
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/308 DELLA COMMISSIONE, 8 febbraio 2023
G.U.U.E. 10 febbraio 2023, n. L 40
Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cervidi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 2 marzo 2023
Applicabile dal: 2 marzo 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 146, paragrafo 2, e l'articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri.
2) L'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati debbano corrispondere a uno dei modelli di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, a seconda delle specie interessate. Nei capitoli 11 e 12 del suddetto allegato figurano, rispettivamente, il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi non destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-X») e il modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi destinati alla macellazione (modello «CER-INTRA-Y»).
3) Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono stati recentemente modificati dal regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione (4) al fine di limitare gli spostamenti di cervidi in connessione con l'attività umana tra la Norvegia, attualmente colpita da focolai di malattia del dimagrimento cronico (CWD) in tali animali, nonché gli Stati membri che sono anch'essi attualmente colpiti da focolai di CWD, e gli altri Stati membri non colpiti da CWD. Tale restrizione degli spostamenti è necessaria per prevenire la diffusione della CWD nell'Unione. E' pertanto opportuno modificare i modelli «CER-INTRA-X» e «CER-INTRA-Y» di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 al fine di riflettere detta restrizione degli spostamenti.
4) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021).
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001).
Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione, del 15 novembre 2022, che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi (GU L 295 del 16.11.2022).
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN