
PRESIDENZA
CIRCOLARE 22 febbraio 2023, prot. n. 4036
G.U.R.S. 10 marzo 2023, n. 11
Semplificazione e snellimento delle procedure di rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica di cui agli articoli da 17 a 31 delle Norme di attuazione del PAI - D.P. Reg. 6 maggio 2021, n. 9 - Circolare applicativa.
AI COMUNI DELL'ISOLA
ALLE CITTA' METROPOLITANE DELLA SICILIA
AI LIBERI CONSORZI DELLA SICILIA
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE
ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO NELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ORDINI PROFESSIONALI
e p.c. AL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
1. Premesse
A seguito dell'applicazione delle modifiche apportate alle Norme di Attuazione del PAI giusto D.P. Reg. 6 maggio 2021, n. 9, e facendo seguito alle richieste di delucidazioni nel frattempo pervenute da diversi Comuni dell'isola, nell'ambito della procedura di rilascio dei pareri di compatibilità geomorfologica e idraulica di competenza dell'Autorità di Bacino del Distretto della Sicilia (A.d.B.) e sull'applicazione delle N.d.A., è emersa la necessità di fornire chiarimenti su alcuni punti dell'articolato delle stesse norme, con particolare riferimento alle disposizioni contenute agli artt. da 17 a 31.
Pertanto, nelle more di una ulteriore e più organica revisione delle Norme di Attuazione del PAI, come modificate con il D.P. Reg. 6 maggio 2021, con la presente si forniscono una serie di chiarimenti volti a semplificare e snellire le procedure di rilascio dei pareri di compatibilità idrogeologica.
2. Art. 18, comma 3, delle Norme di Attuazione
L'art. 18 delle N.d.A., che disciplina la verifica di compatibilità per le opere oggetto di sanatoria edilizia, è stato oggetto di controverse interpretazioni che hanno determinato un'azione decelerante nelle procedure di rilascio dei pareri di compatibilità, tanto che con la Direttiva prot. n. 10796 del 09/07/2021 e la successiva Circolare Esplicativa prot. 17065 del 29/09/2022 del Segretario Generale sono già state fornite alcune delucidazioni interpretative.
Nello specifico, la Circolare esplicativa prot. 17065 del 29/09/2022 ha fornito dei chiarimenti sul comma 3, dell'art. 18, richiedendo che le Amministrazioni Comunali inviassero le pratiche di sanatoria per gruppi omogenei comprendenti tutte le pratiche ricadenti nella singola area a pericolosità o come meglio esplicitato dalla Direttiva del Segretario Generale prot. 10796 del 09/07/2021, in un areale avente raggio di 100 metri rispetto al sito oggetto dell'istanza in argomento.
Tenuto conto che i Comuni di maggiori dimensioni gestiscono un numero elevato di pratiche di sanatoria e, conseguentemente, con difficoltà, possono ottemperare alla sopracitata prescrizione prevista dalla Direttiva n. 10796/2021, nella Circolare n. 17065/2022 viene chiarito che per "pratiche di sanatoria" che hanno completato l'iter tecnico ed amministrativo e che il Comune deve inviare all'Autorità di Bacino, devono intendersi quelle "complete", ovvero quelle in possesso di tutta la documentazione amministrativa e tecnica e che hanno espletato le obbligazioni economiche e prodotto lo studio di compatibilità con il PAI, raggruppate organicamente e presenti nel raggio di 100 metri dal sito di interesse, come da dichiarazione del Sindaco o di un suo delegato (art. 18, comma 3, delle N.d.A.).
A tal proposito, diversi Comuni dell'isola hanno manifestato la difficoltà di avere contezza sullo stato della "completezza amministrativa" delle pratiche di condono edilizio che necessitano di parere di compatibilità, sia a causa del numero significativo di pratiche di sanatoria da gestire, sia per la complessità operativa derivante da uno stato di sospensione dell'iter amministrativo a diversi livelli del procedimento.
Si rende necessario, pertanto, ridefinire il concetto di pratiche "complete", interpretando come tali, solamente quelle definite sotto "l'aspetto tecnico", in quanto corredate di tutti gli elaborati tecnici necessari (ovvero, la relazione tecnica, gli elaborati grafico-progettuali e lo studio di compatibilità geomorfologico o idraulico) rimandando il completamento della documentazione amministrativa ad un momento successivo al rilascio del parere dell'Autorità di Bacino, qualora favorevole.
Ciò in quanto l'eventuale incompletezza della documentazione amministrativa non pregiudica le valutazioni di carattere idrogeologico sulla compatibilità del progetto in sanatoria o oggetto di condono edilizio da effettuarsi da parte di questa Autorità.
Pertanto, la dichiarazione del Sindaco o di un suo delegato prevista dall'art. 18, comma 3, delle N.d.A. (che, ai sensi della normativa vigente sulla separazione tra l'attività politica e quella gestionale, è preferibile sia sottoscritta dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune o da un suo delegato), resa per una determinata istanza (obbligatoriamente da presentare a mezzo dell'apposita modulistica prelevabile dal sito istituzionale dell'Autorità di Bacino al link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/autorita-bacino-distretto-idrografico-sicilia/demanio-idrico-fluviale-polizia-idraulica), deve riguardare esclusivamente le pratiche di sanatoria complete sotto l'aspetto tecnico, corredate dagli elaborati tecnici (relazione tecnica, elaborati grafico-progettuali, e studio di compatibilità geomorfologico o idraulico), ricadenti nel raggio di 100 m., anche nel caso che non ci siano altre pratiche di sanatoria nell'areale in esame.
3. Interventi in sanatoria consentiti dalle Norme di Attuazione e ricadenti su "Siti di Attenzione"
Allo stato attuale, diversi Comuni dell'isola interpretano in senso eccessivamente cautelativo il concetto di parere di compatibilità sulle pratiche di sanatoria o condono edilizio ricadenti all'interno dei "siti di attenzione", equiparandole a nuova attività edilizia (richiedendo un parere di compatibilità non dovuto da questa Autorità di Bacino).
Si rende pertanto necessario un chiarimento di natura esplicativa volto ad accelerare la procedura autorizzativa nei casi di attività di modifica dei fabbricati oggetto di condono o di sanatoria che si configurano quali attività consentite dalle N.d.A. e che non necessitano di parere di compatibilità da parte di questa Autorità, ai sensi del comma 2, dell'art. 21 (assetto geomorfologico), comma 2, dell'art. 26 (assetto idraulico) e comma 3, dell'art. 29 (idrodinamica e morfo dinamica costiera).
Quanto sopra nella considerazione che le attività consentite sopracitate (quali ad esempio la chiusura di balconi e/o terrazzi, variazioni della distribuzione interna dei vani, le demolizioni parziali di corpi di fabbrica, ecc.), per la loro natura e consistenza, sono ininfluenti ai fini della variazione dell'assetto tensionale sul terreno di fondazione e pertanto non determinano aumento del livello di pericolosità idrogeologica.
Pertanto, ai fini del rilascio del parere di compatibilità, devono essere inviate a questa Autorità di Bacino solo le pratiche relative a sanatorie o condoni edilizi relativi a difformità riconducibili ad attività non consentite dalle N.d.A. (quali, l'edificazione totalmente abusiva, la ristrutturazione a mezzo di demolizione e ricostruzione con aumento di volume e/o di superficie, l'ampliamento o la sopraelevazione, ecc.), escludendo tutti gli interventi irrilevanti sull'assetto tensionale del terreno di fondazione.
Il Comune è comunque onerato di acquisire tra gli elaborati tecnici uno studio di compatibilità geomorfologica o idraulica volto ad accertare e attestare l'assenza di aggravamento del preesistente stato di pericolosità idrogeologica del sito e la compatibilità delle opere oggetto di sanatoria con le previsioni del PAI in vigore.
4. Interventi in sanatoria ricadenti su "Siti di Attenzione"
Un'ulteriore criticità segnalata e rilevata nell'applicazione delle modifiche apportate alle N.d.A. (2021), riguarda gli interventi oggetto di sanatoria o condono edilizio consentiti dalle N.d.A., (di cui al comma 3, dell'art. 21, comma 3, dell'art. 26 e comma 4, dell'art. 29) che ricadono in aree classificate nel PAI come "Siti di Attenzione", con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24, comma 2, per probabile presenza di cavità naturali e/o artificiali.
L'art. 15, comma 2, delle N.d.A. prevede che: "I soggetti pubblici o privati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla definizione della pericolosità e del rischio dei siti di attenzione e proporne la classificazione seguendo le procedure indicate all'art. 7", mentre il comma 3, dello stesso articolo prevede che: "Nei siti di attenzione, nelle more della classificazione di cui ai commi precedenti, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio è disciplinata secondo quanto specificato per le aree a pericolosità più elevata".
Pertanto, nell'ottica della semplificazione della procedura di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica, qualora uno studio di compatibilità puntuale effettuato con le metodologie previste nelle N.d.A. (Appendice "B", punto "B.3"), dimostri inequivocabilmente l'assenza di pericolosità (per assenza di cavità nel sottosuolo o presenza di cavità a profondità non influenzabili dai carichi del piano di sedime), è consentito il rilascio del parere di compatibilità geomorfologico, nelle more di un aggiornamento successivo del PAI che sarà effettuato sulla scorta di un numero significativo di verifiche puntuali dimostranti l'assenza di pericolosità nell'intorno dell'area indagata.
A tal fine, i Servizi Territoriali deputati al rilascio dei pareri, avranno cura di inviare gli stessi, per conoscenza, al Servizio cui compete l'aggiornamento al PAI che, una volta raccolti in un numero sufficiente per aree, provvederà a proporre l'aggiornamento di pericolosità delle stesse.
5. Interventi di nuova edificazione privata (art. 21, comma 1, delle Norme di Attuazione)
Le Norme di Attuazione del PAI, agli art. 21, comma 1, art. 26, comma 1 e art. 29, comma 1, elencano le attività vietate nelle aree a pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4).
Nel corso delle esperienze maturate da parte di questa Autorità nell'analisi di studi di compatibilità (soprattutto geomorfologica) presentati a supporto di istanze di parere, è emerso che spesso, gli studi prodotti a corredo di iniziative di nuova attività edilizia o di modifiche sostanziali di fabbricati e/o infrastrutture, supportate da analisi di dettaglio in situ, hanno dimostrato inequivocabilmente l'inesistenza di aree di pericolosità o la presenza di aree di pericolosità più ridotte rispetto a quelle mappate nelle vigenti cartografie del PAI, a causa di errori cartografici.
In tali circostanze, subordinare il rilascio del parere di compatibilità al completamento dell'iter di aggiornamento del PAI in vigore (attraverso la riperimetrazione dell'area di pericolosità), in conseguenza dei tempi necessari per decretare gli aggiornamenti puntuali, determina una dilazione dei tempi di attesa di rilascio dei permessi a costruire nei casi di nuova attività edilizia.
Di contro, è pacifico che non può darsi seguito a un aggiornamento puntuale ogni qual volta si è in presenza di singoli e puntuali studi di compatibilità che dimostrano una situazione di pericolosità migliorativa rispetto a quella censita, rendendosi più coerente ed efficace raccogliere un numero significativo di verifiche puntuali nell'intorno dell'area indagata prima di procedere all'aggiornamento.
Pertanto, qualora gli studi di dettaglio realizzati su base di quanto previsto dall'Appendice "B", punto "B.3", nel caso di "Siti di attenzione" per la presenza di cavità nel sottosuolo, o le analisi traietto grafiche di dettaglio effettuate su base delle direttive previste nell'Appendice "A" delle Norme di Attuazione (nel caso di frane di crollo) o le verifiche di stabilità dei pendii effettuate su base di quanto previsto dall'Appendice "B", punti "B1" e "B2" (nel caso di frane di scorrimenti, colate rapide, frane complesse, ecc.), accertino l'assenza di pericolosità effettiva nel sito di analisi oltre ogni ragionevole dubbio (specialmente in presenza di errore cartografico), si comprende che il parere di compatibilità non si può subordinare alla conclusione della procedura di aggiornamento puntuale o generale del PAI.
Nelle fattispecie sopra richiamate pertanto, in presenza di accertata assenza di pericolosità, dimostrata con studi di dettaglio redatti in conformità alle metodologie previste nelle Appendici delle N.d.A., convalidata da un'Attestazione del Geologo incaricato della redazione dello studio di compatibilità e accompagnata da specifica istanza avanzata dal Comune con le modalità previste dalle N.d.A. per la procedura di aggiornamento del PAI, l'iter autorizzativo può proseguire con il rilascio del parere di compatibilità geomorfologico o idraulico.
6. Conclusioni
Con successivi provvedimenti verranno eventualmente emanate, disposizioni di dettaglio applicativo delle sopracitate procedure, al fine di ottimizzare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa volta a garantire, attraverso norme trasparenti, l'attuazione di norme di sicurezza territoriale.
Il segretario generale del Dipartimento regionale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia: SANTORO