
RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2547 DEL CONSIGLIO, 13 dicembre 2022
G.U.U.E. 22 dicembre 2022, n. L 328
Raccomandazione che modifica la raccomandazione (UE) 2022/107 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19. (Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 168, paragrafo 6, e l'articolo 292, prima e seconda frase,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il 25 gennaio 2022 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2022/107 (1). La raccomandazione (UE) 2022/107 segue un approccio «basato sulla persona» nel contesto delle restrizioni alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, stabilendo che una persona in possesso di un certificato valido rilasciato conformemente al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («certificato COVID digitale dell'UE») non dovrebbe, in linea di principio, essere soggetta a ulteriori restrizioni, quali test o quarantena, indipendentemente dal luogo di partenza nell'Unione. Le persone non in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE potrebbero essere tenute a sottoporsi a un test prima dell'arrivo o entro 24 ore dall'arrivo. La raccomandazione (UE) 2022/107 ha inoltre adattato la metodologia della mappa a semaforo che indica la situazione epidemiologica a livello regionale in tutta l'Unione, stabilita dalla raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio (3) e pubblicata settimanalmente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
2) Quando la Commissione ha adottato, il 25 novembre 2021, la proposta (4) relativa alla futura raccomandazione (UE) 2022/107, la situazione epidemiologica relativa alla pandemia di COVID-19 era notevolmente diversa da quella attuale. In quel momento la variante Delta, che destava preoccupazione, era ancora quella prevalente nell'Unione. Più di dieci mesi dopo, la variante Omicron, altamente trasmissibile, è diventata quella dominante nell'Unione, sotto forma di differenti sottovarianti.
3) Omicron è meno grave della variante Delta precedentemente osservata, caratteristica che può essere attribuita almeno in parte all'effetto protettivo della vaccinazione e/o di un'infezione precedente (5). Di conseguenza, e in combinazione con livelli di protezione più elevati derivanti dalla vaccinazione e da precedenti infezioni, la pressione sui sistemi sanitari rimane attualmente a livelli gestibili, anche durante picchi temporanei di infezioni come l'ondata dovuta alle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 osservate durante l'estate del 2022.
4) Ogni restrizione alla libera circolazione adottata in risposta alla pandemia di COVID-19 non deve andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Come indicato nei punti 1 e 2 della raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, ogni restrizione di questo tipo dovrebbe, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità, essere revocata non appena la situazione epidemiologica lo consenta. Ad agosto 2022 tutti gli Stati membri avevano revocato tutte le misure che incidevano sulla libera circolazione delle persone nell'Unione, compreso l'obbligo per i viaggiatori di possedere un certificato COVID digitale dell'UE.
5) E' quindi opportuno adattare l'approccio di cui alla raccomandazione (UE) 2022/107. In particolare, tale raccomandazione dovrebbe essere modificata per stabilire che gli Stati membri non dovrebbero, in linea di principio, imporre restrizioni alla libera circolazione delle persone connesse alla pandemia per motivi di salute pubblica. L'ondata estiva del 2022 dimostra quanto l'elevata circolazione del virus, a seguito della comparsa di una nuova variante che desta preoccupazione, non comporti necessariamente una pressione sostanziale sui sistemi sanitari nazionali. Ciò evidenzia l'importanza di un approccio prudente nel valutare l'introduzione di restrizioni alla libera circolazione delle persone basate sul numero di casi o sulla presenza di una nuova variante.
6) Allo stesso tempo, la pandemia mondiale di COVID-19 non è finita. Non si possono escludere nuove ondate di infezioni che potrebbero causare un peggioramento della situazione epidemiologica, anche a seguito della comparsa di una nuova variante che desta preoccupazione o interesse. E' quindi importante continuare a coordinare gli sforzi di preparazione in tutta l'Unione. Nell'ambito di tali sforzi, il 29 giugno 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell'UE fino al 30 giugno 2023.
7) La proroga del quadro del certificato COVID digitale dell'UE garantisce che i cittadini dell'Unione possano continuare a beneficiare di certificati interoperabili e reciprocamente accettati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19, in situazioni ove gli Stati membri potrebbero ritenere necessario reintrodurre temporaneamente determinate restrizioni alla libera circolazione basate su considerazioni di salute pubblica. Al tempo stesso è importante sottolineare che il regolamento (UE) 2021/953 non obbliga in alcun modo gli Stati membri a richiedere la prova dello status di vaccinazione, test o guarigione nel contesto dell'esercizio della libera circolazione.
8) Qualora, in risposta a un grave peggioramento della situazione epidemiologica, uno Stato membro ritenga che le restrizioni alla libera circolazione siano comunque necessarie per salvaguardare la salute pubblica e siano proporzionate, tali restrizioni dovrebbero limitarsi a imporre ai viaggiatori l'obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell'UE valido. In particolare, le persone che viaggiano all'interno dell'Unione e che sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido non dovrebbero, in tali situazioni, essere soggette all'obbligo di quarantena, autoisolamento o ulteriori test. Per determinare se una situazione debba essere qualificata come un grave peggioramento della situazione epidemiologica, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, in particolare, la pressione che grava sul loro sistema sanitario a causa della COVID-19, segnatamente in termini di ricoveri e numero di pazienti ricoverati negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, della gravità delle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione nonché delle informazioni fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull'evoluzione della situazione epidemiologica. In tale contesto, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie pubblica dati pertinenti sull'evoluzione della situazione epidemiologica.
9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare se tali restrizioni possano avere delle ricadute positive sulla situazione epidemiologica, compresa una riduzione significativa della pressione esercitata sui sistemi sanitari nazionali, dato che i fattori nazionali di norma incidono sulla situazione epidemiologica in misura maggiore rispetto ai viaggi transfrontalieri. In tali situazioni, piuttosto che le restrizioni ai viaggi, gli interventi nazionali non farmaceutici, ad esempio l'uso delle mascherine, la ventilazione degli ambienti e il distanziamento, possono essere efficaci nel rallentare la diffusione della COVID-19 se attuati precocemente e in maniera diffusa e se messi sufficientemente in pratica dalla società (6).
10) Per quanto riguarda l'eventuale obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell'UE valido, le modifiche del regolamento (UE) 2021/953 introdotte dal regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dovrebbero rispecchiarsi nella raccomandazione (UE) 2022/107. In primo luogo, è opportuno precisare che i certificati COVID digitali dell'UE rilasciati alle persone che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti COVID-19 possono essere accettati da altri Stati membri al fine di non applicare le restrizioni alla libera circolazione. Per agevolare l'esercizio della libera circolazione dei cittadini dell'Unione che hanno ricevuto un vaccino anti COVID-19 che ha completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, si raccomanda agli Stati membri di accettare anche i certificati COVID digitali dell'UE rilasciati a seguito della somministrazione di tali vaccini. Inoltre i certificati di test e di guarigione possono ora essere rilasciati sulla base di saggi antigenici di laboratorio.
11) Tenuto conto della loro situazione specifica o della loro funzione essenziale, alcune categorie di viaggiatori dovrebbero essere esenti dall'eventuale obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell'UE, qualora esercitino tale funzione essenziale. Alla luce dell'attuale situazione in materia di sicurezza, è importante che tale elenco includa esplicitamente diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate da organizzazioni internazionali, personale militare e operatori umanitari e della protezione civile. L'elenco dovrebbe includere anche le persone di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (8) ed essere coerente con la raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio (9). Allo stesso tempo, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di offrire vaccinazioni e test a tali categorie di persone.
12) Per poter far fronte rapidamente alle nuove varianti emergenti di SARS-CoV-2, è opportuno mantenere la procedura del «freno di emergenza», ovvero la possibilità di adottare altre misure in aggiunta al certificato COVID digitale dell'UE. Questa procedura del «freno di emergenza» potrebbe essere utilizzata in risposta alla comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse, con l'obiettivo di rallentarne la diffusione mediante restrizioni di viaggio, guadagnare tempo per mobilitare una maggiore capacità ospedaliera e avviare lo sviluppo di vaccini. La procedura potrebbe essere utilizzata anche ove la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e gravemente suggerendo la comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse.
13) Qualora uno Stato membro introduca l'obbligo di presentare un certificato COVID digitale dell'UE valido o adotti misure supplementari conformemente alla procedura del freno di emergenza, tale Stato dovrebbe informarne rapidamente la Commissione e gli altri Stati membri attraverso la rete dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) e fornire informazioni sui motivi, l'impatto atteso, l'entrata in vigore e la durata di tali restrizioni di viaggio. Ciò dovrebbe includere informazioni sul motivo per cui l'introduzione di tali restrizioni di viaggio è conforme ai principi di necessità e proporzionalità, ad esempio a causa della specifica situazione geografica dello Stato membro interessato o delle particolari vulnerabilità del suo sistema sanitario. Ciò dovrebbe servire anche a garantire la coerenza con le norme sui viaggi da paesi terzi. Per garantire un coordinamento efficace a livello dell'Unione, la rete IPCR dovrebbe riunirsi rapidamente per riesaminare la situazione se uno Stato membro attiva il freno di emergenza.
14) Per ottenere informazioni tempestive, pertinenti e rappresentative sulla comparsa e sulla circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione o interesse, gli Stati membri dovrebbero valutare la circolazione delle diverse varianti di SARS-CoV-2 nella comunità selezionando campioni rappresentativi per il sequenziamento, effettuare la caratterizzazione genetica e segnalare i risultati della tipizzazione delle varianti in linea con gli orientamenti sul sequenziamento pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (10).
15) Resta inoltre importante garantire che le informazioni su eventuali nuove misure siano rese pubbliche il prima possibile. Come osservato dalla Commissione nella comunicazione del 2 settembre 2022 (11), gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per informare adeguatamente i potenziali viaggiatori in merito alle restrizioni sui viaggi che potrebbero presentarsi in caso di ingresso in un altro Stato membro. La piattaforma web Re-open EU rimane un punto di riferimento fondamentale per chiunque viaggi nell'Unione.
16) E' opportuno abbandonare la mappa a semaforo pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dopo l'adozione della raccomandazione (UE) 2020/1475 nell'ottobre 2020. Alla luce degli sviluppi epidemiologici, la metodologia della mappa è stata adattata più volte. L'ultima versione, che utilizza il tasso dei casi registrati negli ultimi 14 giorni ponderato in funzione della copertura vaccinale, si basava sull'esperienza con la variante Delta. Tuttavia, a seguito dell'elevato numero di infezioni causato dalla variante Omicron, ampie parti della mappa erano classificate come «rosso scuro» nonostante la revoca da parte di tutti gli Stati membri delle restrizioni alla libera circolazione. Inoltre, poiché gli Stati membri hanno adattato i propri programmi di test, diverse regioni sono apparse in «grigio scuro» a causa della segnalazione della diminuzione dei tassi di test al di sotto della soglia stabilita dalla raccomandazione (UE) 2022/107. Questo spostamento delle strategie di test verso campioni rappresentativi della popolazione non cambierà nel prossimo futuro. La mappa a semaforo era dunque diventata inadeguata per rappresentare la situazione epidemiologica nell'Unione. A seguito di discussioni con gli Stati membri e la Commissione, nel luglio 2022 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie aveva già sospeso temporaneamente la pubblicazione della mappa.
17) Di conseguenza, oltre alla mappa a semaforo, dovrebbero essere eliminati dalla raccomandazione (UE) 2022/107 anche i riferimenti a misure supplementari specifiche per coloro che viaggiano in provenienza da zone «rosso scuro».
18) La presentazione obbligatoria dei moduli di localizzazione dei passeggeri («PLF») nel contesto dei viaggi all'interno dell'UE ai fini del tracciamento dei contatti costituisce un obbligo supplementare per l'esercizio della libera circolazione. Un tale obbligo è quindi giustificato solo se è necessario e proporzionato. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero imporre ai viaggiatori che utilizzano mezzi di trasporto privati, come automobili o biciclette, o che si spostano a piedi, l'obbligo di presentare il PLF. Questo perché la loro esposizione è chiaramente minore rispetto all'utilizzo dei trasporti pubblici e perché tali persone generalmente conoscono l'identità dei loro compagni di viaggio.
19) Al contempo, qualora gli Stati membri desiderassero attivare il tracciamento dei contatti dei passeggeri transfrontalieri, sono già disponibili strumenti comuni come il modulo digitale dell'UE per la localizzazione dei passeggeri e il modulo di scambio selettivo del sistema di allarme rapido e di reazione, che consentono di scambiare dati relativi ai passeggeri e permettono agli Stati membri di potenziare le proprie capacità di tracciamento dei contatti con limitati oneri per i passeggeri e gli operatori dei trasporti. Per evitare la necessità di presentazione del PLF, gli Stati membri potrebbero, ove possibile ai sensi del diritto nazionale e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, prendere in considerazione anche la possibilità di utilizzare i dati già esistenti relativi ai passeggeri ai fini del tracciamento dei contatti.
20) La Commissione, con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dovrebbe proseguire il riesame periodico della raccomandazione (UE) 2022/107 e trasmettere le proprie conclusioni al Consiglio affinché le esamini, unitamente a una proposta di modifica di tale raccomandazione, ove necessario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
La raccomandazione (UE) 2022/107 è così modificata:
1) dopo il punto 10, il titolo «Quadro coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19» è sostituito dal seguente:
«Quadro coordinato sulla libera circolazione durante la pandemia di COVID-19»;
2) il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11. Gli Stati membri non dovrebbero imporre restrizioni al diritto alla libera circolazione delle persone connesse alla pandemia per motivi di salute pubblica, tranne nelle situazioni di cui ai punti 11 bis e 22.»;
3) sono inseriti i punti 11 bis, 11 ter e 11 quater seguenti:
«11 bis. Fatta salva la procedura del freno di emergenza di cui al punto 22, uno Stato membro dovrebbe introdurre restrizioni al diritto alla libera circolazione delle persone connesse alla pandemia per motivi di salute pubblica solo in conformità dei principi generali di cui ai punti da 1 a 10 e in risposta a un grave peggioramento della situazione epidemiologica.
Per determinare se, ai fini del primo comma, una situazione debba essere qualificata come un grave peggioramento, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, in particolare, la pressione che grava sul loro sistema sanitario a causa della COVID-19, segnatamente in termini di ricoveri e numero di pazienti ricoverati negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, della gravità delle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione nonché delle informazioni fornite periodicamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull'evoluzione della situazione epidemiologica.
Prima di introdurre tali restrizioni, lo Stato membro interessato dovrebbe valutare se esse possano avere un impatto positivo sulla situazione epidemiologica, compresa una riduzione significativa della pressione esercitata sui sistemi sanitari nazionali.
11 ter. Se uno Stato membro impone restrizioni conformemente al punto 11 bis, i viaggiatori dovrebbero essere obbligati solamente a possedere un certificato COVID digitale dell'UE valido rilasciato a norma del regolamento (UE) 2021/953 e che soddisfi le condizioni di cui al punto 12.
In tale contesto, si dovrebbero applicare le seguenti deroghe:
a) le esenzioni dalla necessità di essere in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido di cui al punto 16;
b) le misure supplementari prese conformemente alla procedura del freno di emergenza di cui al punto 22 per ritardare la diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione o interesse.
11 quarter. Lo Stato membro che imponga restrizioni conformemente al punto 11 bis dovrebbe informarne rapidamente la Commissione e gli altri Stati membri attraverso la rete dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR). A tal fine lo Stato membro dovrebbe fornire le seguenti informazioni:
a) i motivi di tale obbligo, compresa la conformità ai principi di necessità e proporzionalità;
b) una stima dell'impatto previsto di tale obbligo sulla situazione epidemiologica;
c) l'entrata in vigore, la data del riesame, se del caso, e la durata prevista di tale obbligo.
Inoltre, tali restrizioni dovrebbero essere discusse nell'ambito della rete IPCR, anche al fine di garantire la coerenza con la raccomandazione (UE) 2022/2548.»;
4) il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12. I seguenti certificati COVID digitali dell'UE dovrebbero essere accettati se è possibile verificarne l'autenticità, la validità e l'integrità:
a) certificati di vaccinazione rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 per un vaccino anti COVID-19 che rientri nel disposto dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento o per un vaccino anti COVID-19 che ha completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS e comprovanti che il titolare:
- ha completato il ciclo di vaccinazione primario e sono trascorsi almeno 14 giorni dall'ultima dose; oppure
- ha ricevuto una o più dosi di richiamo dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario;
purché non sia ancora trascorso il periodo di accettazione di cui al regolamento (UE) 2021/953.
Gli Stati membri potrebbero accettare anche certificati di vaccinazione rilasciati per altri vaccini anti COVID-19 rientranti nel disposto dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/953 o certificati di vaccinazione rilasciati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/953.
Sulla base di ulteriori evidenze scientifiche, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente l'approccio di cui alla lettera a);
b) certificati di test rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953 indicanti l'esito negativo del test ottenuto:
- non più di 72 ore prima della partenza, in caso di test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (nucleic acid amplification test, NAAT); oppure
- non più di 24 ore prima della partenza, in caso di test antigenico figurante nell'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto dal comitato per la sicurezza sanitaria (12).
A fini di spostamenti effettuati nell'esercizio dei diritti di libera circolazione, gli Stati membri dovrebbero accettare entrambi i tipi di test.
Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire che i certificati di test siano rilasciati il più presto possibile dopo il prelievo del campione;
c) certificati di guarigione rilasciati a norma del regolamento (UE) 2021/953, purché non sia ancora trascorso il periodo di validità in linea con tale regolamento.»;
5) il punto 15 è sostituito dal seguente:
«15. Se uno Stato membro introduce l'obbligo di possedere un certificato COVID digitale dell'UE valido, le persone che non ne sono in possesso potrebbero essere tenute a sottoporsi, prima dell'arrivo o entro 24 ore dall'arrivo, a un test NAAT o a un test antigenico figurante nell'elenco comune dell'UE dei test antigenici per la COVID-19. La disposizione non si applica alle persone esentate dal possesso di un certificato COVID digitale dell'UE conformemente al punto 16.»;
6) al punto 16, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le seguenti categorie di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale qualora esercitino tale funzione o necessità essenziale:
- i lavoratori del settore dei trasporti o i prestatori di servizi di trasporto, compresi i conducenti e gli equipaggi di veicoli che trasportano merci destinate a essere utilizzate nel territorio e quelli che si limitano a transitare;
- operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani;
- i passeggeri che viaggiano per motivi medici o familiari inderogabili;
- i diplomatici, il personale delle organizzazioni internazionali e le persone invitate da organizzazioni internazionali, il personale militare, gli operatori umanitari e della protezione civile e le persone di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (13);
- i passeggeri in transito;
- i marittimi;
- il personale che opera in infrastrutture critiche o altrimenti essenziali.»;
7) dopo il punto 16, il titolo «Mappa a semaforo dell'UE e conseguenti eccezioni e misure supplementari» è soppresso;
8) i punti 17, 18 e 19 sono soppressi;
9) al punto 20, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per sostenere gli Stati membri, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbe continuare a pubblicare informazioni e dati sulle varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione o interesse.»;
10) i punti 21, 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
«21. Gli Stati membri dovrebbero valutare la circolazione delle diverse varianti di SARS-CoV-2 nella comunità selezionando campioni rappresentativi per il sequenziamento, effettuare la caratterizzazione genetica e segnalare i risultati della tipizzazione delle varianti in linea con gli orientamenti sul sequenziamento pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
22. Lo Stato membro che, in risposta alla comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse, imponga ai viaggiatori, compresi i titolari di certificati COVID digitali dell'UE, l'obbligo di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento o a un test diagnostico per il SARS-CoV-2, o che imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati, dovrebbe, tramite la rete IPCR, informarne rapidamente la Commissione e gli altri Stati membri, anche fornendo le informazioni di cui al punto 11 quater della presente raccomandazione e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. Se possibile, dette informazioni dovrebbero essere fornite 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni. Ove possibile, tali misure dovrebbero essere limitate al livello regionale. Gli Stati membri dovrebbero privilegiare i test rispetto ad altre misure.
Ciò dovrebbe applicarsi anche ove la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e gravemente suggerendo la comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse.
23. Qualora uno Stato membro attivi il freno di emergenza e, di conseguenza, imponga ai lavoratori del settore dei trasporti e ai prestatori di servizi di trasporto l'obbligo di sottoporsi a un test diagnostico per la COVID-19, dovrebbero essere usati test antigenici rapidi e non dovrebbe essere imposta alcuna quarantena, in modo da non causare perturbazioni dei trasporti. Qualora si verifichino perturbazioni dei trasporti o delle catene di approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero revocare o abrogare immediatamente tale obbligo sistematico di sottoporsi a test così da preservare il funzionamento delle "corsie verdi". Inoltre non dovrebbe essere imposto l'obbligo di sottoporsi a quarantena o autoisolamento alle altre categorie di viaggiatori di cui al punto 16, lettere a) e b).»;
11) il punto 24 è sostituito dal seguente:
«Qualora uno Stato membro ritenga di attivare il freno di emergenza in risposta alla comparsa di una nuova variante di SARS-CoV-2 che desta preoccupazione o interesse, la rete IPCR dovrebbe essere convocata entro le successive 48 ore per discutere la necessità di misure coordinate in tutta l'UE volte a ritardare la diffusione della nuova variante, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Nel corso di tale riunione di coordinamento, lo Stato membro interessato dovrebbe precisare i motivi per cui ritiene di attivare il freno di emergenza. Le misure discusse dovrebbero essere attuate dagli Stati membri, se del caso, in modo coordinato.
Sulla base della valutazione periodica delle nuove evidenze sulle varianti effettuata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, delle pertinenti discussioni in materia di salute pubblica in seno al comitato per la sicurezza sanitaria e dell'analisi fornita dal gruppo europeo di esperti sulle varianti di SARS-CoV-2, la Commissione può inoltre suggerire una discussione in sede di Consiglio su una nuova variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse.»;
12) il punto 27 è sostituito dal seguente:
«27. Qualora, nel contesto del punto 11 bis o del punto 22, gli Stati membri impongano alle persone che entrano nel loro territorio tramite modalità di trasporto collettivo, con assegnazione anticipata del posto o della cabina, l'obbligo di presentare moduli di localizzazione dei passeggeri ("PLF") ai fini del tracciamento dei contatti nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, essi sono incoraggiati a utilizzare il modulo digitale dell'UE per la localizzazione dei passeggeri predisposto da EU Healthy Gateways (14) e ad avvalersi della funzionalità di scambio selettivo del sistema di allarme rapido e di reazione (SARR), istituito dall'articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), comprese eventuali informazioni strutturate pertinenti per il tracciamento transfrontaliero dei contatti. Gli Stati membri non dovrebbero imporre l'obbligo di presentare il PLF per i viaggi effettuati con mezzi di trasporto privati. Ove possibile ai sensi del diritto nazionale e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione anche la possibilità di utilizzare i dati già esistenti relativi ai passeggeri ai fini del tracciamento dei contatti.»;
13) i punti 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:
«29. A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri dovrebbero fornire ai portatori di interessi e al pubblico informazioni chiare, complete e tempestive riguardanti qualunque misura che vada ad incidere sul diritto alla libera circolazione e gli eventuali obblighi connessi, quali la necessità di presentare un PLF. Ciò comprende informazioni sulla revoca o sull'assenza di tali obblighi. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate anche in formato leggibile meccanicamente.
30. Le suddette informazioni dovrebbero essere sistematicamente aggiornate dagli Stati membri ed essere tempestivamente messe a disposizione anche sulla piattaforma web "Re-open EU". Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire, sulla piattaforma web "Re-open EU", informazioni su qualsiasi uso dei certificati digitali COVID dell'UE a livello interno.
Le informazioni su eventuali nuove misure dovrebbero essere pubblicate con il massimo anticipo possibile e, come regola generale, almeno 24 ore prima della loro entrata in vigore, tenendo conto del fatto che per le emergenze epidemiologiche è necessaria una certa flessibilità.»;
14) l'allegato è soppresso.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
Raccomandazione (UE) 2022/107 del Consiglio, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (GU L 18 del 27.1.2022).
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021).
Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020).
Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475 (COM(2021) 749 final).
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical
Cfr. anche comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - COVID-19 - Sostenere la preparazione e la risposta dell'UE: prospettive future (COM(2022) 190 final).
Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 173 del 30.6.2022).
Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022).
Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, su un approccio coordinato dei viaggi durante la pandemia di COVID-19 verso l'Unione e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio (cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/methods-detection-and-characterisation-sars-cov-2-variants-second-update
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La risposta dell'UE alla COVID-19: prepararsi all'autunno e all'inverno del 2023 (COM(2022) 452 final).
Consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/high-quality-covid-19-testing_en
Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022).
https://www.euplf.eu/en/home/index.html
Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013).