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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/370 DELLA COMMISSIONE, 13 dicembre 2022

G.U.U.E. 20 febbraio 2023, n. L 51

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 febbraio 2023

Applicabile dal: 1° gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le regole di base che disciplinano i piani strategici della politica agricola comune (PAC), comprese le regole sulla presentazione e approvazione delle modifiche dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 119 dello stesso regolamento.

2) Per consentire agli Stati membri di presentare domande di modifica dei propri piani strategici della PAC, è necessario stabilire le procedure e i termini di presentazione delle domande di modifica.

3) Affinché la Commissione possa valutare correttamente la domanda di modifica del piano strategico della PAC, questa dovrebbe contenere, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, per ciascuna modifica del piano strategico della PAC, determinate informazioni che spieghino i motivi, il contenuto e gli effetti previsti della modifica.

4) Per garantire che la domanda di modifica del piano strategico della PAC sia completa e correttamente trasmessa alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero presentarla attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021» di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (2).

5) Al fine di garantire una valutazione approfondita della domanda di modifica presentata per approvazione alla Commissione, e in particolare del piano finanziario modificato, nonché per evitare il rischio di errori dovuti alla presenza di versioni multiple del piano strategico della PAC oggetto di una valutazione parallela, è opportuno che lo Stato membro trasmetta una sola domanda di modifica alla volta attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Lo Stato membro dovrebbe presentare una nuova domanda di modifica solo dopo avere ritirato la domanda precedente o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica. Questo si rende necessario in particolare per garantire la certezza giuridica per i beneficiari per quanto concerne la versione applicabile del piano strategico della PAC e il corretto collegamento dei pagamenti con il nuovo piano finanziario modificato e applicabile.

6) E' necessario stabilire norme dettagliate riguardanti la notifica alla Commissione delle modifiche relative agli interventi nell'ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 di cui all'articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento, e la notifica alla Commissione dell'esito della valutazione di cui all'articolo 120 di tale regolamento.

7) E' necessario stabilire termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC in relazione ai tipi di intervento in determinati settori, di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115, e ai tipi di interventi di cui al capo IV di tale regolamento, al fine di garantire il trattamento e l'entrata in vigore in tempo utile delle modifiche dei piani strategici della PAC prima della fine del periodo di ammissibilità delle spese.

8) E' inoltre necessario stabilire un termine per la presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC relative al trasferimento di determinate dotazioni finanziarie, al fine di garantire l'entrata in vigore in tempo utile delle dotazioni finanziarie per i pagamenti diretti e delle dotazioni nell'ambito del FEASR.

9) Per garantire un trattamento efficiente delle domande di modifica dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero prepararle in modo da ridurre il numero di domande di modifica presentate nel corso di ogni anno civile, ad esempio combinando più modifiche ai piani strategici della PAC in una sola domanda di modifica. Per garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e assicurare un funzionamento agevole ed efficiente di tutti gli interventi, gli Stati membri dovrebbero presentare le loro domande di modifica in modo da lasciare tempo sufficiente per la loro valutazione da parte della Commissione e per la loro entrata in vigore in tempo utile conformemente all'articolo 119, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115.

10) Per garantire una certa flessibilità agli Stati membri in caso di emergenze dovute a calamità naturali, eventi catastrofici e altre misure di emergenza, nonché per affrontare altre situazioni specifiche e, nel contempo, trattare in modo efficace e tempestivo le domande di modifica del piano strategico della PAC senza indebiti oneri amministrativi, è necessario definire ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche previsto all'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115. Tali casi dovrebbero includere modifiche impreviste del quadro giuridico dell'Unione, obblighi giuridici e, se necessario, disimpegni automatici, modifiche dovute a misure eccezionali per contrastare minacce di perturbazioni nel mercato, epizoozie e organismi nocivi per le piante, nonché le modifiche degli strumenti finanziari che operano in un contesto di mercato dinamico, in cui possono risultare necessarie modifiche periodiche per garantire la loro corretta attuazione.

11) E' necessario stabilire un termine per la presentazione delle domande di modifica riguardanti il disimpegno automatico, al fine di garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (4).

12) Visto l'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 106 del regolamento (UE) 2021/2116 e considerando che il presente regolamento stabilisce regole relative ai termini per le domande di modifica dei piani strategici della PAC e determina ulteriori casi che non rientrano nel computo del numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di garantire parità di condizioni e certezza del diritto per gli Stati membri, gli agricoltori e i portatori di interessi in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021).

(3)

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022).

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda:

a) le procedure di presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;

b) i termini di presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;

c) gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 2

Regole relative alla procedura di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC e alle notifiche delle modifiche di cui all'articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115

1. Oltre agli elementi di cui all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la domanda di modifica del piano strategico della PAC indica uno o più tipi di modifica tra i tipi di modifica che figurano nell'allegato del presente regolamento e, per ciascuna modifica proposta del piano strategico della PAC, contiene le informazioni seguenti:

a) i motivi che giustificano la modifica;

b) gli effetti previsti della modifica;

c) l'impatto della modifica sugli obiettivi e sugli indicatori;

d) l'impatto della modifica sul piano di finanziamento.

2. La domanda di modifica del piano della PAC può contenere una o più proposte di modifiche del piano strategico della PAC.

3. La domanda di modifica del piano strategico della PAC è trasmessa attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021» di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. Lo Stato membro codifica, separatamente per ciascuna modifica proposta, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di cui all'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nella sezione corrispondente del sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021».

4. Gli Stati membri possono presentare una sola domanda di modifica del piano strategico della PAC alla volta. Lo Stato membro può presentare una nuova domanda di modifica del piano strategico della PAC solo dopo che la precedente domanda è stata ritirata o dopo che la Commissione ha notificato allo Stato membro la sua decisione in merito alla precedente domanda di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.

5. Se uno Stato membro ritira una domanda di modifica del piano strategico della PAC, può presentare una nuova domanda di modifica solamente dopo che la Commissione ha preso atto del ritiro della precedente domanda attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021».

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche relative agli interventi nell'ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, di cui all'articolo 119, paragrafo 9, dello stesso regolamento, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Nella notifica figurano:

a) l'oggetto delle modifiche;

b) una giustificazione che confermi che la modifica non incide sugli obiettivi di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115;

c) la data di entrata in vigore della modifica nello Stato membro.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'esito della valutazione di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021». Se presenta una domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC a seguito della valutazione prevista da tale articolo, lo Stato membro fornisce, nell'ambito della motivazione di tale domanda di modifica, un riferimento alla notifica e una spiegazione circa il nesso tra l'esito della valutazione e le proposte di modifica del piano strategico della PAC.

Art. 3

Termini di presentazione delle domande di modifica del piano strategico della PAC

1. Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 119, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 è sospeso a decorrere dalla data in cui le osservazioni della Commissione sulla domanda di modifica sono state notificate allo Stato membro e fino alla data di presentazione, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati «SFC2021», di una nuova versione del piano strategico della PAC nella quale lo Stato membro ha tenuto conto di tutte le osservazioni della Commissione.

2. Le domande di modifica relative ai tipi di interventi di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2028.

3. Le domande di modifica relative ai tipi di interventi di cui al capo IV del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione entro il 30 settembre 2029.

4. Le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, e all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

Art. 4

Altri casi di domande di modifica del piano strategico della PAC

1. Le domande di modifica del piano strategico della PAC non sono incluse nel computo del numero massimo di domande di cui all'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 se riguardano i casi seguenti:

a) modifiche dovute a misure di emergenza necessarie per far fronte a calamità naturali, eventi catastrofici o eventi climatici avversi ufficialmente riconosciuti come tali dall'autorità pubblica nazionale competente, o modifiche dovute a un cambiamento significativo e repentino delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro;

b) modifiche necessarie a seguito di modifiche della legislazione dell'Unione diverse da quelle di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 o modifiche necessarie a seguito di decisioni degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;

c) modifiche a seguito di misure eccezionali adottate in virtù degli articoli 219, 220 o 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d) modifiche necessarie a seguito dell'introduzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o di loro modifiche;

e) modifiche dovute a un disimpegno automatico dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116; oppure f) modifiche relative agli interventi nell'ambito del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 di cui all'articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento.

2. La domanda di modifica del piano strategico della PAC nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), è presentata entro il 30 giugno di ogni anno civile.

3. Una domanda di modifica che combina modifiche nei casi di cui al paragrafo 1 con altre modifiche del piano strategico della PAC è inclusa nel computo del numero massimo di domande di modifica di cui all'articolo 119, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115.

(1)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(2)

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Tipi di modifica del piano strategico della PAC di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

1. revisione dei risultati previsti o fissazione/revisione dei coefficienti di riduzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

2. modifiche relative alla condizionalità di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115;

3. trasferimento legato alla degressività e ai limiti massimi di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

4. modifiche legate agli interventi in determinati settori di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115;

5. assegnazione di un importo da fornire a InvestEU di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) 2021/2115;

6. modifiche a seguito di un riesame delle decisioni di utilizzazione delle dotazioni per i pagamenti diretti per interventi in determinati settori, di cui all'articolo 88, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115;

7. trasferimenti in virtù della flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115;

8. modifiche relative ai tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;

9. aggiunta degli elementi mancanti di un piano strategico della PAC approvato, di cui all'articolo 118, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

10. modifiche relative agli interventi per lo sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115, diversi da quelli di cui all'articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento;

11. modifiche dovute alla revisione dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115;

12. modifiche relative agli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento;

13. modifiche relative a elementi dei piani strategici della PAC diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 12.