
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/174 DELLA COMMISSIONE, 26 gennaio 2023
G.U.U.E. 27 gennaio 2023, n. L 25
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 16 febbraio 2023
Applicabile dal: 16 febbraio 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica.
2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione debbano essere riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione, quali i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002 e i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2022 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
4) Dall'ottobre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall'Argentina sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
5) Dal gennaio 2019 le noci del Brasile con guscio e i miscugli di noci del Brasile o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle noci del Brasile provenienti dal Brasile figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
6) Dal gennaio 2017 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione delle arachidi e dei prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia. In particolare, tutte le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
7) Dall'ottobre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è quindi opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
8) Inoltre, per quanto riguarda le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
9) Per quanto riguarda le partite di olio di palma proveniente dalla Costa d'Avorio, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da coloranti Sudan. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dalla Costa d'Avorio. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
10) Per quanto riguarda le partite di granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis) provenienti dalla Colombia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dalla Colombia. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
11) Dal gennaio 2022 i meloni Galia (C. melo var. reticulatus) provenienti dall'Honduras sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella Braenderup. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Inoltre l'autorità competente dell'Honduras ha presentato un piano d'azione soddisfacente inteso a garantire che i meloni Galia (C. melo var. reticulatus) esportati nell'Unione siano conformi alle prescrizioni dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
12) Per quanto riguarda le partite di basilico (Ocimum basilicum) e menta (Mentha) provenienti da Israele (5), i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti da Israele. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
13) Dal gennaio 2019 le foglie di betel (Piper betle L.) provenienti dall'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa alle foglie di betel (Piper betle L.) provenienti dall'India figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questo prodotto introdotto nell'Unione sia conforme alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella.
14) Dal maggio 2020 le foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione delle foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall'India. In particolare, tutte le partite di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall'India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall'India figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
15) Dal dicembre 2021 i frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano la presenza di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Il rischio derivante dalla contaminazione di questo prodotto riguarda anche i frutti della moringa congelati. Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti dalla contaminazione da residui di antiparassitari dei frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India, è pertanto opportuno aggiungere un pertinente codice NC nella colonna «Codice NC» della tabella di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per la voce relativa ai frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India.
16) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Kenya e dal Ruanda, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Kenya e dal Ruanda. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
17) Dal gennaio 2022 gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa agli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dalla Corea del Sud figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
18) Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel primo semestre del 2022 indicano che questi prodotti non sono stati importati nell'Unione. Di conseguenza, non è stato possibile raccogliere e valutare i risultati di controlli ufficiali effettuati su questi prodotti dagli Stati membri per un intero semestre. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene.
19) Dal gennaio 2019 i semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa ai semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e ai prodotti derivati provenienti dalla Nigeria figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli per garantire che dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.
20) Dall'ottobre 2014 il sedano da taglio (Apium graveolens) e i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Cambogia sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' quindi opportuno sopprimere le relative voci nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
21) Dal luglio 2018 le rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodammina B. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione delle rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano. In particolare, tutte le partite di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alle rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
22) Per quanto riguarda le partite di gotu kola (Centella asiatica) e mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
23) Diversi codici NC o suddivisioni TARIC sono stati modificati nel sistema TARIC. Al fine di consentire un'identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno correggere nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la suddivisione TARIC per il codice NC ex 1211 90 86 nella voce relativa al gotu kola (Centella asiatica) proveniente dallo Sri Lanka.
24) Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dal Marocco sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
25) Dall'aprile 2016 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Madagascar sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
26) Per quanto riguarda le partite di fagioli dall'occhio (Vigna unguiculata) provenienti dal Madagascar, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Madagascar. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
27) Dal gennaio 2022 la salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro provenienti dal Messico sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
28) Dal luglio 2017 i semi di sesamo provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria. In particolare, tutte le partite di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di sesamo provenienti dalla Nigeria figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
29) Per quanto riguarda le partite di riso proveniente dal Pakistan, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine e ocratossina A. E' pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
30) Dall'aprile 2016 i semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Sierra Leone sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
31) Dal luglio 2018 le rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dalla Siria sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da rodammina B. I dati di Eurostat evidenziano bassi volumi di scambi del suddetto prodotto importato nell'Unione e i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
32) Per quanto riguarda le partite di limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e pompelmi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
33) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino e origano secco provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. E' pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
34) Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella. E' pertanto necessario richiedere un livello accresciuto di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dalla Turchia. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
35) Dal gennaio 2013 i gombi (okra) provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello accresciuto di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello accresciuto di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di gombi (okra) provenienti dal Vietnam. In particolare, tutte le partite di gombi (okra) provenienti dal Vietnam dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi ne dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai gombi (okra) provenienti dal Vietnam figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
36) Dal gennaio 2013 le foglie di coriandolo, il basilico, la menta e il prezzemolo provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' quindi opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
37) Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
38) Dal gennaio 2019 i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India sono soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri mostrano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello accresciuto di controlli ufficiali pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è pertanto più giustificato per questo prodotto. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce corrispondente figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dovrebbe essere modificata e la frequenza dei controlli di identità e fisici dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
39) Svariate spezie essiccate (pepe del genere Piper, vaniglia, cannella, garofani, noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie) provenienti dall'India sono elencate nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 in un'unica voce. Al fine di consentire una migliore valutazione dei dati risultanti dai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri e di stabilire misure più mirate per le spezie essiccate provenienti dall'India che possono causare problemi di salute pubblica, è necessario dividere la voce in base ai prodotti e ai codici NC. Le partite di tutte le suddette spezie essiccate che entrano nell'Unione dovrebbero essere controllate con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 %.
40) Per quanto riguarda le partite di carbonato di calcio proveniente dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
41) Per quanto riguarda le partite di fichi secchi e prodotti derivati dai fichi secchi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell'Unione.
42) Per quanto riguarda le partite di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti, i dati delle notifiche RASFF evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono condizioni speciali di importazione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. Le partite di questo prodotto dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di ossido di etilene. I risultati del campionamento e delle analisi dovrebbero essere allegati a tale certificato. Una voce relativa all'estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti dovrebbe quindi essere inserita nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
43) Al fine di chiarire che anche le materie prime per la produzione di integratori alimentari sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, è opportuno aggiungere un'apposita nota nell'allegato I e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
44) Al fine di garantire un livello accettabile di rilevazione dei residui di coloranti Sudan nell'olio di palma e di rodammina B nelle rape (Brassica rapa ssp. Rapa) affinché sia consentito l'ingresso di tali prodotti nell'Unione, è opportuno aggiungere alle note di cui all'allegato I e all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 una formulazione adeguata.
45) L'attuale modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non contempla tutti i rischi menzionati nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione. Al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi per la salute pubblica, è pertanto opportuno modificare il modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per prevedere la possibilità di certificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in relazione a tutti i rischi menzionati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione.
46) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall'India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è comunque garantita in relazione alle partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall'India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione, e in relazione all'estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti, il quale è soggetto a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione
47) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
48) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 31 dell'1.2.2002.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005).
Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Articolo 14
Periodo transitorio
Le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Bolivia, di foglie di curry (Bergera/Murrava koenigii) provenienti dall'India, di rape (Brassica rapa ssp. rapa) provenienti dal Libano, di semi di sesamo provenienti dalla Nigeria, di estratto di vaniglia proveniente dagli Stati Uniti e di gombi (okra) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione (*1), possono entrare nell'Unione fino al 16 aprile 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
___________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/174 della Commissione, del 26 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 25 del 27.1.2023)."; (1)
2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;
3) nella parte II del modello di certificato ufficiale di cui all'allegato IV, è aggiunto il punto II.2.5 seguente:
«[3] e/o
[II.2.5. - Certificazione per ... (indicare il prodotto) elencato nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, anche per gli alimenti composti elencati in tale allegato, a causa del rischio di contaminazione da... (indicare un rischio diverso dai rischi di cui ai punti da II.2.1 a II.2.4)
- dalla partita sopraindicata sono stati prelevati campioni in conformità alla direttiva 2002/63/CE il ... (data), sottoposti ad analisi di laboratorio il ... (data) nel ... (nome del laboratorio), con metodi che affrontano almeno i rischi indicati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- I particolari dei metodi di analisi di laboratorio e tutti i risultati sono allegati e dimostrano la conformità alla legislazione dell'Unione.]».
Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 febbraio 2023, n. L 30.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN