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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/130 DELLA COMMISSIONE, 18 gennaio 2023

G.U.U.E. 19 gennaio 2023, n. L 17

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2023/2141)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 26 gennaio 2023

Applicabile dal: 26 gennaio 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 134, paragrafo 14 e l'articolo 150, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) basato su un modello di attuazione orientato ai risultati. Tale regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Unione che devono essere conseguiti dalla PAC. Esso definisce inoltre i tipi di intervento e i requisiti comuni dell'Unione applicabili agli Stati membri, lasciando agli Stati membri la flessibilità necessaria per definire la loro strategia di intervento al fine di tener conto delle condizioni, delle esigenze e delle disposizioni interne locali. Il suddetto regolamento specifica che gli Stati membri si assumono una maggiore responsabilità per quanto riguarda il modo di realizzare gli obiettivi specifici della PAC e di conseguire i target finali, anche garantendo la coerenza tra i molteplici strumenti del piano strategico della PAC.

2) L'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede l'istituzione di un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione, comprese relazioni periodiche relative, tra l'altro, all'efficacia dell'attuazione e alle attività di monitoraggio. A norma dell'articolo 129, lettere b) e c), del suddetto regolamento, gli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione consistono nel monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC e nel valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC.

3) In quanto elemento essenziale del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione, a norma dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC contenente informazioni quantitative e qualitative pertinenti sull'efficacia dell'attuazione dei loro piani strategici della PAC.

4) Per garantire che il contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione risponda efficacemente agli obiettivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) 2021/2115, la loro struttura dovrebbe consentire di fornire informazioni pertinenti sull'efficacia dell'attuazione in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della PAC e in relazione agli elementi orizzontali stabiliti in tale regolamento che incidono sull'attuazione del piano strategico della PAC nel suo complesso.

5) A norma dell'articolo 124, paragrafo 3, lettere a) e b), e dell'articolo 124, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il comitato di monitoraggio esamina i progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC e formula un parere sulle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione. La relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione dovrebbe pertanto contenere tutte le informazioni qualitative e quantitative, comprese le questioni che incidono sui progressi e sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC in un determinato esercizio finanziario, per consentire al comitato di monitoraggio di formulare il proprio parere sulla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

6) A norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) 2021/2115, le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione devono anche fungere da elemento chiave per l'esame dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nelle riunioni annuali di riesame. Le informazioni contenute nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione devono costituire la base per un esame biennale dell'efficacia dell'attuazione, di cui all'articolo 135 di tale regolamento.

7) L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione, nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, il numero totale di ettari per i quali è stato effettivamente versato il sostegno per i semi oleaginosi interessati dal memorandum d'intesa di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento.

8) L'articolo 137 del regolamento (UE) 2021/2115 dispone che, entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, dello stesso regolamento forniscano alla Commissione informazioni concernenti l'attuazione di tale pagamento nel corso del precedente esercizio.

9) L'articolo 138 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono l'aiuto nazionale transitorio di cui all'articolo 147 forniscono alla Commissione le informazioni concernenti l'attuazione di tale aiuto nel corso del precedente esercizio.

10) Pertanto, nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione gli Stati membri devono fornire tutte le informazioni quantitative e qualitative di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché, per gli esercizi finanziari 2024 e 2026, le giustificazioni dei divari dai target intermedi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.

11) Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione le informazioni quantitative di cui all'articolo 134, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, compresa la spesa dichiarata nei conti annuali e pertinente per gli output realizzati, nonché le sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, i fondi esclusi o recuperati di cui all'articolo 134, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento. Ciò consente alla Commissione di verificare il calcolo di una riconciliazione presentata dagli Stati membri tra le spese lorde relative agli output di cui all'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 e gli importi dichiarati nei conti annuali, che riflettono le spese nette, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (3). Ciò è necessario ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.

12) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 (4) della Commissione stabilisce che gli Stati membri che si avvalgono di una delle deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione includono nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione da trasmettere entro il 15 febbraio 2024 una valutazione degli effetti dell'applicazione di tali deroghe sulla sicurezza alimentare mondiale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici.

13) Pertanto, a norma dell'articolo 134, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno stabilire norme concernenti le modalità di presentazione del contenuto delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e la loro trasmissione alla Commissione.

14) Per la presentazione delle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni "SFC2021" di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (5).

15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023 (GU L 199 del 28.7.2022)

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021).

Art. 1

Presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione

Gli Stati membri presentano il contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Trasmissione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione

Gli Stati membri trasmettono la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione in formato elettronico, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato "SFC2021", di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2141)

Presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115

1. UNA SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO

Questa sezione comprende le informazioni qualitative di cui all'articolo 134, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115.

1.1. Sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC

Questa sottosezione comprende una sintesi dei progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Questa sottosezione può anche includere una sintesi delle principali problematiche che hanno inciso sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso dell'esercizio finanziario precedente, che devono essere riportate in dettaglio nella sottosezione 1.2, comprese le misure adottate per affrontare tali problematiche.

1.2. Stato di attuazione del piano strategico della PAC per obiettivi specifici e trasversali

Per ciascun obiettivo specifico e trasversale di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la presente sottosezione include una descrizione delle problematiche che hanno inciso sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel precedente esercizio finanziario, se del caso, fornendo le motivazioni e, se pertinente, descrivendo le misure adottate per affrontare tali problematiche.

Questa sottosezione può comprendere spiegazioni relative alle deviazioni dei valori conseguiti negli indicatori di risultato rispetto ai corrispondenti target intermedi a integrazione delle informazioni da fornire ai sensi della sottosezione 2.1.

1.3. Aspetti orizzontali dell'attuazione del piano strategico della PAC

Questa sottosezione include una descrizione dei progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico della PAC nel precedente esercizio finanziario, l'individuazione delle problematiche che hanno inciso sull'attuazione del piano strategico della PAC nel precedente esercizio finanziario e, se del caso, le misure per farvi fronte, in relazione alla governance, alle reti e alle azioni legislative o non legislative nazionali pertinenti per l'attuazione e l'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC.

Questa sottosezione può includere una descrizione delle problematiche che hanno inciso sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nell'esercizio finanziario precedente e che non possono essere riferite nell'ambito di obiettivi specifici o trasversali nella sottosezione 1.2.

1.4. Deroga alle norme BCAA nel 2023

Se lo Stato membro si è avvalso della deroga di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, la presente sottosezione include una valutazione degli effetti dell'applicazione di tale deroga sulla sicurezza alimentare globale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione.

2. INFORMAZIONI QUANTITATIVE, INFORMAZIONI QUALITATIVE SULLE DEVIAZIONI DEI VALORI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO DAI TARGET INTERMEDI E GIUSTIFICAZIONE DEL SUPERAMENTO DEGLI IMPORTI UNITARI REALIZZATI RISPETTO AGLI IMPORTI UNITARI PREVISTI

Questa sezione comprende le informazioni qualitative di cui all'articolo 134, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115. Essa include inoltre informazioni qualitative per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi di cui all'articolo 134, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento.

Essa include le informazioni qualitative obbligatorie di cui all'articolo 134, paragrafo 9, di tale regolamento. Essa può includere le informazioni qualitative facoltative di cui all'articolo 134, paragrafo 8, di tale regolamento.

I risultati conseguiti e gli output realizzati sono riportati conformemente ai metodi di calcolo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione [1].

2.1. Valori conseguiti degli indicatori di risultato

Questa sottosezione include il valore conseguito nel precedente esercizio finanziario per ciascuno degli indicatori di risultato stabiliti nel piano strategico della PAC e la distanza dal corrispondente target intermedio annuale stabilito nel piano strategico della PAC, motivando, se del caso, le deviazioni dai target intermedi e, se pertinente, descrivendo le misure adottate, conformemente all'articolo 134, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

Nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2025, la presente sottosezione include anche una giustificazione di eventuali deficit superiori al 35 % rispetto ai corrispondenti target intermedi per l'esercizio finanziario 2024, secondo quanto previsto all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.

Nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2027, la presente sezione include anche una giustificazione di eventuali deficit superiori al 25 % rispetto ai pertinenti target intermedi per l'esercizio finanziario 2026, secondo quanto previsto all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.

2.2. Output realizzati - importi unitari - finanziamenti nazionali integrativi

Per ciascun importo unitario stabilito nel piano strategico della PAC, questa sottosezione comprende gli output realizzati, le spese corrispondenti e gli importi unitari realizzati a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115.

Questa sottosezione può includere una giustificazione di qualsiasi superamento dell'importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario di riferimento di cui all'articolo 134, paragrafo 8, di tale regolamento.

Questa sottosezione include la giustificazione di qualsiasi superamento dell'importo unitario realizzato rispetto all'importo unitario di riferimento di cui all'articolo 134, paragrafi 6 e 8, del regolamento (UE) 2021/2115 se tale superamento è superiore al 50 %, come stabilito all'articolo 134, paragrafo 9, di tale regolamento.

Il secondo e il terzo paragrafo non si applicano agli indicatori di output di cui all'allegato I di tale regolamento poiché utilizzati solo a fini di monitoraggio.

2.2.1. Importi unitari realizzati per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

a) gli output realizzati;

b) la spesa calcolata a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 («spesa lorda») pertinente per gli output realizzati, compresi i seguenti elementi sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo della spesa lorda:

i) gli importi non pagati a seguito della riduzione e del limite massimo di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2115;

ii) gli importi non pagati a seguito della disciplina finanziaria di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116;

iii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116;

iv) la spesa dichiarata nei conti annuali relativa agli output realizzati, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 («spesa netta»);

c) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.2. Importi unitari realizzati per gli interventi in determinati settori

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

a) gli output realizzati;

b) la spesa calcolata a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 («spesa lorda») pertinente per gli output realizzati, compresi i seguenti elementi sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo della spesa lorda:

i) se del caso, gli importi non pagati a causa della limitazione dell'aiuto finanziario basata sulla quota del valore della produzione commercializzata, di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;

ii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116;

iii) la spesa dichiarata nei conti annuali relativa agli output realizzati, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 («spesa netta»);

c) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.3. Importi unitari realizzati per gli interventi di sviluppo rurale

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

a) gli output realizzati, esclusi quelli generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi;

b) la spesa calcolata a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 («spesa lorda») pertinente per gli output realizzati, compresi i seguenti elementi sulla base dei quali è stato effettuato il calcolo della spesa lorda:

i) gli importi recuperati di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116;

ii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116;

iii) la spesa dichiarata nei conti annuali relativa agli output realizzati, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 («spesa netta»);

iv) la spesa pubblica totale escluso il finanziamento nazionale;

c) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.4. Finanziamenti nazionali integrativi

Gli output realizzati generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi sono riportati per intervento.

L'aiuto finanziario nazionale e i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 134, paragrafo 11, e all'articolo 115, paragrafo 5, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2021/2115 sono riportati per intervento.

2.3. Output realizzati - valori aggregati

Questa sottosezione include i valori aggregati degli indicatori di output riportati conformemente ai metodi di calcolo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione.

2.3.1. Valori aggregati degli indicatori di output per intervento e unità di misura

2.3.2. Valori aggregati degli indicatori di output per tipi di intervento e unità di misura

2.3.3. Altri valori aggregati degli indicatori di output

2.4. Importi unitari di riferimento aggiuntivi

Se gli Stati membri decidono di avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, la presente sottosezione contiene, per ciascun intervento interessato, le informazioni di cui all'articolo 134, paragrafo 6, primo comma, lettera a), o all'articolo 134, paragrafo 6, primo comma, lettera b), di tale regolamento.

2.5. Utilizzo di strumenti finanziari negli interventi di sviluppo rurale

La presente sottosezione contiene informazioni supplementari sull'uso degli strumenti finanziari nell'esercizio finanziario precedente conformemente all'articolo 134, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115. Tali informazioni supplementari sono riportate per tipo di intervento.

2.6. Informazioni sui semi oleaginosi, sul cotone e sull'aiuto nazionale transitorio

Questa sottosezione include le informazioni sui semi oleaginosi da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115.

Questa sottosezione include anche le informazioni sul pagamento specifico per il cotone da comunicare a norma dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2021/2115, fatta eccezione per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2024.

Questa sottosezione include anche le informazioni sull'aiuto nazionale transitorio da comunicare a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2021/2115, che devono essere riportate per intervento, fatta eccezione per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2024.

3. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Nell'ultima relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2030, la presente sezione comprende una sintesi delle valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione del piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Essa è integrata da un elenco di valutazioni effettuate durante il periodo di attuazione, che comprende per ciascuna valutazione:

a) il titolo;

b) la data di completamento;

c) il legame con uno o più obiettivi specifici o trasversali di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

d) le principali conclusioni e raccomandazioni;

e) la spiegazione di come è stato dato seguito alle principali raccomandazioni;

f) il link alla relazione di valutazione.

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[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 458 del 22.12.2021).