
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2588 DELLA COMMISSIONE, 20 ottobre 2022
G.U.U.E. 30 dicembre 2022, n. L 338
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 dicembre 2022
Applicabile dal: 1° gennaio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2019/1241 (di seguito, "regolamento sulle misure tecniche") relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche è entrato in vigore il 14 agosto 2019. Detto regolamento contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento relativo alla PCP, inclusi gli obiettivi ambientali previsti dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE. Esso stabilisce, nell'allegato VI, disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche istituite a livello regionale per le acque dell'Unione che fanno parte delle acque nordoccidentali.
2) Il 10 giugno 2022 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. La raccomandazione suggerisce i) di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle misure tecniche attualmente in vigore introdotte dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione, ii) di modificare le specifiche tecniche della parte del sacco doppio in posizione più elevata nella pesca dello scampo effettuata nelle divisioni CIEM 7b-7e e 7g-7k (Mar Celtico) e iii) di abrogare parzialmente la misura riguardante il Mare d'Irlanda.
3) Con l'adozione di misure tecniche specifiche miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti si vuol contribuire al conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali. Le misure correttive per gli stock con biomassa a livelli inferiori al Blim nel Mar Celtico intendono attuare quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, al fine di assicurare un rapido ritorno dello stock o dell'unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nel giugno 2022. A seguito del parere dello CSTEP, la Commissione ha invitato gli Stati membri ad allineare la raccomandazione comune alla valutazione scientifica. Nell'agosto 2022 gli Stati membri hanno pertanto presentato una raccomandazione comune riveduta.
5) Le misure del presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione intendono conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito e riguardano i principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
6) Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1241.
7) Il 14 settembre 2022 il gruppo di esperti sulla pesca è stato consultato in merito alla raccomandazione comune.
8) La raccomandazione comune ha suggerito di prorogare le misure tecniche specifiche miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nelle zone adiacenti sulla base delle misure correttive in vigore nel 2022 (2). Le misure tecniche specifiche in questione riguardano i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 7g, nella parte della divisione 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte della divisione 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest e i pescherecci operanti con reti a strascico le cui catture, misurate prima di eventuali rigetti, siano costituite per almeno il 20 % da eglefino. Lo CSTEP ha concluso (3) che gli attrezzi proposti da tali misure sono più selettivi di quelli proposti dalle misure di cui al regolamento (UE) 2019/1241. E' pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 le misure attualmente in vigore.
9) La raccomandazione comune ha suggerito di prorogare le condizioni specifiche per il Mar Celtico riguardanti la composizione delle catture, in particolare nel caso in cui le catture accessorie di merluzzo bianco non superino l'1,5 % in peso di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca. Lo CSTEP è solitamente restio a stabilire condizioni basate su soglie di catture accessorie, visto lo stato carente degli stock in queste zone. Ha tuttavia osservato (4) che, quand'anche la soglia dell'1,5 % per le catture accessorie di merluzzo bianco non fosse superata in nessuna bordata, gli attrezzi alternativi specificati nella raccomandazione comune sarebbero comunque più selettivi degli attrezzi di riferimento di cui al regolamento (UE) 2019/1241. E' pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 la condizione relativa alla composizione delle catture attualmente in vigore.
10) La raccomandazione comune ha suggerito di prorogare le misure tecniche specifiche per le reti a strascico e le sciabiche nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM da 7g a 7k e nella zona ad ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e. Lo CSTEP ha concluso che tali misure sono più selettive di quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1241. E' pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 le misure attualmente in vigore.
11) La raccomandazione comune ha suggerito di prorogare le condizioni specifiche riguardanti il Mar Celtico qualora le catture contengano più del 30 % di scampo. Lo CSTEP ha concluso (5) che, nel complesso, le opzioni proposte garantiscono maggior selettività o risultati almeno equivalenti rispetto agli attrezzi specificati nelle deroghe per la pesca diretta di cui al regolamento (UE) 2019/1241. E' pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 le misure attualmente in vigore. Per quanto riguarda le specifiche del sacco doppio, la raccomandazione comune ha proposto di aumentare la dimensione di maglia della parte del sacco doppio in posizione più elevata da 90 mm a 100 mm per le navi operanti con reti a strascico o sciabiche per la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM 7b-e e 7 g-k (Mar Celtico). Lo CSTEP ha valutato le nuove specifiche tecniche e ha concluso che esse sono in grado di ridurre le catture accessorie di specie indesiderate mantenendo al tempo stesso le catture delle specie bersaglio. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza le specifiche tecniche.
12) La raccomandazione comune ha suggerito di prorogare le condizioni specifiche nel Mar Celtico quando le catture contengono più del 55 % di merlano o del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo. Per quanto restio a introdurre condizioni riguardanti la composizione delle catture (6), lo CSTEP ha concluso che le misure proposte sono comunque più selettive di quelle di riferimento introdotte dal regolamento (UE) 2019/1241. E' pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 le misure attualmente in vigore.
13) La raccomandazione comune propone di prorogare le misure tecniche nelle acque ad ovest della Scozia. Per quanto riguarda l'adozione dell'attrezzo di riferimento di 120 mm nelle acque ad ovest della Scozia lo CSTEP ha concluso che la proposta di includere una deroga per l'attrezzo di riferimento potrebbe migliorare la selettività per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano. E' pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 le suddette misure.
14) La raccomandazione comune ha suggerito di prorogare le misure tecniche specifiche nel Mare d'Irlanda per la pesca con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengano più del 30 % di scampo. Lo CSTEP ha concluso (7) che tali attrezzi potrebbero ridurre le catture di merluzzo bianco, eglefino e merlano rispetto alle misure stabilite nel regolamento (UE) 2019/1241. E' pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 le misure attualmente in vigore.
15) Al fine di ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate è quindi opportuno adottare le misure tecniche proposte dagli Stati membri.
16) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019.
GU L 465 del 29.12.2021.
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/25686136/STECF+PLEN+22-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf
L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:
1) la parte B è così modificata:
a) al punto 1.3.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(a) "le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
ii) pannello Seltra;
iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid;
iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 100 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;";
b) il punto 1.4.2 è sostituito dal seguente:
"1.4.2. Ai pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue:
a) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
ii) pannello Seltra;
iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;
iv) Netgrid CEFAS;
v) rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);
b) le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.
In deroga alle lettere a) e b), l'uso di attrezzi da pesca alternativi è consentito purché tali attrezzi determinino una selettività almeno uguale o superiore per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano. Tali attrezzi sono valutati dallo CSTEP e approvati dalla Commissione e soddisfano i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 4.";
c) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:
"1.6 Le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2023.";
2) il punto 10.2 della parte C è così modificato:
"Le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2023.".