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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 13 ottobre 2022, n. 38

- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 12 ottobre 2023, n. 239

Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1 febbraio 202225262729 e 30 del 30 giugno 2022.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, e successivamente prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2020 e 10 febbraio 2022, che adotta il presente atto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 [N.d.R. recte: decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189], convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021, n. 108];

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo Covid);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (nel seguito Quadro temporaneo Ucraina);

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare" nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza(PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di "Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108 [N.d.R. recte: legge 29 luglio 2021 n. 108]";

Preso atto che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto milestone del 31 dicembre 2021;

Considerato che l'art. 9, primo comma, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, prevede che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente";

Vista l'ordinanza n. 16 del 1 febbraio 2022, recante "Correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 12345121314 del PNC sisma", registrata dalla Corte dei Conti in data 1 febbraio 2022 al numero 195;

Considerato che con la suddetta Ordinanza, tra gli altri, veniva approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con il GSE ai fini dell'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sub misura A2, linee d'intervento 3 e 4;

Che il GSE ha comunicato alla struttura commissariale la necessità di apportare alcune revisioni al testo così come approvato, in ragione della necessità di rendere maggiormente coerente le previsioni della Convenzione con la natura delle attività che il GSE svolge e svolgerà effettivamente;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, approvando il nuovo testo della Convenzione da stipularsi con il GSE di cui all'allegato sub 1);

Vista l'ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto "Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B1 "Sostegno agli investimenti", misura B1.3 "Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", linea di intervento B1.3.a "Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l'attrazione e il rientro di imprenditori", linea di intervento B1.3.b "Interventi per l'innovazione diffusa" e linea di intervento B1.3.c "Interventi per l'avvio, il riavvio e il consolidamento di attività economiche e per il rientro di quelle temporaneamente delocalizzate" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022 con il n. 1799;

Vista l'ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022, "Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", misura B3.1 "Costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree agro-silvo-pastorali"; del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2022 con il n. 1796;

Vista l'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, "Approvazione bando relativo all'attuazione della misura B "Rilancio economico e sociale" sub misura 3 "Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie", linea 2 "Realizzazione di piattaforme di trasformazione tecnologica", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022 con il n. 1802;

Vista l'ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022, "Approvazione dei bandi relativi all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", misure B2.1 "Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici" e B2.3 "Interventi per l'inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 15 luglio 2022 con il n. 1801;

Vista l'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, "Approvazione del bando relativo all'attuazione della macro-misura B "Rilancio economico sociale", sub misura B2 "Turismo, cultura, sport e inclusione", linea di intervento B2.2 "Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del territorio" del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza", registrata dalla Corte dei Conti in data 14 luglio 2022 con il n. 1795;

Visto l'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visti, in particolare, gli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 3 e 4, del suindicato decreto legislativo;

Visto l'art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Atteso che le verifiche previste dalla normativa suindicata sono le medesime verifiche che i soggetti gestori dei bandi approvati con le ordinanze suelencate dovranno effettuare in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai fini della concessione dei benefici economici previsti dai bandi;

Ritenuto opportuno prevedere la facoltà che la concessione del beneficio economico possa essere rilasciata sotto condizione risolutiva espressa dell'esito delle verifiche positive dei controlli su quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di concessione;

Acquisita l'intesa in data 12 ottobre 2022 nella Cabina di coordinamento integrata, del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Consigliere Carlo Presenti, e dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1

Correzioni all'ordinanza n. 16 del 1 febbraio 2022

1. Lo schema di Convenzione allegato all'ordinanza n. 16 del 1 febbraio 2022 è sostituito dallo schema di Convenzione allegato alla presente ordinanza (All. sub 1).

2. All'art. 4, comma 1, del bando approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, le parole "Entro il 31/10/2022" sono sostituite dalle parole "Entro il 20/11/2022".

Art. 2

Modifiche alle ordinanze nn. 25262729 e 30

1. Con riferimento agli interventi previsti dai bandi di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, dal bando di cui all'ordinanza n. 26 del 30 giugno 2022, dal bando di cui all'Allegato 1 all'ordinanza n. 27 del 30 giugno 2022, dai bandi di cui agli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 e dal bando di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 30 del 30 giugno 2022, per consentire l'assunzione degli impegni di spesa giuridicamente vincolanti nel rispetto del termine del 31 dicembre 2022 imposto dalle scadenze dei regimi di aiuto, autorizzati con decisione della Commissione europea C(2022)5732 del 3/08/2022, e delle milestone stabilite con decreto del 15 luglio 2021 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, le concessioni di finanziamento sono approvate, se necessario, sotto condizione risolutiva in merito all'esito delle verifiche richieste sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e delle altre verifiche previste nei bandi, ivi comprese quelle relative agli adempimenti richiesti al beneficiario.

2. Le verifiche relative alle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono effettuate secondo le previsioni dell'art. 3 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

3. Le ulteriori verifiche e gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere compiuti entro il 30 marzo 2023, salvo proroga motivata richiesta dal beneficiario per non oltre 60 giorni, fermo restando il termine di ultimazione dell'intervento. Nelle more dell'effettuazione delle verifiche e degli adempimenti non può essere effettuato alcun trasferimento finanziario al beneficiario.

4. In caso di esito positivo delle verifiche e degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è avviato il procedimento per la revoca immediata della relativa concessione.

Art. 3

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi unitari del Fondo complementare del PNRR, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle 5 regioni Abruzzo, Lazio, marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura tecnica di missione.

Il Commissario straordinario

GIOVANNI LEGNINI