
DECISIONE (PESC) 2023/229 DEL CONSIGLIO, 2 febbraio 2023
G.U.U.E. 3 febbraio 2023, n. L 32
Decisione che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 2 febbraio 2023
Entrata in vigore il: 2 febbraio 2023
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 (1) che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine («Ukrainian Armed Forces» - UAF).
2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 100 000 000 EUR.
3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 150 000 000 EUR.
4) Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/810 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 160 000 000 EUR.
5) Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1284 (5), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 170 000 000 EUR.
6) Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1972 (6), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 180 000 000 EUR.
7) Vista l'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno incrementare l'importo di riferimento finanziario di ulteriori 200 000 000 EUR per coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle UAF.
8) E' opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022).
Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022).
Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 117 del 19.4.2022).
Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 145 del 24.5.2022).
Decisione (PESC) 2022/1284 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 195 del 22.7.2022).
Decisione (PESC) 2022/1972 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 270 del 18.10.2022).
La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, nonché la manutenzione, la riparazione e l'adattamento di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza finanziate dall'EPF e di attrezzature identiche, come richiesto dall'Ucraina.»
;
2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 380 000 000 EUR.»
;
3) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 380 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.»
;
4) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR. L'importo di 220 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022. Le spese relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023».