
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 8 maggio 2023, n. 326
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 16 maggio 2023, n. 113
Modifica del decreto direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023 che approva l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di cui all'articolo 10 del decreto del ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, nell'ambito dell'investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-toabate", Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall'unione europea - Nextgeneration EU.
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INCENTIVI ENERGIA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Direttoriale n. 254 del 15 marzo 2023 con il quale il Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, di cui all'articolo 10 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, nell'ambito dell'investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall'Unione Europea - Nextgeneration EU (di seguito Avviso);
VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e in particolare, la Sezione 2.6 "Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica";
VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1712 final del 9 marzo 2023 recante "Approval of the content of a draft for a Commission Regulation amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and Regulation (EU) 2022/2473 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty";
CONSIDERATO che l'adozione formale del predetto Regolamento di modifica del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014 avverrà una volta ultimata la traduzione del testo in tutte le lingue ufficiali da parte della Commissione e che il testo adottato entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
CONSIDERATO che, nelle more dell'entrata in vigore del citato Regolamento di modifica del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, sono state applicate nell'ambito del Capo II e del Capo IV dell'Avviso le nuove disposizioni ivi previste con riferimento agli articoli 25 e 41 del Regolamento (UE) 651/2014 e alle relative disposizioni comuni ad essi applicabili, fermo restando che la concessione degli aiuti ai sensi dei predetti articoli avverrà soltanto successivamente all'effettiva entrata in vigore della modifica del Regolamento (UE) 651/2014;
VISTO l'articolo 7 dell'Avviso ai sensi del quale è possibile presentare domanda di agevolazione a valere sullo stesso Avviso a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 20 marzo 2023 fino alle ore 10:00 del giorno 30 giugno 2023;
VISTO l'articolo 10, commi 1 e 2 dell'Avviso che regolano le modifiche all'Avviso medesimo;
VISTO l'articolo 19, comma 2, lettera c) dell'Avviso ai sensi del quale, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al Capo III dell'Avviso, i progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
VISTO l'articolo 20, comma 2, lettera d) dell'Avviso ai sensi del quale, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al Capo III dell'Avviso i costi devono essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
VISTO il Rapporto Statistico 2021 "Energia da fonti rinnovabili in Italia" del GSE del 24 marzo 2023;
RITENUTO di dover chiarire che l'idrogeno a basse emissioni di carbonio è quello di cui dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 ottobre 2022 che rispetta altresì le condizioni di cui al punto 81, lettera i), punto iii) della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 4 dell'Avviso circa le modalità tecniche di verifica delle predette condizioni;
RITENUTO di dover chiarire alcune specifiche tecniche dei prototipi ammissibili nell'ambito dei progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 16 dell'Avviso;
RITENUTO di dover chiarire alcune specifiche tecniche nel caso di macchinari o linee produttive coincidenti con cogeneratori, in linea con i razionali connessi alle comunicazioni della Commissione europea C(2023)1711 final e C(2023)1712 final del 9 marzo 2023, così come meglio chiariti dalla Commissione europea stessa, nel corso delle interlocuzioni propedeutiche alla notifica della misura;
RITENUTO di dover modificare il sopra citato articolo 19, comma 2, lettera c) dell'Avviso, al fine di poter considerare ammissibili anche quei progetti avviati a partire dal 9 marzo 2023, in linea con quanto previsto al punto 81, lettera k) della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e, contestualmente, di dover modificare il sopra citato articolo 20, comma 2, lettera d) dell'Avviso al fine di poter considerare ammissibili i costi sostenuti a partire dal 15 marzo 2023;
CONSIDERATO che, a causa di un refuso, l'articolo 24 (Forma e intensità delle agevolazioni concedibili) dell'Avviso riporta erroneamente una intensità di aiuto per i sistemi di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile pari a 45 (quarantacinque) per cento dei costi ammissibili, in luogo dell'intensità del 30 (trenta) per cento;
RITENUTO necessario modificare il citato articolo 24 dell'Avviso al fine di conformare l'intensità di aiuto relativa ai sistemi di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile con quella prevista dalla predetta proposta di modifica del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014;
RITENUTO di dover fornire ulteriori specifiche tecniche in merito alle metodologie per le verifiche delle condizioni tecniche di cui agli articoli 19 e 22 previste dall'Allegato 4 all'Avviso;
Decreta:
Articolo Unico
1. Al Decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 254 del 15 marzo 2023, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), le parole "ovvero presenta emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 2,256 tCO2eq/tH2, così come verificabile adottando le metodologie di cui all'atto delegato GHG" sono sostituite con le seguenti "così come verificabile adottando la metodologia di cui all'Allegato 4";
b) all'articolo 16, comma 2, lettera a) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Il prototipo, inoltre, non deve essere finalizzato alla produzione di energia elettrica.";
c) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole "successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 2" sono sostituite con le seguenti "a partire dal 9 marzo 2023";
d) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente "o) qualora relativi a impianti di cogenerazione, essere realizzati in assetto di autoconsumo, essere qualificati come impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ed avere una produzione prevalente di energia termica da utilizzare nei processi industriali rispetto all'energia elettrica";
e) all'articolo 20, comma 2, lettera d), le parole "dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2" sono sostituite con le seguenti "dal 15 marzo 2023";
f) all'articolo 24, comma 1, la lettera a) le parole ", ivi inclusi i sistemi di stoccaggio," sono eliminate;
g) all'articolo 24, comma 1, la lettera b) dopo le parole "dell'energia elettrica" sono aggiunte le seguenti "e ai sistemi di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile";
h) all'Allegato 4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al paragrafo 1), lettera b) e c), le parole "(fossile, rinnovabile)" sono eliminate;
2) al paragrafo 1), dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo "In caso di energia elettrica prelevata dalla rete per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, la quota rinnovabile è pari alla media percentuale dell'energia rinnovabile prodotta nel 2020 e nel 2021, così come evidente dai relativi Rapporti statistici del GSE.";
3) al paragrafo 2), lettera a), al paragrafo 3) e al paragrafo 4) dopo le parole "all'articolo 8, comma 1, lettera w)." è aggiunto il seguente periodo "Ai fini della verifica di cui al citato articolo 8, comma 1, lettera w), l'asseverazione deve contenere almeno due report di misurazione semestrali.";
4) ai paragrafi 3) e 4), le parole "e nel 2019" sono sostituite dalle seguenti "e nel 2021".
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 dell'Avviso, ai soggetti beneficiari/attuatori che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento hanno già presentato domanda di agevolazione, è data facoltà di fornire eventuale documentazione integrativa al fine di adeguare il progetto alle previsioni del presente provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso.
3. Fatte salve le modifiche introdotte dal presente provvedimento, resta in vigore in ogni sua parte il Decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 254 del 15 marzo 2023.
4. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, tramite apposito link, sul sito del Soggetto gestore (www.invitalia.it).
Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
MAURO MALLONE