
REGOLAMENTO (UE) 2021/2278 DEL CONSIGLIO, 20 dicembre 2021
G.U.U.E. 29 dicembre 2021, n. L 466
Regolamento recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/3211)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 dicembre 2021
Applicabile dal: 1° gennaio 2022
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) La produzione di taluni prodotti agricoli e industriali nell'Unione è attualmente inadeguata a soddisfare le esigenze specifiche delle industrie utilizzatrici nell'Unione o inesistente. Di conseguenza, le forniture dell'Unione di tali prodotti dipendono dalle importazioni da paesi terzi. Pertanto è nell'interesse dell'Unione concedere una sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («dazi TDC») su tali prodotti.
2) Per tener conto dell'interesse dell'Unione, dell'evoluzione tecnica dei prodotti, dell'evoluzione delle circostanze e delle tendenze economiche nel mercato, potrebbe essere necessario porre fine a talune sospensioni. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un riesame delle sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento.
3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione, è opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di talune sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento perché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione del settore delle batterie nell'Unione.
4) Le statistiche per taluni prodotti elencati nel presente regolamento sono spesso espresse in unità, metri quadrati o unità supplementari diverse dal peso. Tuttavia, per taluni prodotti nessuna unità supplementare è specificata nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) (« nomenclatura combinata»). Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica per le importazioni dei prodotti interessati sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche le pertinenti unità supplementari.
5) E' necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti oggetto della sospensione dei dazi TDC dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto della sospensione.
6) Il regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (4), sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1387/2013. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.
7) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentendo così a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie strutture, è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato del presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,
8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le sospensioni dei dazi TDC sui prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. E' opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).
Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021).
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2583)
1. Per i prodotti agricoli e industriali di cui all'allegato del presente regolamento, sono sospesi i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato;
b) ai prodotti originari della Bielorussia, ad eccezione dei prodotti del codice TARIC 2926907024;
c) ai prodotti originari della Russia, ad eccezione dei prodotti dei codici TARIC 7608208930 e 8401300020.
1. La Commissione può procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato:
a) di propria iniziativa; o
b) su richiesta di uno Stato membro.
2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni per i prodotti che figurano nell'allegato nell'anno che precede la data prevista per il riesame obbligatorio di cui all'allegato.
Alla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali le unità supplementari sono state fornite nell'allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato in detta dichiarazione, utilizzando l'unità supplementare indicata nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a il 20 dicembre 2021,
Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK
Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 aprile 2022, n. L 109, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1008, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2583, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/1190, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2890, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1851, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2024 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/3211, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025.