie a cui appartengono i materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive per i quali è presentata domanda di autorizzazione;
d) paese di provenienza del materiale, se di origine estera;
e) quantitativo complessivo dei materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive per il quale l'autorizzazione è richiesta;
f) identificativi (denominazione e/o codice) e quantità dei singoli materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive per i quali si chiede l'autorizzazione;
g) descrizione delle attività sperimentali svolte sul materiale per il quale si chiede l'autorizzazione;
h) azienda o sito dove sarà effettuata la sperimentazione o la conservazione e relativa ubicazione;
i) superficie investita (mq) per le attività di sperimentazione o conservazione;
j) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l'autorizzazione alla commercializzazione o alla movimentazione rispetta i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
l) dichiarazione che il materiale per il quale si chiede l'autorizzazione alla commercializzazione o alla movimentazione consiste o meno in un organismo geneticamente modificato;
3. La quantità dei singoli materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive non deve superare quella indicata all'articolo 2 del presente decreto.
4. Il modello di cui al comma 1 è disponibile anche sul portale https://www.protezionedellepiante.it/category/modulistica/.
Rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione o alla movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste, completata la verifica delle istanze pervenute, rilascia le autorizzazioni alla commercializzazione o alla movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica e invia copia dell'autorizzazione ai Servizi fitosanitari competenti per territorio di origine e di destinazione di tali materiali o piante.
Commercializzazione e movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica
1. I materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive per i quali è concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 4, fermo restando il rispetto dei requisiti fitosanitari di cui al regolamento (UE) 2016/2031 e al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono posti in circolazione accompagnati dal documento di commercializzazione di cui all'articolo 6, e devono essere accompagnati da una copia della medesima autorizzazione.
Modalità di utilizzo e caratteristiche del documento di commercializzazione
1. I materiali di cui all'articolo 1 sono commercializzati o movimentati come materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, solo se accompagnati da un documento di commercializzazione che riporta le informazioni di cui all'allegato II, conforme alle disposizioni di cui ai commi da 2 e 3. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale documento di commercializzazione.
2. Il documento di commercializzazione, facilmente visibile e leggibile, è stampato con inchiostro indelebile in lingua italiana.
3. I materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati o movimentati con documento di commercializzazione unico laddove tali materiali o tali piantine siano parte dello stesso imballaggio o contenitore.
Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite comunicato, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Ministro
FRANCESCO LOLLOBRIGIDA