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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1280 DELLA COMMISSIONE, 21 maggio 2025

G.U.U.E. 27 giugno 2025, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 28 giugno 2025

Applicabile dal: 1° giugno 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 122, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione (2) stabilisce regole relative ai termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC. In particolare, l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento delegato fissa il termine per la presentazione delle richieste di modifica relative ai trasferimenti di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, e all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115. Tali domande devono essere presentate dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

2) Nell'attuale contesto di instabilità del settore agricolo dell'Unione, diversi Stati membri incontrano difficoltà a decidere già nei primi mesi del 2025 in merito alla necessità di rivedere le rispettive decisioni di trasferimento adottate nel 2022 a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dell'articolo 88, paragrafo 6, e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115. Si ritiene pertanto necessario concedere agli Stati membri più tempo per pianificare tali trasferimenti e posticipare quindi il termine del 31 maggio 2025 al 31 agosto 2025.

3) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2023/370.

4) Poiché il periodo di tempo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2023/370 sta per concludersi, in quanto scadrà il 31 maggio 2025, è della massima importanza stabilire quanto prima il nuovo termine per la presentazione delle richieste di modifica, in modo da consentire agli Stati membri di pianificarle e valutarle adeguatamente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

5) Considerando che il termine per la presentazione delle richieste di modifica scade il 31 maggio 2025, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° giugno 2025 per evitare l'instaurarsi di un vuoto giuridico tra il periodo di presentazione attuale e quello modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2023/370 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile (GU L 51 del 20.2.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/370/oj).

Art. 1

All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/370, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le domande di modifica relative ai trasferimenti di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, e all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 sono presentate alla Commissione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 agosto 2025.».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN