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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2141 DELLA COMMISSIONE, 13 ottobre 2023

G.U.U.E. 16 ottobre 2023, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per quanto riguarda la rendicontazione delle sanzioni per la condizionalità e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e i valori aggregati degli indicatori di output.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 23 ottobre 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 133 e l'articolo 134, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

1) Il punto 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione (2) stabilisce la presentazione delle informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni contenute nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione con la spesa dichiarata nei conti annuali, a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (4) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate conformemente agli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 (sanzioni relative alla condizionalità) devono essere dichiarati nei conti annuali come entrate con destinazione specifica, separatamente dalla spesa del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Ai fini della riconciliazione con i conti annuali non è pertanto necessario includere nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione le informazioni quantitative su tali sanzioni tra le spese relative agli interventi sotto forma di pagamento diretto. Le informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni presentate nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione con la spesa indicata nei conti annuali, specificate al punto 2.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, dovrebbero pertanto essere modificate per eliminare il riferimento alle sanzioni relative alla condizionalità.

2) Come stabilito agli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e all'articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2116, il sistema di condizionalità non si applica ai tipi di intervento in taluni settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115. Le informazioni quantitative necessarie per la riconciliazione delle informazioni presentate per i tipi di intervento, specificate al punto 2.2.2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, dovrebbero pertanto essere modificate per eliminare il riferimento alle sanzioni relative alla condizionalità.

3) Per garantire chiarezza e coerenza per quanto riguarda la rendicontazione degli importi non pagati a seguito delle sanzioni concernenti la spesa nell'ambito del FEASR, al punto 2.2.3, lettera b), punto ii), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 è opportuno eliminare il riferimento all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116. Gli importi non pagati a seguito delle sanzioni applicate a norma degli articoli 12 e 14 del regolamento (UE) 2021/2115 devono essere indicati nell'ambito del punto 2.2.3, lettera b), punto ii), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130, a norma degli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.

4) L'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione (5) per stabilire la possibilità di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, in aggiunta alla possibilità di versare anticipi ai beneficiari degli interventi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, di detto regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2022/1408 è entrato in vigore il 26 agosto 2022. Il punto 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione (6) rimanda soltanto al versamento di anticipi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. E' pertanto necessario modificare il punto 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per estendere le norme applicabili alla rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione anche agli anticipi versati a norma dell'articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116.

5) Gli indicatori comuni di output di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 costituiscono la base per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC nel corso della loro attuazione. Le norme comuni sui metodi di calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione sono stabilite al punto 3, lettera a), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290. E' necessario modificare tali norme per garantire la completezza e la coerenza della rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output a livello di importo unitario. E' inoltre opportuno modificare il punto 3, lettera a), punto i), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per garantire la rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output per quanto riguarda il sostegno fornito ai destinatari finali mediante strumenti finanziari.

6) Il punto 3, lettera b), punto i), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 stabilisce le norme relative alla rendicontazione dei valori aggregati per l'indicatore di output O.3. Tali norme dovrebbero essere modificate per garantire la coerenza con le norme in materia di rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output di cui al punto 3, lettera a), punti da i) a ix), di detto allegato.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/130 e (UE) 2021/2290.

8) Per consentire agli Stati membri di adattare i propri sistemi di informazione alle norme modificate in materia di rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output di cui al punto 3, lettera b), punto i), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290, l'articolo 2, punto 3, lettera b), dovrebbe applicarsi dal 16 febbraio 2024, al fine di garantire che tali valori siano rendicontati nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 a decorrere dall'esercizio finanziario 2024.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione, del 18 gennaio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione (GU L 17 del 19.1.2023).

(3)

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2022/1408 della Commissione, del 16 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi per determinati interventi e misure di sostegno di cui ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 216 del 19.8.2022).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 458 del 22.12.2021).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 è così modificato:

1) al punto 2.2.1, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116;»;

2) al punto 2.2.2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116;»;

3) al punto 2.2.3, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) gli importi non pagati a seguito delle sanzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 85 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116;».

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 è così modificato:

1) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 44, paragrafi 3 e 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) prima della realizzazione dell'intero output corrispondente non sono inclusi nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 per l'esercizio finanziario agricolo in cui è stato versato l'anticipo. Tali anticipi sono rendicontati per l'esercizio agricolo in cui l'output è pagato integralmente.

_________

(*1) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021).»;"

2) al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nel rendicontare gli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione gli Stati membri includono anche i valori aggregati seguenti:

i) l'output totale per intervento;

ii) l'output totale per unità di misura, se sono stabilite varie unità di misura per un intervento;

iii) in caso di più importi unitari nell'ambito di un intervento, l'output totale è stabilito per ciascuna delle categorie seguenti:

- ciascuna zona di cui all'articolo 71, paragrafo 2, e all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;

- ciascun tipo di strumenti di gestione del rischio di cui all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;

- azioni preparatorie nell'ambito delle strategie Leader di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 e azioni attuative nell'ambito delle strategie Leader di cui al medesimo articolo del regolamento (UE) 2021/2115;

- ciascuno strumento finanziario di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115;

iv) l'output totale per indicatore di output;

v) l'output totale per ciascuna categoria di cui al punto 3, lettera a), punto iii), se pertinente per l'indicatore di output;

vi) l'output totale per tipo di intervento, se del caso;

vii) l'output totale per unità di misura e, se del caso, l'output totale con un'unità di misura comune, se l'indicatore di output o il tipo di intervento comprende diversi interventi il cui output è misurato con unità di misura diverse;

viii) il numero di destinatari finali del sostegno sotto forma di strumenti finanziari, per intervento e indicatori di output interessati;»;

3) il punto 3, lettera b), punto i), è così modificato:

a) il primo trattino è sostituito dal seguente:

«- il valore di questo indicatore è indicato per intervento, per indicatore di output utilizzato per la verifica dell'efficacia dell'attuazione e per tipo di intervento;»;

b) è inserito il secondo trattino seguente dopo il primo trattino:

«- il valore di questo indicatore è indicato per ciascuna categoria di cui al punto 3, lettera a), punto iii), per intervento e per indicatore di output utilizzato per la verifica dell'efficacia dell'attuazione, se gli interventi o gli indicatori di output includono categorie di cui al punto 3, lettera a), punto iii);».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, punto 3), lettera b), si applica a decorrere dal 16 febbraio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN