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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2023, n. 9

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 3 febbraio 2023, n. 5

Piano regionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) - Anni 2023/2027.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA SANITA' VETERINARIA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 - Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo del 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

VISTO il Regolamento CE n. 2023/2006 del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il decreto legislativo n. 29/2017 "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti";

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche;

VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 42 - Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 71;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 04 agosto 2022, con cui è stato istituito l'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare e con cui il Dr. Pietro Schembri è stato individuato quale dirigente apicale;

VISTO il D.A. n. 36 del 07 settembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 426 del 04 agosto 2022, al Dr. Pietro Schembri - Dirigente di III fascia - è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la nota Prot. 0050394-28/12/2022-DGISAN-MDS-P, con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni e alle P.A., il Piano nazionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) - Anni 2023-2027;

CONSIDERATO che la programmazione prevista dal Piano nazionale in questione è in linea con la programmazione del Piano nazionale di controllo pluriennale (PCNP), di cui è parte integrante, previsto dall'articolo 109 del Regolamento (UE) 2017/625 e che lo stesso confluirà nel Piano Regionale dei Controlli Pluriennale (PCRP) - Anni 2023-2027;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre la programmazione per il Piano regionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA) - Anni 2023-2027, che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;

RITENUTO necessario procedere nel merito:

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, è approvato il Piano regionale di controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Anni 2023-2027 costituito dall'Allegato A (Piano di campionamento e analisi volto al controllo ufficiale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di cui alla nota DGISAN n. 0050394-28/12/2022-DGISAN-MDS-P), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto e dalla Tabella_1 (distribuzione per ASP del numero di campioni per tipologia di MOCA/analiti, per ogni anno di validità del Piano) che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia (ASP), nel rispetto del Piano assicureranno una puntuale esecuzione dell'attività di controllo ufficiale.

L'attività di controllo e campionamento è effettuata dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASP della Sicilia.

Il programma di campionamento predisposto per le ASP è riportato nella Tabella_1 allegata al presente Piano.

I campioni da prelevare e sottoporre ad analisi devono essere costituti da oggetti finiti e pronti per entrare in contatto con gli alimenti. Sono esclusi da tale controllo ufficiale i semilavorati.

Il prelievo dei campioni è da effettuarsi nelle fasi della produzione e della distribuzione (deposito, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio).

Il campionamento dei MOCA deve essere eseguito conformemente alle disposizioni vigenti del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71.

La composizione delle aliquote (numero di pezzi (oggetti/materiali)) per ogni aliquota) dei campioni MOCA deve garantire la corretta esecuzione dei controlli di Laboratorio.

I campioni devono essere prelevati, manipolati e identificati in modo tale da garantirne l'integrità, il valore legale e la validità scientifica e tecnica (Allegato 1, Sezione 1, del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 e successive modifiche).

Il campionamento dei MOCA include anche un controllo documentale al fine di raccogliere tutte le informazioni che descrivono il campione (composizione, destinazione di impiego, tempo e temperatura di utilizzo, ecc.) che sono necessarie per la corretta esecuzione dell'analisi. Pertanto, in fase di campionamento è necessario verificare ed acquisire la dichiarazione di conformità ed eventualmente la relativa documentazione di supporto che verranno trasmesse al Laboratorio incaricato unitamente alla matrice prelevata.

Le ASP della Sicilia, nell'esecuzione del Piano, avranno cura di garantire il rispetto del numero programmato di campioni da prelevare e la correttezza della rendicontazione costituenti uno degli indicatori per gli adempimenti LEA della sicurezza alimentare. Garantiranno, altresì, la compilazione in maniera puntuale e completa, sia del verbale di prelevamento che del modello di conferimento del campione al laboratorio incaricato che dovranno contenere tutte le informazioni in coerenza con quanto richiesto dall'anagrafica EFSA e necessarie per la corretta e completa compilazione dei campi obbligatori dello specifico sottoflusso MOC (Materiali a contatto con gli alimenti) del flusso informatico unico RADISAN del sistema NSIS-Alimenti (vedi anagrafi di cui all'indirizzo web: https://zenodo.org/communities/radisan/).

Art. 3

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, nell'ambito del presente Piano, effettuerà il controllo analitico che consiste nella determinazione di uno o più analiti nel MOCA per verificarne il rispetto della conformità alla normativa vigente.

Il laboratorio accetterà solo i campioni connessi al presente Piano e completi di tutte le informazioni necessarie, al fine di assicurare la correttezza dei dati per il flusso informativo NSIS (sotto flusso MOC ex VIG001MC).

Il laboratorio dovrà, al fine di garantire l'accuratezza dei dati analitici e la corretta interpretazione dei dati, prendere parte alle attività formative e ai test comparativi organizzati dal LNR e/o dal EURL.

Il laboratorio incaricato assicurerà le analisi anche avvalendosi, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di altri laboratori appartenenti alla rete nazionale dei laboratori del controllo ufficiale.

Il laboratorio ufficiale comunicherà tempestivamente all'Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi.

Art. 4

Le ASP conferiranno i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale al laboratorio incaricato entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

Il laboratorio ufficiale (I.Z.S. Sicilia) trasmetterà, attraverso il Nuovo Sistema Informatico Sanitario (NSIS/Radisan) non appena disponibili, e comunque non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono (salvo diverse indicazioni) i dati relativi al campionamento e alle analisi effettuate nello specifico sotto flusso MOC (materiali a contatto con gli alimenti).

La Regione - Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare, al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute - DGISAN - procederà alla validazione dei dati trasmessi dal Laboratorio del controllo ufficiale entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

Art. 5

Il referente regionale per l'attuazione del presente piano è la Dirigente del Servizio 3 - Sicurezza Alimentare dell'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare - Dr.ssa Daniela Nifosì (d.nifosi@regione.sicilia.it - 091.7079377);

Art. 6

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Sanità Veterinaria e la Sicurezza Alimentare.

Palermo, 11 gennaio 2023.

SCHEMBRI