
PRESIDENZA
DECRETO 15 marzo 2023, n. 105
G.U.R.S. 7 aprile 2023, n. 15
Approvazione del Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo".
IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P.Reg. n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del Regolamento attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;
VISTO D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 333/2008 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque in Sicilia con il quale sono state emanate anche le direttive per la gestione dei serbatoi artificiali nella Regione Siciliana;
CONSIDERATO che le direttive impartite dal richiamato Piano di Tutela della Acque in Sicilia attribuiscono, in ossequio all'art. 114 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione dei progetti di gestione degli invasi al Presidente della Regione il quale si sarebbe avvalso per l'istruttoria tecnica dell'Agenzia Regionale delle Acque e dei Rifiuti;
CONSIDERATO che le competenze della soppressa A.R.R.A., tra le quali il supporto al Presidente della Regione per l'approvazione dei Progetti di gestione degli invasi, sono transitate, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008, al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
VISTO l'articolo 3 della legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8, che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa le competenze della Regione indicate alla Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 271 del 25/07/2018 con la quale la Giunta ha approvato l'Atto di indirizzo del Presidente della Regione Siciliana concernente la disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 8 della L.R. 8/2018 ed in particolare l'Allegato 1 (Tabella A) che riporta le competenze regionali da attribuire all'Autorità di Bacino Distrettuale della Sicilia (D.Lgs. 152/2006 - Parte III) e tra esse è riportata l'approvazione del Progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 114 co.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
CONSIDERATO che con D.P. Reg. n. 598/Gab del 28/09/2018 si è preso atto dell'atto di indirizzo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 25 luglio 2018;
VISTO il D. P. Reg. n. 06 del 04/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'ing. Leonardo Santoro;
VISTO il D.P. Reg. n. 167 del 08/06/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 5 "Pareri e Autorizzazioni Ambientali, Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Agrigento-Enna-Caltanissetta)", all'Ing. Calogero Zicari;
VISTA la nota prot. n. 3146 del 10/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di relatore dei Progetti di gestione degli invasi (DSG n. 1/2021) relativamente ai procedimenti in carico al Servizio 5 dell'Autorità di bacino, all'Ing. Antonio Vita;
VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 114 comma 5;
VISTO il D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 30/06/2004, attinente "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo";
VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante il "Regolamento sulla disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";
VISTO il Decreto del Segretario Generale (D.S.G.) dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, n. 1 del 4/1/2021, con il quale sono state approvate le "Linee d'indirizzo per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi";
VISTO il D.S.G. dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia n. 100 del 14/4/2021 con il quale è stato istituito Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;
VISTO il Protocollo d'intesa interdipartimentale n. 9221 dell'11/6/2021, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) ed il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia hanno concordato la partecipazione permanente dei Servizi 1, 2, 3, 5, 7 e 8 del DRAR al Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;
VISTO il D.S.G. n. 171 del 09/06/2022 che modifica la composizione dei partecipanti al Tavolo, a seguito dell'entrata in vigore della rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali approvata con D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022;
VISTO il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo" trasmesso dal gestore della diga DRAR, in prima versione e prima del parere dell'UTD Dighe di Palermo, con nota prot. n. 3502 del 31/01/2022;
VISTO il parere di sintesi ed allegata relazione istruttoria prot. n. 17134 del 04/08/2022, a cura della "Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo);
VISTO il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo" trasmesso dal gestore della diga, in versione aggiornata alle prescrizioni del parere dell'UTD di Palermo, con nota prot. n. 46736 del 16/12/2022, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione di ottemperanza al parere UTD di Palermo n. 17134 del 4/8/2022
- Parte 1: Quadro Conoscitivo - Rev. 01 (dicembre 2022)
- Parte 2: Fase Operativa - Rev. 01 (dicembre 2022)
- Allegato 1 - Rilievo batimetrico 2013
- Allegato 2 - Rilievo batimetrico 2018
- Allegato 3 - Rilievo batimetrico 2020
- Allegato 4 - Piano campionamento sedimenti e acque invaso - Maggio 2020
- Allegato 5 - Parere ARTA di approvazione del piano di campioinamento
- Allegato 6 - Relazione sui risultati della campagna di campionamento inviata ad ARPA
- Allegato 7 - Relazione ARPA di validazione dei dati analitici
- Allegato 8 - Chiarimenti in risposta a nota ARPA
- Allegato 9 - Rilievo batimetrico 2021
VISTA la relazione istruttoria prot. n. 251 del 05/01/2023 nella forma di scheda tecnica riepilogativa, a cura dell'Autorità di Bacino, inviata in sede di convocazione del Tavolo Tecnico dell'8/02/2023;
VISTO il parere del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 72410 del 06/10/2022 espresso da parte del Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazione e Valutazioni Ambientali";
VISTI il verbale del Tavolo Tecnico per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi, convocato in data 8/02/2023, in cui sono riportate le osservazioni scaturite in sede di riunione;
VISTO il parere di ARPA Sicilia n. 11764 del 06/03/2023 espresso da parte della UOC "Valutazione e pareri ambientali", della UOS "Bonifiche e RIR", della UOC "Acque interne, suolo e biodiversità" e della UOS "Acque superficiali e biodiversità";
CONSIDERATO che l'approvazione del Progetto di gestione ha natura essenzialmente gestionale, così come rappresentato in altra occasione dal Presidente della Regione Siciliana nella direttiva prot. n. 12746 del 28 settembre 2018;
PRESO ATTO che la promulgazione del provvedimento di approvazione non comporta effetti di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa né dallo stesso possono derivare oneri a carico del bilancio regionale;
RITENUTO pertanto, opportuno approvare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 152/2006 il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo";
Decreta:
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo", che fa parte integrante del presente decreto, firmato dal RUP, dall'Ingegnere responsabile della sicurezza della diga (ex L. 584/1994) e dal Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Ente gestore della diga e proponente del PdGI) e dai progettisti incaricati.
2. Il Progetto di gestione dell'invaso è approvato come "quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell'impianto" considerandolo come "prima fase" della strategia di recupero e mantenimento della capacità utile d'invaso. A tal fine esso delinea, altresì, le modalità di gestione dei sedimenti rimossi, che saranno attuate con successivi Piani Operativi, ed il monitoraggio ambientale dei corpi idrici interessati dalle operazioni di asportazione dei fanghi dall'invaso.
3. Il proponente gestore della diga si atterrà, nell'attuazione del Progetto di gestione, alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni formulate nel pronunciamento prot. n. 17134 del 04/08/2022, a cura della "Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo) ed alle prescrizioni acquisite in fase istruttoria, in sede di Tavolo Tecnico, come riportate nei seguenti Art. 2 e Art.3.
4. Preso atto che, oltre al Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI) della "Diga Olivo", è stato redatto il primo Piano Operativo 1, per lo sfangamento dell'area a monte del paramento di monte, ed il Piano Operativo 2 per la rimozione del sedimento nell'area dell'opera di presa e dello scarico di fondo, il progetto esecutivo di tali Piani Operativi dovrà ottemperare alle prescrizioni espresse all'Art. 3 ed essere valutato con parere dall'Autorità di bacino, in termini di coerenza con il PdGI approvato, oltre che dagli altri organi competenti per l'approvazione in linea tecnica.
1. Il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo" con il presente decreto di approvazione avrà validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogni qualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel Progetto approvato.
2. Qualora il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo" preveda opere e/o interventi da sottoporre alla disciplina della V.I.A. o della V.In. C.A., la sua attuazione resterà subordinata all'esperimento delle procedure ambientali.
3. Per l'asportazione dei sedimenti, oltre alla rimozione meccanica, potranno adottarsi operazioni di fluitazione e spurgo da eseguire congiuntamente ad attività costanti di monitoraggio della concentrazione dei solidi sospesi nel corso d'acqua ricevente e degli impatti sul biota acquatico presente. Le suddette operazioni dovranno attuarsi secondo il cronoprogramma del Progetto di gestione e in coincidenza di stagioni ed eventi che possano facilitare l'eliminazione del materiale sedimentato, purché in condizioni di salvaguardia ecologica del corpo idrico recettore e di sicurezza del territorio a valle dell'invaso.
4. In particolare, il gestore della diga dovrà:
a) eseguire le attività di sfangamento per un volume di circa 275.000 m3, presenti a ridosso del paramento di monte, e di un volume di circa 11.000 m3, presenti attualmente nell'area dell'opera di presa e dello scarico di fondo, attenendosi alle prescrizioni del presente Decreto e dei successivi Piani Operativi che saranno presentati ed approvati, ed assicurare prioritariamente il funzionamento degli organi di scarico e di presa a fronte dei fenomeni di interrimento;
b) garantire la rimozione del volume di sedimenti che mediamente si deposita all'interno del volume utile dell'invaso nell'arco di un anno, stimato tra 50.000 e 100.000 m3, mediante le soluzioni previste nel PdGI (vasche di colmata) e la presentazione di un Piano Operativo che indichi l'ubicazione e le modalità gestionali dei fanghi rimossi nelle varie fasi;
c) conseguire il ripristino della capacità utile originaria dell'invaso; in alternativa il gestore, a seguito della dimostrata infattibilità del ripristino dell'intero volume utile di regolazione, ed in linea col Decreto Ministeriale del 12/10/2022 (GURI n. 7 del 10/01/2023) sui criteri per la redazione del progetto di gestione dell'invaso, potrà proporre il recupero di una capacità utile "sostenibile" inferiore a quella originaria, determinata secondo i criteri stabiliti nel suddetto DM, e presentare un aggiornamento del PdGI per l'approvazione dell'Autorità di Bacino;
d) impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque (corpi idrici superficiali e sotterranei), ai sensi della "direttiva Acque" 2000/60/CE e in accordo al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, e, possibilmente, conseguire il miglioramento delle risorse idriche invasate e di quelle dei corpi idrici sottesi a valle dello sbarramento;
e) fornire all'Autorità di bacino, con cadenza almeno annuale, i dati sui sedimenti asportati (caratteristiche chimico-fisiche, quantitativi rimossi e movimentati, aree di deposito temporaneo e destinazione finale) traguardati con il cronoprogramma presentato nel Progetto di gestione;
f) eseguire al più ogni tre anni, al termine della rimozione del volume di sedimenti previsto, un'indagine batimetrica con la quale verificare il rispetto delle previsioni del Progetto di gestione attinente la conservazione della capacità d'invaso, come sopra stabilita, e l'eliminazione annuale del materiale solido in arrivo al serbatoio; nel caso in cui dovesse accertarsi un deposito di sedimenti superiore a quello preventivato il gestore dovrà incrementare la rimozione con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio tra i sedimenti in ingresso e quelli rimossi dall'invaso;
g) farsi promotore, presso gli Enti competenti, sulla necessità di programmare interventi di sistemazione idraulico-forestale e di tipo agronomico, sulla scorta di quelli già previsti nel PdGI (bacini di sedimentazione, briglie di consolidamento, protezione delle sponde degli alvei, riduzione dell'erosione dei suoli, ecc.), mirati a ridurre l'apporto dei sedimenti provenienti dal bacino a monte dell'invaso.
1. I Piani Operativi, che attuano per fasi il Progetto di gestione dell'invaso "Diga Olivo", dovranno essere redatti in conformità alle osservazioni e raccomandazioni formulate nei pareri acquisiti, in sede di Tavolo Tecnico, richiamati nel presente Decreto.
2. Al momento della presentazione di un Piano Operativo, corredato da progetto esecutivo degli interventi di rimozione dei sedimenti e/o delle altre operazioni di gestione e manutenzione, andranno rispettate tutte le seguenti prescrizioni:
a) Il Progetto di gestione dovrà essere integrato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), da condividere con ARPA Sicilia, che caratterizzi lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali (invaso e fiume a valle della diga), "prima" (qualora non già eseguito dal gestore o tratto da analisi di ARPA Sicilia), "durante" e "dopo" le operazioni di gestione previste (svaso, sghiaiamento, sfangamento, fluitazioni, cacciate, ecc.) e, in particolar modo, per tutti quegli interventi di sfangamento che possano portare in risospensione i sedimenti accumulati (ad es.: sul paramento di monte, sugli organi di scarico e di presa, ecc.) e aumentare la torbidità delle acque nella diga a valle di essa.
b) I risultati delle caratterizzazioni delle acque e dei sedimenti, nelle tre fasi (ex ante, in itinere ed ex post intervento), andranno comunicati con congruo anticipo ad ARPA Sicilia, al fine di consentire un'eventuale contraddittorio di merito ai metodi di analisi scelti e le metodiche utilizzate. Il set parametrico di base per le determinazioni analitiche è quello elencato nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, nella Tabella 1/A (standard - sostanze elenco di priorità) e nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 come modificate dal DM 260/2010 e dal D.Lgs. 172/2015, elenco eventualmente da integrare qualora, dall'analisi del bacino tributario, si avesse evidenza di ulteriori sostanze inquinanti da ricercare.
c) Sulla scorta dei tempi reali di esecuzione del primo Piano Operativo di sfangamento del paramento di monte (primo lotto del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria), che vincolano l'esecuzione del secondo Piano Operativo di sfangamento dello scarico di fondo (secondo lotto), il gestore dovrà valutare la necessità di anticipare il dragaggio intorno allo scarico di fondo, quale intervento emergenziale, con la possibilità di collocare i sedimenti nelle proposte casse di colmata o, anche, mediante deposito all'interno della stessa area di invaso;
d) Ogni Piano Operativo dovrà indicare l'esatta destinazione dei "fanghi di dragaggio non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/2006", a seguito del loro temporaneo abbancamento, qualora non contenenti sostanze pericolose. Il gestore della diga potrà reimpiegare, senza necessità di preventivo trattamento o trasformazione, i fanghi di dragaggio non contaminati nell'ambito di processi industriali e/o di attività agricole (in sostituzione di materie prime) e/o di opere di sistemazione e interventi di recupero, preventivamente individuati, definiti e autorizzati dall'autorità competente al loro riutilizzo secondo quantitativi definiti. Il ricorso allo smaltimento dei fanghi in discarica dovrà essere considerato soltanto residuale e correlato alla loro pericolosità riscontrata.
e) Nel caso si ricorra allo spandimento dei fanghi sul suolo si dovrà rispettare il DPR 120/2017, che regola la disciplina semplificata della gestione delle "terre e rocce da scavo", escludendone con certezza la classificazione quali "rifiuti", garantendone la tracciabilità mediante redazione di apposita modulistica e prevedendo altresì l'elaborazione del Piano di Utilizzo redatto in conformità alle disposizioni dell'Allegato 5 al medesimo DPR.
f) Nella fase definitiva/esecutiva della progettazione degli interventi di sfangamento, il gestore dovrà individuare un sito di deposito temporaneo dei sedimenti rimossi, eventualmente contaminati, nelle more del loro conferimento presso un impianto autorizzato al loro smaltimento, trattamento e/o recupero.
g) Per la gestione dei fanghi di dragaggio che contengono sostanze pericolose, in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, si dovranno avviare le procedure (operative ed amministrative) previste per i "siti contaminati" (art. 242 D.Lgs 152/2006); in tal caso, si provvederà ad avviare i fanghi di dragaggio presso un impianto di smaltimento, trattamento e/o recupero.
h) In merito agli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel PdGI, nella fase della loro progettazione (a cura degli Enti competenti o in concorso con gli stessi) si dovranno rispettare gli obiettivi di qualità delle acque di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, per tutti i corpi idrici oggetto di modifica, tramite il sistema di valutazione idrogeomorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM - Manuali e linee guida 131/2016) a cura dell'ISPRA e l'applicazione dei criteri per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali stabiliti nel Regolamento approvato con D.M. 8 novembre 2010, n. 260.
i) Ai sensi dell'art. 5 del DM 30/6/2004, almeno 4 mesi prima di eseguire una delle attività di svaso, sfangamento o spurgo, il gestore ne dovrà dare avviso all'autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, all'ex Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale della protezione civile, all'Autorità di Bacino, alla Regione e agli enti locali interessati, fornendo un piano operativo delle attività previste.
j) I singoli Piani Operativi, corredati da un progetto esecutivo, dovranno essere presentati successivamente all'approvazione del presente Progetto di Gestione dell'Invaso (PdGI); essi saranno valutati con parere dell'Autorità di bacino, in termini di coerenza con le prescrizioni del PdGI approvato, oltre che da tutti gli organi competenti per l'approvazione in linea tecnica.
k) Con l'approvazione del singolo Piano Operativo, il gestore della diga sarà autorizzato ad eseguire la specifica operazione di svaso, sfangamento o spurgo, oggetto del Piano stesso, in conformità ai limiti imposti dalle norme vigenti ed alle prescrizioni indicate nel provvedimento.
l) L'approvazione di un Piano Operativo del PdGI non sostituisce eventuali nulla osta o autorizzazioni eventualmente necessari, quali quelle relative al deposito, il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento del materiale rimosso meccanicamente dall'invaso.
Gli atti inerenti il procedimento e gli elaborati del PdGI "Diga Olivo" sono depositati e consultabili presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Segreteria Generale.
Il presente decreto sarà pubblicato, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e divulgato sui siti istituzionali dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e del gestore della diga.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il temine di 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.
Palermo, 15 marzo 2023.
SANTORO