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N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento della funzione pubblica e del personale.

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

SERVIZIO 9 - TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

CIRCOLARE 16 settembre 2022, Prot. n. 92210

Individuazione dei procedimenti per i quali si prevedono termini superiori ai 30 gg. che presentano criticità nel rispetto dei tempi di conclusione con indicazione degli eventuali interventi per risolverle o limitarle e per semplificarli.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Dipartimento della funzione pubblica e del personale.

Al Segretario Generale

Al Ragioniere Generale

All'Avvocato Generale

Ai Dirigenti Generali

Ai Dirigenti preposti agli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori

Ai Dirigenti preposti agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione

Ai Dirigenti preposti agli Uffici speciali

Al Dirigente dell'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Le lungaggini burocratiche incidono negativamente sul tessuto produttivo. Ogni ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi grava sulle imprese, su tutti gli attori del ciclo produttivo, sui cittadini.

Sono tante le ricadute negative su imprese e cittadini dei procedimenti amministrativi che ritardano la loro conclusione pregiudicando o limitando il perseguimento dell'interesse pubblico cui mira il provvedimento: si valuti, ad esempio, il tardivo inizio di un'attività economica o di un servizio pubblico, oppure la tardiva erogazione di una sovvenzione a un'impresa che nel frattempo abbia abbandonato l'iniziativa o che, peggio, sia fallita.

Dagli esempi risalta il motivo per il quale la necessità di una tempestiva conclusione dei procedimenti sia particolarmente avvertita in periodi di emergenze o disagi economici.

Si comprende, pertanto, perché il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, la misurazione dei tempi effettivi e la loro durata massima vengano correlati ai livelli essenziali delle prestazioni sulla cui determinazione, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, lo Stato si riserva la potestà legislativa esclusiva affinché siano garantiti in modo uniforme su tutto il suo territorio. Si legge infatti all'art. 29, comma 2-bis, della l. n. 241/1990: "Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

Nella Regione Siciliana la l.r. n. 7/2019 detta la disciplina generale sui procedimenti amministrativi e sulla funzionalità dell'azione amministrativa assumendo tra i principi su cui quest'ultima s'impronta l'efficienza, che postula il raggiungimento di un risultato con il minore dispendio di risorse. Tra le risorse quella del tempo, il cui impiego si vuole limitare attraverso l'adozione di misure di razionalizzazione e di semplificazione.

Da qui la volontà del legislatore siciliano di prevedere una disciplina sui tempi di conclusione dei procedimenti più stringente rispetto a quella dello Stato.

Se, infatti, sia per la legge nazionale che regionale il termine ordinario di conclusione dei procedimenti è di trenta giorni, riguardo a quelli più complessi, per la l.r. n. 7/2019 nella fattispecie di cui al comma 3 non si possono superare i 60 giorni (contro i 90 giorni della l. n. 241/1990), nella fattispecie di cui al comma 4 i 150 giorni (contro i 180 giorni della l. n. 241/1990).

La l.r. n. 7/2019, a garanzia degli interessi dei cittadini e delle imprese, inoltre prescrive all'art. 2, comma 5, di rendere pubblici i tempi di conclusione dei procedimenti "con mezzi idonei e in ogni caso...attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni" e, all'art. 2, comma 9, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui rivolgersi in caso di vano decorso dei termini.

Quanto al legislatore regionale stia a cuore la celere conclusione dei procedimenti è dimostrato, tra l'altro, dall'avere previsto all'art. 8 della l.r. n. 7/2019 una responsabilità non solo amministrativo-contabile e disciplinare (come nella l. n. 241/1990) ma anche dirigenziale nel caso non sia emanato o sia ritardato il provvedimento conclusivo del procedimento con riflessi sull'attribuzione dell'indennità di risultato e, accanto a essa, quella per danno d'immagine dell'amministrazione.

Peraltro, a potenziare tramite idonee misure organizzative l'effettivo rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, l'art. 8, comma 4, della l.r. n. 7/2019 dispone che "il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni" e il successivo comma 5 della medesima legge prescrive che "il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture competenti".

Al di là delle prescrizioni normative che lo connota come un obbligo da osservare, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti costituisce un dovere legato all'etica comportamentale di chi lavora nella pubblica amministrazione e un indice di non vulnerabilità da eventi corruttivi di un ente pubblico.

Sotto questi profili, si evidenzia che esso è richiamato nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2000 (art. 3, comma 4 e art. 11, comma 1), nel Codice antimafia e anticorruzione nella pubblica amministrazione, detto Codice Vigna (art 16, comma 2), e che, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della l. n. 190/2012, "Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie" e "i risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione".

La tempestiva conclusione dei procedimenti assume particolare rilievo anche nella pianificazione delle attività amministrative della Regione.

Nella direttiva presidenziale "indirizzi per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022" prot. n. 6376/Gab del 24-3-2022 è infatti confermato, come negli anni precedenti, l'obbligatorio inserimento in tutte le direttive rivolte ai Dirigenti generali di un obiettivo operativo finalizzato al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi e dei pagamenti delle fatture commerciali.

Il tema della puntuale conclusione dei procedimenti entro termini definiti è centrale nelle recenti riforme volte a semplificare l'azione amministrativa.

Introdotto dal d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto "Semplificazioni") convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020, il comma 4 bis dell'art. 2 della l. n. 241/1990 prescrive alle pubbliche amministrazioni di misurare e pubblicare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, confrontandoli con i termini massimi previsti. Al contempo la norma rinvia a un Dpcm, di cui si attende l'adozione, per la definizione delle modalità e dei criteri di misurazione.

Obiettivo della misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti è quello di fornire alle amministrazioni uno strumento per rilevare il grado di complessità delle procedure amministrative e le eventuali difficoltà nella loro gestione al fine di adottare idonee misure correttive, come è evidenziato nell'Agenda per la semplificazione 2020-2026 (par. 2.3.).

Tenuto conto dell'assoluta importanza del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e dell'esigenza di una misurazione dei tempi quanto più rispondenti a quelli effettivi pur nelle more del citato Dpcm, si chiede ai destinatari della presente, in continuità con altre iniziative già promosse [1], di fornire al Servizio 9 di questo Dipartimento, competente in materia, un elenco dei procedimenti per i quali si prevedono termini di conclusione superiori a 30 giorni che presentano criticità rispetto ai tempi previsti, in primo luogo di quelli che hanno un maggiore impatto con cittadini e imprese diversi dei quali connessi all'attuazione del Pnrr e inclusi nel relativo Piano territoriale.

Per ogni procedimento devono essere specificati i giorni di ritardo rispetto al termine di conclusione previsto e la relativa motivazione - congrua e non generica -, nonché le misure adottate e/o programmate per eliminare le criticità, compilando il prospetto che si allega, accompagnato, se si ritiene, da una relazione.

Si è certi di un puntuale riscontro, all'indirizzo trasparenzasemplificazione.fp@regione.sicilia.it, entro e non oltre 15 giorni.

Il Dirigente Generale

C. MADONIA

Il Dirigente del Servizio

A. CANGEMI

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[1] Vedasi nota dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 42702 dell'11 maggio 2020.