
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/139 DELLA COMMISSIONE, 18 gennaio 2023
G.U.U.E. 20 gennaio 2023, n. L 19
Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 21 gennaio 2023
Applicabile dal: 21 gennaio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Columbia Britannica [7], Quebec [1] e Ontario [1] (Canada), confermati tra il 29 novembre 2022 e il 29 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 11 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Cumbria [1], Norfolk [3], North Yorkshire [1], Suffolk [1] e Yorkshire [1], in Inghilterra (Regno Unito), e nelle aree amministrative di Angus [1], Fife [1], Moray [1] e Perth and Kinross [1], in Scozia (Regno Unito), confermati tra il 14 dicembre 2022 e il 10 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
7) In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 17 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di California [1], Colorado [2], Indiana [1], Minnesota [2], Missouri [1], Nebraska [1], Dakota del Sud [3], Tennessee [4] e Washington [2] (Stati Uniti), confermati tra l'8 dicembre 2022 e il 22 dicembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
8) A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.
9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
10) Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 13 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle provincie di Alberta [4], Columbia Britannica [1], Manitoba [1], Ontario [6] e Saskatchewan [1] (Canada), confermati tra il 10 aprile 2022 e il 6 ottobre 2022.
11) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Devon [4] e Pembrokeshire [1] in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 6 agosto 2022 e il 9 settembre 2022.
12) Il Canada e il Regno Unito hanno altresì presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul loro territorio.
13) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi sono più rischi legati all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame.
14) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
15) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN