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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2022

G.U.R.I. 22 maggio 2023, n. 118

Assegnazione alla Regione Veneto di quota parte delle risorse accantonate dalla delibera CIPE n. 51/2019.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera b) della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999 recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalità e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanità, a integrazione dell'Accordo Stato-regioni del 19 dicembre 2002;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonchè le leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 48823 dicembre 2000, n. 38828 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 28924 dicembre 2003, n. 35030 dicembre 2004, n. 31123 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 29624 dicembre 2007, n. 24422 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 19113 dicembre 2010, n. 22012 novembre 2011, n. 18324 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 14723 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145 e 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178 e 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020) concernente il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che prevede l'accantonamento di una riserva pari ad euro 635.000.000,00 da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la nota prot. GAB n. 3821 del 2 marzo 2022 (acquisita al prot. DGPROGS n. 5128/2022) con cui l'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, nel trasmettere la richiesta del 24 gennaio 2022 dell'associazione «La miglior vita possibile» per la realizzazione del Centro regionale per le cure palliative pediatriche - Hospice pediatrico presso l'Azienda ospedaliera di Padova, ha richiesto «di effettuare l'istruttoria di competenza relativamente al progetto dell'Azienda ospedaliera di Padova» al fine della sottoposizione al Ministro delle ipotesi di finanziamento, eventualmente utilizzando la quota residua di riserva per interventi urgenti del programma di investimento di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988 (delibera CIPE n. 51/2019);

Vista la nota prot. n. 494382 del 24 ottobre 2022 (acquisita al prot. DGPROGS n. 21441/2022) con cui la Regione Veneto ha trasmesso la documentazione tecnica ed economica, comprensiva del quadro economico per la realizzazione dell'intervento denominato «Nuovo hospice pediatrico - Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche della Regione Veneto - Azienda ospedale-Università di Padova», per un costo complessivo di 9.470.000,00 euro, di cui 8.996.000,00 euro da finanziarsi con le risorse a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti del Ministro della delibera CIPE n. 51/2019 e 474.000,00 euro con risorse del bilancio regionale;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla citata deliberazione CIPE n. 51/2019 sono state destinate da disposizioni normative risorse pari a 484.512.693,48 euro, determinando conseguentemente un residuo di 150.487.306,52 euro;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (rep. atti 268/CSR);

Decreta:

Art. 1

1. A valere sul programma di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione CIPE 24 luglio 2019, n. 51, è assegnata alla Regione Veneto la somma pari a 8.996.000,00 euro, per la realizzazione dell'intervento denominato «Nuovo hospice pediatrico - Centro di riferimento regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche della Regione Veneto - Azienda ospedale-Università di Padova».

Art. 2

1. La Regione Veneto potrà procedere con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1 secondo le modalità previste nell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 concernente «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità» a integrazione dell'accordo del 19 dicembre 2002.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 452