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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2023, n. 329

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 aprile 2023, n. 18

Piano regionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali naturali negli alimenti - Anni 2023/2027. (1)

(1)

In ordine alla revisione, per l'anno 2024, del presente piano regionale di controllo, si rimanda al Decr. Dir. Salute 23 aprile 2024, n. 489.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;

VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;

VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo del 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (cee) n. 315/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;

VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione del 30 aprile 2015 che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42. Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2022/931 della Commissione del 23 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione del 9 giugno 2022 concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione di tali piani;

VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente gli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;

VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, è stato conferito al Dott. Salvatore Requirez l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la Nota 0006781-24/02/2023-DGISAN-MDS-P con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni, il Piano nazionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali negli alimenti - Anni 2023-2027;

CONSIDERATO che la programmazione del Piano nazionale in questione è in linea con la programmazione del Piano nazionale di controllo pluriennale (PCNP 2023-2027), di cui è parte integrante e che lo stesso confluirà nel Piano Regionale dei Controlli Pluriennale (PCRP) - Anni 2023-2027;

RITENUTO, pertanto, di dover predisporre la programmazione per il controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali negli alimenti - Anni 2023-2027, che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;

RITENUTO necessario procedere nel merito;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è approvato il "Piano Regionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali negli alimenti. Anni 2023-2027" costituito dall'Allegato A (Piano Nazionale), al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto e dalla Tabelle 1, 2 e 3 (ripartizione campionamenti), che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente Piano, in analogia con il Piano nazionale, regola i campionamenti da effettuarsi annualmente per il quinquennio 2023-2027.

Art. 2

Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto delle modalità operative indicate dal Ministero della Salute, assicureranno una puntuale esecuzione del Piano.

Il controllo ufficiale è effettuato, ognuno per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e dai Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) delle ASP della Sicilia.

Le Aziende Sanitarie Provinciali per le modalità di campionamento faranno riferimento alle indicazioni riportate nell'Allegato A (Piano Nazionale).

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera, in tutte le fasi della produzione, inclusa quella primaria della trasformazione, della distribuzione dei prodotti alimentari intesi sia come ingredienti sia come prodotti finiti.

Nello specifico, il piano è volto al controllo di:

1. contaminanti e tossine vegetali nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) 1881/2006 e successive modifiche per i quali sono definiti i limiti massimi. A partire dal 2023, comprende anche i controlli sui contaminanti chimici (metalli, diossine e PCB, micotossine) previsti in precedenza dal Piano Nazionale Residui delle sostanze farmacologicamente attive (PNR) in attuazione della direttiva 96/23/CE abrogata dal regolamento UE n. 625/2017;

2. acido erucico (tossina vegetale) nelle formule per lattanti e di proseguimento di cui al par. 5.3 dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione;

3. tossine vegetali naturali e di micotossine per le quali, in alcune raccomandazioni della Commissione (raccomandazione della Commissione relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (2013/165/UE); raccomandazione (UE) 2022/553 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di tossine dell'Alternaria negli alimenti; raccomandazione (UE) 2022/561 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate) sono definiti i livelli di azioni;

4. altri contaminanti per i quali, tramite regolamenti/raccomandazioni della Commissione, sono stabiliti livelli di riferimento (regolamento UE 2158/2017 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti; raccomandazione (UE) 2022/495 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchil furani negli alimenti; raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti), direttiva 2001/110/CE del Consiglio, concernente la determinazione della sostanza idrossimetilfurfurale (HMF) nel miele.

Il programma di campionamento predisposto per le ASP, con frequenza annuale per il quinquennio 2023-2027, è riportato nella Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Piano.

Le ASP nell'attività di campionamento dovranno rispettare la combinazione categoria alimentare/contaminante o gruppi di contaminanti indicata.

Le ASP conferiranno, al laboratorio incaricato (IZS Sicilia), i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 3

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, assicurerà le analisi di laboratorio, sui campioni conferiti, conformemente alle indicazione riportate nel Piano nazionale (Allegato A).

Il laboratorio incaricato assicurerà le analisi anche avvalendosi, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di altri laboratori appartenenti alla rete nazionale dei laboratori del controllo ufficiale.

Il laboratorio ufficiale comunicherà tempestivamente all'Autorità competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi (art. 7 del d.lgs. 27/2021). Includendo i valori di incertezza analitica e di recupero, se del caso.

Il laboratorio inserirà i dati di campionamento e le analisi, non appena disponibili, nel sistema informativo NSIS-Radisan non oltre il 15 febbraio (salvo diverse indicazioni) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

I dati dei contaminanti, tossine vegetali e per alimenti con limiti massimi devono essere inseriti nel flusso "1881", mentre dati di contaminanti e tossine vegetali e per alimenti con livelli di azioni o livelli di riferimento devono essere inseriti nel flusso "MON".

Art. 4

La Regione - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute - DGISAN - procederà al controllo e alla validazione dei dati inseriti dal laboratorio incaricato (I.Z.S. Sicilia) nel sistema NSIS Radisan, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di campionamento.

Art. 5

Le risultanze annuali, sugli esiti conseguiti dall'attuazione del Piano, saranno trasmesse dalla Regione al Ministero della Salute per l'inserimento nel rapporto annuale ricompreso nella relazione annuale al Piano Nazionale dei Controlli Pluriennale (PCNP) per essere successivamente inviato alla Commissione europea, entro il mese di giugno di ogni anno, nonché pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Art. 6

I risultati derivanti dalla realizzazione del Piano saranno oggetto di valutazione al Tavolo di verifica degli adempimenti LEA, istituito con l'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in materia di sicurezza alimentare.

Art. 7

Il referente regionale per l'attuazione del presente Piano è:

- il Dirigente del Servizio 7 - Sicurezza Alimentare del D.A.S.O.E - Dr.ssa Daniela Nifosì (d.nifosi@regione.sicilia.it - 091.7079377).

Art. 8

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, c.5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale del Dipartimento A.S.O.E.

Palermo, 31 marzo 2023.

REQUIREZ