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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/739 DELLA COMMISSIONE, 13 maggio 2022

G.U.U.E. 16 maggio 2022, n. L 137

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di pollame e di un contingente tariffario per l'esportazione di latte in polvere nella Repubblica dominicana.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 maggio 2022

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, apre contingenti tariffari di importazione e di esportazione di prodotti agricoli specifici e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

2) L'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 apre un contingente tariffario per le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere originario dell'Unione. Il contingente è aperto per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

3) Attualmente questo contingente di esportazione comprende 13 codici NC. Di conseguenza, per agevolare tali esportazioni di latte in polvere verso la Repubblica dominicana il titolo di esportazione dovrebbe essere valido per tutti i prodotti dei codici NC compresi in tale contingente, indipendentemente dai codici NC esplicitamente menzionati nella domanda.

4) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli.

5) L'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dispone che, per i gruppi di contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290, il quantitativo di riferimento sia calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell'Unione che rientrano in ciascuno dei numeri d'ordine del gruppo.

6) Nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i periodi contingentali per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4211 e 09.4212 sono suddivisi in sottoperiodi, mentre i periodi contingentali per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4213 e 09.4290 non lo sono, il che rende particolarmente complesso il calcolo del quantitativo di riferimento.

7) Per semplificare il suddetto calcolo è opportuno suddividere i periodi contingentali per i numeri d'ordine 09.4213 e 09.4290 negli stessi sottoperiodi stabiliti per i numeri d'ordine 09.4211 e 09.4212.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) all'articolo 56, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la sezione 20 indica:

"Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Contingente tariffario dal 1° luglio 20... al 30 giugno 20... per il latte in polvere secondo l'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

Il titolo di esportazione è valido per qualsiasi prodotto dei codici NC di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761."».

2) L'allegato XII è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai periodi contingentali che cominciano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

1) la tabella relativa al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4213 è così modificata:

a) la riga «Sottoperiodi contingentali» è sostituita dalla seguente:

«Sottoperiodi contingentali

Dal 1° luglio al 30 settembre

Dal 1° ottobre al 31 dicembre

Dal 1° gennaio al 31 marzo

Dal 1° aprile al 30 giugno»

.

b) la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

368 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre

30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno»

.

2) la tabella relativa al contingente tariffario con numero d'ordine 09.4290 è così modificata:

a) la riga «Sottoperiodi contingentali» è sostituita dalla seguente:

«Sottoperiodi contingentali

Dal 1° luglio al 30 settembre

Dal 1° ottobre al 31 dicembre

Dal 1° gennaio al 31 marzo

Dal 1° aprile al 30 giugno»

.

b) la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

456 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre

30 % per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno»

.