
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 23 aprile 2024, n. 489
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 17 maggio 2024, n. 22
Piano regionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali naturali negli alimenti. Anni 2023-2027 - Revisione per l'anno 2024. (1)
In ordine alla revisione, per l'anno 2025, del presente piano regionale di controllo, si rimanda al Decr. Dir. Salute 17 febbraio 2025, n. 165.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i.;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i.;
VISTE le leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;
VISTA la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
VISTA la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 [N.d.R. recte: D.L.vo del 31 marzo 1998, n. 112] e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (cee) n. 315/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;
VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;
VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le ss. mm. ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione UE 2023/2782 della Commissione "che definisce i metodi di campionamento e analisi per il controllo dei livelli di micotossine negli alimenti e abroga il regolamento (CE) n. 401/2006";
VISTO il Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;
VISTO Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (UE) 2015/705 della Commissione del 30 aprile 2015 che stabilisce i metodi di campionamento e i criteri di rendimento per i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di acido erucico negli alimenti e che abroga la direttiva 80/891/CEE della Commissione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti;
VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42. Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 71;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2022/931 della Commissione del 23 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione del 9 giugno 2022 concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione di tali piani;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
VISTO l'art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni, inerente agli obblighi della Pubblica Amministrazione in materia di pubblicazione dei provvedimenti;
VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, è stato conferito al Dott. Salvatore Requirez l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
VISTA Intesa Rep. atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023- 2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
VISTO il D.D.G. n. 329 del 31.03.2023 - Piano Regionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali naturali negli alimenti. Anni 2023-2027;
VISTA la Nota 0016245-17/04/2024-DGISAN-MDS-P con la quale il Ministero della Salute ha diramato alle Regioni, il Piano nazionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali negli alimenti - Anni 2023-2027 - Revisione per l'anno 2024;
VISTO il D.A. n. 276 dell'11 marzo 2024 "Recepimento Intesa Rep. atti n. 55/CSR del 22 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il "Piano di controllo nazionale pluriennale 2023-2027", ai sensi dell'art. 109 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 e approvazione del Piano di Controllo Regionale Pluriennale (PCRP) 2023- 2027.";
CONSIDERATO che la programmazione del Piano nazionale in questione è in linea con la programmazione del Piano nazionale di controllo pluriennale - PCNP 2023-2027;
RITENUTO di recepire "Piano nazionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali negli alimenti. Anni 2023-2027. Revisione per l'anno 2024" e che lo stesso confluirà nel Piano Regionale dei Controlli Pluriennale (PCRP) - Anni 2023-2027;
CONSIDERATO che il Piano ha una durata quinquennale in relazione alla durata del PCNP ed è soggetto a revisioni annuali conseguenti ad aggiornamenti della legislazione UE;
RITENUTO pertanto, di dover predisporre la programmazione per il controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali negli alimenti - Anni 2023-2027 - Revisione per l'anno 2024, che tenga conto degli indirizzi operativi nazionali;
RITENUTO necessario procedere nel merito;
Decreta:
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, è recepito il "Piano nazionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali negli alimenti. Anni 2023-2027. Revisione per l'anno 2024" costituito dall'Allegato A - Piano Nazionale, al cui contenuto si farà puntuale riferimento per quanto non espressamente previsto o citato nel presente atto e dalle Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 relative alla ripartizione dei campionamenti, che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Il presente provvedimento, conseguente agli aggiornamenti della legislazione UE, revisiona il D.D.G. n. 329 del 31.03.2023 - Piano Regionale di controllo ufficiale di contaminanti e tossine vegetali naturali negli alimenti. Anni 2023-2027.
Le Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, nel rispetto delle modalità operative indicate dal Ministero della Salute, assicureranno una puntuale esecuzione del Piano.
Il controllo ufficiale sarà effettuato, ognuno per le rispettive competenze, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e dai Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) delle ASP della Sicilia.
Le Aziende Sanitarie Provinciali per le modalità di campionamento faranno riferimento alle indicazioni riportate nell'Allegato A (Piano Nazionale).
Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato lungo tutta la filiera, in tutte le fasi della produzione, inclusa quella primaria, della trasformazione, della distribuzione dei prodotti alimentari intesi sia come ingredienti sia come prodotti finiti.
Nello specifico, il piano è volto al controllo di:
a) contaminanti e tossine vegetali nei prodotti alimentari di cui al Regolamento (UE) 2023/915 e successive modifiche per i quali sono definiti i limiti massimi. A partire dall'anno 2023, comprende anche i controlli sui contaminanti chimici (metalli, diossine e PCB, micotossine) previsti in precedenza dal Piano Nazionale Residui delle sostanze farmacologicamente attive (PNR) in attuazione della direttiva 96/23/CE abrogata dal Regolamento UE n. 625/2017;
b) acido erucico (tossina vegetale) nelle formule per lattanti e di proseguimento, di cui al par. 5.3 dell'allegato I del Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione;
c) tossine vegetali naturali e micotossine per le quali, in alcune raccomandazioni della Commissione, sono definiti i livelli indicativi (raccomandazione della Commissione relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali - 2013/165/UE - dal 1°luglio 2024, per le tossine T-2 e HT-2, sono applicativi i limiti massimi; raccomandazione (UE) 2022/553 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di tossine dell'Alternaria negli alimenti; raccomandazione (UE) 2022/561 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di glicoalcaloidi nelle patate e nei prodotti derivati dalle patate);
d) altri contaminanti per i quali, tramite regolamenti/raccomandazioni della Commissione, sono stabiliti livelli di riferimento (regolamento UE 2158/2017 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti; raccomandazione (UE) 2022/495 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchilfurani negli alimenti; raccomandazione (UE) 2022/1431 della Commissione relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti; direttiva 2001/110/CE del Consiglio, concernente la determinazione della sostanza idrossimetilfurfurale - HMF nel miele).
Il programma annuale di campionamento predisposto per le ASP, è riportato nelle Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al presente Piano.
Le ASP nell'attività di campionamento dovranno rispettare la combinazione categoria alimentare/contaminante o gruppi di contaminanti indicata.
Le ASP conferiranno al laboratorio incaricato - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri", i campioni prelevati nello svolgimento del controllo ufficiale entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno di riferimento, affinchè si disponga di un tempo congruo per l'esecuzione dell'attività di analisi o per l'eventuale ripetizione del campionamento nel caso non sia andato a buon fine il conferimento o l'analisi.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" (I.Z.S. Sicilia), nella qualità di laboratorio ufficiale incaricato, assicurerà le analisi di laboratorio sui campioni conferiti, conformemente alle indicazioni riportate nel Piano nazionale (Allegato A).
Il laboratorio incaricato assicurerà le analisi anche avvalendosi, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, di altri laboratori appartenenti alla rete nazionale dei laboratori del controllo ufficiale.
L'IZS Sicilia comunicherà tempestivamente all'Autorità competente il risultato di analisi, prove e diagnosi (art. 7 del d.lgs. 27/2021), includendo, se del caso, i valori di incertezza analitica e di recupero.
I dati di campionamento e analisi devono essere inseriti appena disponibili nel sistema NSIS RaDISAN flusso "1881", tenendo conto delle indicazioni di cui alla linea guida del sistema.
La quantità di dati presenti nel sistema, riferiti ai campioni oggetto di analisi, deve evidenziare che i campionamenti e le analisi siano condotti in modo costante nel corso dell'anno.
I dati relativi ai campioni prelevati in un bimestre devono essere trasmessi entro la fine del bimestre successivo.
Il laboratorio inserirà i dati di campionamento e le analisi, non appena disponibili, nel sistema informativo NSIS-Radisan entro è non oltre il 28/29 febbraio (salvo diverse indicazioni) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
La Regione Siciliana - Servizio 7 "Sicurezza Alimentare" del Dipartimento A.S.O.E., al fine di rendere i dati disponibili al Ministero della Salute - DGISAN - procederà al controllo e alla validazione dei dati inseriti dal laboratorio incaricato (I.Z.S. Sicilia) nel sistema NSIS Radisan, entro il 28/29 febbraio dell'anno successivo a quello di campionamento.
Le risultanze annuali sugli esiti dell'attuazione del Piano, saranno trasmesse dalla Regione al Ministero della Salute per l'inserimento nel rapporto annuale ricompreso nella relazione annuale al Piano Nazionale dei Controlli Pluriennale (PCNP), per essere successivamente inviato alla Commissione europea entro il mese di giugno di ogni anno, nonché pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute.
I risultati derivanti dalla realizzazione del Piano saranno oggetto di valutazione al Tavolo di verifica degli adempimenti LEA, istituito con l'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, in materia di sicurezza alimentare.
Il referente regionale per l'attuazione del presente Piano è:
- il Dirigente del Servizio 7 - Sicurezza Alimentare del D.A.S.O.E - Dott.ssa Daniela Zora (daniela.zora@regione.sicilia.it - 091.7079285).
Il presente provvedimento, al fine di limitare la diffusione e la pubblicazione delle informazioni, tenuto conto degli articoli 11 e 111 del Regolamento (UE) 2017/7625, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'art. 68, c.5, della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss. mm. ii., sul sito web istituzionale del Dipartimento A.S.O.E., ad esclusione del 12 allegati tecnici.
Palermo, 23 aprile 2024.
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