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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/959 DELLA COMMISSIONE, 16 giugno 2022

G.U.U.E. 21 giugno 2022, n. L 165

Regolamento che modifica l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di determinati frutti di Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch e Punica granatum L..

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 24 giugno 2022

Applicabile dal: 14 luglio 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) L'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 mira a impedire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi da quarantena nel territorio dell'Unione stabilendo, nell'allegato VII, prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti.

2) L'organismo nocivo Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) («organismo nocivo specificato») è elencato nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione di cui non è nota la presenza nell'Unione. Esso figura inoltre nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3). L'organismo nocivo specificato è polifago ed è stato intercettato su diverse piante ospiti durante i controlli di frontiera nel territorio dell'Unione.

3) Esistono prescrizioni specifiche per l'importazione dei frutti di Capsicum (L.), Citrus L., eccetto Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle e Citrus limon (L.) Osbeck, e dei frutti di Prunus persica (L.) Batsch e di Punica granatum L. intese a proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato (4). Citrus L. è una categoria che comprende i frutti di Citrus sinensis Pers.

4) In base alle prescrizioni per l'importazione esistenti, prima degli scambi devono essere comunicate informazioni sull'indennità del paese e sull'indennità della zona dall'organismo nocivo specificato, come pure sull'uso di un approccio sistemico e di qualsiasi trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali dell'efficacia di tali prescrizioni. Dette informazioni dovrebbero consentire di valutare più agevolmente l'efficacia delle prescrizioni particolari attuali. Tale efficacia dovrebbe essere misurata in funzione del numero di casi di non conformità dovuti all'organismo nocivo specificato sulle merci ospiti importate.

5) Poiché durante i controlli di frontiera nel territorio dell'Unione continuano a essere rilevati casi di non conformità delle partite alle prescrizioni specifiche per l'importazione dovuti alla presenza dell'organismo nocivo specificato sulle merci ospiti, è giustificato modificare le prescrizioni particolari di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Nello specifico, le prescrizioni particolari relative all'indennità del luogo di produzione nonché all'uso di trattamenti successivi alla raccolta e di un approccio sistemico dovrebbero essere modificate in modo da offrire migliori garanzie di indennità dall'organismo nocivo per le merci frutticole oggetto di scambi.

6) La modifica delle prescrizioni particolari si basa sulle informazioni scientifiche e tecniche contenute nell'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»), sulle valutazioni dei rischi delle merci effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare per i frutti di Citrus spp. importati da Israele (5) e dal Sud Africa (6), sulla letteratura scientifica pertinente e sulle osservazioni ricevute da paesi terzi a seguito di una consultazione nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie).

7) Al fine di garantire la sicurezza fitosanitaria e la tracciabilità, è opportuno assicurare l'approvazione degli impianti, prescrizioni per gli impianti di trattamento, il controllo, l'audit, procedure per la documentazione e la registrazione dei dati relativi al trattamento applicato.

8) Attualmente le prescrizioni di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per i frutti di Citrus L. sono applicabili anche a Citrus sinensis Pers. Sulla base dei dati relativi ai casi di non conformità dovuti alla presenza dell'organismo nocivo specificato sui frutti di Citrus, i frutti di Citrus sinensis Pers. dovrebbero essere oggetto di prescrizioni distinte, e non delle stesse prescrizioni applicabili agli altri frutti di Citrus L. Ciò è importante al fine di garantire meglio la loro indennità dall'organismo nocivo specificato. Tali prescrizioni dovrebbero includere un approccio sistemico che preveda un regime specifico di trattamento a freddo, eventualmente accompagnato da una fase di preraffreddamento, al fine di garantire l'indennità dall'organismo nocivo con la massima probabilità possibile.

9) Per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi all'approccio sistemico, per quanto riguarda Citrus sinensis Pers. è opportuno prevedere, come prescrizione alternativa e temporanea fino al 31 dicembre 2022, un approccio sistemico che comprenda una fase di preraffreddamento della polpa del frutto a 5 °C, seguita da un trattamento a freddo per almeno 25 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e + 2 °C.

10) Nel caso di Citrus sinensis Pers., quando il trattamento a freddo è applicato durante il trasporto dei frutti in questione, i dati relativi all'applicazione di tale trattamento dovrebbero essere conservati e messi a disposizione su richiesta.

11) E' opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi quanto prima affinché le prescrizioni rafforzate, che aumentano la protezione dell'Unione da tale organismo nocivo, siano attuate nel più breve tempo possibile, al fine di tenere conto delle partite dei frutti specificati in viaggio verso l'Unione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell'11.10.2019).

(4)

«Pest risk analysis for Thaumatotibia leucotreta» (2013), EPPO, Parigi. https://pra.eppo.int/pra/9305d7ed-2788-46dc-882d-b4641fa24fff.

(5)

Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per i frutti di Citrus L. provenienti da Israele in relazione a Thaumatotibia leucotreta secondo un approccio sistemico. EFSA Journal 2021;19(3):6427, 36 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6427.

(6)

Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per i frutti di Citrus L. provenienti dal sud Africa in relazione a Thaumatotibia leucotreta secondo un approccio sistemico. EFSA Journal;19(8):6799, 63 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6799.

Art. 1

L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN