
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
CIRCOLARE 7 dicembre 2022, n. 42
Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. (1)
Testo con annotazioni alla data 7 aprile 2024
Si veda, in tema, la C.M. Economia e Finanze 7 aprile 2023, n. 15.
N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale
ROMA
A Tutti i Ministeri
ROMA
e, p. c.:
Al Presidente della Sezione controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA
Ai Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI
In riferimento agli enti ed organismi pubblici vigilati da codeste Amministrazioni, nel corso del 2022 non si rilevano novità di rilevante impatto in termini di ulteriori adempimenti da rispettare per la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2023, ad eccezione di quanto di seguito specificato nella presente circolare.
Pertanto, il bilancio di previsione 2023 dovrà essere predisposto tenendo conto del quadro normativo vigente, ribadendo la necessità che i predetti enti ed organismi adottino, sia in fase previsionale che gestionale, comportamenti volti ad assicurare una proficua gestione delle risorse pubbliche ed il contenimento della spesa considerando, in particolare, il rispetto delle indicazioni di seguito fornite.
Va segnalato, altresì, che qualora il quadro normativo dovesse subire variazioni in forza delle previsioni contenute nella legge di bilancio 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025), si provvederà, con successiva circolare, a fornire ulteriori istruzioni e, in tale contesto - in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questo Dicastero dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sarà aggiornata anche la scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti.
E' utile ribadire che, per le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2023 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Relativamente alle Istituzioni scolastiche e alle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica quali unità locali, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, si rappresenta che saranno gli stessi Ministeri vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, dandone comunicazione a questa Amministrazione. Per quanto concerne, invece, gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, di cui all'art. 33 commi 2 e 3 del D.P.C.M. n. 169/2019 - per i quali valgono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 804, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - si richiama il contenuto già fornito con circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019, ribadendo la necessità che il suddetto Ministero della cultura dia puntuali indicazioni affinché i predetti organismi adottino, sia in fase previsionale che gestionale, comportamenti coerenti con la finalità di assicurare il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle non direttamente correlate alla realizzazione della "mission" istituzionale, operando comunque un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.
Riguardo all'ambito di applicazione soggettivo di talune norme, si ribadisce che qualora la normativa di riferimento faccia espresso rinvio alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), si dovrà tenere conto dell'elenco pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2022.
Pertanto, le amministrazioni pubbliche che, per la prima volta, vengono ricomprese nel citato elenco sono chiamate a concorrere direttamente al contenimento della spesa pubblica, mediante una puntuale applicazione delle relative disposizioni vigenti in materia.
Ciò posto, nel richiamare le disposizioni in vigore e le indicazioni in precedenza diramate con apposite circolari, si rende opportuno fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, al fine di orientare gli enti ed organismi pubblici destinatari della presente circolare verso la corretta interpretazione e l'uniforme attuazione delle stesse.
Al fine di facilitarne la consultazione, la circolare viene ancora articolata in schede tematiche (dalla lettera A alla lettera C), che costituiscono parte integrante della stessa.
Si segnalano, in particolare, la scheda tematica A, relativa alle misure di contenimento della spesa, con cui si forniscono indicazioni in merito alla determinazione del limite di spesa per acquisto di beni e servizi. Inoltre, sono state predisposte la scheda tematica B, contenente gli aggiornamenti relativi al trattamento economico del personale, e la scheda tematica C in tema di società partecipate, concernente talune indicazioni inerenti al cd. "divieto di soccorso finanziario", in ragione dei conseguenti riflessi sulla finanza pubblica ascrivibili al mancato rispetto di tale precetto.
Per una puntuale acquisizione di notizie circa le vigenti misure di contenimento, si fa rinvio a quanto rappresentato nell'allegato quadro sinottico (Allegato 1).
Appare utile evidenziare, infine, che la rispondenza delle impostazioni previsionali alle predette indicazioni costituirà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, tenuto conto anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.
Con riferimento alle attività svolte dai citati Collegi, si richiama l'attenzione sul fatto che, com'è noto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", è stata determinata la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e, pertanto, allo stato attuale, non risultano più prorogate le disposizioni [1] che hanno consentito, per tutta la durata dello stato di emergenza, lo svolgimento delle sedute degli organi in videoconferenza anche ove tale modalità non fosse prevista negli atti regolamentari interni.
Inoltre, si segnala la necessità di portare a conoscenza dei suindicati Collegi che la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato ha diramato la nota prot. n. 37312 del 21 luglio 2022, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i Ministeri, avente ad oggetto "Assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità degli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f-bis) e fter), della legge 14 gennaio 1994, n. 20", con la quale ha segnalato una "non sistematica trasmissione" degli atti e dei contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli atti e contratti concernenti studi e consulenze, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad opera di agenzie ed enti pubblici non economici appartenenti al settore pubblico statale, rammentando che l'esclusione dal controllo in argomento sussiste esclusivamente per gli atti adottati e i contratti stipulati dalle regioni, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali [2], dagli enti pubblici di ricerca [3] e dalle Università statali [4]. Si ritiene, pertanto, opportuno ricordare alle agenzie e agli enti pubblici non economici vigilati da codeste Amministrazioni la necessità di trasmettere alla Corte dei Conti, per il dovuto controllo preventivo di legittimità, gli atti e i contratti riconducibili alle lettere fbis) e f-ter) dell'art. 3 della legge n. 20/1994, invitando i rispettivi Collegi dei revisori o sindacali a vigilare sulla corretta attuazione della disciplina recata dalla citata disposizione.
Si rende noto, altresì, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2022, n. 222, il nuovo DPCM 23 agosto 2022, n. 143, recante il "Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici".
Al riguardo, appare utile segnalare che il citato DPCM, all'articolo 4, comma 6, prevede che "Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 [criteri di classificazione degli enti per la definizione dei compensi] e 6 [Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri e alla copertura finanziaria della relativa spesa]".
Inoltre, il medesimo articolo 4, al successivo comma 8 stabilisce che "Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3".
Nel rinviare alle ulteriori precisazioni che verranno diramate in merito con successive circolari, preme qui richiamare l'attenzione dei Collegi di revisione e sindacali sul rispetto delle suddette disposizioni. Si rammenta, in proposito, che i compensi erogati a favore degli organi di amministrazione e controllo rientrano nella categoria di spesa per acquisto di servizi del Piano dei conti integrato e della voce B7 del conto economico e, pertanto, i relativi oneri sono inclusi nella determinazione del limite di spesa fissato dall'articolo 1, commi 591-592, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Da ultimo, relativamente agli adempimenti da rispettare, va ricordato che, qualora vengano effettuate operazioni in partenariato pubblico privato, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), tramite accesso al Nuovo Portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato messo a disposizione dalla stessa RGS in collaborazione con il DIPE (https://ppp.rgs.mef.gov.it/), le informazioni e i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), in ossequio a quanto previsto dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché dall'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei Collegi di revisione e sindacali vigileranno sulla corretta applicazione, da parte degli enti, delle direttive fornite, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.
La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli enti ed organismi di rispettiva competenza osservino gli indirizzi impartiti, finalizzati al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Ragioniere Generale dello Stato
BIAGIO MAZZOTTA
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[1] Art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e altre norme emergenziali recate da Ordinanze e D.P.C.M. recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[2] Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo preventivo di legittimità, Delibera n. 20 del 25 novembre 2009
[3] Art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante norme di semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
[4] Art. 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)