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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 15 marzo 2023 n. 254

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 28 marzo 2023, n. 74

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di cui all'articolo 10 del decreto del ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, nell'ambito dell'investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", missione 2, componente 2, del PNRR finanziato dall'unione europea - Nextgeneration EU.

TESTO COORDINATO (al D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 8 maggio 2023, n. 326)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2021 n. 3000, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all'Ing. Mauro Mallone l'incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DG IE);

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che "le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica";

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la misura M2C2, Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-toabate" che prevede di "promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.)". Inoltre, "nel quadro dell'investimento dovrà essere avviata una gara d'appalto specifica per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione del processo di produzione dell'acciaio attraverso un aumento dell'uso di idrogeno. Il gas naturale non riceverà alcun finanziamento nell'ambito di questo progetto. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete";

VISTO l'Allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che, per la misura M2C2 Investimento 3.2, prevede:

a) il raggiungimento della milestone M2C2-50 entro il 31 marzo 2023 attraverso la firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte al processo di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppare un prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla realizzazione e al collaudo di tale prototipo. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

b) il raggiungimento del target M2C2-51 entro il 30 giugno 2026 attraverso l'introduzione dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori hard-to-abate. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. Almeno 400.000.000 (quattrocento) milioni di euro devono essere destinati a sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90 (novanta) per cento dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) between the Commission and Italy siglati il 23 dicembre 2021, i quali prevedono i seguenti meccanismi di verifica:

a) milestone M2C2-50 (da conseguire entro il 31 marzo 2023): "Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of the signed agreement which is aligned with the provisions set out in the CID; b) explanatory report demonstrating the compliance of the actions foreseen in the agreement with the objectives of the investment in the CID";

b) target M2C2-51 (da conseguire entro il 30 giugno 2026): "Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and, for each of them, a brief description and official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation aligned with the provisions set out in the CID; b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 "Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra", che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTI i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale "per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 2 miliardi di euro;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, recante "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità";

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32 [N.d.R. recte: circolare RGS-MEF del 26 ottobre 2022, n. 32], recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR";

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2022, n. 33 [N.d.R. recte: circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33], recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

VISTA la Circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante "PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure";

VISTA la Circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante "PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento - Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti";

VISTA la Circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante "PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;

VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO in particolare che, secondo il citato Regolamento delegato (UE) 2021/2139, la produzione di idrogeno che contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici è quella che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO2eq/tH2;

VISTO che l'Investimento 3.2 ha previsto di promuovere l'uso dell'idrogeno verde nei settori hard-to-abate, intendendo per idrogeno verde quello che rispetta le citate condizioni emissive del Regolamento delegato (UE) 2021/2139;

VISTO il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante "Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che definisce idrogeno verde come l'idrogeno che presenta emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO2eq/tH2;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, con il quale sono state stabilite le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione del predetto Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" e, in particolare:

a) l'articolo 2, comma 2, che definisce l'idrogeno rinnovabile come l'idrogeno verde prodotto a partire da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022;

b) l'articolo 8, comma 1, lettere a) che destina 1 miliardo di euro, per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il 10 per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi dei settori di cui all'articolo 9, comma 2 dello stesso decreto, con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, di cui almeno 400.000.000 (quattrocento milioni) di euro sono destinati alla realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di più del 90 per cento del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi;

c) l'articolo 9, che definisce le tipologie di soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) dello stesso decreto e stabilisce che gli stessi devono operare nei settori hard-to-abate, ossia nei settori nei quali è più difficile abbattere le emissioni di carbonio, quali quello della siderurgia, della raffinazione del petrolio, della chimica, del cemento, della ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare;

d) l'articolo 10, il quale prevede:

1) al comma 1, che le agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) dello medesimo decreto sono concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, comunque funzionali alla realizzazione di interventi che prevedono l'uso dell'idrogeno verde e/o rinnovabile, ovvero per la realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali, anche in sostituzione di idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e gli interventi di cui al primo periodo possono ricomprendere anche interventi per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile;

2) al comma 2, che i progetti e gli interventi connessi all'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui al comma 1 devono garantire la sostituzione del metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile, nella misura minima del 10 per cento ovvero nella misura minima del 90 per cento del fabbisogno termico del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento;

e) l'articolo 11, che, nel fornire indicazioni circa le modalità per la concessione delle agevolazioni e l'attuazione dell'Investimento 3.2, prevede:

1) al comma 1, che le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui all'articolo 10 sono concesse, sotto forma di sovvenzione diretta e/o finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 3, nel rispetto del Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di esenzione previste dai predetti atti;

2) al comma 2, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono definite le modalità tecnico-operative per l'attuazione del Capo III dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, ad oggi, l'impiego dell'idrogeno nei settori hard-to-abate è una soluzione tecnica in gran parte ancora sperimentale e per cui è necessario verificare, anche mediante attività di ricerca e sviluppo, la possibilità di utilizzo dello stesso in quote percentuali elevate rispetto al fabbisogno termico dei processi produttivi;

RITENUTO opportuno chiarire che, ai fini del raggiungimento della M2C2-51, i progetti che consentano di sostituire il 90 per cento dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, sono i progetti che devono garantire una sostituzione, anche potenziale, di più del 90 per cento di combustibili fossili con idrogeno a basso contenuto di carbonio;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e in particolare, la Sezione 2.6 "Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica";

VISTO altresì il punto (81) della Sezione 2.6 della predetta comunicazione della Commissione europea in base a quale sono compatibile con il mercato interno gli aiuti concessi per investimenti nella decarbonizzazione industriale basati su:

a) l'utilizzo di idrogeno rinnovabile, a condizione che lo Stato membro garantisca "che l'idrogeno utilizzato sia prodotto da fonti energetiche rinnovabili conformemente alle metodologie stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto ed i corrispondenti atti di esecuzione e delegati", ovvero

b) l'utilizzo di idrogeno elettrolitico che permette "di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ e che provenga da fonti non fossili";

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1087 final del 10 febbraio 2023, con la quale è stato adottato l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

CONSIDERATO che l'atto delegato di cui alla citata comunicazione C(2023) 1087 final è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio europeo per i seguiti di competenza e che, in caso di valutazione positiva, entro i successivi sessanta giorni, eventualmente prorogabili dal Parlamento e Consiglio europeo medesimi, lo stesso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore in ventesimo giorno successivo;

CONSIDERATO che le condizioni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita per l'idrogeno ammissibile ai sensi della citata comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023 corrispondono ad un 2,256 tCO2eq/tH2 e sono pertanto più stringenti di quelle previste per l'idrogeno verde dal citato decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022;

RITENUTO opportuno ammettere all'Investimento 3.2 progetti finalizzati all'uso di idrogeno che presenta emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 2,256 tCO2e/tH2 e/o idrogeno rinnovabile, in linea con la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1086 final del 10 febbraio 2023, con la quale è stato adottato l'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

CONSIDERATO che l'atto delegato di cui alla citata comunicazione C(2023) 1086 final è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio europeo per i seguiti di competenza e che, in caso di valutazione positiva, entro i successivi sessanta giorni, eventualmente prorogabili dal Parlamento e Consiglio europeo medesimi, lo stesso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore in ventesimo giorno successivo;

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, del predetto Regolamento (UE) 651/2014 come integrato e modificato, che prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consenta il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO, in particolare, l'articolo 53 del predetto Regolamento (UE) n. 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170/1 del 12 maggio 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013, e in particolare, l'articolo 35 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti;

ATTESO CHE il finanziamento di cui al presente Avviso ha ad oggetto investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature in PMI o grandi imprese direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione, in linea con il combinato disposto dell'art. 20 del Regolamento 480/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 che riporta i campi di intervento compatibili (di cui alla tabella 1 dal 056, 057 o da 060 a 065) ed applicabili in via analogica alla medesima fattispecie prevista dall'art. 53, paragrafo 3 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;

TENUTO CONTO che, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la predetta modalità di calcolo mediante tasso forfettario prevista dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2021/695 per il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa risulta applicabile ai fini della determinazione dei costi indiretti nell'ambito delle operazioni a valere sui progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 10, comma 1 del predetto decreto del 21 ottobre 2022, secondo quanto previsto dalle richiamate disposizioni dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 che stabilisce alla lettera c) i finanziamenti a tasso forfettario possono essere applicati "conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni" e nel rispetto del parimenti richiamato paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1712 final del 9 marzo 2023 recante "Approval of the content of a draft for a Commission Regulation amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and Regulation (EU) 2022/2473 declaring certain categories of aid to undertakings active in the production, processing and marketing of fishery and aquaculture products compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty";

CONSIDERATO che l'adozione formale del predetto regolamento di modifica del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014 avverrà una volta ultimata la traduzione del testo in tutte le lingue ufficiali da parte della Commissione e che il testo adottato entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

CONSIDERATO che il raggiungimento dei sopra citati traguardi e obiettivi definiti nell'ambito del PNRR presuppone una rapida definizione della cornice normativa abilitante in materia di aiuti di stato;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del sopra citato decreto del 21 ottobre 2022;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'entrata in vigore del citato regolamento di modifica del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, di applicare nell'ambito del presente Avviso le nuove disposizioni ivi previste con riferimento agli articoli 25 e 41 del Regolamento (UE) 651/2014 e alle relative disposizioni comuni ad essi applicabili, fermo restando che la concessione degli aiuti ai sensi dei predetti articoli avverrà soltanto successivamente all'effettiva entrata in vigore della modifica del Regolamento (UE) 651/2014;

VISTA la verifica preliminare effettuata, sull'Avviso in oggetto, dal MEF-RGS- Servizio centrale PNRR, in conformità alle prescrizioni della circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021;

VISTA la nota prot. n. 38331 del 14 marzo 2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

Definizioni

(modificato dall'articolo unico, comma 1, lett. a), del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 8 maggio 2023, n. 326)

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "atto delegato RNFBO": l'atto delegato adottato con la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1087 final del 10 febbraio 2023, ovvero l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione europea;

b) "atto delegato GHG": l'atto delegato adottato con la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1086 final del 10 febbraio 2023, ovvero l'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/2001 così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione europea;

c) "collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

d) "contratto di rete": il contratto di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

e) "decreto 21 ottobre 2022": il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, con il quale sono state stabilite, nell'ambito del Titolo III, disposizioni per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" del PNRR;

f) "DGIE": la Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

g) "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione": la comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (C(2022) 7388 final) del 19 ottobre 2022;

h) "energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

i) "fabbisogno termico": consumo medio annuo di energia termica primaria totale del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento;

j) "data di ultimazione": per i progetti di cui al Capo III e Capo IV, per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori del progetto di investimento ammesso alle agevolazioni. Per i progetti di cui al Capo II, per data di ultimazione si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;

k) "idrogeno a basse emissioni di carbonio": l'idrogeno ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 ottobre 2022 che, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso, rispetta quanto previsto al punto 81, lettera i), punto iii) del Temporary Crisis and Transition Framework Russia-Ucraina, così come verificabile adottando la metodologia di cui all'Allegato 4;

l) "idrogeno grigio": idrogeno con un contenuto emissivo superiore a quello dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio;

m) "idrogeno rinnovabile": l'idrogeno ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 ottobre 2022 che, in linea con quanto previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework Russia-Ucraina, è prodotto conformemente alle metodologie stabilite dall'atto delegato RNFBO;

n) "impianti addizionali asserviti": impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso, che rispettano le seguenti condizioni:

1) sono impianti non alimentati da biomasse;

2) sono impianti di nuova costruzione;

3) sono impianti la cui data di avvio dei lavori rispetta quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera c);

4) almeno una delle seguenti condizioni:

i. sono impianti che rispettano quanto previsto dall'articolo 3 dell'atto delegato RNFBO, ovvero,

ii. nei casi di impianti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono impianti che rispettano quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 del medesimo atto delegato, fermo restando l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 11 del citato atto delegato. In tali casi, la correlazione geografica è verifica rispetto alla zona geografica e virtuale di mercato dell'elettrolizzatore.

Rientrano tra gli impianti addizionali asserviti anche quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

o) "linea produttiva": linea di produzione industriale finalizzata alla produzione di uno specifico prodotto o sottoprodotto, composta da più macchinari, dove almeno uno di essi utilizza o utilizzerà idrogeno a basse emissioni di carbonio e/o rinnovabile a seguito della realizzazione del Piano di decarbonizzazione industriale;

p) "Linee guida per i Soggetti attuatori": documento allegato al Si.Ge.Co (v. infra) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell'ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

q) "macchinario": apparecchio, comprensivo dei relativi ausiliari strettamente connessi al suo corretto esercizio, che utilizza o utilizzerà idrogeno a basse emissioni di carbonio e/o rinnovabile a seguito della realizzazione del Piano di decarbonizzazione industriale;

r) "micro imprese", "piccole imprese", "medie imprese": le imprese, rispettivamente, di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 [N.d.R. recte: decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall'allegato I del Regolamento GBER;

s) "Ministero": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

t) "modifiche sostanziali": modifiche che comportano una variazione rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 7, ovvero modifiche che:

1) per i progetti di cui al Capo II, non consentano di rispettare quanto previsto all'articolo 16, comma 2;

2) per i progetti di cui al Capo III, non consentano di rispettare quanto previsto all'articolo 19, comma 2;

3) per i progetti di cui al Capo IV, non consentano di rispettare quanto previsto all'articolo 22, comma 2;

u) "norma dell'Unione": per norma dell'Unione si intende:

1) una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

2) l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente Avviso; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;

v) "organismo di ricerca": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

w) "OLAF": l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

x) "PMI": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 [N.d.R. recte: decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall'allegato I del Regolamento GBER;

y) "PNRR": il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

z) "Si.Ge.Co.": Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

aa) "Regolamento GBER": il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2023)1712 final del 9 marzo 2023;

bb) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

cc) "Servizio centrale per il PNRR": struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

dd) "Soggetto beneficiario" o "Soggetto attuatore" o "Soggetto beneficiario/attuatore": soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso e responsabile dell'avvio, dell'attuazione della funzionalità della progettualità ammessa a finanziamento. Il Soggetto attuatore assicura, altresì, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità;

ee) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia;

ff) "sottoimpianto": sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di calore o di combustibili ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447;

gg) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernente nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi e altre operazioni esistenti, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

hh) "Temporary Crisis and Transition Framework Russia-Ucraina": la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

ii) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

jj) "unità produttiva": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;

kk) "zona geografica e virtuale di mercato": zona della rete rilevante definita all'atto di entrata in esercizio dell'elettrolizzatore dalla Delibera 461/16/R/eel dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, così come aggiornata ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regolamento 2015/1222 della Commissione Europea, del 24 luglio 2015 dall'Autorità medesima;

ll) "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il "capitale sociale" comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare i tipi di società di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Art. 2

Finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto 21 ottobre 2022, il presente Avviso definisce, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, una procedura finalizzata alla selezione e al successivo finanziamento di Piani di decarbonizzazione industriale come definiti all'articolo 6 del presente Avviso. Il presente Avviso, inoltre, definisce:

a) le modalità di presentazione dei Piani di decarbonizzazione industriale;

b) i requisiti di accesso e i criteri di selezione in relazione ai Soggetti beneficiari/attuatori e ai Piani di decarbonizzazione industriale;

c) gli adempimenti richiesti ai Soggetti beneficiari/attuatori;

d) la durata e le modalità di svolgimento del procedimento di selezione dei Piani di decarbonizzazione industriale;

e) i costi ammissibili;

f) le modalità per il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione e la gestione finanziaria dell'Investimento 3.2.

2. Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal PNRR, nonché dal decreto 21 ottobre 2022.

3. Il presente Avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU.

4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso avviene in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio dell'Investimento M2C2 - 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate" del PNRR, dagli articoli 25 e 41 del Regolamento GBER, dalla sezione 2.6 del Temporary Crisis and Transition Framework Russia-Ucraina, dalla Decisione della Commissione Europea di cui all'articolo 26, comma 2, nonché da quanto previsto dal decreto 21 ottobre 2022.

5. Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:

a) principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) principio del contributo all'obiettivo climatico (c.d. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici;

c) protezione e valorizzazione dei giovani;

d) principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

e) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

f) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;

g) obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell'Unione europea tramite l'adozione di misure "efficaci e proporzionate", atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi;

h) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;

i) superamento dei divari territoriali.

Art. 3

Dotazione finanziaria

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione dell'Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", risorse complessivamente pari a 1 miliardo di euro, di cui:

a) 450 (quattrocentocinquanta) milioni di euro per il finanziamento dei progetti di cui al Capo II e Capo IV del presente Avviso;

b) 550 (cinquecentocinquanta) milioni di euro per il finanziamento dei progetti di cui al Capo III del presente Avviso.

2. Un importo pari a 400 (quattrocento) milioni di euro della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è riservato al finanziamento dei Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6 del presente Avviso finalizzati alla sostituzione di più del 90 (novanta) per cento del metano e dei combustibili fossili con idrogeno a basse emissioni di carbonio nei processi produttivi.

3. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 4

Soggetto gestore

1. Per la gestione degli interventi di cui al presente Avviso, il Ministero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto 21 ottobre 2022, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

2. Gli oneri effettivamente sostenuti connessi alla gestione di cui al comma 1, debitamente rendicontati dal Soggetto gestore, sono posti a carico della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, entro il limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse.

3. I rapporti tra Ministero e Soggetto gestore connessi alle attività previste dal presente Avviso, incluse le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, sono regolati con apposita convenzione.

Art. 5

Soggetti beneficiari/attuatori

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare un Piano di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6 del presente Avviso e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2:

a) svolgono un'attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'Allegato 1 al presente Avviso, ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al Capo II e III. Per progetti afferenti ad attività industriali non rientranti tra quelli di cui all'Allegato 1, in fase di istruttoria, il Soggetto gestore sottopone al Ministero una specifica richiesta di ammissibilità del progetto stesso rispetto all'appartenenza o meno ai settori hard-to-abate, sulla base della documentazione fornita dal Soggetto proponente circa la difficoltà ad abbattere le emissioni di carbonio nel proprio ciclo produttivo. Per i progetti di cui al Capo II, possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese produttrici di tecnologie impiegabili nelle attività riferite ai codici ATECO 2007 indicati nell'Allegato 1, ovvero gli organismi di ricerca in qualità di co-proponenti, secondo quanto previsto al comma 2;

b) non sono soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 52 del Temporary Crisis and Transition Framework Russia-Ucraina;

c) sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda di agevolazione degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo devono dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione, la disponibilità dell'unità locale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) per i progetti di cui al Capo II, dell'unità produttiva di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) per i progetti di cui al Capo III, di almeno una sede sul territorio italiano per i progetti di cui al Capo IV;

d) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, dispongono di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;

e) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;

f) non sono imprese in difficoltà come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER e integralmente riportata nell'articolo 1, comma 1, lettera ll);

g) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

h) hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

i) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare un Piano di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6 anche congiuntamente tra loro e, per i soli Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), anche congiuntamente con organismi di ricerca, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso. Gli organismi di ricerca possono partecipare alla realizzazione dei predetti Piani di decarbonizzazione unicamente in qualità di co-proponenti e con esclusivo riferimento alla realizzazione dei progetti di cui al Capo II. Nei casi di cui al primo periodo, la condizione prevista dal comma 1, lettera a):

a) è verificata anche in presenza di un solo soggetto che rispetta i requisiti ivi indicati, a condizione che detto soggetto coincida con quello che utilizza l'idrogeno;

b) non si applica per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in presenza di un soggetto produttore di tecnologie impiegabili anche nelle attività riferite ai codici ATECO 2007 indicati nell'Allegato 1.

3. Gli organismi di ricerca di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a i), ove compatibili in ragione della loro forma giuridica e devono rientrare nella definizione di organismo di ricerca prevista dalla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e integralmente trascritta e riportata all'articolo 1, comma 1, lettera v).

4. I Piani di decarbonizzazione industriale da realizzare in forma congiunta di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero e con il Soggetto gestore;

c) per i soli progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di cui al Capo II del presente Avviso, la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo.

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti di cui ai commi 1 e 2:

a) che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Art. 6

Piani di decarbonizzazione industriale ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i Piani di decarbonizzazione industriale, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5, che prevedono, in alternativa, la realizzazione di:

a) un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali, eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all'obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;

b) un progetto di investimento che preveda l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali, eventualmente abbinato, in modo connesso e funzionale in relazione all'obiettivo comune del Piano di decarbonizzazione industriale da realizzare, a:

1) un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio;

2) un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile.

c) un progetto di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile in sostituzione di idrogeno grigio.

2. I requisiti di ammissibilità dei progetti di cui al comma 1, i relativi costi ammissibili e le agevolazioni concedibili sono definiti:

a) con riferimento ai progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio, al Capo II del presente Avviso;

b) con riferimento ai progetti che prevedono l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali, al Capo III del presente Avviso;

c) con riferimento ai progetti per la produzione di idrogeno rinnovabile e per i progetti per la produzione di idrogeno rinnovabile in sostituzione di idrogeno grigio, al Capo IV del presente Avviso.

Art. 7

Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura negoziale con procedimento valutativo a sportello. Le domande di agevolazione sono esaminate e valutate sulla base dell'ordine di arrivo e ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i Soggetti beneficiari/attuatori hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del presente Avviso. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il Ministero provvede alla chiusura dello sportello tramite pubblicazione di apposito Avviso a firma del direttore della DGIE nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda presentata, le agevolazioni relative a tale domanda sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie disponibili, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente, ovvero per il soggetto capofila in caso di Piano di decarbonizzazione industriale presentato in forma congiunta, di rinunciare alla concessione parziale, con comunicazione da trasmettersi con le modalità definite nell'apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto gestore.

2. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito web del Soggetto gestore con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, complete della documentazione di cui all'Allegato 2 e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila in caso di Piano di decarbonizzazione industriale presentato in forma congiunta, devono essere presentate dai predetti soggetti firmatari, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile dall'apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto gestore, con le modalità ivi indicate, ovvero, nelle more dell'entrata in funzione della predetta procedura informatica, a mezzo PEC al seguente indirizzo avviso_mase_hardtoabate@postacert.invitalia.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 20 marzo 2023 e fino alle ore 10.00 del giorno 30 giugno 2023. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato non saranno prese in esame.

3. Il Soggetto gestore, ricevuta la domanda di agevolazione, procede tempestivamente e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, ovvero con il soggetto capofila in caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica, ai sensi del comma 1, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni richieste. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie, ferma restando la verifica, da parte del Soggetto gestore, della sostenibilità del correlato nuovo piano finanziario;

b) verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità di cui al presente Avviso;

c) verifica dell'affidabilità tecnica, economica e finanziaria del soggetto proponente, ovvero, del soggetto capofila e di tutti i soggetti partecipanti in caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, rispetto al piano di investimenti richiesto alle agevolazioni;

d) verifica della coerenza dei Piani di decarbonizzazione industriale proposti con le finalità del presente Avviso e della loro validità tecnica sulla base delle perizie asseverate di cui all'Allegato 2, punto 4, lettera b), punto 8) del presente Avviso e dei parametri e criteri di calcolo specificati dall'Allegato 4;

e) per i progetti di cui al Capo III e IV, verifica della cantierabilità dei Piani di decarbonizzazione industriale proposti. Ai fini della verifica della cantierabilità, i soggetti proponenti presentano idonea documentazione atta a comprovare la possibilità di rilascio, entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla concessione delle agevolazioni, delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Piani di decarbonizzazione industriale. Qualora allo scadere del termine dei 18 (diciotto) mesi dalla data di concessione delle agevolazioni il Soggetto beneficiario/attuatore non abbia comprovato l'avvenuto rilascio dei titoli autorizzativi nonché delle concessioni o autorizzazioni in materia edilizia, laddove previste, le agevolazioni concesse sono revocate;

f) relativamente ai Piani di decarbonizzazione industriale che prevedono la sola realizzazione di un progetto di cui al Capo II del presente Avviso, verifica della fattibilità tecnica del progetto proposto, con particolare riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e alla tempistica realizzativa prevista;

g) determinazione delle spese ammissibili, sulla base dei regimi applicabili previsti dal presente Avviso, in capo al soggetto proponente, ovvero al soggetto capofila e a tutti i soggetti partecipanti in caso di Piano di decarbonizzazione industriale presentato in forma congiunta, attraverso verifica della pertinenza e della congruità delle stesse, ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. In particolare, nella fase istruttoria l'esame di congruità deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del Piano di decarbonizzazione industriale, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, essendo l'accertamento sul costo dei singoli beni demandato alla fase di rendicontazione delle spese, fatto salvo l'accertamento in fase istruttoria di elementi chiaramente incongrui;

h) verifica del rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", tenuto conto tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico previsti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, nonché di quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, come aggiornata dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022. La verifica, inoltre, è condotta secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 16, comma 2, lettera g), dall'articolo 19, comma 2, lettera f) e dall'articolo 22, comma 2, lettera f);

i) verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

j) verifica del rispetto della coerenza della tempistica di realizzazione del piano con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse dell'investimento 3.2 del PNRR.

4. Con riferimento alla valutazione dei progetti il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni, selezionati sulla base di procedure ispirate ai principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti è pubblicata sul sito internet www.invitalia.it. Gli oneri connessi all'attività prestata dagli esperti esterni di cui al presente comma è posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'articolo 4 del presente Avviso.

5. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 3 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli al soggetto proponente, ovvero al soggetto capofila in caso di Piano di decarbonizzazione industriale presentato in forma congiunta, mediante una comunicazione scritta, assegnando il termine improrogabile di 20 (venti) giorni per la loro presentazione. Nel caso in cui la documentazione, i dati o le informazioni richieste non siano trasmesse entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade. Con riferimento ai progetti di cui al Capo III e IV del presente Avviso, qualora nel corso dell'attività istruttoria di cui al comma 3 sia pubblicata la decisione della Commissione europea di cui all'articolo 26, comma 2 o entrino in vigore gli atti delegati RNFBO e GHG, e detti atti prevedano prescrizioni, obblighi o adempimenti ulteriori e/o incompatibili con le disposizioni di cui al presente Avviso, il soggetto proponente, ovvero il soggetto capofila in caso di progetto presentato in forma congiunta, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta da parte Soggetto gestore trasmette:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti previsti dai citati atti, accompagnata da apposita documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto;

b) nei casi diversi dalla lettera a), una variante di progetto finalizzata all'adeguamento dello stesso alle citate disposizioni.

6. Il Soggetto gestore, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione trasmette le risultanze dell'istruttoria alla DGIE.

7. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6, la DGIE valida l'attività istruttoria condotta dal Soggetto gestore e comunica l'esito al soggetto proponente. In caso di esito positivo, previa acquisizione, nel caso dei Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, del mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e del contratto di collaborazione registrato ove non presentati unitamente alla domanda di agevolazione e previa registrazione da parte del Soggetto gestore dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e ove nulla osti rispetto alle conseguenti verifiche, la DGIE, congiuntamente alla comunicazione di cui al primo periodo, anche in caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta:

a) adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni con l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa e del codice CUP e lo trasmette al soggetto proponente, ovvero al soggetto capofila in caso di Piano di decarbonizzazione industriale presentato in forma congiunta. Le agevolazioni sono concesse in relazione a ciascun progetto che compone il complessivo Piano di decarbonizzazione industriale;

b) provvede alla sottoscrizione dell'accordo di concessione di finanziamento, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 6 della circolare prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante "PNRR - Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure".

8. Nei medesimi termini di cui al comma 7, per i Piani di decarbonizzazione industriale per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande dichiarate decadute ai sensi del comma 5, la DGIE, su segnalazione del Soggetto gestore, provvede a comunicare al soggetto proponente ovvero al soggetto capofila in caso di Piano di decarbonizzazione industriale presentato in forma congiunta, i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

9. Qualora a seguito alla chiusura dello sportello di cui al comma 2 e in esito all'attività di cui al comma 8 residuino ulteriori risorse disponibili, il Ministero può provvedere alla riapertura dello sportello con apposito decreto del direttore della DGIE, stabilendo i nuovi termini e dandone comunicazione tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore

1. Il Soggetto beneficiario delle agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso, in qualità di soggetto attuatore delle progettualità ammesse a finanziamento, è tenuto a:

a) concludere gli interventi nel rispetto di quanto previsto agli articoli 16, 19 e 22 del presente Avviso e, comunque, entro e non oltre l'11 maggio 2026 se antecedente;

b) rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) fornire il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

d) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

f) effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

g) adottare il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessaria per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

h) presentare la rendicontazione, per il tramite del soggetto capofila nel caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 9 ed in coerenza con le indicazioni e le Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

i) segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero, ovvero al Soggetto gestore;

j) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

k) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, inclusi quelli inerenti all'avanzamento verso il conseguimento di milestone e target associati al progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;

l) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

m) rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;

n) assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

o) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, come aggiornata dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e, ove inerenti con il progetto, dalle schede tecniche n. 16, n. 1 e n. 5, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera g), dall'articolo 19, comma 2, lettera f) e dall'articolo 22, comma 2, lettera f);

p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, ovvero il Soggetto gestore, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

q) corrispondere, per il tramite del soggetto capofila nel caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore;

r) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

s) rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;

t) adempiere, ove applicabile, agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni;

u) adempiere agli obblighi di cui sopra sulle base delle procedure e delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

v) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza;

w) trasmettere al Soggetto gestore, ai fini della verifica finale della rispondenza del progetto realizzato alle condizioni di cui agli articoli 19 e 22, entro 18 mesi dalla data di data di ultimazione, le seguenti asseverazioni, basate su misurazioni effettive:

1) per i progetti di cui al Capo III:

i. quelle previste dall'articolo 19, comma 2, lettera g);

ii. quelle previste dall'articolo 19, comma 2, lettera h), punto 1);

iii. quelle previste dall'articolo 19, comma 2, lettera i), punto 1), ovvero punto 2);

iv. quelle previste dall'articolo 19, comma 2, lettera j), ove applicabile;

2) per i progetti di cui al Capo IV:

i. quelle previste dall'articolo 22, comma 2, lettera g);

ii. quelle previste dall'articolo 22, comma 2, lettera j), punto 3);

x) rispettare, in fase di esercizio degli impianti, le disposizioni di cui all'atto delegato GHG per i progetti di cui al Capo III e le disposizioni di cui all'atto delegato RNFBO, per i progetti di cui al Capo IV.

Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7 e sulla base delle disposizioni contenute nel presente articolo. Le agevolazioni sono erogate in relazione a ciascun progetto che compone il complessivo Piano di decarbonizzazione industriale.

2. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del Soggetto beneficiario/attuatore, ovvero del soggetto capofila nel caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore, devono essere trasmesse, al Soggetto gestore medesimo secondo le modalità che saranno indicate nella predetta sezione del sito web. Il mancato utilizzo di tali schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta del Soggetto beneficiario/attuatore, ovvero del soggetto capofila nel caso dei Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15 (quindici) per cento delle spese ammesse, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo di importo pari al 10 (dieci) per cento delle spese ammesse. Le indicazioni operative inerenti alla presentazione delle richieste di erogazione ed alla relativa documentazione a corredo sono contenute nelle Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co., pubblicato sul sito del Ministero.

3. Oltre alla documentazione prevista dalle Linee guida per i Soggetti attuatori, per tutti gli stati di avanzamento lavori, il Soggetto beneficiario/attuatore trasmette altresì la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun Soggetto beneficiario/attuatore in caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, di aderenza al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), nonché, ove inerenti con il progetto, di quanto previsto dalle schede tecniche n. 16, n. 1 e n. 5, allegate alla circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, relativamente alle condizioni ex-ante, secondo appositi format che saranno resi disponibili sul sito web del Soggetto Gestore. Con riferimento al saldo finale, il Soggetto beneficiario/attuatore trasmette la dichiarazione del legale rappresentante, di ciascun Soggetto beneficiario/attuatore in caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, predisposta secondo appositi format che saranno resi disponibili sul sito web del Soggetto gestore, in rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera w), accompagnata dalle relative asseverazioni, e dal rapporto di verifica di conformità del progetto realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), relativamente alle condizioni ex-post previste dalle pertinenti schede della citata circolare. E' fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario/attuatore di richiedere al Soggetto gestore, a seguito della registrazione dell'accordo di concessione di finanziamento di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b) da parte della Corte dei Conti, per il tramite del soggetto capofila nel caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, mediante apposito format incluso nelle Linee guida per i soggetti attuatori, allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero e reso disponibile nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet del Soggetto gestore e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore prima dell'erogazione del saldo finale; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata. La quota di agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.

4. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «Spesa di euro... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a) del D.M. 21 ottobre 2022 - PNRR-M2C2 I3.2 - ID .............. CUP ...............».

5. In ciascuna delle richieste di erogazione il Soggetto beneficiario/attuatore, ovvero il soggetto capofila nel caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai Soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore, www.invitalia.it.

6. Il Soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 7 e quanto previsto in relazione al saldo finale.

7. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di cui al comma 6 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 15 (quindi) giorni.

8. Con riferimento al saldo finale, che deve essere richiesto dal Soggetto beneficiario/attuatore, per il tramite del capofila nel caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, entro massimo il 12 maggio 2026, il Soggetto gestore verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato, la documentazione e le dichiarazioni trasmesse ed effettua una verifica in loco, al fine di accertare l'effettiva realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. In esito alla verifica di cui al primo periodo il Soggetto gestore predispone una relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto che deve, tra l'altro, attestare il conseguimento della quota parte di target di competenza del progetto, contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare e riportare un giudizio sulla complessiva attuazione del Piano di decarbonizzazione industriale agevolato. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente comma, il Soggetto gestore procede, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini di cui al comma 7, all'erogazione delle agevolazioni spettanti. A seguito dell'intervenuto pagamento dell'ultima quota di agevolazione spettante, il Soggetto gestore provvede a trasmettere apposita comunicazione al Ministero, allegando alla stessa la relazione di cui al presente comma.

Art. 10

Modifiche dell'Avviso

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso, disposte dalla DGIE, sono tempestivamente pubblicate sul sito web del Ministero e, tramite apposito link, sul sito del Soggetto gestore. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti proponenti, nonché ai Soggetti beneficiari/attuatori, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.

2. Nel caso in cui le modifiche e/o le integrazioni all'Avviso comportino la necessità di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni rispetto a quelli indicati nell'Allegato 2 al presente Avviso, con la pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo sono rese note le tempistiche per l'invio degli stessi da parte dei soggetti beneficiari/attuatori ed i tempi del procedimento istruttorio di cui all'articolo 7.

Art. 11

Modifiche e variazioni

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari/attuatori, per il tramite del soggetto capofila in caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta, al Soggetto gestore secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore stesso. Quest'ultimo verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Piano di decarbonizzazione industriale e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Soggetto beneficiario/attuatore. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

2. Non sono ammesse variazioni che:

a) comportino modifiche sostanziali alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni;

b) prevedano la sostituzione dei Soggetti beneficiari/attuatori ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3; c) comportino un aumento dell'agevolazione già concessa.

3. Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell'agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell'assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda, purché sia espressamente previsto nell'accordo tra il Soggetto beneficiario/attuatore ed il subentrante, che quest'ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario/attuatore.

4. Il Soggetto gestore trasmette al Ministero la proposta di approvazione o il rigetto della domanda di modifica entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda medesima. Il Ministero provvede alla comunicazione dell'esito definitivo al Soggetto beneficiario/attuatore, ovvero al soggetto capofila nel caso di Piani di decarbonizzazione industriale presentati in forma congiunta. Nel caso di rigetto della domanda di modifica, la DGIE dispone la revoca delle agevolazioni.

5. Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l'importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera c), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica all'erogazione dell'agevolazione.

Art. 12

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:

a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Art. 13

Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w), il Soggetto gestore conclude l'attività di verifica di cui alla medesima lettera e comunica gli esiti alla DGIE. La DGIE, in caso di esito negativo, procede alla revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 14.

2. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore, anche su indicazione del Ministero, può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal Soggetto beneficiario/attuatore nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il Soggetto beneficiario/attuatore consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Art. 14

Revoche

1. La DGIE, d'ufficio o su proposta del Soggetto gestore, dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai singoli progetti costituenti il Piano di decarbonizzazione industriale, qualora:

a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del Soggetto beneficiario/attuatore, di cui all'articolo 5, ovvero la documentazione prodotta risulti anche all'esito di una verifica successiva, incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso Soggetto beneficiario/attuatore e non sanabili;

b) il Soggetto beneficiario/attuatore violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento unionale;

c) il Soggetto beneficiario/attuatore non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Avviso;

d) il Soggetto beneficiario/attuatore trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

e) si verifichi il fallimento del Soggetto beneficiario/attuatore ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilità per il Soggetto gestore di valutare, nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario/attuatore di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;

f) il Soggetto beneficiario/attuatore non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, e all'articolo 13;

g) si verifichino variazioni ai sensi dell'articolo 11, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

h) il Soggetto beneficiario/attuatore non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia entro i termini di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e) e comma 5;

i) il Soggetto beneficiario/attuatore non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

j) il Soggetto beneficiario/attuatore non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

k) venga accertato il mancato rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH rispetto a quanto previsto in sede istruttoria;

l) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 12, ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;

m) il Soggetto beneficiario/attuatore ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;

n) siano state effettuate modifiche sostanziali;

o) non sia rispettato quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera w);

p) non sia stato ottenuto un esito positivo alle verifiche di cui all'articolo 13, comma 1.

2. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente articolo, il Soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. In caso di revoca parziale, la DGIE, per il tramite del Soggetto gestore, procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il Soggetto beneficiario/attuatore abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti nonché dai Soggetti beneficiari/attuatori nel corso del procedimento sono trattati dalla DGIE e dal Soggetto gestore ai sensi della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Capo II

PROGETTI DI RICERCA PER L'USO DI IDROGENO IN PROCESSI INDUSTRIALI

Art. 16

Progetti ammissibili

(integrato dall'articolo unico, comma 1, lett. b), del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 8 maggio 2023, n. 326)

1. Sono ammissibili i progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale per l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in macchinari o linee produttive.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1 devono:

a) prevedere, limitatamente ai Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), la realizzazione di un prototipo di macchinario o linea produttiva che utilizzi idrogeno anche a basse emissioni di carbonio per almeno il 10 (dieci) per cento del fabbisogno termico del prototipo stesso. Il prototipo di cui al primo periodo deve essere installato a servizio di uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altri siti, purché sia dimostrato che lo stesso sia applicabile anche ai processi industriali delle attività di cui all'Allegato 1. Il prototipo, inoltre, non deve essere finalizzato alla produzione di energia elettrica;

b) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5 nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;

c) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 (cinquecento) mila euro;

d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

e) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7 e non oltre l'11 maggio 2026, se antecedente. Per data di ultimazione si intende quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera j);

f) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

g) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, come aggiornata dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 e, ove inerenti con il progetto di investimento, dalle schede tecniche n. 16, n. 1 e n. 5. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l'impegno a garantire il rispetto dei criteri di vaglio tecnico previsti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021.

Art. 17

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, le spese e i costi, da rilevare separatamente per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, riguardanti:

a) il personale dell'impresa proponente. Tali spese comprendono il costo relativo al personale del Soggetto beneficiario/attuatore regolarmente iscritto nel Libro Unico del Lavoro e quello del personale in rapporto di collaborazione con il Soggetto beneficiario/attuatore, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente e a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del Soggetto beneficiario/attuatore. Le spese sono ammesse limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento;

c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo;

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 (venticinque) per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti, per come stabilito dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/695;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma. Le spese per i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma - acquistati o prelevati dal magazzino - comprendono quelle per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, ivi comprese materie prime, semilavorati e altri materiali commerciali che, utilizzati nel corso del progetto, subiscono una trasformazione chimica, fisica o meccanica, i materiali di consumo specifico, le strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese e i costi di cui al comma 1 devono:

a) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

b) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2;

c) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;

d) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata.

3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne; c) relative a strumenti e attrezzature usati;

d) imputabili a imposte e tasse;

e) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;

f) non conformi al Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, lettera g).

4. Il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell'ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all'utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.

Art. 18

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento GBER, nella forma del contributo alla spesa per un importo massimo pari:

a) al 50 (cinquanta) per cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all'articolo 17 per la ricerca industriale;

b) al 25 (venticinque) per cento delle spese e dei costi ammissibili di cui all'articolo 17 per lo sviluppo sperimentale.

2. Le intensità di cui al comma 1 sono maggiorate, fino a un'intensità massima complessiva dell'80 (ottanta) per cento, come di seguito indicato:

a) di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le microimprese. Di tali maggiorazioni potrà beneficiare solo la quota parte di costi ammissibili sostenuti dalle singole piccole e medie imprese e non l'intero progetto;

b) di 15 (quindici) punti percentuali se il progetto:

1) comporta una collaborazione effettiva fra imprese e uno o più organismi di ricerca, purché gli organismi di ricerca sostengano almeno il 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili del progetto, come esposti in sede di consuntivo e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca, o

2) prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 (settanta) per cento dei costi ammissibili.

3. L'aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare:

a) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 35 (trentacinque) milioni di euro per impresa, per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese e dei costi ammissibili del progetto riguardano attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale;

b) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca sperimentale, 25 (venticinque) milioni di euro per impresa, per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà delle spese ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale.

Capo III

PROGETTI DI INVESTIMENTO PER L'USO DI IDROGENO IN PROCESSI INDUSTRIALI

Art. 19

Progetti di investimento ammissibili

(modificato e integrato dall'articolo unico, comma 1, lett. c) e d), del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 8 maggio 2023, n. 326)

1. Sono ammissibili i progetti di investimento finalizzati alla sostituzione del metano e dei combustibili fossili, con idrogeno a basse emissioni di carbonio nella misura minima del 10 (dieci) per cento del fabbisogno termico del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento e, eventualmente ed in via residuale, all'elettrificazione dei processi produttivi.

2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5 presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);

b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 (cinquecento) mila euro;

c) essere avviati a partire dal 9 marzo 2023. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7 e non oltre l'11 maggio 2026, se antecedente. Per data di ultimazione si intende quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera j);

e) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

f) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, come aggiornata dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e alle relative schede tecniche applicabili all'Investimento 3.2: scheda n. 16 e, ove inerenti con il progetto, schede n. 1 e n. 5. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l'impegno a garantire il rispetto dei criteri di vaglio tecnico previsti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021;

g) essere riferiti a investimenti connessi alla sostituzione o modifica di macchinari o linee produttive alimentati da fonti fossili, con macchinari o linee produttive che utilizzano idrogeno a basse emissioni di carbonio e, eventualmente ed in via residuale, ovvero garantendo un costo di investimento inferiore al 40 (quaranta) per cento del costo dell'intero progetto, all'elettrificazione dei processi produttivi;

h) assicurare che l'idrogeno a basse emissioni di carbonio utilizzato garantisca:

1) la sostituzione effettiva di almeno il 10 (dieci) per cento del fabbisogno termico del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento;

2) fermo restando il vincolo di cui al precedente punto 1), nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, la sostituzione potenziale di almeno il 90 (novanta) per cento del fabbisogno termico del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento.

Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) è verificato secondo quanto previsto dall'Allegato 2, punto 4, lettera b), punto 8), adottando la metodologia di cui all'Allegato 4;

i) consentire di ridurre, alternativamente:

1) di almeno il 40 (quaranta) per cento, rispetto alla situazione precedente la concessione delle agevolazioni, le emissioni dirette di gas a effetto serra del macchinario o linea produttiva oggetto di investimento che attualmente usa combustibili fossili come fonte energetica o materia prima, mediante l'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio e, eventualmente e in via residuale, mediante l'elettrificazione dei processi produttivi. Il rispetto della condizione di cui al primo periodo è verificato secondo quanto previsto dall'Allegato 2, punto 4, lettera b), punto 8), adottando la metodologia di cui all'Allegato 4;

2) di almeno il 20 (venti) per cento, rispetto alla situazione precedente la concessione delle agevolazioni, il consumo medio annuo di energia primaria totale non rinnovabile riferito al macchinario o alla linea produttiva oggetto di investimento. Il rispetto della condizione di cui al primo periodo è verificato secondo quanto previsto dall'Allegato 2, punto 4, lettera b), punto 8), adottando la metodologia di cui all'Allegato 4;

j) qualora relativi ad impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), garantire che l'impianto, così come definito dalla direttiva 2003/87/CE, o il sottoimpianto connesso al macchinario o alla linea produttiva oggetto di investimento consenta una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che permetta di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. Il rispetto della condizione di cui al primo periodo è verificato secondo quanto previsto dall'Allegato 2, punto 4, lettera b), punto 8), adottando la metodologia di cui all'Allegato 4;

k) non devono essere finalizzati ad un aumento della capacità produttiva complessiva del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento. Ciò non pregiudica gli aumenti di capacità limitati derivanti da necessità tecniche, ovvero non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all'aiuto. Il rispetto della condizione di cui al primo periodo è verificato secondo quanto previsto dall'Allegato 2, punto 4, lettera b), punto 8), adottando la metodologia di cui all'Allegato 4;

l) non essere finalizzati a garantire una mera conformità con una norma dell'Unione in vigore;

m) rispettare le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 26, comma 2;

n) ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, rispettare le disposizioni di cui all'atto delegato GHG, qualora quest'ultimo entri in vigore antecedentemente alla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 7;

o) qualora relativi a impianti di cogenerazione, essere realizzati in assetto di autoconsumo, essere qualificati come impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ed avere una produzione prevalente di energia termica da utilizzare nei processi industriali rispetto all'energia elettrica.

Art. 20

Costi ammissibili

(modificato dall'articolo unico, comma 1, lett. e), del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 8 maggio 2023, n. 326)

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti ammissibili di cui all'articolo 19, relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi da rilevare separatamente per ciascuno dei due possibili interventi di cui all'articolo 19, comma 1, riguardano i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuovi di fabbrica strettamente connessi ai progetti di investimento di cui all'articolo 19.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:

a) essere relativi a macchinari, impianti e attrezzature acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto beneficiario/attuatore e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni per almeno cinque anni, ovvero tre anni in caso di PMI, dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;

c) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

d) essere sostenuti a partire dal 15 marzo 2023;

e) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;

f) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata.

3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) relative ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di idrogeno rinnovabile e/o idrogeno a basse emissioni di carbonio;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;

g) relative alla formazione del personale impiegato dal Soggetto beneficiario/attuatore, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;

h) imputabili a imposte e tasse;

i) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;

j) relative all'acquisto e affitto dei terreni;

k) non conformi al Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo quanto previsto all'articolo 19, comma 2, lettera f).

Art. 21

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 2.6 del Temporary Crisis and Transition Framework Russia-Ucraina, nella forma del contributo in conto impianti.

2. Per i progetti che perseguono l'obiettivo di riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera i), punto 1) il contributo massimo concedibile è pari:

a) al 60 (sessanta) per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 20 per gli interventi finalizzati all'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio;

b) al 30 (trenta) per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 20 per gli interventi finalizzati all'elettrificazione dei processi produttivi;

3. Per i progetti che perseguono l'obiettivo del risparmio energetico secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera i), punto 2) il contributo massimo concedibile è pari:

a) al 30 (trenta) per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 20 per gli interventi finalizzati all'uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio,

b) al 30 (trenta) per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 20 per gli interventi finalizzati all'elettrificazione dei processi produttivi.

4. L'aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare i 200 (duecento) milioni di euro per impresa.

Capo IV

PROGETTI DI INVESTIMENTO PER LA PRODUZIONE DI IDROGENO

Art. 22

Progetti di investimento ammissibili

1. I progetti di investimento devono prevedere uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, ivi inclusi i sistemi di stoccaggio, e, eventualmente, uno o più impianti addizionali asserviti ai predetti elettrolizzatori ed uno o più eventuali sistemi di stoccaggio (behind-the-meter) dell'energia elettrica prodotta dai predetti impianti addizionali asserviti.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 5;

b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 (cinquecento) mila euro;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 2. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 7 e non oltre l'11 maggio 2026, se antecedente. Per data di ultimazione si intende quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera j);

e) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

f) nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, come aggiornata dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e dalla scheda tecnica n. 16 e, ove inerenti con il progetto di investimento, dalle schede tecniche n. 1 e n. 5. In sede di presentazione dell'istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l'impegno a garantire il rispetto dei criteri di vaglio tecnico previsti dal regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021;

g) essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;

h) per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), essere dimensionati per soddisfare al più il fabbisogno termico del prototipo;

i) per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b):

1) essere a servizio esclusivo, per almeno 10 (dieci) anni dalla realizzazione degli stessi, dei macchinari o linee produttive;

2) essere dimensionati per soddisfare al più il fabbisogno termico del macchinario o linea produttiva di cui al Capo III;

j) per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c):

1) essere a servizio esclusivo, per almeno 10 (dieci) anni dalla realizzazione degli stessi, dei macchinari o linee produttive che utilizzano idrogeno in attività riferite ai codici ATECO 2007 indicati nell'Allegato 1;

2) essere dimensionati per sostituire al più l'intera quantità di energia primaria non rinnovabile associata ai combustibili fossili impiegati per la produzione di idrogeno grigio, sia sotto forma di energia che come materia prima;

3) garantire una produzione di idrogeno rinnovabile in grado di sostituire almeno il 10 (dieci) per cento dell'energia primaria non rinnovabile associata ai combustibili fossili impiegati per la produzione dell'idrogeno grigio, sia sotto forma di energia che come materia prima;

k) per gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, garantire un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;

l) per gli impianti addizionali asserviti oggetto di incentivazione, non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta, ad eccezione dei casi di manutenzione dell'elettrolizzatore e per quantità annue inferiori al 10 (dieci) per cento di quella annualmente prodotta. E' inoltre ammessa, entro il predetto limite del 10 (dieci) per cento, l'autoconsumo e/o cessione gratuita in favore del sito utilizzatore dell'idrogeno;

m) rispettare le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 26, comma 2;

n) ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, rispettare le disposizioni di cui all'atto delegato RNFBO, qualora quest'ultimo entri in vigore antecedentemente alla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 7;

o) per i progetti costituiti da un elettrolizzatore e da uno o più impianti addizionali asserviti situati dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non deve superare la capacità combinata degli impianti addizionali asserviti;

p) l'eventuale componente di stoccaggio assorbe annualmente almeno il 75% della sua energia dall'impianto addizionale asservito collegato direttamente.

Art. 23

Costi ammissibili

1. I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti ammissibili di cui all'articolo 22, relativi all'acquisto di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi, da rilevare separatamente per ciascuna delle componenti di progetto di cui all'articolo 22, comma 1, riguardano:

a) opere murarie e assimilate, nei limiti del 10 (dieci) per cento del totale dei costi ammissibili di ciascuna delle componenti di cui all'articolo 22, comma 1;

b) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 (dieci) per cento del totale dei costi ammissibili di ciascuna delle componenti di cui all'articolo 22, comma 1;

d) progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 (venti) per cento del totale dei costi ammissibili di ciascuna delle componenti di cui all'articolo 22, comma 1.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:

a) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto beneficiario/attuatore e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni per almeno cinque anni, ovvero tre anni in caso di PMI, dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;

c) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

d) essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 2;

e) essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;

f) essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata.

3. Non sono in nessun caso ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) relative ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non asserviti alla produzione di idrogeno rinnovabile;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d);

g) relative alla formazione del personale impiegato dal Soggetto beneficiario/attuatore, anche laddove strettamente riferite alle immobilizzazioni previste dalla proposta progettuale;

h) imputabili a imposte e tasse;

i) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA;

j) relative all'acquisto e affitto dei terreni;

k) non conformi al Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 2, lettera f).

Art. 24

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili

(integrato dall'articolo unico, comma 1, lett. g), del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 8 maggio 2023, n. 326)

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 41 del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti per un importo massimo pari:

a) al 45 (quarantacinque) per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 23 relativi agli elettrolizzatori e ai relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo [, ivi inclusi i sistemi di stoccaggio,] (parole eliminate) (1) e agli impianti addizionali asserviti di cui all'articolo 22, comma 1;

b) al 30 (trenta) per cento dei costi ammissibili di cui all'articolo 23 relativi ai sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica e ai sistemi di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile di cui all'articolo 22, comma 1.

2. Le intensità di cui al comma 1 sono maggiorate di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le micro imprese.

3. L'aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare 30 (trenta) milioni di euro per impresa per progetto di investimento.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Risoluzione di controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 26

Disposizioni finali

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. La concessione delle agevolazioni di cui al Capo III ai sensi della sezione 2.6 del Temporary Crisis and Transition Framework Russia-Ucraina resta subordinata alla notifica da parte del Ministero alla Commissione europea del regime di aiuti istituito con il presente Avviso e alla sua approvazione con Decisione da parte della Commissione medesima ai sensi dell'articolo 108, del TFUE. La concessione delle agevolazioni di cui ai Capi II e IV ai sensi degli articoli 25 e 41 del Regolamento GBER, resta subordinata all'entrata in vigore della modifica del predetto Regolamento, come previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2023)1712 final del 9 marzo 2023. La concessione delle agevolazioni di cui al primo periodo potrà essere effettuata dalla predetta data di approvazione e fino al 31 dicembre 2025.

3. Il Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore, garantisce, altresì, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dal regime di aiuti istituito con il presente Avviso e dall'applicazione del Regolamento GBER.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

5. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti unicamente mediante le modalità definite nell'apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto Gestore, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di agevolazione stabilito all'articolo 7, comma 2. Alle richieste pervenute sarà data risposta mediante la pubblicazione di FAQ nell'apposita sezione dedicata alla misura nel sito web del Soggetto Gestore.

6. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente della Divisione IV della DGIE del Ministero. Eventuali comunicazioni diverse da quelle di cui al comma 5 possono essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail IE@pec.mite.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 3.2 - "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate".

7. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 3, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente provvedimento.

8. Gli Allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente Avviso.

Il Direttore Generale

MAURO MALLONE

ALLEGATO 4

(integrato e modificato dall'articolo unico, comma 1, lett. h), del D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 8 maggio 2023, n. 326)

Metodologia per le verifiche delle condizioni tecniche di cui all'articolo 19, comma 2 ed all'articolo 22, comma 2

Ai fini delle verifiche delle condizioni tecniche di cui all'articolo 19, comma 2, lettere da g) a k) ed all'articolo 22, comma 2, lettere da g) a k), si applicano le seguenti definizioni:

a) "capacità produttiva": quantità di prodotto o sottoprodotto connesso ad un macchinario o linea produttiva per unità di tempo;

b) "consumo energetico ante intervento": consumo medio annuo di energia primaria non rinnovabile antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione. Il consumo di energia è definito sulla base di registrazioni condotte nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione; per il medesimo arco temporale è necessario fornire anche le registrazioni della capacità produttiva del macchinario o linea produttiva oggetto di intervento;

c) "consumo energetico post intervento": consumo medio annuo di energia primaria non rinnovabile conseguente alla realizzazione dell'intervento;

d) "emissioni dirette di gas a effetto serra ante intervento": emissioni medie annue dirette di gas a effetto serra antecedente alla presentazione della domanda di agevolazione, definite sulla base di registrazioni condotte nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione; per il medesimo arco temporale è necessario fornire anche le registrazioni della capacità produttiva del macchinario o linea produttiva oggetto di intervento;

e) "emissioni dirette di gas a effetto serra post intervento": emissioni medie annue dirette di gas a effetto serra conseguenti alla realizzazione dell'intervento;

f) "risparmio di energia": risparmio di energia pari alla differenza fra il consumo ante intervento e il consumo post intervento, normalizzato rispetto alle condizioni di produzione;

g) "riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra": differenza fra le emissioni dirette di gas a effetto serra ante intervento e quelle post intervento, normalizzato rispetto alle condizioni di produzione.

Metodologia di verifica

1) Idrogeno a basse emissioni di carbonio

Ai fini delle verifiche del rispetto delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), si applica quanto previsto dall'atto delegato GHG. A riguardo l'asseverazione deve indicati tutti i calcoli effettuati per la definizione dei parametri di cui al medesimo atto delegato.

In fase di presentazione della domanda, il quantitativo di idrogeno a basse emissioni di carbonio è definito sulla base delle stime condotte alle condizioni di progetto.

Ai fini dell'erogazione del saldo finale, la verifica di cui al presente punto è effettuata sulla base dell'effettiva quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio, considerando tutte le possibili fonti di approvvigionamento, ovvero: l'idrogeno rinnovabile autoprodotto tramite impianti agevolati ai sensi del presente Avviso; l'idrogeno acquistato; l'idrogeno autoprodotto da altri impianti non oggetto di agevolazione ai sensi del presente Avviso. In mancanza di misure utili entro i tempi di cui all'articolo 9, comma 8, la quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio è determinata sulla base delle stime condotte tenendo conto, a titolo esemplificativo, di quanto di seguito indicato:

a) per l'idrogeno rinnovabile autoprodotto tramite impianti agevolati ai sensi del presente Avviso, la quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio è determinata sulla base delle stime connesse alla configurazione as-built dell'impianto di produzione, considerando anche la quota di energia rinnovabile acquista dalla rete, tramite contratti o precontratti che dovranno essere allegati;

b) per l'idrogeno acquistato, la quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio è determinata sulla base di contratti o precontratti che dovranno essere allegati. Deve inoltre essere fornita documentazione riferita alle quantità e tipologia di energia [(fossile, rinnovabile)] (parole eliminate) (1) utilizzata per la produzione dell'idrogeno, ai fini della verifica della quota emissiva associata all'idrogeno stesso;

c) per l'idrogeno autoprodotto da altri impianti di produzione non oggetto di agevolazione del presente Avviso, la quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio è determinata sulla base delle misurazioni effettive, in caso di impianti già in esercizio, o sulla base delle stime connesse alla configurazione as-built dell'impianto, nel caso di nuove installazioni. Deve inoltre essere fornita documentazione riferita alle quantità e tipologia di energia [(fossile, rinnovabile)] (parole eliminate) (1) utilizzata per la produzione dell'idrogeno, ai fini della verifica della quota emissiva associata all'idrogeno stesso.

In caso di energia elettrica prelevata dalla rete per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, la quota rinnovabile è pari alla media percentuale dell'energia rinnovabile prodotta nel 2020 e nel 2021, così come evidente dai relativi Rapporti statistici del GSE.

Rimane fermo l'obbligo di misura di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w). Ai fini della verifica di cui al citato articolo 8, comma 1, lettera w), l'asseverazione deve contenere almeno due report di misurazione semestrali.

2) Percentuale di sostituzione di combustibile fossile

La percentuale di sostituzione di combustibili fossili con idrogeno a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera h), punti 1) e 2), è pari al rapporto tra l'energia primaria associata al quantitativo medio annuo di idrogeno a basse emissioni di carbonio utilizzato (per i casi di cui al citato punto 1) o utilizzabile (per i casi di cui al citato punto 2) dal macchinario o dalla linea produttiva oggetto di investimento e l'energia primaria totale post intervento, limitatamente alla sola quota termica. I valori connessi alla situazione ante intervento sono pari alla media di quelli registrati nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

La percentuale di sostituzione di combustibili fossili con idrogeno rinnovabile per la produzione di idrogeno grigio, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera j), punto 3) è pari al rapporto tra l'energia primaria associata all'idrogeno rinnovabile prodotto e l'energia primaria calcolata come prodotto tra il consumo specifico ante intervento di energia primaria per quantità di idrogeno grigio prodotto, moltiplicato il quantitativo complessivo di idrogeno prodotto post intervento (idrogeno rinnovabile e idrogeno grigio). L'energia primaria associata all'idrogeno grigio è calcolata valorizzando energeticamente tutti i combustibili fossili, sia quelli impiegati per la produzione di idrogeno, che quelli impiegati come materia prima nel processo produttivo. I valori connessi alla situazione ante intervento sono pari alla media di quelli registrati nei 2 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il quantitativo di idrogeno a basse emissioni di carbonio e/o idrogeno grigio è definito come di seguito:

a) per le verifiche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera h), punto 1) e all'articolo 22, comma 2, lettera j), punto 3):

i. in fase di presentazione della domanda, sulla base delle stime condotte alle condizioni di progetto;

ii. ai fini dell'erogazione del saldo finale, sulla base dell'effettiva quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio e/o idrogeno grigio, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 1);

Rimane fermo l'obbligo di misura di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w). Ai fini della verifica di cui al citato articolo 8, comma 1, lettera w), l'asseverazione deve contenere almeno due report di misurazione semestrali.

b) per le verifiche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera h), punto 2):

i. in fase di presentazione della domanda, sulla base delle stime condotte alle condizioni di progetto, riferite al potenziale di idrogeno a basse emissioni di carbonio impiegabile dal macchinario, linea produttiva o prototipo oggetto di intervento;

ii. ai fini dell'erogazione del saldo finale, sulla base del potenziale di idrogeno a basse emissioni di carbonio dal macchinario, linea produttiva o prototipo oggetto di intervento.

In particolare, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio annuo potenzialmente utilizzabile è pari a quello dichiarato dal produttore del macchinario o linea produttiva, per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), o dal soggetto che realizza il prototipo, per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Ai fini dell'erogazione del saldo finale, la dichiarazione di cui sopra è accompagnata da certificazioni e/o omologazione di prodotto, ove applicabile, per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b); da report di validazione dei risultati rilasciati dall'organismo di ricerca, per i Piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

3) Riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra

La percentuale di riduzione di emissioni dirette di gas a effetto serra, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera i), punto 1) è pari alla differenza fra le emissioni dirette di gas a effetto serra ante intervento e quelle post intervento, diviso le emissioni dirette di gas a effetto serra ante intervento, normalizzando i calcoli rispetto alle condizioni di produzione.

In particolare, le emissioni dirette di gas a effetto serra:

1) tengono conto delle emissioni effettive derivanti dalla combustione di biomassa;

2) sono calcolate come somma delle emissioni associate ai soli consumi di energia termica, espressi in termini di energia primaria non rinnovabile, moltiplicati i fattori di emissioni di cui al National Inventory Report 2022 di ISPRA. In caso di eventuale mancanza di un fattore emissivo nel citato Report, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare ulteriori banche dati;

3) sono calcolate con riferimento al quantitativo di idrogeno a basse emissioni di carbonio come di seguito indicato:

a) in fase di presentazione della domanda, sulla base delle stime condotte alle condizioni di progetto;

b) ai fini dell'erogazione del saldo finale, sulla base dell'effettiva quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 1);

c) tenendo adeguatamente conto che i risparmi connessi all'uso dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono quelli connessi alla sola quota di energia rinnovabile utilizzata per la produzione dell'idrogeno stesso. In caso di energia elettrica prelevata dalla rete per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, la quota rinnovabile è pari alla media percentuale dell'energia rinnovabile prodotta nel 2020 e nel 2021, così come evidente dai relativi Rapporti statistici del GSE.

Rimane fermo l'obbligo di misura di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w). Ai fini della verifica di cui al citato articolo 8, comma 1, lettera w), l'asseverazione deve contenere almeno due report di misurazione semestrali.

4) Risparmio energetico

La percentuale di riduzione di risparmio di energia, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera i), punto 2) è pari alla differenza fra il consumo ante intervento e il consumo post intervento, diviso il consumo ante intervento, normalizzando i calcoli rispetto alle condizioni di produzione.

I calcoli dei parametri di consumo ante e post intervento e il consumo post intervento sono effettuati con riferimento al quantitativo di idrogeno a basse emissioni di carbonio come di seguito indicato:

a) in fase di presentazione della domanda, sulla base delle stime condotte alle condizioni di progetto;

b) ai fini dell'erogazione del saldo finale, sulla base dell'effettiva quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 1);

c) tenendo adeguatamente conto che i risparmi connessi all'uso dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono quelli connessi alla sola quota di energia rinnovabile utilizzata per la produzione dell'idrogeno stesso. In caso di energia elettrica prelevata dalla rete per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, la quota rinnovabile è pari alla media percentuale dell'energia rinnovabile prodotta nel 2020 e nel 2021, così come evidente dai relativi Rapporti statistici del GSE.

Rimane fermo l'obbligo di misura di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w). Ai fini della verifica di cui al citato articolo 8, comma 1, lettera w), l'asseverazione deve contenere almeno due report di misurazione semestrali.

5) Parametri di riferimento nel caso di impianti ETS

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera j), si applicano le metodologie previste dal regolamento delegato 2019/331.

I parametri di riferimento post intervento sono calcolati come di seguito:

a) in fase di presentazione della domanda, con riferimento al quantitativo di idrogeno a basse emissioni di carbonio sulla base delle stime condotte alle condizioni di progetto;

b) ai fini dell'erogazione del saldo finale, sulla base dell'effettiva quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio, secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 1).

Rimane fermo l'obbligo di misura di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w), ovvero di considerare come parametro di riferimento post intervento, quello comunicato nell'ambito del meccanismo ETS.

La verifica deve garantire che i parametri di riferimento post intervento siano superiori a quelli per l'assegnazione gratuita di quote di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

6) Capacità produttiva

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera k), il progetto deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a) non comporta un aumento della capacità produttiva autorizzata dagli Enti preposti tra la situazione ante e post intervento;

b) non comporta un aumento della capacità produttiva nominale del macchinario o linea produttiva installati tra la situazione ante e post intervento, così come desumibile, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalle schede tecniche, dalle certificazioni o omologazioni di prodotto, ove pertinente, ovvero dall'offerta commerciale del produttore.