
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 26, comma 1, lett. d), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, a decorrere dal 1 agosto 2024.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
DECRETO 2 gennaio 2023, n. 29
- Allegato al Comunicato Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale pubblicato nella G.U.R.I. 10 gennaio 2023, n. 7
Nuovo processo di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.
TESTO COORDINATO (al Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 30 gennaio 2024, n. 2927)
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 26, comma 1, lett. d), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, a decorrere dal 1 agosto 2024.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cybersicurezza");
VISTO il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 33-septies, che prevede il consolidamento e la razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese, demandando all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel rispetto della disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, l'adozione di un regolamento per stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, nonché le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione e, infine, i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni previste ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 33-septies e le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera m-ter), che stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvede alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022, di cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana il 15 ottobre 2020, n. 255;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», e, in particolare, l'articolo 16;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana il 20 ottobre 2022, n. 246, recante «Modalità e termini per assicurare il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Dipartimento per la trasformazione digitale all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», e, in particolare, l'articolo 8, comma 4,che prevede che le qualificazioni rilasciate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), in corso di validità all'atto del subentro dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nelle attività di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, conservano la loro validità fino al rilascio di una nuova qualificazione da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento «Cloud della PA», e quindi al massimo entro il 18 gennaio 2023;
VISTA la Determinazione del 15 dicembre 2021, n. 628, dell'Agenzia per l'Italia digitale, di adozione del «Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione», di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana il 25 gennaio 2022, n. 19, (regolamento «Cloud della PA»);
VISTA la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del 9 aprile 2018, n. 2, recante «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA»;
VISTA la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del 9 aprile 2018, n. 3, recante «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA»;
VISTA la determina del 18 gennaio 2022, n. 306, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, recante l'adozione del modello per la predisposizione dell'elenco e della classificazione di dati e di servizi;
VISTA la determina del 18 gennaio 2022, n. 307, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, recante ulteriori caratteristiche dei servizi cloud e requisiti per la qualificazione;
PRESO ATTO, che è necessario provvedere entro il 18 gennaio 2023, a delineare un quadro di disciplina che garantisca certezza e continuità del servizio ai soggetti pubblici e privati che operano in tale settore anche al fine di assicurare la piena operatività degli stessi rispetto ai servizi offerti al mercato di riferimento;
CONSIDERATO che ai fini di un progressivo subentro dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nelle attività di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione è necessario prevedere un regime transitorio soprattutto per garantire un passaggio graduale verso un nuovo sistema di qualificazione, in piena coerenza con la Strategia cloud Italia in cui si prevede la realizzazione del sistema operativo del Paese anche mediante l'adozione del cloud computing nel settore pubblico;
SULLA proposta formulata da parte del Servizio certificazione e vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
D'INTESA con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento «Cloud della PA».
Decreta:
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 26, comma 1, lett. d), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, a decorrere dal 1 agosto 2024.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni contenute nell'Allegato 1 della determina n. 307 del 18 gennaio 2022, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di seguito denominata «ACN».
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 26, comma 1, lett. d), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, a decorrere dal 1 agosto 2024.
Regime transitorio
(modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 28 luglio 2023, n. 20610, a decorrere dal 1° agosto 2023)
1. A decorrere dal 19 gennaio 2023, le infrastrutture dei Cloud Service Provider, di seguito denominato «CSP» e i servizi cloud in possesso di qualifica valida, rilasciata entro il 18 gennaio 2023 dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi delle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, si intendono qualificati secondo il seguente modello che fa riferimento alla determina dell'ACN n. 307 del 18 gennaio 2022:
a) le infrastrutture dei CSP attualmente qualificati come tipo A, B oppure C ai sensi della circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, sono qualificate come Infrastrutture dei servizi cloud di livello 1 ("QI1");
b) i Servizi attualmente qualificati come IaaS ai sensi della circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, sono qualificati come "Servizio Cloud" di livello 1 ("QC1") e tipologia di servizio "IaaS";
c) i Servizi attualmente qualificati come PaaS ai sensi della circolare AgID n. 2 del 9 aprile 2018, sono qualificati come "Servizio Cloud" di livello 1 ("QC1") e tipologia di servizio "PaaS";
d) i Servizi attualmente qualificati come SaaS ai sensi della circolare AgID n. 3 del 9 aprile 2018, sono qualificati come "Servizio Cloud" di livello 1 ("QC1") e tipologia di servizio "SaaS".
2. Le qualificazioni QI1 e QC1, concesse secondo il regime transitorio di cui al comma 1, consentono, in deroga alle previsioni della determina n. 307 del 18 gennaio 2022 dell'ACN, di trattare anche i dati «critici» e «strategici» della pubblica amministrazione fino alla data del 30 aprile 2023.
3. I fornitori di un servizio già qualificato possono richiederne la promozione ad un livello superiore dichiarando, attraverso le modalità rese disponibili tramite il portale web dell'ACN (www.acn. gov.it), l'avvenuta attuazione delle misure previste, ai sensi della determina n. 307 dell'ACN del 18 gennaio 2022, per il nuovo livello di qualificazione richiesto. Tale richiesta è resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, ed è presentata telematicamente nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 3, è possibile richiedere la qualificazione di un Servizio Cloud o di una Infrastruttura dei Servizi Cloud privi di qualifica in corso di validità.
5. Le qualificazioni concesse secondo il regime transitorio di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, sono inserite nel Marketplace Cloud di cui alle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, e sono valide rispettivamente:
a) fino alla data del 18 gennaio 2024, per i servizi di cui al comma 1;
b) per dodici mesi a decorrere dalla data di concessione, per le istanze di qualificazione di cui ai commi 3 e 4.
6. Le pubbliche amministrazioni che alla data del 19 gennaio 2023, hanno affidato a fornitori di servizi cloud dati e servizi che sono stati classificati e convalidati come «critici» o «strategici» ai sensi dell'articolo 3 del regolamento «Cloud della PA», sono tenute ad informare entro il 28 febbraio 2023 tali fornitori e l'ACN, affinché i fornitori interessati possano provvedere ad ottenere il necessario livello di qualifica per trattare tali dati e servizi, entro il 30 aprile 2023, secondo la procedura di cui al comma 3.
7. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 6 inviano ad ACN, tramite posta elettronica certificata (acn@pec.acn. gov.it), le informazioni relative al fornitore e al servizio utilizzato, specificando il riferimento "ID Scheda" che identifica univocamente il CSP o il Servizio cloud all'interno della piattaforma AgID Marketplace Cloud di cui alle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 e la identificazione dei dati e\o dei servizi dell'amministrazione classificati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento «Cloud della PA» affidati a tale fornitore.
8. Successivamente al rilascio delle qualifiche ai sensi del presente articolo, potranno essere effettuate verifiche da parte dell'ACN per accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui all'allegato 1 della determina n. 307 del 18 gennaio 2022, in relazione alla tipologia e al livello di qualificazione.
9. Nell'ambito di tali verifiche, l'ACN può:
a) formulare quesiti e richiedere informazioni;
b) richiedere la produzione di documentazione, ulteriori integrazioni e chiarimenti;
c) svolgere accertamenti di carattere tecnico, anche mediante accesso all'infrastruttura fisica e logica del servizio cloud;
d) audire il soggetto richiedente.
10. Laddove, successivamente alle verifiche effettuate ai sensi del comma 8, dovessero emergere profili relativi al mancato rispetto dei requisiti prescritti, anche a seguito degli eventuali supplementi istruttori condotti con i soggetti interessati, l'ACN può diffidare il fornitore affinché lo stesso provveda al rispetto degli stessi, fino ad arrivare alla sospensione o alla revoca della qualifica posseduta.
11. Il presente regime transitorio si applica fino all'adozione della nuova disciplina prevista per il regime ordinario di cui all" articolo 3.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 26, comma 1, lett. d), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, a decorrere dal 1 agosto 2024.
Regime ordinario
(modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 28 luglio 2023, n. 20610, a decorrere dal 1° agosto 2023 e dall'art. 3, comma 1, del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 30 gennaio 2024, n. 2927)
1. Entro la data del 30 giugno 2024 o comunque dall'entrata in vigore del Regolamento se antecedente sono adottate le nuove modalità e le procedure di qualificazione che disciplineranno il regime ordinario.
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 26, comma 1, lett. d), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, a decorrere dal 1 agosto 2024.
Disposizioni finali e pubblicazione
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si richiama quanto previsto dal regolamento adottato dall'AgID con Determinazione del 15 dicembre 2021, n. 628, dalle determine n. 306 e n. 307 del 18 gennaio 2022 dell'ACN.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (www.acn. gov.it) e ne sarà data, altresì, notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 2 gennaio 2023
Il Direttore Generale
ROBERTO BALDONI
N.d.R. Il presente è ABROGATO dall'art. 26, comma 1, lett. d), del Decr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale 27 giugno 2024, n. 21007, a decorrere dal 1 agosto 2024.