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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIRETTIVA 26 gennaio 2023, n. 13

- Allegato al Comunicato Istituto Nazionale di Statistica pubblicato nella G.U.R.I. 6 marzo 2023, n. 55

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province, delle città metropolitane e degli altri enti di area vasta.

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto l'articolo 117, comma 2, lettera r) della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 21, concernente le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 con il quale è stato adottato il Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica e, in particolare, l'art. 3 concernente i compiti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica, approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 contenente "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il Codice delle statistiche europee, adottato dal Comitato del Sistema statistico europeo il 16 novembre 2017, che rappresenta il fondamento del quadro comune di riferimento per la qualità del sistema statistico europeo (SSE); Direttiva n. 12/Comstat del 16 dicembre 2021;

Vista la Direttiva n. 12/Comstat del 16 dicembre 2021 recante "Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali";

Vista la deliberazione adottata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 28 settembre 2022 con la quale è stato approvato lo schema di direttiva recante "Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica delle province, delle città metropolitane e degli altri enti di area vasta", da sottoporre all'assenso dell'amministrazione vigilante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 166 del 2010;

Visto l'assenso del Ministro vigilante, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 in data 16 dicembre 2022;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle Province, delle Città metropolitane e degli altri enti di area vasta istituiti in conformità alla normativa vigente, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre 1991 recante "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione" e di abrogare la Direttiva n. 6/Comstat del 19 giugno 2008 recante "Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica delle Province;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle Province, delle Città metropolitane e degli altri enti di area vasta istituiti in conformità alla normativa vigente, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la Direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 recante Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione e abrogando la Direttiva n. 6/Comstat del 19 giugno 2008 recante Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica delle Province;

Nella seduta del Comstat del 26 gennaio 2023

Delibera:

1. Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica agli uffici di statistica delle Province e delle Città metropolitane come disciplinate dalla legge n. 56 del 2014.

Nel rispetto delle specificità riconosciute alle regioni a statuto speciale, il presente atto si applica anche agli uffici di statistica istituiti presso gli enti di area vasta presenti in tali regioni, in conformità a quanto previsto all'articolo 1, commi 5 e 145 della citata legge n. 56/2014 e ai rispettivi statuti.

2. Assetto organizzativo

La funzione statistica è una funzione fondamentale delle Province, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta di cui all'articolo 1, ed è svolta dagli uffici di statistica costituiti presso le medesime amministrazioni, quali componenti del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989.

Gli uffici di statistica sono costituiti nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 3 e di quanto indicato nella Direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n. 1 del 15 ottobre 1991, in modo da garantite l'indipendenza della funzione statistica e la piena autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni, assicurando la collaborazione con le altre strutture degli stessi enti di livello provinciale per le attività e i progetti di comune interesse, nonché per le attività di cui al successivo articolo 5.

3. Costituzione degli uffici

Presso ciascun ente è costituito un ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n. 322 del 1989 e di quanto indicato nella Direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n. 1 del 15 ottobre 1991, quale articolazione del Sistema statistico nazionale. Al fine di garantire la necessaria autonomia agli uffici preposti alla funzione statistica, tali uffici sono costituiti come unità organiche a sé stanti rispetto alle altre strutture presenti nel medesimo ente.

Nel caso di particolari esigenze organizzative o amministrative che richiedano l'attribuzione ad una stessa struttura di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.

Nei casi in cui gli enti di cui all'articolo 1 della presente direttiva non abbiano ottemperato all'obbligo di costituzione dell'ufficio di statistica, nelle more della costituzione di tale ufficio la funzione statistica è svolta nell'ambito dell'ufficio del direttore generale o di altra struttura di livello generale, individuandone il responsabile tra i funzionari in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della presente direttiva.

L'autonomia della funzione statistica deve essere comunque garantita.

4. Costituzione uffici in forma associata

In conformità a quanto previsto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, anche agli enti di cui all'art. 1 è riconosciuta la possibilità di costituire gli uffici di statistica in forma associata o consortile, prevedendo la partecipazione di comuni presenti sul territorio di riferimento. Tali uffici potranno essere istituiti ove ricorrano esigenze di carattere organizzativo o economico nel rispetto dei criteri di integrazione informativa, di funzionalità, di razionalità.

La costituzione degli uffici di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al capo V del decreto legislativo n. 267/2000, recante disposizioni in materia gestione associata da parte degli enti locali di uno o più servizi e funzioni, nonché secondo quanto definito dal Comstat nella Direttiva n. 7 del 18 dicembre 1992 e nella circolare n. 3 del 27 aprile 1999.

Nei casi di costituzione di uffici di statistica in forma associata, le amministrazioni promuovono l'individuazione di un ufficio statistico di coordinamento, responsabile della rappresentanza esterna degli enti associati, e di sezioni statistiche distaccate ovvero la nomina di referenti statistici.

L'ufficio statistico di coordinamento assume le funzioni di cui all'articolo 2 della Direttiva del Comstat n. 1 del 15 ottobre 1991 e rappresenta l'interlocutore per i rapporti con gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale.

5. Attività e compiti degli uffici di statistica

I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 322 del 1989 e dalla direttiva del Comstat n. 1 del 15 ottobre 1991. Tali funzioni, sia con riferimento alle attività di statistica previste dal Programma statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche prodotte per conto e nell'interesse dell'ente di appartenenza, sono svolte secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 322/1989 e nel rispetto dei principi previsti dal Codice delle statistiche europee e dal Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali.

L'ufficio, per gli ambiti di competenza, assicura il necessario supporto tecnico agli enti locali presenti sul territorio di riferimento e favorisce la collaborazione tra gli uffici di statistica nelle materie e per le attività di comune interesse, incentivando l'interscambio di dati, di informazioni e di buone pratiche.

L'ufficio promuove l'utilizzo della statistica e dei metodi statistici nelle attività per la programmazione strategica dell'ente e per la definizione degli interventi per lo sviluppo del territorio di riferimento. Al riguardo, l'ufficio cura anche la produzione statistica relativa ai servizi svolti dall'ente e fornisce assistenza tecnica e metodologica alle attività di misurazione della qualità dei servizi offerti agli utenti, sia interni che esterni. Nelle fasi istruttorie dei provvedimenti, l'ufficio supporta le strutture alle quali compete l'adozione degli atti mediante la fornitura di dati statistici e l'analisi degli stessi, ed esprime pareri tecnici negli ambiti di competenza.

L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del medesimo ente, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche. L'ufficio di statistica è comunque responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici dell'ente, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

Gli uffici di statistica organizzano i sistemi informativi statistici dell'ente di livello provinciale in attuazione delle disposizioni vigenti, assicurando l'integrazione con il Sistema statistico nazionale e favorendo l'interscambiabilità di dati tra enti e amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e riutilizzo dei dati.

L'ufficio di statistica assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio di riferimento e all'attività istituzionale dell'ente nel suo complesso, attraverso il sito Internet istituzionale e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.

Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta dei dati previste dall'art. 19, lettera l) del decreto legislativo n. 267/2000, gli uffici di statistica promuovono accordi con gli uffici di statistica di altri soggetti del Sistan presenti nel territorio di riferimento.

6. Personale degli uffici

Il responsabile dell'ufficio di statistica, nonché il personale assegnato al medesimo ufficio, deve possedere i requisiti e le competenze indicate nella Direttiva n. 1/Comstat del 15 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di soddisfare le esigenze di produzione e diffusione di informazioni statistiche tempestive e di qualità, nonché la collaborazione con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.

7. Disposizioni finali

La presente Direttiva sostituisce gli atti attualmente vigenti in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici di statistica delle province e abroga la Direttiva n. 6 del 19 giugno 2008.