
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3093 DELLA COMMISSIONE, 13 ottobre 2022
G.U.U.E. 10 dicembre 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 dicembre 2024
Applicabile dal: 9 aprile 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) L'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche per il Mar Baltico.
2) La Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Finlandia e la Svezia (gli «Stati membri interessati») hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 26 ottobre 2021 gli Stati membri interessati hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, in cui hanno proposto l'adozione di un atto delegato per aggiungere nuovi dispositivi di selettività all'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241. A seguito di una consultazione aperta dei portatori di interessi sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/3094 (3) (4), il gruppo BALTFISH ha rivisto la sua raccomandazione comune chiedendo l'inserimento di una clausola di revisione e la proroga dell'applicazione differita del presente regolamento da 90 a 120 giorni dopo la sua pubblicazione
3) La raccomandazione comune propone misure tecniche specifiche per proteggere gli stock di merluzzo bianco del Baltico, che secondo la valutazione annuale del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM») (5), (6) sono fortemente depauperati, e comprende una deroga alle dimensioni di maglia attualmente consentite. Alle sottodivisioni CIEM 22-26 per la pesca demersale, quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco dovrebbero quindi applicarsi solo le dimensioni di maglia proposte nel presente regolamento.
4) Gli Stati membri interessati hanno convenuto che, quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco, è necessario ridurre di almeno il 55 % le catture accidentali di merluzzo bianco durante la pesca di pesce piatto nella principale zona di distribuzione del merluzzo bianco del Baltico (sottodivisioni CIEM 22-26), al fine di evitare un ulteriore deterioramento di tali stock.
5) Per le sottodivisioni CIEM da 22 a 26 la raccomandazione comune suggerisce l'utilizzo di un dispositivo di selezione «Roofless» da aggiungere agli attrezzi di riferimento, a un sacco T90 modificato (avente una dimensione di maglia di almeno 125 mm e bordi rinforzati con ralinghe) o a un sacco a maglie quadrate (costituito da due pannelli e avente una dimensione di maglia minima di almeno 125 mm).
6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato il dispositivo «Roofless» nel novembre 2021 e ha concluso (7) che l'efficacia di riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco è superiore al 75 % quando il dispositivo «Roofless» è associato al sacco T90 modificato o al sacco a maglie quadrate. Se utilizzato in combinazione con gli attrezzi di riferimento, l'efficacia di riduzione delle catture è superiore al 70 %. Secondo lo CSTEP, il dispositivo «Roofless» permette alla maggior parte dei merluzzi bianchi di uscire dalla rete, indipendentemente dalle loro dimensioni. In considerazione delle prove relative allo stato dello stock, la riduzione della mortalità degli esemplari di merluzzo bianco è fondamentale per favorirne la ricostituzione.
7) Per le sottodivisioni CIEM da 24 a 26 la raccomandazione comune propone, oltre alle combinazioni di attrezzi e dispositivi di cui sopra, la possibilità di utilizzare, da solo, il sacco T90 modificato. Lo CSTEP ha concluso che, per ottimizzare i risultati, il sacco T90 modificato dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il dispositivo di selezione «Roofless». Tuttavia, anche usato da solo, il sacco T90 modificato riduce in media del 56 % le catture accidentali di merluzzo bianco.
8) Per quanto concerne il sacco a maglie quadrate, la raccomandazione comune non ne propone l'uso senza il dispositivo «Roofless» in quanto l'obiettivo richiesto di riduzione delle catture accessorie di almeno il 55 % non è mai soddisfatto.
9) In linea generale, lo CSTEP ha concluso che gli attrezzi e le combinazioni proposti nella raccomandazione comune sono almeno equivalenti, in termini di modelli di sfruttamento, agli attrezzi di riferimento e che le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione saranno ridotte rispetto a quelle realizzate con gli attrezzi di riferimento, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241. E' pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1241 per includervi tali attrezzi e combinazioni.
10) Lo CSTEP ha inoltre affermato che l'obiettivo quantitativo proposto di riduzione delle catture accessorie del 55 % è legato alla struttura dimensionale delle popolazioni di merluzzo bianco e potrebbe necessitare di ulteriori adeguamenti. La raccomandazione comune ha proposto una revisione annuale delle misure a partire dal terzo anno di applicazione delle medesime al fine di valutare se i parametri di selettività siano adatti allo scopo. Per facilitare la raccolta dei dati al riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le catture effettuate con tali attrezzi siano registrate separatamente.
11) Il presente regolamento è integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3094 che stabilisce le specifiche tecniche dettagliate dei dispositivi selettivi volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel Mar Baltico.
12) Al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per dotare i pescherecci dei nuovi dispositivi di selettività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi 120 giorni dopo la sua pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 25.7.2019.
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3094 della Commissione, del 27 novembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti determinati dispositivi di selettività volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel Mar Baltico di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/3094, 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj)
Dispositivi selettivi per la pesca nel Mar Baltico (nuove norme dettagliate) (europa.eu).
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.24-32.pdf.
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.22-24.pdf.
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92.
L'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
All'allegato VIII, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 è aggiunto il punto 1.3 seguente:
«1.3. Misure specifiche per le attività di pesca demersale quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco 1.3.1.
In deroga al punto 1.1 e alla prima voce della tabella di cui al punto 1.2, fatta eccezione per la nota 1, nelle sottodivisioni CIEM 22-26 si applicano le misure specifiche seguenti quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco e quando in tali sottodivisioni non sono vietate altre attività di pesca:
1.3.1.1. nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 26 le navi che pescano con reti a strascico utilizzano:
i) un dispositivo di selezione "Roofless" in combinazione con le specifiche relative agli attrezzi di cui al punto 1.1, qualsiasi nuovo attrezzo approvato dalla Commissione e conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento, oppure
ii) un sacco T90 modificato aumentando la dimensione minima delle maglie, che è di almeno 125 mm, e rinforzando i bordi con ralinghe (sacco T90 modificato), in combinazione con un dispositivo di selezione "Roofless", oppure
iii) un sacco a maglie quadrate costituito da due pannelli dello stesso materiale della finestra di fuga del sacco Bacoma di cui al punto 1.1 e avente una dimensione minima di maglia di almeno 125 mm, in combinazione con un dispositivo di selezione "Roofless".
Le specifiche tecniche dei dispositivi di selezione di cui sopra sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3094 (*1)della Commissione.
1.3.1.2. Oltre alle configurazioni di attrezzi di cui al punto 1.3.1.1, nelle sottodivisioni CIEM da 24 a 26 le navi che pescano con reti a strascico possono anche utilizzare il sacco T90 modificato di cui al punto 1.3.1.1, sottopunto ii), senza il dispositivo di selezione "Roofless".
1.3.2. Quando utilizzano le configurazioni di attrezzi di cui al punto 1.3.1, i comandanti dei pescherecci dell'Unione compilano una pagina distinta nel giornale di pesca cartaceo o riportano le catture nel giornale di pesca elettronico separatamente dalle catture effettuate con altre configurazioni di attrezzi, registrando la configurazione di attrezzi utilizzata.
1.3.3. Ogni Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1 o aprile di ogni anno, i dati e le informazioni scientifiche pertinenti, compresi i quantitativi di merluzzo bianco risultanti dalla pesca effettuata con le configurazioni di attrezzi di cui al punto 1.3.1, suddivisi per zone interessate. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta i dati entro il 1° agosto di ogni anno corrispondente, a decorrere dal terzo anno di applicazione delle misure.
1.3.4. A decorrere dal terzo anno di applicazione delle misure, la Commissione valuta annualmente se la potenziale modifica della lunghezza degli esemplari di merluzzo bianco che costituiscono lo stock incida sull'efficacia di riduzione delle catture accessorie con gli attrezzi alternativi di cui al punto 1.3.1.
1.3.5. Sulla base di informazioni scientifiche, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono in qualsiasi momento concordare una raccomandazione comune a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in cui si chieda alla Commissione di modificare le misure di cui ai punti da 1.3.1 a 1.3.4.
_____________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3094 della Commissione, del 27 novembre 2024, che stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti determinati dispositivi di selettività volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel Mar Baltico di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/3094, 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3094/oj).» "