
REGOLAMENTO (UE) 2022/2583 DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 2022
G.U.U.E. 30 dicembre 2022, n. L 340
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 dicembre 2022
Applicabile dal: 1° gennaio 2023
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio (2). Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.
3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi della TDC per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 e la cui produzione dell'Unione è inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici dell'Unione. E' opportuno fissare al 31 dicembre 2023 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni, affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore della produzione di batterie nell'Unione.
4) E' necessario modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC figuranti nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
5) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. Al fine di evitare oneri amministrativi per le autorità nazionali, non dovrebbero essere prese in considerazione sospensioni dei dazi TDC ove l'importo dei dazi TDC non riscossi è stimato inferiore a 15 000 EUR all'anno. E' opportuno pertanto rimuovere dall'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 le sospensioni dei dazi TDC per i prodotti che non raggiungono tale soglia, indicati nell'ambito del riesame obbligatorio.
6) Le relazioni tra l'Unione e la Russia si sono deteriorate negli ultimi anni, in particolare a causa dell'inosservanza del diritto internazionale da parte della Russia e della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a motivo della continua guerra di aggressione contro l'Ucraina e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.
7) Sebbene la Russia sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dall'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).
8) In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. E' pertanto necessario sopprimere la sospensione dei dazi TDC per tali prodotti.
9) Le relazioni tra l'Unione e la Bielorussia si sono deteriorate negli ultimi anni a causa dell'inosservanza da parte del regime bielorusso del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
10) Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Dal momento che la Bielorussia non è membro dell'OMC, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo OMC, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia. Inoltre gli accordi commerciali consentono di intraprendere determinate azioni che sono giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.
11) In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Bielorussia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno rimuovere la sospensione dei dazi TDC per tali prodotti.
12) Tuttavia, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'Unione, è necessario mantenere la sospensione dei dazi TDC per taluni prodotti originari della Bielorussia, classificati con il codice TARIC 2926907024, e per alcuni prodotti originari della Russia, classificati con i codici TARIC 7608208930 e 8401300020. In particolare, per quanto riguarda i prodotti con il codice TARIC 8401300020, il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevede l'obbligo di garantire che tutti gli utilizzatori dell'Unione ricevano un approvvigionamento regolare ed equo di combustibile nucleare. Tali prodotti, originari della Bielorussia o della Russia, rappresentavano oltre il 50 % del valore totale delle importazioni nell'Unione negli anni dal 2019 al 2021, essendo i fornitori alternativi di altri paesi terzi assenti o in numero limitato. Il valore di tali importazioni indicherebbe che gli operatori dell'industria dell'Unione dipendono in larga misura da tali importazioni e che la soppressione della sospensione dei dazi TDC per tali prodotti causerebbe difficoltà sproporzionate agli operatori interessati.
13) Pertanto la soppressione della sospensione dei dazi TDC su taluni prodotti originari della Russia o della Bielorussia è appropriata, in applicazione dell'articolo XXI del GATT del 1994 e delle regole generali relative ai dazi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), in particolare della parte prima, sezione I, parte B, punto 1, del medesimo.
14) Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi («comunicazione»), la concessione di sospensioni tariffarie autonome costituisce un'eccezione all'applicazione dei dazi della TDC, la reintroduzione di tali dazi TDC alle importazioni originarie della Russia o della Bielorussia costituisce un ritorno alla norma. Pertanto l'eliminazione limitata della sospensione dei dazi TDC su taluni prodotti originari della Bielorussia o della Russia non è una misura restrittiva o proibitiva, ma ha lo scopo di impedire a tali paesi di beneficiare indirettamente di una misura unilaterale dell'Unione e di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione.
15) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.
16) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021).
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).
Il regolamento (UE) 2021/2278 è così modificato:
1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato;
b) ai prodotti originari della Bielorussia, ad eccezione dei prodotti del codice TARIC 2926907024;
c) ai prodotti originari della Russia, ad eccezione dei prodotti dei codici TARIC 7608208930 e 8401300020.»;
2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SI'KELA
Il presente allegato è modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 febbraio 2023, n. L 56, nel seguente modo:
- la riga relativa al numero di serie 0.3227, colonna «Codice NC»:
"anziché:
«2846 90 30
2846 90 40
2846 90 50
2846 90 60
2846 90 90»,
leggasi:
«2846 90 30
2846 90 40
2846 90 50
2846 90 60
2846 90 70
2846 90 90»."
- la riga relativa al numero di serie 0.7029, colonna «Codice NC»:
"anziché:
«ex 8505 11 00»,
leggasi:
«ex 8505 11 10»."