
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/150 DELLA COMMISSIONE, 20 gennaio 2023
G.U.U.E. 23 gennaio 2023, n. L 20
Regolamento recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 26 gennaio 2023
Applicabile dal: 26 gennaio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 42, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende ora necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le zone o i compartimenti in cui sono stati confermati focolai di malattia e in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia.
4) Per l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), l'infezione da diarrea virale bovina (BVD), l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV) e l'infezione da setticemia emorragica virale (SEV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia per parte del loro territorio. Diversi Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da virus della rabbia (RABV), da BTV e focolai di infezione da necrosi ematopoietica (NEI) che devono anch'essi riflettersi in alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
5) Per l'infezione da MTBC, la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle Comunità autonome delle isole Baleari, della Catalogna e della Murcia. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'MTBC. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC.
6) Per l'infezione da ADV, l'Italia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella provincia di Trento e nella regione Veneto. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'ADV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da ADV.
7) Per l'infezione da BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte, in Baviera, a Dachau, Straubing-Bogen e Günzburg. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da BTV.
8) L'Ungheria ha notificato alla Commissione la comparsa di vari focolai di infezione da RABV nella contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg. Poiché l'intero territorio dell'Ungheria ha lo status di indenne da malattia per l'infezione da RABV ed è elencato nell'allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg e modificare di conseguenza la voce relativa all'Ungheria in tale elenco.
9) Per l'infezione da RABV, l'Ungheria ha anche presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma di eradicazione per la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l'approvazione dei programmi di eradicazione per l'infezione da RABV. Pertanto la contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg dovrebbe essere elencata nell'allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che dispone di un programma di eradicazione approvato per l'infezione da RABV.
10) Il Portogallo ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nei distretti di Aveiro, Braganza, Coimbra, Guarda e Viseu, che interessano anche i distretti circostanti. Poiché tali distretti hanno lo status di indenne da malattia e sono elencati nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD e modificare di conseguenza la voce relativa al Portogallo in tale elenco.
11) La Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di infezione da BTV, sierotipo 4, nella provincia di Toledo nella Comunità autonoma di Castilla-La Mancha e nella provincia di Salamanca nella Comunità autonoma di Castilla y Leon, che interessano anche aree della provincia di Avila e di Zamora. Poiché tali aree hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco.
12) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Spagna ha anche presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per alcune regioni delle Comunità autonome di Aragon e Navarra e per alcune regioni della Comunità Autonoma Basca. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Poiché l'infezione da BTV è stata efficacemente eradicata da tali Comunità Autonome, l'intero territorio di tali Comunità Autonome dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD.
13) Per quanto riguarda l'infezione da BTV, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BTV sono soddisfatte per il Land Saarland e per alcune parti del Land Renania-Palatinato. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BTV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto ha ottenuto lo status di indenne da malattia per l'infezione da BVD.
14) Per la SEV, la Finlandia ha presentato informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la SEV sono soddisfatte per la provincia di Åland. Tali informazioni sono conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la SEV. Poiché la SEV è stata efficacemente eradicata dalla provincia di Åland, l'intero territorio della Finlandia dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato XII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come avente lo status di indenne da malattia per la SEV.
15) La Finlandia ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di NEI nella provincia di Åland, in un'area elencata come avente lo status di indenne da malattia nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. Lo status di indenne da malattia dell'area infetta dovrebbe pertanto essere ritirato e il compartimento dovrebbe essere soppresso dalla parte I del summenzionato allegato e la voce relativa a tale Stato membro in detto elenco dovrebbe essere modificata di conseguenza.
16) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021).
Gli allegati II, III, VI, VII, VIII, XII e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN